Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1729 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1729 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16686/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore e legale rappresentante, NOME COGNOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende, pec: EMAIL;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 3245/2020 depositata il 18/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
la società RAGIONE_SOCIALE impugnava avanti alla Corte d’ Appello di Bologna la decisione del Collegio arbitrale del 13 giugno 2013 che, su istanza del sig. NOME COGNOME, aveva dichiarato risolto il contratto preliminare con cui la società RAGIONE_SOCIALE aveva promesso di vendergli una porzione del terzo e del quarto piano di erigendo edificio residenziale sito in Modena; con condanna della medesima alla restituzione del l’importo di euro 150.000,00 ricevuto a titolo di caparra;
successivamente le parti sottoscrivevano un accordo con cui la società RAGIONE_SOCIALE si impegnava: a pagare l’ulteriore somma di euro 10.350,40, quale rimborso per le spese legali relative al giudizio di impugnazione del lodo; ad abbandonare la causa di impugnazione del lodo; a pagare in otto rate l’importo dovuto a l COGNOME per effetto del lodo;
stante il mancato pagamento da parte della società RAGIONE_SOCIALE dell’ultima rata del piano di rateizzazione il COGNOME chiedeva e otteneva decreto per l’ammontare di euro 24.091,76;
proposta opposizione da parte della società RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1002/2016 il Tribunale di Modena dichiarava la litispendenza stante la pendenza avanti all a Corte d’ Appello di Bologna di giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del lodo arbitrale;
detta sentenza veniva impugnata dal RAGIONE_SOCIALE;
nelle more del giudizio interveniva la pronuncia n. 1912/2018 della Corte d’ Appello di Bologna che, riten uta l’infondatezza dell’ecce zione di transazione sollevata dal COGNOME nel giudizio di
impugnazione del lodo arbitrale, dichiarava risolta la transazione non novativa del 2013;
in accoglimento del gravame dl gravame interposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Modena, con sentenza n. 3245/2020 la Corte d’ Appello di Bologna confermava il decreto ingiuntivo opposto;
avverso talea pronunzia della corte di merito la società RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; resiste con controricorso il COGNOME;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.;
la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
1) con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2909 c.c., 34 cod.proc.civ. , in riferimento all’art. 360, 1° comma n. 3, cod.proc.civ.;
si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto costituire mera statuizione incidentale, e non già, capo autonomo della sentenza n. 1912/2018 della Corte d’ Appello di Bologna il rigetto dell’ eccezione pregiudiziale di transazione sollevata dal COGNOME ( fondata sull’art. 7 della scrittura privata del 2013, a mente del quale, ove a seguito dell’ inadempimento della società RAGIONE_SOCIALE avesse agito in via esecutiva per il recupero delle somme, la transazione si sarebbe immediatamente risolta con conseguente venuta meno del l’obbligo della società RAGIONE_SOCIALE di abbandonare il giudizio di appello avverso il lodo arbitrale ), insuscettibile di passare in giudicato, avendo effetti strettamente limitati al processo di impugnazione del lodo;
lamenta non essersi dalla corte di merito tenuto conto che la sentenza n. 1912/2018 ha deciso su questione ( la risoluzione della transazione del 2013 ) comune alla causa rimessa alla sua cognizione, sicché avrebbe dovuto trovare applicazione il principio a
mente del quale quando uno dei due giudizi tra le stesse parti, relativi allo stesso rapporto giuridico, sia stato deciso con sentenza passata in giudicato, l’accertamento delle questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause ne preclude il riesame nel successivo giudizio, quand’anche quest’ultimo abbia una causa petendi ed un petitum diversi, senza necessità di una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale, con efficacia di giudicato, come previsto dall’art. 34 cod.proc.civ.;
con il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 39 cod.proc.civ., in riferimento a ll’art. 360, 1° comma n. 4, cod.proc.civ.;
si duole non essersi dalla corte di merito considerato che la litispendenza deriva anche dalla natura non novativa della transazione ( accertata dal Tribunale di Modena con la sentenza n. 1002/2016 ), a prescindere dalla relativa risoluzione, avendo il COGNOME chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo in argomento per il pagamento della somma residua dovutagli in forza del lodo;
i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati;
la questione della natura non novativa della transazione su cui si è incentrata la controversia integra questione pregiudiziale, non solo logica ma anche tecnica, in quanto investe circostanze controverse rientranti nel fatto costitutivo del diritto di credito dedotto in causa nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE;
essendo stata la natura novativa della transazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, quale presupposto logico necessario al riconoscimento di un diritto ad essa inscindibilmente connesso, il COGNOME è invero portatore di un interesse travalicante la causa nella quale ha domandato il pagamento del vantato credito e proposto la questione
pregiudiziale, l’ eccezione di transazione novativa essendo pertanto idonea ad influire sul rapporto oggetto della presente causa, proiettando su di esso le sue conseguenze giuridiche ( cfr. Cass., 8/8/2022, n. 24427 );
deve pertanto ribadirsi che l’accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, essendo comune alla causa qui in oggetto introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se la causa odierna ha finalità diverse da quelle della prima; ciò in considerazione dell’inscindibile rapporto di connessione che viene a crearsi tra oggetto del giudicato ed oggetto del processo nel quale questo si è formato, per cui l’efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale; il giudicato è da escludere, infatti, solo sul punto di fatto, ossia sul puro e semplice accertamento dei fatti storici contenuto nella motivazione e compiuto dal giudice esclusivamente per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio (Cass., 7/2/2019, n. 3669);
alla fondatezza nei suindicati termini e limiti dei motivi consegue, assorbiti gli altri motivi l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’ Appello di
Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’ Appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26/10/2023 dalla Terza