Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2700 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1   Num. 2700  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 18167/2018 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ed AMBASCIATA RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE PRESSO LA RAGIONE_SOCIALE ITALIANA, in persona dell’Ambasciatore plenipotenziario pro tempore , tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale conferita con atto per AVV_NOTAIO del 7 giugno  2010,  n.  2451  rep., dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio del primo in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, unitamente al quale elettivamente domicilia in RAGIONE_SOCIALE, al INDIRIZZO.
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-controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Firenze, alla INDIRIZZO, in persona  dell’amministratore  unico  e  legale  rappresentante pro  tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in RAGIONE_SOCIALE,  alla INDIRIZZO.
-controricorrente contro
RAGIONE_SOCIALE con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona dei procuratori speciali NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentata  e  difesa,  giusta  procura  speciale  allegata  al  controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
contro
-intimata –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA.
-intimata –
avverso la sentenza, n. cron. 621/2018, RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO DI GENOVA pubblicata il giorno 11/04/2018;
udita  la  relazione  RAGIONE_SOCIALE  causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del  giorno 08/01/2024 dal AVV_NOTAIO;
udito  il  Pubblico  RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento de i primi due motivi di ricorso, con assorbimento degli altri;
sentito, per il ricorrente , l’AVV_NOTAIO COGNOME, per delega dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto accogliersi il ricorso; sentito, per il controricorrente NOME. COGNOME, l’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto il rigetto dell’avverso ricorso ; sentito, per la controricorrente RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dell’avverso ricorso ; NOME COGNOME, per delega degli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOMENOME COGNOME ed NOME COGNOME, che ha sentito, per la controricorrente RAGIONE_SOCIALE s.p.a., l’AVV_NOTAIO. chiesto annullarsi l’impugnata sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Genova ; lette le memorie ex art. 378 cod. proc. civ. depositate dalle parti. 
FATTI DI CAUSA
La Repubblica dell’RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pRAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE presso la Repubblica Italiana citarono NOME COGNOME, in proprio ed in qualità di titolare dell’RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME fu NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, in qualità di avente causa di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), innanzi al Tribunale di Massa proponendo querela di falso avverso: a ) l’originale del contratto stipulato il 26 marzo 1990 tra l’RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME fu NOME ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pRAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE; b ) due copie conformi del medesimo contratto; c ) le attestazioni di sua conformità all’originale apposte dal funzionario del Comune di Carrara.
1.1. Con sentenza dell’8 aprile 2015, n. 363, l’adito tribunale dichiarò improponibile  la  querela  di  falso  e  rigettò  le  domande  di  risarcimento  dei danni per lite temeraria proposte dai costituitisi convenuti. Condannò, inoltre, gli attori al pagamento delle spese processuali in favore del COGNOME, di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, dichiarando interamente compensate, invece, quelle tra i primi ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il gravame  promosso  dagli attori contro questa decisione fu parzialmente  accolto  dalla  Corte  d’appello  di  Genova,  che,  con  sentenza dell’11  aprile  2018,  n.  621,  pronunciata  nel  contraddittorio  i  convenuti suddetti: a ) dichiarò compensate per un terzo le spese del giudizio di primo
grado tra gli attori, il RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE; b ) condannò gli appellanti al pagamento dei residui due terzi, liquidati, in favore di ciascun appellato, nella misura di € 20.000,00, oltre alle spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.; c ) confermò, per il resto, la sentenza di primo grado; d ) dichiarò compensate per un terzo anche le spese del giudizio di appello tra le medesime parti; e ) condannò gli appellanti al pagamento dei residui due terzi in favore del COGNOME, di RAGIONE_SOCIALE LtdRAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, liquidati, in favore di ciascun appellato, nella misura di € 10.000,00, oltre alle spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.; f ) dichiarò interamente compensate le spese del giudizio di appello tra gli attori ed RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Per quanto qui di ancora di interesse, quella corte, dato atto RAGIONE_SOCIALE regolare instaurazione del contraddittorio anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE locale Procura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Repubblica, la quale aveva « dichiarato di non intervenire e non rassegnare conclusioni »: i ) ritenne che « La prima sostanziale doglianza dell’appellante Repubblica dell’RAGIONE_SOCIALE censura l’affermazione del Tribunale per cui la revoca RAGIONE_SOCIALE costituzione di parte civile attuata da quest’ultima non sia stata sufficiente a renderla immune dagli effetti RAGIONE_SOCIALE sentenza, nel caso di specie, di assoluzione pronunciata a seguito del giudizio penale dibattimentale. Come si è visto, in data 26/4/2010, la Repubblica dell’RAGIONE_SOCIALE si costituì parte civile nel processo penale a carico del COGNOME davanti al GUP anche in relazione al capo B) dell’imputazione che riguardava l’accertamento RAGIONE_SOCIALE falsità del contratto 26/3/1990 e, in data 14/2/2011, davanti al collegio dibattimentale, alla prima udienza, la Repubblica dell’RAGIONE_SOCIALE revocò la costituzione di parte civile per il capo B), mantenendo, invece, la stessa per il capo C) relativo all’abuso di ufficio. Per l’appellante la revoca avrebbe dovuto produrre l’effetto di consentire alla Repubblica dell’RAGIONE_SOCIALE di agire autonomamente in sede civile senza risentire degli effetti del giudicato penale. Il motivo è infondato. La Corte condivide la statuizione del Tribunale, che efficacemente ha affermato che l’esodo volontario dal processo penale non può restare privo di conseguenze. Correttamente, il Tribunale ha affermato che, in tal modo, si darebbe la possibilità a quel soggetto di agire in sede penale e poi, anche in
considerazione del probabile esito RAGIONE_SOCIALE lite, di decidere eventualmente di azionare analoga pretesa in sede civile per l’accertamento degli stessi fatti, confidando in un risultato più favorevole delle proprie ragioni. In sostanza, consentire tale possibilità significherebbe aprire la strada a possibili strumentalizzazioni dei meccanismi processuali, consentendo alla parte di valutare l’opportunità di ‘allontanarsi’ e di agire nella diversa sede reputata più conveniente. In tal caso, però, come correttamente affermato dal Tribunale, non vi è necessità di tutelare la parte che non solo è stata in condizione di esercitare il proprio diritto, ma lo ha effettivamente esercitato, attuando in tal modo quella partecipazione effettiva al processo, richiesta dalla n orma e dall’interpretazione giurisprudenziale. La parte che ha scelto di esercitare i propri diritti e poi ha scelto volontariamente di rinunciare a coltivarli nella sede processuale prescelta (ossia in quella penale) non può affermare di non aver partecipato al processo, ad esempio, al pari del soggetto civilmente responsabile che sia stato citato ex art. 83 c.p.p., ma non si sia costituito nel processo penale come prevede l’art. 84 c.p.p., né sia intervenuto volontariamente, o che sia stato estromesso, proprio in ragione dell’impedimento al concreto esercizio dei poteri difensivi, non rinvenibile nel caso in esame. Quanto alla circostanza, lamentata dall’appellante , per cui il Tribunale avrebbe omesso di considerare la possibilità prevista dall’art. 82 c.p.p., ai sensi del quale la revoca RAGIONE_SOCIALE costituzione di parte civile non preclude il successivo esercizio dell’azione civile, tale norma, come affermato in dottrina ed anche in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4775/2004 sia pure in fattispecie relativa all’applicazione dell’art. 652 c.p.c.), opera su un piano diverso rispetto alle norme sull’efficacia di giudicato del giudicato penale nel giudizio civile, che non sono derogate. Nell’ipotesi in cui, quindi, vi sia stata costituzione di parte civile, il giudicato può essere fatto valere nei confronti RAGIONE_SOCIALE parte civile per il solo fatto RAGIONE_SOCIALE sua costituzione, essendo irrilevante una sua eventuale revoca. Il riferimento all’efficacia di giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza penale nei confronti RAGIONE_SOCIALE costituita parte civile non può che estendersi anche a chi dopo la costituzione abbia cambiato idea ed abbia revocato la costituzione, essendo appunto la costituzione già avvenuta -ed
indipendentemente dal momento in cui essa è avvenuta – e nessuna limitazione può derivare per chi successivamente abbia cambiato idea, scegliendo volontariamente di non esercitare fino in fondo i diritti che gli competevano in sede penale »; ii ) osservò che, « Seppure sia vero che la norma preveda l’efficacia vincolante del giudicato nei confronti del solo imputato, parte civile e responsabile civile che si sia costituito e che sia intervenuto nel processo penale, e che la giurisprudenza di legittimità si sia espressa in più occasioni nel senso RAGIONE_SOCIALE non opponibilità del giudicato a chi non abbia partecipato al processo penale , occorre tenere in considerazione la particolare posizione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, non titola ri di un’autonoma posizione soggettiva, ma titolari di una posizione strettamente legata a quella di COGNOME, uscito indenne e assolto dall’imputazione di falsità nel processo penale, nella qualità sostanziale di aventi causa RAGIONE_SOCIALE ditta RAGIONE_SOCIALE »; iii ) giudicò « Infondato anche l’assunto dell’appellante in ordine alla diversità del presente giudizio di falso rispetto a quello svoltosi davanti al Tribunale di Torino . Le argomentazioni e i temi di indagine sviluppati nella sentenza penale sono i medesimi oggetto del presente giudizio come dedotti dall’appellante . È pertanto ravvisabile in conformità alla previsione dell’articolo 654 c.p.p., un rapporto di dipendenza giuridica tra l’accertamento penale e quello civile, riconducibile all’accertamento dei fatti materiali come ricostruiti e interpretati nella loro oggettività »; iv ) opinò che, « una volta esclusa la falsità del contratto originale n. 25/1990, di cui vi è una copia in atti prodotta da parte appellante, e verificato che le due copie conformi nei cui confronti la Repubblica dell’RAGIONE_SOCIALE ha proposto querela di falso, parimenti prodotte d all’appellante, non contengono elementi di difformità rispetto all’originale, viene meno l’interesse RAGIONE_SOCIALE parte a sentire accertare la rivendicata falsità delle suddette copie conformi, e quindi l’interesse dell’attore/appellante, derivando comunque gl i effetti sostanziali del contratto dalla esistenza del contratto suddetto originale. A diversa conclusione si dovrebbe pervenire qualora il querelante lamentasse l’avvenuta falsificazione RAGIONE_SOCIALE copia autentica di una scrittura e/o di un atto contenente as serite difformità rispetto all’originale, falsificazione
rispetto  alla  quale  certamente  si  paleserebbe  l’interesse  RAGIONE_SOCIALE  parte  ad accertarne l’autenticità. Tale situazione con si riscontra nella fattispecie in esame, in cui le copie si presentano nel loro contenuto del tutto confronti all’originale ».
Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto un unico ricorso la Repubblica dell’RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Repubblica dell’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE presso la Repubblica Italiana, affidandosi a cinque motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Hanno resistito, con distinti controricorsi, illustrati da analoghe memorie, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato un controricorso, pure illustrato da memoria, sostanzialmente adesivo al ricorso suddetto. La RAGIONE_SOCIALE e la Procura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso la Corte di appello di Genova, invece, non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
3.1. La Prima Sezione civile di questa Corte, originariamente investita RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE controversia, con ordinanza interlocutoria dell’11 gennaio/9 giugno 2023, n. 16474, ritenuto che « la complessità delle questioni sollevate dai ricorrenti, aventi ad oggetto l’accertamento RAGIONE_SOCIALE falsità di un contratto d’importo estremamente rilevante, stipulato da un’impresa italiana con le autorità di uno Stato estero, e riguardanti, in particolare, l’ammissibilità del riconoscimento dell’efficacia di giudicato alla sentenza penale recante il predetto accertamento nell’ambito del giudizio civile promosso nei confronti di soggetti che non hanno partecipato al giudizio penale, per essere rimasti estranei allo stesso o per aver revocato la costituzione di parte civile, induce a ritenere opportuno il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, in modo tale consentire alle parti di discutere le predette questioni in contraddittorio tra loro e con la partecipazione del Pubblico RAGIONE_SOCIALE », ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendone, appunto, la trattazione in pubblica udienza, in occasione RAGIONE_SOCIALE quale tutte le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. 
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che il controricorso depositato da RAGIONE_SOCIALE  risulta  essere  sostanzialmente  adesivo  all’unico  ricorso promosso dalla Repubblica dell’RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Repubblica dell’RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE presso la Repubblica Italiana.
