Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32950 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32950 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 11522/2019 proposto da:
Ing. COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO del Foro di Agrigento, come da procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente –
contro
Comune di Alessandria della Rocca, in persona del Commissario Straordinario NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso e Delibera Commissariale n. 39/2019;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 452/2018 emessa dalla C orte d’appello di Palermo in data 05/03/2018 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 22.7.2013 il Tribunale di Agrigento revocava il decreto
Compenso professionale – compromissoria
incarico Clausola
ingiuntivo emesso su istanza di NOME COGNOME nei confronti del Comune di Alessandria della Rocca a titolo di compenso per un incarico professionale espletato per la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori di ‘Costruzione del canale di gronda a difesa dell’abitato’, dopo aver, con provve dimento del 10.8.2010, dichiarato l’inefficacia della clausola compromissoria, siccome non approvata specificamente per iscritto.
Sull’impugnazione del Comune, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’incompetenza del giudice ordinario per essere le domande proposte dall’appellante devolute alla cognizione di un collegio arbitrale. A tal fine affermava che il disciplinare di incarico dedotto a sostegno delle domande formulate dal COGNOME (approvato con delibera di Giunta Municipale n. 299 del 14.10.1991) non poteva considerarsi un contratto per adesione, dovendosi tener conto di alcune peculiarità del rapporto negoziale ( id est , che era stato stipulato da un piccolo Comune e da un professionista affermato ed aveva ad oggetto la progettazione di lavori di notevole entità), che inducevano a ritenere che l’ingegnere si trovasse nelle condizioni di trattare lo specifico contenuto de l regolamento negoziale, con la conseguenza che, da un lato, la clausola compromissoria, anche in mancanza di una specifica approvazione per iscritto da parte del COGNOME, doveva considerarsi valida ed efficace e, dall’altro, la controversia era devoluta alla cognizione del collegio arbitrale. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di tre motivi. Il Comune di Alessandria della Rocca ha
resistito con controricorso.
Il consigliere all’uopo delegato ha formulato una proposta di definizione accelerata nel senso della inammissibilità del ricorso, a seguito della cui comunicazione il ricorrente ha chiesto la decisione della causa.
In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che questo Collegio non ritiene condivisibile la decisione formalizzata con la proposta di definizione
accelerata.
Invero, premesso che, nel caso di specie, il giudizio pende a seguito del deposito, in data 9.12.2005 (e, quindi, in data anteriore al 2.3.2006), del ricorso monitorio e che, dunque, deve trovare applicazione la disciplina normativa ratione temporis vigente, la disciplina sull’impugnabilità con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 42 e 43 c.p.c.), della sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato, recata dal nuovo testo dell’art. 819-ter c.p.c. (introdotto dall’art. 22 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), trova applicazione soltanto in relazione a sentenze pronunciate con riferimento a procedimenti arbitrali iniziati successivamente alla data del 2 marzo 2006, disponendo in tal senso, con formulazione letterale inequivoca, la norma transitoria dettata dall’art. 27, comma 4, dell’anzidetto d.lgs. n. 40, dovendosi, pertanto, escludere che l’operatività della nuova disciplina possa ancorarsi a momenti diversi, quale quello dell’inizio del giudizio dinanzi al giudice ordinario nel quale si pone la questione di deferibilità agli arbitri della controversia ovvero quello della data di pubblicazione della sentenza del medesimo giudice che risolve la questione di competenza (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 19047 del 06/09/2010; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3826 del 15/02/2013; il principio è stato altresì ribadito da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 5746 del 2015).
In definitiva, nei giudizi ordinari radicati anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 819 ter c.p.c., la decisione con cui il giudice d’appello – in riforma della sentenza di prime cure – ritenga la controversia sottoposta al suo esame devoluta alla potestas iudicandi di un collegio arbitrale non integra una pronuncia sulla competenza ma sulla proponibilità dell’azione giudiziaria, risultando pertanto impugnabile con ricorso per cassazione e non con regolamento di competenza (Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 10506 del 21/05/2015). In particolare, se il giudice di primo grado si sia pronunciato sulla sua competenza senza che sia iniziato il procedimento arbitrale, trova applicazione non l’art. 819 ter c.p.c., ma il principio generale del tempus regit actum , per il quale l’impugnazione dei provvedimenti
giurisdizionali è soggetta alle forme processuali vigenti al momento in cui essa sia proposta, con la conseguenza che la sentenza va impugnata con l’appello o con il regolamento di competenza, a seconda che il giudizio sia proposto prima (come nel caso di specie) o dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore della menzionata disposizione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16058 del 02/08/2016).
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nonché dei ‘principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicat a e dei principi costituzionali del giusto processo’, per non aver la corte d’appello considerato che era priva di potestas iudicandi in ordine alla questione della competenza, essendosi sulla stessa il giudice di prime cure già definitivamente pronunciato con provvedimento del 10.8.2010, non impugnato dal Comune.
2.1. Il motivo è fondato.
Anche a seguito della novella di cui alla l. n. 69 del 2009 circa la forma della decisione sulla competenza (da adottarsi con ordinanza anziché con sentenza) il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico) che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé è insuscettibile di impugnazione ex art. 42 c.p.c., ove il regolamento non sia preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, abbia affermato – in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità -l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente davanti a sé la suddetta questione (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17032 del 25/06/2025).
In particolare, perché il regolamento di competenza sia esperibile, occorre che il provvedimento del giudice, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito – e
disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017; conf. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11742 del 05/05/2021).
In quest’ottica, anche l’ordinanza con la quale il giudice, dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni ex art. 187, commi 1, 2 o 3 c.p.c., ed aver trattenuto la causa in decisione, la rimetta sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, ammettendo le prove richieste dalle parti sul merito, rimanendo silente sulle eccezioni di incompetenza ritualmente proposte, integra una decisione implicita affermativa della competenza, immediatamente impugnabile con il regolamento necessario ex art. 42 c.p.c. (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18535 del 21/09/2016; conf. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25511 del 26/10/2017) ovvero, nel caso in cui (come nella fattispecie in esame) si sia pronunciato anche su questioni attinenti al merito, con regolamento facoltati vo (se l’oggetto dell’impugnazione sia solo la pronuncia sulla competenza) o con l’appello (qualora si contesti altresì le statuizioni concernenti il merito).
Orbene, nel caso di specie, il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, dopo aver, con ordinanza adottata all’udienza del 15.12.2009, rinviato la causa all’udienza del 26.1.2010 invitando le parti ad una discussione orale incentrata specificamente s ulla questione dell’inquadramento della fattispecie nell’ipotesi di cui all’art. 1341, comma 2, c.c. e sulla correlata questione della ‘giurisdizione’, ha, all’esito della discussione delle parti e della presa d’atto della loro rinuncia ai termini di cui all’art. 190 c.p.c., affermato, con provvedimento depositato il 10.8.2010, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, che il disciplinare di incarico integrava un contratto di adesione e che, non essendovi stata alcuna trattativa tra le parti, la clausola arbitrale sub art. 22 del detto disciplinare era da considerarsi inefficace, pronunciandosi altresì sull’ an debeatur (ritenendo che la condizione sospensiva posta dall’art. 13 del disciplinare dovesse considerarsi avverata ai se nsi dell’art. 1359 c.c.) e rinviando la causa in prosieguo istruttorio al fine di quantificare con esattezza il compenso spettante al COGNOME.
Pertanto, la mancata proposizione del regolamento facoltativo o dell’appello avverso il menzionato provvedimento nei termini di legge ha determinato il passaggio in giudicato della statuizione sulla competenza, atteso che il tribunale aveva inteso fare luogo ad una valutazione sulla competenza non più discutibile. Né il Comune ha provveduto a fare riserva di gravame ai sensi dell’art. 340 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14330 del 08/07/2005). Solo la riserva di appello differito, nei modi e nei termini di cui all’art. 340, contro la sentenza non definitiva con la quale il primo giudice abbia respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione o di competenza, osta, infatti, al passaggio in giudicato della relativa statuizione, nel qual caso tale sentenza non preclude l’esperibilità del successivo appello avverso la sentenza definitiva (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4750 del 11/09/1979).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione, per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, comma 2, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la corte d’appello ritenuto che il disciplinare di incarico posto a sostegno delle domande da lui formulate non potesse considerarsi un contratto per adesione.
Con il terzo motivo il ricorrente si duole della illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, comma 2, 1342 e 2729 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte d’appell o considerato che il Comune gli aveva sottoposto un disciplinare di incarico standard, unilateralmente predisposto dall’ente e sottratto a qualsivoglia trattativa.
Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti nell’accoglimento del primo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Palermo.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Palermo in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 4.12.2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME