Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3670 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3670 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24162-2020 proposto da:
NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1448/2019 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 14/01/2020 R.G.N. 939/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza n.1448/19, in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Catanzaro respingeva l’opposizione svolta dall’avv. COGNOME COGNOME avverso l’avviso bonario di pagamento avente ad oggetto
Oggetto
Avvocati gestione
separata
R.G.N.24162/2020
COGNOME
Rep.
Ud.15/01/2025
CC
contributi e sanzioni civili richiesti d all’Inps in seguito all’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata per l’anno 2009.
Riteneva la Corte che l’iscrizione d’ufficio fosse legittima, avendo nel 2009 l’avv. COGNOME percepito dalla propria attività professionale un reddito superiore a €5000. Né il credito era prescritto, decorrendo il dies a quo della prescrizione quinquennale dal 6.7.2010 in base al d.P.C.m. 2.6.2010.
Avverso la sentenza, NOME ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.
L’Inps è rimasto intimato.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, NOME deduce omessa pronuncia sull’eccezione , svolta in appello, di cessazione della materia del contendere per avere l’Inps annullato l’avviso di bonario di pagamento in esecuzione della pronuncia di primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso, NOME deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2935 c.c., 16 d.P.R. n.435/01, e del d.P.C.m. 10.6.2010 per avere la Corte d’appello fatto decorrere la prescrizione dal 6.7.2010 senza considerare che alla ricorrente non si applicava la proroga fissata dal d.P.C.m. citato, essendo ella soggetta al regime fiscale dei minimi.
Con il terzo motivo di ricorso, NOME deduce omessa pronuncia sulla richiesta di declaratoria di
illegittimità o di sproporzione nel quantum delle sanzioni civili.
Con la memoria illustrativa, la ricorrente afferma che la pretesa sostanziale dell’Inps è venuta meno per intervenuto giudicato di maturata prescrizione sulla stessa pretesa.
In effetti, risulta dalla sentenza 25.11.2020 prodotta con la memoria illustrativa e munita di attestazione della cancelleria di passaggio in giudicato, che il Tribunale di Cosenza si è espresso sulla medesima pretesa sostanziale dell’Inps, avente ad ogget to pagamento di contributi e sanzioni civili dovuti per l’anno 2009, dichiarando prescritta la pretesa dell’Inps. Il presente giudizio nacque come opposizione ad avviso bonario di pagamento, mentre quello conclusosi con la sentenza del Tribunale di Cosenza 25.11.2020 è nato quale opposizione al conseguente avviso di addebito.
Ebbene, detta sentenza ha affermato la prescrizione del diritto di credito per intervenuta prescrizione. Il giudicato di estinzione del diritto per intervenuta prescrizione produce i propri effetti sostanziali ex art.2909 c.c. nel presente giudizio, vertente tra le stesse parti e sulla medesima pretesa.
Va dunque accolto il ricorso e cassata senza rinvio la sentenza impugnata poiché, per effetto dell’intervenuto giudicato, l’azione non poteva essere proseguita.
Le spese di lite dell’intero processo sono compensate, atteso che l’accoglimento del ricorso è dipeso da un giudicato sopravvenuto alla proposizione dell’azione.