Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19039 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 19039 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso 11523-2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/05/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/05/2024
PU
avverso la sentenza n. 3584/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/10/2020 R.G.N. 2510/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, in subordine rinvio alle Sezioni Unite.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Napoli, IX sezione civile (sentenza n. 3584/2020), ha respinto l’appello di NOME COGNOME, confermando la sentenza di primo grado (Tribunale di Napoli n. 10819/2017) che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso dal medesimo proposta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in merito al documento datato 8.10.1997 (foglio firmato in bianco).
La Corte territoriale ha premesso che lo stesso documento era stato oggetto di un precedente giudizio per querela di falso, definito con sentenza del Tribunale di Napoli n. 3919/2012, divenuta irrevocabile, con cui era stata dichiarata l’inammissibilità della domanda; che nella sentenza appena citata si dava atto di come il COGNOME non avesse ‘minimamente contestato di avere sottoscritto i n bianco il foglio poi riempito mediante la scrittura oggetto di querela di falso (e, precisamente, mediante la dichiarazione di dimissioni’)’ ma avesse solo eccepito ‘l’avvenuto riempimento in difformità rispetto alla pattuizione intercorsa con la convenu ta RAGIONE_SOCIALE‘ in base alla quale ‘il suddetto riempimento -mediante l’inserimento della dichiarazione di dimissioni -era subordinato all’avvenuto riconoscimento, in favore del predetto istante, delle spettanze maturate a titolo di provvigioni ed indenn ità’.
La sentenza ora impugnata per cassazione ha ritenuto, in conformità alla decisione di primo grado, che il giudicato
formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3919/2012, in cui, incidentalmente, era stata accertata la veridicità della sottoscrizione del COGNOME, precludesse il riesame della medesima questione.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, eredi (con beneficio d’inventario) di NOME COGNOME, hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il procedimento, originariamente fissato per la decisione in adunanza camerale è stato rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. L’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso per l’ accoglimento del ricorso e, in subordine, per la rimessione della causa alla Prima Presidente al fine dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 221 c.p.c. Si impugna la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto sussistente una preclusione da giudicato sull’erroneo presupposto che la ‘veridicità della sottoscrizione (fosse) stata, per inciso, accertata con sentenza passata in giudicato’. Parte ricorrente trascrive le pagine da 3 a 6 della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3919/2012 per segnalare come essa contenga una mera pronuncia di inammissibilità della querela di falso basata sulla prospettazione di parte ricorrente basata sulla ragione più liquida, senza alcun accertamento in ordine alla autenticità della sottoscrizione.
Il motivo di ricorso è fondato.
Secondo il disposto dell’art. 2702 c.c., il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta, o da considerarsi tale, è limitato, fino a querela di falso, alla provenienza della
dichiarazione dal sottoscrittore e non si estende al contenuto della medesima.
La querela di falso inerente a una scrittura privata è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione e non in ipotesi di falsità ideologica per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può farsi invece ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione (v. Cass. n. 12707 del 2019; n. 8766 del 2018; n. 5383 del 1999).
Con riferimento al foglio firmato in bianco, che è il caso in esame, si è affermato, con orientamento consolidato (v. Cass. n. 18234 del 2023; n. 21587 del 2019: n. 18989 del 2010; n. 5245 del 2006; n. 308 del 2002), che la denuncia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis , non anche nell’ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo contra pacta . Più in particolare, la denuncia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul contenuto che il documento avrebbe dovuto assumere in attuazione del mandato a completarlo. In tal caso l’atto esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l’interpolazione del testo realizza una vera e propria falsità materiale in quanto trasforma il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza. Il riempimento contra pacta consiste, invece, in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, attraverso cui il sottoscrittore fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. Avendo il
sottoscrittore autorizzato il riempimento stabilendone preventivamente il contenuto, la provenienza dell’atto non può essere esclusa, e il riempimento avvenuto contra pacta non è quindi soggetto alla proposizione della querela di falso (v. Cass. n. 21587 del 2019; n. 8899 del 2018; n. 18989 del 2010).
La sentenza del Tribunale di Napoli n. 3919/2012, pronunciata nel primo procedimento e divenuta irrevocabile, facendo leva sulla prospettazione del ricorrente, ha ritenuto che quest’ultimo avesse dedotto, non un riempimento absque pactis e quindi una falsità materiale suscettibile di querela di falso, bensì un riempimento contra pacta, in difformità rispetto alla pattuizione intercorsa con la società e quindi, in sostanza, una falsità ideologica; da ciò ha fatto discendere l’inammissibilità della (prima ) querela di falso.
Nel successivo procedimento, la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza ora impugnata in cassazione, ha confermato la statuizione di primo grado (n. 10819/2017), di inammissibilità della seconda querela di falso (avente ad oggetto la falsità sia della sottoscrizione e sia del contenuto del documento), ritenendo che la veridicità della sottoscrizione fosse stata già accertata con sentenza irrevocabile.
Tale affermazione integra la violazione dell’art. 2909 c.c.
Deve premettersi che, ai sensi dell’art. 221, primo comma, c.p.c., ‘la querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sen tenza passata in giudicato’.
Con giurisprudenza costante si è affermato che il riconoscimento, anche se tacito, della sottoscrizione di una scrittura privata non costituisce accertamento incontestabile
dell’autenticità della scrittura, ma può essere impugnato solo mediante la proposizione di querela di falso (v. Cass. n. 5350 del 1996; n. 10287/98; n. 21744 del 2004; n. 25556 del 2008). Quest’ultima, infatti, ‘giusta la previsione dell’art. 221 c.p.c., può essere sempre proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio, a nulla rilevando né che il querelante abbia tacitamente od espressamente riconosciuto la sottoscrizione del documento di cui allega la falsità, né che venga proposta dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie né, infine, che la relativa istanza venga formulata per la prima volta solo in grado di appello’ (Cass. n. 25556 del 2008 cit.).
Nella fattispecie oggetto di causa, non può dirsi che la veridicità della sottoscrizione del documento da parte di NOME COGNOME sia stata accertata con autorità di cosa giudicata.
La sentenza del Tribunale di Napoli n. 3919/2012 (integralmente trascritta nel ricorso per cassazione, pagg. 57) ha definito il giudizio con una statuizione di natura processuale, dichiarando inammissibile la domanda relativa alla (prima) querela di falso sul rilievo che fosse stata dedotta ‘una tipica ipotesi di violazione del mandato ad scribendum giacché l’attore ha inteso contestare esclusivamente l’avvenuto riempimento in difformità rispetto alla pattuizione intercorsa con la convenuta’. Il Tribunale ha svolto un accertamento solo incidentale sulla veridicità della sottoscrizione, basato sulla mancata contestazione della sua paternità da parte del COGNOME (‘dalla lettura della memoria risulta piuttosto evidente come l’odierno attore sig. COGNOME COGNOME non abbia minimamente contestato di aver sottoscritto in bianco il foglio poi riempito mediante la scrittura oggetto di querela di falso…’) e al fine di supportare la declaratoria di inammissibilità della domanda. La sentenza del 2012 non contiene alcuna statuizione di merito sulla
veridicità o meno della sottoscrizione, idonea ad acquisire autorità di cosa giudicata.
Al riguardo, deve ribadirsi che, ai sensi dell’art. 2909 c.c. (secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ‘a ogni effetto’ tra le parti, i loro eredi o aventi causa’), il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (v. Cass. n. 22520 del 2011; n. 14535 del 2012; n. 3488 del 2016; n. 25745 del 2017; n. 5486 del 2019). In tale ambito, tuttavia, mentre le decisioni su questioni di merito, anche di carattere preliminare, spiegano i loro effetti anche al di fuori del processo e sono vincolanti in tutti i giudizi futuri, le decisioni su questioni processuali, sono suscettibili di formazione del giudi cato soltanto nell’ambito dello stesso processo (cosiddetto giudicato formale), e non impediscono la proposizione delle medesime questioni in un successivo e diverso giudizio (v. Cass. n. 15383 del 2014; n. 26377 del 2014; n. 18160 del 2015; n. 13606 del 2021).
