Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22128 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22128 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10949-2022 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 736/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/10/2021 R.G.N. 384/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N.10949/2022
COGNOME
Rep.
Ud 25/06/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Firenze aveva dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda avanzata da NOME COGNOME diretta ad ottenere l’esecuzione della sentenza n. 955/2016 del tribunale di Firenze, dispositiva della sussistenza di un rapporto di lavoro tra il Matera e la RAGIONE_SOCIALE con inquadramento al IV livello CCNL metalmeccanici e regolarizzazione contrattuale e previdenziale. La corte d’appello aveva dato atto che la società, dopo un lungo periodo di inadempimento, aveva dato esecuzione alla sentenza procedendo alla assunzione del Matera con decorrenza dal 26.101.2018 e per tale motivo era cessata, sul punto, la materia del contendere.
La corte fiorentina rigettava invece la seconda domanda avanzata dal lavoratore, ritenendo di confermare quanto statuito dal tribunale di Firenze con riguardo alle differenze retributive pretese dal dipendente, in quanto intervenuto un giudicato sul punto, essendo stata pronunciata una precedente sentenza di merito ( n. 27/2018) di rigetto pe mancanza di prova, da parte del lavoratore, dei trattamenti di maggior favore previsti, a suo dire, dalla contrattazione decentrata, oggetto della sua richiesta.
La corte territoriale riteneva che tale pronuncia, diversamente da quanto sostenuto dal Matera, non fosse qualificabile di mero rito, ed in quanto tale non fosse funzionale al prodursi di un giudicato, ma una pronuncia di merito, non impugnata e dunque passata in giudicato.
Avverso detta decisione proponeva ricorso NOME COGNOME con un motivo, cui resisteva con controricorso Nuovo Pignone. Entrambe le parti depositavano successive memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con unico motivo è dedotta la violazione dell’art. 2909 c.c., in riferimento all’art. 32 c.p.c. nonché l’insussistenza di un giudicato sostanziale.
Il motivo censura la valutazione circa la sussistenza di un giudicato non di merito ma di rito, e quindi tale da non precludere la riproposizione della domanda.
La sentenza a cui si riferisce la censura (Tribunale n.955/201) aveva statuito il rigetto della domanda sulle differenze retributive richieste in ragione della applicazione di un accordo aziendale, in quanto non allegato tale accordo e non allegati i profi li per i quali l’applicazione della contrattazione aziendale era idonea a determinare un trattamento più favorevole, rispetto a quello già riconosciuto.
Il giudizio in questione è certamente qualificabile quale determinazione circa il merito della domanda, avendo il giudice rilevato che la stessa era carente non solo di allegazioni in fatto ma anche di prova.
E, com’è noto, il rigetto d’una domanda per carenza di prova costituisce pronuncia non già in rito, ma nel merito della pretesa, in quanto tale suscettibile di giudicato sostanziale.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 25 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME