Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35255 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35255 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26795/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale allegata al controricorso – controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Bologna in R.G. n. 18149/2018 depositato il 10/7/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il G.D. al fallimento di RAGIONE_SOCIALE non ammetteva al passivo della procedura il credito di € 237.284,78 vantato da RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, RAGIONE_SOCIALE), aderendo all’eccezione di compensazione sollevata dalla curatela fallimentare.
Il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da COGNOME contro il provvedimento del G.D.
Rilevava che il credito oggetto dell’istanza di insinuazione non risultava contestato nell’ an e nel quantum e che il RAGIONE_SOCIALE ne chiedeva l’esclusione dal passivo per compensazione con un maggior credito vantato dalla procedura, mentre COGNOME sosteneva che quest’ultimo credito fosse stato ceduto e non potesse perciò essere portato in compensazione con le sue ragioni.
Ciò premesso, osservava che la cessione del credito vantato dalla società fallita nei confronti dell’opponente, non risultando da un atto avente data certa, non poteva essere fatta valere nei confronti della procedura per paralizzare l’eccezione di compensazione sollevata dalla curatela.
COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 10 luglio 2019, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che :
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.: il provvedimento impugnato si pone -in tesi di parte ricorrente -in palese contrasto con il giudicato già formatosi in ordine ai rapporti di dare-avere tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sicché il RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto opporre in compensazione (ammesso che si trattasse di compensazione) una posta creditoria la cui sussistenza era stata già in precedenza esclusa, o comunque non era stata accertata, dal Tribunale di Bologna, all’esito di un giudizio da essa introdotto contro RAGIONE_SOCIALE in bonis ai sensi dell’ art. 702ter cod. proc. civ.
5. Il motivo è fondato.
5.1. Va premesso che, benché il decreto impugnato difetti di una compiuta esposizione dei fatti di causa, è pacifico che il credito opposto dal RAGIONE_SOCIALE ‘ in compensazione ‘ traesse origine dal medesimo rapporto contrattuale (di compravendita di un terreno) posto da COGNOME a fondamento della propria domanda: la pretesa dell’odierna ricorrente , di essere ammessa al passivo per gli oneri sopportati e per i danni subiti a causa dell’inadempimento di SGB al contratto, è stata infatti contestata dal curatore sul rilievo che la società poi fallita era ancora creditrice verso l’opponente della maggior somma pattuita in corrispettivo della vendita del terreno.
Si versava dunque non già in tema di vera e propria compensazione, disciplinata dagli artt. 1241 e segg. cod. civ., ma di c.d. compensazione impropria o atecnica, perché riguardante un asserito credito nascente dall’unico rapporto negoziale intercorso fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
5.2. Ciò posto, va rilevato che il Tribunale di Bologna, con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 702 -ter cod. proc. civ. in data 2 maggio 2016 e divenuta definitiva anteriormente al RAGIONE_SOCIALE (secondo quanto riconosciuto dallo stesso giudice dell’opposizione) ha accertato (a pag. 1) che: i) RAGIONE_SOCIALE in data 8 giugno 2011 aveva venduto a COGNOME un terreno edificabile per il prezzo complessivo di € 1.300.466,86; ii) l’ammontare del prezzo di vendita era stato modificato con atto del 30 settembre 2011, con aumento a € 1.731.363,59, a fronte dell’assunzione dell’obbligo da parte della venditrice di eseguire, a propria cura e spese, tutte le opere di urbanizzazione e infrastrutturazione generale; iii) RAGIONE_SOCIALE non aveva adempiuto l’obbligo assunto con l’atto modificativo; iv) gli oneri di urbanizzazione erano stati sostenuti da RAGIONE_SOCIALE.
Il tribunale, sulla scorta dei predetti accertamenti, ha dichiarato (a pag. 2) come non dovuta da parte di COGNOME ed in favore di RAGIONE_SOCIALE la somma di € 430.896 pattuita fra le parti con l’atto
modificativo del 30 settembre 2011 ed ha condannato RAGIONE_SOCIALE a pagare a COGNOME la medesima somma, oltre a interessi e al risarcimento del danno subito.
5.3 Il principio secondo cui il giudicato copre il «dedotto ed il deducibile» sta a significare che il vincolo del giudicato esclude che, successivamente al suo formarsi, possano esser fatte valere ragioni in fatto o in diritto che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella decisione, quantunque non fatte valere ed esaminate in precedenza nel processo.
In forza di questo principio l’efficacia del giudicato si estende non solo a quanto dedotto dalle parti (c.d. giudicato esplicito), ma anche a quanto da esse non dedotto (c.d. giudicato implicito), qualora le ragioni non dedotte siano logicamente implicate dalla pronuncia, cosicché è preclusa alle parti la proposizione, in un successivo giudizio, di qualsivoglia domanda o eccezione avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (cfr. Cass. 6091/2020, Cass. 22520/2011, Cass. 112/2004, Cass. 14747/2000). Per questa ragione il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione (Cass. 19113/2018; nello stesso senso Cass. 6091/2020).
5.4 Se il giudicato sostanziale copre non soltanto l’esistenza del diritto azionato, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, sebbene non dedotti, è evidente che nella specie la statuizione di condanna di RAGIONE_SOCIALE non poteva che comportare un giudicato in ordine all’inesistenza di alcuna contropretesa della venditrice derivante dai medesimi negozi (di vendita e di modifica delle condizioni di vendita) dedotti in sede di opposizione, contropretesa che dunque il curatore non poteva far valere al fine di
escludere (o limitare) l ‘ ammissione al passivo del credito vantato dall’a cquirente.
Il giudice dell’opposizione , in conseguenza, avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto del giudicato esterno intervenuto fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in bonis prima della declaratoria di fallimento e, in ragione della sua accertata opponibilità alla massa, escludere la sussistenza del credito opposto ‘ in compensazione ‘ dal curatore.
5.5 Non è possibile sostenere, infine, che i principi in materia di giudicato appena ricordati siano superati dal fatto che la statuizione non presa in considerazione dal tribunale fosse stata assunta all’esito di un procedimento sommario di cognizione.
Difatti, il giudizio sommario di cognizione è un giudizio semplificato nelle forme ma a cognizione piena, che si conclude con un’ordinanza in senso formale che ha natura di sentenza in senso sostanziale, sia per la funzione, in ragione dell ‘ idoneità decisoria del giudizio di primo grado, sia per la stabilità, quale attitudine alla formazione del giudicato (Cass., Sez. U., 28975/2022); tanto che tale ordinanza, ai sensi dell’art. 702 -quater cod. civ., ‘produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile’ se non tempestivamente impugnata e assume, dunque, gli stessi effetti, nessuno escluso, della sentenza pronunciata.
Peraltro, all’interno del procedimento sommario di cognizione non è affatto precluso alla parte convenuta di far valere ragioni in fatto o in diritto al fine di contrastare la pretesa di controparte, ma è previsto soltanto (dall’art. 702 -ter , comma 3, cod. proc. civ.) che se le difese svolte dalle parti richiedano un’istruzione non sommaria il giudice fissi l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., con la successiva applicazione della disciplina prevista dal libro II per il processo di cognizione nelle forme ordinarie.
In assenza di limiti di sorta alle deduzioni difensive sollevabili nell’ambito di tale giudizio, non è possibile sostenere che anche il
giudicato formatosi all’esito del medesimo non sia idoneo a coprire il «dedotto ed il deducibile» in ragione della sua ristretta cognizione.
5.6 I superiori rilievi hanno carattere assorbente e rendono superfluo l’esame delle ulteriori doglianze presentate.
6. Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Bologna, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 7 novembre 2023.