19. È appena il caso di segnalare che non depone in senso contrario ai principi fin qui richiamati la sentenza di questa Corte n. 18439 del 2023 che, ad onta dell’apparente tenore della massima (per come memorizzata presso il CED della Corte medesima), in realtà contiene una diversa statuizione, come meglio si evince da un’attenta lettura della motivazione: da essa emerge che una domanda di usucapione speciale ex art. 1159bis cod. civ. avanzata dal detentore di determinati fondi rustici è stata considerata preclusa per effetto di precedente giudicato formatosi, tra le
stesse parti, all’esito d’ una anteriore causa avente ad oggetto la rivendica dei medesimi fondi da parte della società proprietaria , causa conclusasi con condanna del detentore al loro rilascio; in tale precedente controversia, – decisa, come s’è detto , con sentenza passata in giudicato – era stata dichiarata inammissibile perché tardiva la riconvenzionale con cui , per resistere all’altrui domanda di rilascio, il detentore dei fondi ne aveva eccepito l’usucapione . In breve, la citata Cass. 18439 del 2023 ha semplicemente statuito che nella precedente controversia (cioè in quella instaurata dalla proprietaria per ottenere la restituzione dei fondi) il detentore avrebbe dovuto tempestivamente controdedurre (in via di azione o di eccezione riconvenzionale) il proprio titolo (nella specie l’usucapione ), con la conseguenza, in difetto di ciò, del formarsi del giudicato. La sentenza n. 18439 del 2023 non ha affatto affermato il principio (che sembrerebbe risultare dal tenore della massima del CED) secondo il quale una pronuncia di inammissibilità in rito d ‘ una data domanda ne consumerebbe l ‘ azione esperita in occasione di altro successivo giudizio fra le stesse parti, ma ha semplicemente dato atto che una sentenza emessa pur sempre nel merito (tale essendo la summenzionata sentenza di condanna al rilascio di fondi) passata in cosa giudicata copre il dedotto e il deducibile, di guisa che la preclusione della domanda di usucapione avanzata in un successivo giudizio deriva non già da una precedente statuizione di mero rito, ma da un precedente giudicato sostanziale.
20. Tornando al caso per cui oggi è causa, deve osservarsi che la sentenza irrevocabile n. 3919/2012, in quanto contiene unicamente la declaratoria di inammissibilità della (prima) querela di falso, ha natura puramente processuale, essendo mancata una pronuncia sul merito della pretesa azionata, cioè sulla veridicità o meno della sottoscrizione (v.
Cass. n. 23130 del 2020; n. 20879 del 2019; n. 13614 del 2010).
Come chiarito da questa Corte, l’irregolare introduzione di una domanda sanzionata dall’ordinamento con l’invalidità ostativa ad una pronuncia nel merito non è vizio che attenga all’esistenza dei presupposti di un diritto o di una azione cosicché, in tale ipotesi, la parte interessata può denunziare l’omissione in sede di gravame, previa impugnazione della declaratoria di inammissibilità o del rigetto in rito, ovvero coltivare la domanda in separato giudizio, posto che la rinunzia implicita alla pretesa derivante dal mancato esperimento del gravame ha valore meramente processuale e non sostanziale (Cass. n. 20879 del 2019 cit.; n. 13614 del 2010 cit.).
Il giudicato di cui alla sentenza 3019/2012, poiché non ha natura di giudicato sostanziale, non genera preclusione da bis in idem e, quindi, non importa il divieto di riproporre la domanda; con l’ulteriore conseguenza che neppure può porsi una questione di estensione del giudicato dal dedotto al deducibile, atteso che, inesistente il giudicato sul dedotto, a fortiori esso non può formarsi sul deducibile.
La sentenza impugnata non si è uniformata ai principi di diritto sopra richiamati e deve, pertanto, essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso all’udienza del 14 maggio 2024