Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2168 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2168 Anno 2026
PresidRAGIONE_SOCIALE: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/02/2026
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 165/2001 e della legge regionale Puglia n. 3/2010, nonché dell’art. 97 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
Evidenzia che RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ha ottenuto un giudicato favorevole.
Rileva che la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge; aggiunge che l’erogazione di somme non dovute comporterebbe un danno erariale.
Lamenta l’illogicità della motivazione.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia motivazione assRAGIONE_SOCIALE, apparRAGIONE_SOCIALE, manifestamRAGIONE_SOCIALE ed irriducibilmRAGIONE_SOCIALE contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.
Insiste nel sostenere che l’oggetto del presRAGIONE_SOCIALE giudizio non è costituito dall’accertamento del diritto del lavoratore all’inquadramento nel superiore livello contrattuale (escluso con sRAGIONE_SOCIALEnza passata in giudicato), ma dall’applicazione di un diverso antecedRAGIONE_SOCIALE giudicato, reso nei confronti di altro soggetto.
Il primo ed il terzo motivo, che vanno trattati congiuntamRAGIONE_SOCIALE per ragioni di connessione logica e giuridica, sono inammissibili.
Nel prospettare che il giudizio definito con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 500/2017 della Corte di Appello di Bari, quello definito con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 4446/2018 del Tribunale di Bari ed il presRAGIONE_SOCIALE giudizio hanno lo stesso petitum e la stessa causa petendi (attribuzione di mansioni superiori), il ricorso non assolve compiutamRAGIONE_SOCIALE agli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto non trascrive i giudicati né il ricorso di primo grado relativo al presRAGIONE_SOCIALE giudizio.
Inoltre la corretta individuazione dell’oggetto del giudizio non costituisce un fatto principale o secondario, ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avRAGIONE_SOCIALE carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).
Anche il secondo motivo è inammissibile.
Nel prospettare che la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge e che l’erogazione di somme non dovute comporterebbe un danno erariale, la censura non si confronta con la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, secondo cui il giudicato formatosi nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE datore di lavoro in ordine all’inquadramento del lavoratore relativo alle mansioni espletate presso l’RAGIONE_SOCIALE medesimo fa stato, salve le eventuali sopravvenienze, anche nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE succeduto quale datore di lavoro nello stesso rapporto di impiego, e secondo cui ogni vicenda traslativa riguardante un’attività svolta dal soggetto RAGIONE_SOCIALE rientra nello spettro applicativo dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001.
Questa Corte a Sezioni Unite ha inoltre chiarito che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmRAGIONE_SOCIALE rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparRAGIONE_SOCIALE“, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamRAGIONE_SOCIALE incomprensibile”, e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. U, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 8053 del 07/04/2014; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrRAGIONE_SOCIALE, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmRAGIONE_SOCIALE rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento del le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO ;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrRAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmRAGIONE_SOCIALE rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 22 gennaio 2026.
La PresidRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME