Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19985 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 19985 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3575/2022 R.G. proposto da:
COGNOME ed NOME COGNOME rappresentati e difesi da ll’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n.2156/2021 depositata il 15.11.2021.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.6.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 2012, NOME conveniva innanzi al Tribunale di Catania i coniugi NOME NOME e COGNOME NOME al fine di ottenerne la condanna all’arretramento di alcune costruzioni realizzate sul loro fondo, confinante con quello dell’attrice, sino al rispetto delle distanze legali, nonché al risarcimento del danno conseguente.
Costituitisi, i convenuti eccepivano il giudicato sulle stesse domande precedentemente proposte, contro di loro, dal coniuge della COGNOME, COGNOME NOME, comproprietario del fondo attoreo, (sentenze n. 62/2005 del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, poi confermata dalla sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 375/2012 e dall’ordinanza di questa Corte n.11826/2014), e chiedevano, in via riconvenzionale, la condanna della COGNOME al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Con la sentenza n. 2507/2020, il Tribunale di Catania rigettava le domande dell’attrice e dei convenuti in riconvenzione, riferendosi al terrapieno ed al muro di contenimento posto a sostegno del terrazzamento a quota 5,1 metri rispetto al livello del cancello di ingresso alla proprietà Agosta-Coco del confine sud, e poneva a carico della Nicotra le spese di CTU e compensava tra le parti le ulteriori spese processuali.
Avverso questa sentenza, NOME COGNOME rappresentata dal procuratore generale COGNOME COGNOME proponeva appello principale, al quale resistevano COGNOME NOME e COGNOME spiegando peraltro appello incidentale per riproporre l’eccezione di giudicato.
Con la sentenza n. 2156/2021 dell’11/15.11.2021, la Corte d’Appello di Catania, in parziale accoglimento dell’appello principale, condannava gli appellati all’arretramento della
gradinata, delle aiuole e del sistema di terrapieni e muri di contenimento, realizzati a modificazione del terrapieno originario da NOME NOME e COGNOME, fino alla distanza di dieci metri dal prospetto del fabbricato indicato con il n. 1 nella relazione provvisoria del CTU, ed al risarcimento danni in favore della COGNOME nella misura di € 100,00 all’anno a partire dal 1994 (compreso) fino al ripristino dello stato dei luoghi, oltre interessi legali sulle singole annualità, nonché al pagamento delle spese processuali del doppio grado, respingendo l’appello incidentale.
Avverso tale sentenza, NOME e COGNOME hanno proposto ricorso a questa Corte, affidandosi a due motivi, e NOMECOGNOME rappresentata dal procuratore generale COGNOME SalvatoreCOGNOME ha resistito con controricorso.
La Procura generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata nel controricorso, perché i ricorrenti non hanno censurato l’impugnata sentenza per motivazione insufficiente, ma per violazione dell’art. 2909 cod. civ. e 324 c.p.c., indicando come motivo per discostarsi dal principio per cui il singolo comproprietario può agire singolarmente in giudizio a tutela della proprietà senza effetti vincolanti per il comproprietario e dal principio per cui il giudicato non é vincolante nei confronti dei terzi (nella specie NOME, moglie di COGNOME NOME), allo scopo di sottrarsi alla sanzione dell’inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c., il principio dell’efficacia riflessa del giudicato civile verso i soggetti rimasti estranei alla causa titolari di un diritto dipendente, o subordinato alla situazione definita (Cass. n.3797/1999).
Col primo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma c.p.c., i ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 2909 cod. civ. e 324 c.p.c., in quanto la Corte distrettuale
non ha accolto l’eccezione di giudicato intervenuto tra il coniuge della COGNOME, COGNOME NOMECOGNOME ed i ricorrenti, che avrebbe visto il predetto soccombente per le medesime ragioni di domanda nuovamente avanzate dalla COGNOME nel presente giudizio.
Tale motivo é inammissibile per più ragioni.
Innanzitutto difetta il requisito dell’autosufficienza del ricorso, in quanto non risulta riprodotto il giudicato, essendosi i ricorrenti limitati ad effettuare una sintesi approssimativa della decisione che sarebbe stata adottata nel giudizio promosso contro di loro da COGNOME NOME, marito di NOME e comproprietario con lei dello stesso fondo confinante con la proprietà dei ricorrenti, culminato nell’ordinanza di questa Corte n. 11826/2014 (vedi sulla necessità della riproduzione del giudicato Cass. ord. 22.4.2025 n.10527; Cass, 25.9.2024 n.25700; Cass. 19.8.2020 n. 17310; Cass. 23.6.2017 n. 15737).
La sentenza impugnata ha comunque respinto la sollevata eccezione di giudicato con una doppia motivazione. Da un lato la Corte distrettuale ha evidenziato che la COGNOME non era parte, né litisconsorte necessaria nel primo giudizio promosso contro gli attuali ricorrenti dal marito, trattandosi di azione a tutela della comproprietà e non di un’azione volta a modificare la condizione di fatto del bene in comproprietà, con conseguente esclusione della formazione di un giudicato vincolante nei suoi confronti per essere rimasta estranea a quel giudizio, e dall’altro ha sottolineato la diversità parziale delle domande proposte nel primo giudizio rispetto al presente giudizio e la sopravvenuta modificazione dello stato dei luoghi dopo il primo giudizio, in quanto dalle foto allegate, dalla CTU e dalla CTP e dalle testimonianze acquisite, ha ritenuto che sia emerso che la casetta e le scale degli attuali ricorrenti, oggetto del primo giudizio, siano state demolite con innalzamento artificiale del terrapieno, da qualificarsi quindi come costruzione, e con la realizzazione ex novo della gradinata di accesso e dell’aiuola,
e tale seconda ratio decidendi non é stata censurata col ricorso, per cui il motivo fatto valere é anche inammissibile per difetto di interesse.
Va ricordato, infatti, che per giurisprudenza consolidata di questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass. ord. 2.2.2024 n. 3087; Cass. ord. 18.4.2017 n. 9752).
In ogni caso il motivo é anche infondato nel merito, in quanto il comproprietario ha un diritto autonomo e non dipendente, o subordinato rispetto al comproprietario (vedi in tal senso Cass. 29.11.2002 n. 16969).
Col secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma c.p.c. e subordinato al primo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 39 c.p.c., in quanto la Corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare, con potere sostitutivo rispetto al primo giudice, la litispendenza e l’improcedibilità del secondo giudizio per la pendenza all’epoca in cassazione del primo giudizio.
Tale motivo, relativo all’asserita litispendenza, é inammissibile, in quanto la questione relativa non é affatto trattata dall’impugnata sentenza, per cui i ricorrenti per evitare una declaratoria di inammissibilità per novità della questione, avrebbero dovuto indicare dove e quando avrebbero sollevato l’eccezione di litispendenza, mentre non l’hanno fatto.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, ‘ ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata,
il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa’ (vedi in tal senso Cass. ord. 24.1.2019 n. 2938; Cass. 13.6.2018 n. 15430; Cass. 18.10.2013 n. 23675).
Ulteriormente non risulta che nel giudizio di appello sia stata allegata e documentata la pendenza contemporanea in cassazione del primo giudizio contro gli attuali ricorrenti promosso da COGNOME NOME (vedi sulla necessità di tale allegazione per poter invocare il vizio di litispendenza in sede di legittimità Cass. ord. 23.11.2017 n. 27920).
In base al principio della soccombenza i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo, da distrarre in favore del legale antistatario della controricorrente, avv. NOME COGNOME.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, respinge il ricorso di NOME e NOME COGNOME, e li condanna in solido al pagamento in favore delle spese processuali del controricorrente del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del legale antistatario, avv. NOME COGNOME. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-
quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 26.6.2025