1.1. Questa Corte ha avuto modo più volte di ripetere che qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell’articolo 334 cod. proc. civ. in tema di impugnazione incidentale tardiva; ciò non esclude che, nell’ipotesi di non contestazione del ricorso principale, quello incidentale possa contenere la richiesta di cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per ragioni diverse da quelle fatte valere dal ricorrente in via principale, bastando in tal caso che il medesimo abbia rispettato per la sua proposizione il termine di cui all’articolo 327, comma 1, cod. proc. civ. ( cfr . Cass. n. 26505 del 2009; Cass. n. 24155 del 2017).
1.2. Il ricorso incidentale, sostanzialmente adesivo al ricorso principale, proposto a tutela di un interesse RAGIONE_SOCIALE parte che sia da ritenere sorto non già per effetto dell’impugnazione altrui, non diretta contro di essa, ma in conseguenza RAGIONE_SOCIALE emanazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, non si sottrae cioè all’onere dell’osservanza dei termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che, per tale tipo di ricorso, non trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 334 cod. proc. civ. per l’impugnazione incidentale tardiva ( cfr . Cass. n. 6807 del 2007).
1.3. In altri termini, le regole RAGIONE_SOCIALE impugnazione tardiva, in osservanza dell’art. 334 cod. proc. civ. ed in base al combinato disposto degli articoli 370 e 371 cod. proc. civ., operano esclusivamente per l’impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l’interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l’eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Invece, quando il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo a quello principale, non trovano applicazione i termini e le
forme del ricorso incidentale (tardivo), dovendo invece osservarsi la disciplina dettata dall’articolo 325-327 cod. proc. civ. per il ricorso autonomo, cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d’impugnazione incidentale, qualora investa un capo RAGIONE_SOCIALE sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale ( cfr . anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 1120 del 2014; Cass. n. 20040 del 2015; Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 41254 del 2021).
1.4. Nel caso di specie, la controricorrente RAGIONE_SOCIALE ha chiaramente condiviso i motivi di impugnazione del ricorso principale ed ha concluso chiedendo a questa Corte di « annullare la sentenza n. 621/2018 resa inter partes dalla Corte di Appello di Genova in data 12 marzo 2018 e depositata in data 11 aprile 2018 con cogni conseguenza di legge ».
1.4.1. Si tratta, pertanto, di controricorso contenente, sostanzialmente, un ricorso incidentale adesivo a quello principale, l’interesse alla proposizione del  quale  è  sorto  non  già,  neppure  indirettamente,  dalla  proposizione  del ricorso principale, bensì, con tutta evidenza, dalla pronunzia RAGIONE_SOCIALE sentenza.
1.4.2. A ciò resta soltanto da aggiungere che la sentenza impugnata è stata pubblicata il giorno 11 aprile 2018 e notificata alle parti, in pari data, da RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 2 dell’epigrafe del ricorso RAGIONE_SOCIALE Repubblica dell’RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE per la pRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Repubblica dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE presso la Repubblica Italiana), mentre il controricorso di RAGIONE_SOCIALE è stato notificato alle controparti, tramite posta elettronica certificata, solo il 17 luglio 2018 (una notifica del medesimo atto risulta essere avvenuta anche tramite ufficiale giudiziario e per mezzo del servizio postale, con consegna dello stesso all’ufficio UNEP RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE avvenuta il 18 luglio 2018), quando il termine di cui all’articolo 325, comma 2, cod. proc. civ. era ormai spirato (il precedente 11 luglio 2018). Si tratta, in definitiva, di ricorso incidentale adesivo, cui non è applicabile l’articolo 334 cod. proc. civ., e che è stato proposto dopo il decorso del termine breve per l’impugnazione.
Fermo quanto precede, i formulati motivi del ricorso RAGIONE_SOCIALE Repubblica dell’RAGIONE_SOCIALE,  del  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  pRAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  Repubblica  dell’RAGIONE_SOCIALE  e dell’RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE presso la Repubblica Italiana denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Violazione – falsa applicazione dei principi che regolano i rapporti tra processo civile e processo penale ed errata applicazione alla fattispecie dell’art. 654 c.p.p., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Viene censurata la sentenza impugnata per aver ritenuto irrilevante, ai fini dell’efficacia del giudicato penale nei confronti degli odierni ricorrenti, la revoca RAGIONE_SOCIALE costituzione di parte civile nel processo penale, senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE portata derogatoria RAGIONE_SOCIALE predetta disposizione rispetto ai principi che regolano i rapporti tra processo civile e processo penale e RAGIONE_SOCIALE conseguente necessità, ai fini RAGIONE_SOCIALE predetta efficacia, di una partecipazione effettiva al processo penale;
II) « Violazione falsa applicazione sia dell’art. 654 c.p.p. che dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. ». Si ascrive alla corte distrettuale di aver ritenuto che il giudicato penale producesse effetti nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito vantato dall’RAGIONE_SOCIALE, e dell’RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché degli altri enti iracheni rimasti estranei al procedimento penale, senza considerare che tali soggetti non avevano avuto la possibilità di far valere le loro ragioni in quella sede;
III) « Violazione – falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., dell’art. 12 delle Preleggi, degli artt. 112, 113 e 277 c.p.c. e 1362 c.c. relativamente ad una ritenuta identità dei due giudizi e del loro oggetto. Violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. ». Si contesta alla corte territoriale di aver riconosciuto l’efficacia del giudicato penale, senza considerare che il giudizio penale non aveva ad oggetto l’accertamento RAGIONE_SOCIALE falsità del contratto, ma la domanda di risarcimento dei danni cagionati dal reato proposta dalla parte civile;
IV) « Violazione – falsa applicazione dell’art. 12 delle Preleggi e degli artt. 112 e 277 c.p.c. per ritenuta carenza di interesse delle Parti Irachene e per
non essersi conseguentemente pronunciata sulla domanda di condanna per falso delle due copie autentiche, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. ». Si censura la sentenza impugnata per aver escluso l’interesse degli appellanti all’accertamento RAGIONE_SOCIALE difformità dall’originale delle copie del contratto prodotte in giudizio, senza considerare che, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Massa conclusosi con la sentenza n. 800 del 2003, alla cui impugnazione per revocazione era strumentale la querela di falso, non era stato prodotto l’originale del contratto, ma una copia autentica dello stesso, a sua volta falsa;
 « Violazione  –  falsa  applicazione  dell’art.  112  c.p.c.,  per  mancata decisione sulle domande di merito ritenute assorbite, in relazione all’art. 360, comma  1,  n.  4,  c.p.c. »,  riproponendosi,  per  l’ipotesi  di  accoglimento  del ricorso,  le  domande  formulate  in  primo  grado,  ritenute  assorbite  dalla sentenza impugnata.
3 . Va rapidamente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal COGNOME ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ.. Nello stesso ricorso, infatti: i ) è presente l’esposizione sommaria dei fatti RAGIONE_SOCIALE causa, mediante gli essenziali riferimenti ai precedenti gradi di giudizio (pagine 3-8); ii ) è indicata la decisione impugnata (art. 366, comma 1, n. 2, cod. proc. civ.), non essendo affatto prescritta dal medesimo art. 366 cod. proc. civ. la trascrizione integrale RAGIONE_SOCIALE stessa); iii ) sono indicati i documenti su cui esso si fonda.
3.1. Neppure può dirsi sussistente, poi, ad avviso del Collegio e per quanto si dirà appresso, la condizione di inammissibilità di cui all’art. 360bis . n. 1, cod. proc. civ., (configurabile solo quando il provvedimento impugnato abbia deciso le questioni di diritto in conformità alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente offra elementi idonei a provocare un superamento dell’orientamento contestato), peraltro invocata affatto genericamente dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE
 Tanto  premesso,  i  primi  due  descritti  motivi  possono  esaminarsi congiuntamente perché strettamente connessi, entrambi investendo il tema dei limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato penale in un giudizio civile ai
sensi dell’art. 654 cod. proc. pen.. In particolare, essi pongono la questione relativa all’ammissibilità, o non, del riconoscimento dell’efficacia di giudicato alla sentenza resa dal Tribunale di Torino nel processo penale n.r.g. 6175/2010 (r.g.n.r. 14316 /2008), che, all’esito del dibattimento, ha assolto, tra gli altri, l’imputato NOME COGNOME per il fatto contestatogli sub B) del capo di imputazione relativamente alla formazione di un ‘ falso contratto ‘ (si tratta del contratto n. 25/90, oggetto pure di querela di falso) con la formula ‘ perché il fatto non sussiste ‘ (così si legge alla pag. 7 del ricorso. Il COGNOME, invece, riferisce si essere stato assolto con la formula ‘ per non aver commesso il fatto ‘. Cfr . pag. 19 del suo controricorso), nell’ambito del giudizio civile promosso nei confronti di soggetti che non hanno partecipato al giudizio penale per essere rimasti estranei allo stesso o per aver revocato la costituzione di parte civile. Le corrispondenti doglianze si rivelano fondate, nei sensi di cui appresso, con conseguente assorbimento degli altri motivi.
4.1. Giova premettere che, in relazione al processo penale suddetto, la Repubblica dell’RAGIONE_SOCIALE aveva revocato, alla prima udienza dibattimentale del 14 febbraio 2011, la sua costituzione di parte civile, già avvenuta innanzi al G.U.P., in data 26 aprile 2010, proprio con riferimento al fatto contestato ad COGNOME, in concorso con altri, sub B) del capo di imputazione, assumendo che ( cfr. pag. 10 del suo ricorso) « il trasferimento in sede civile si è reso necessario, come spiegato da parti ricorrenti nei precedenti gradi del giudizio, per effetto RAGIONE_SOCIALE decisione, adottata dopo l’avvenuta costituzione di slancio in sede penale, che la pronuncia sul falso doveva essere la premessa di un’azione di revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 800/2003 del Tribunale di Massa in quanto basata su un documento falso, costituito da una copia autentica del (per le ricorrenti inesistente) contratto RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE. . Non potevano ovviamente far parte del procedimento penale né la società inglese RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del contratto, né la RAGIONE_SOCIALE, società italiana alla quale RAGIONE_SOCIALE in seguito ha ceduto una parte del proprio credito. Per questo motivo è stato effettuato il trasferimento RAGIONE_SOCIALE costituzione di parte civile ad un procedimento civile, in cui potessero essere convenute -come lo furono -anche tali parti ».
4.1.1. La effettuata revoca RAGIONE_SOCIALE propria costituzione di parte civile, dunque, era stata motivata dal rilievo, evidentemente di carattere processuale sistematico, che, ove la decisione sulla querela di falso fosse stata di accertamento RAGIONE_SOCIALE non veridicità del contratto RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE suddetto, essa avrebbe avuto lo scopo di costituire il sostrato di una successiva azione per la revocazione, ex art. 395, n. 2, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE precedente sentenza n. 800/2003 del Tribunale di Massa, pacificamente passata in giudicato, che su di esso ( rectius : su di una sua copia conforme) si era basata.
4.1.2. Destituito di qualsivoglia fondamento, quindi, risulta l’assunto del COGNOME secondo cui « In ogni caso, a prescindere dal certo maturato ed opponibile giudicato penale, si rileva ed eccepisce, anche in questa sede, l’ulteriore maturato giudicato civile ed il conseguente difetto di interesse ad agire dei ricorrenti tramite querela di falso, in quanto il valore probatorio del contratto COGNOME/RAGIONE_SOCIALE (e/o RAGIONE_SOCIALE sua copia conforme) è ormai incontestabile anche per effetto RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 800/2003 del Tribunale di Massa, passata in giudicato a seguito RAGIONE_SOCIALE sentenza di Cassazione n. 1285/2010, la quale, in contraddittorio, pronunciando sul diritto di c redito fatto valere dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, ha implicitamente statuito anche sulla veridicità e validità del contratto, che costituisce un antecedente logico necessario RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria riconosciuta dai Giudici in seguito RAGIONE_SOCIALE sentenza di cui sopra. Risulta evidente come la querela di falso proposta in via principale non possa portare alla revoca di un giudicato che si è formato sul suo antecedente logico giuridico » ( cfr . pag. 22-23 del suo controricorso).
4.1.2.1. Una simile affermazione, infatti, mostra di non tenere in alcun conto che: i ) la fattispecie di revocazione ex art. 395, n. 2, cod. proc. civ. (secondo cui ‘ Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione : ; 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima RAGIONE_SOCIALE sentenza ‘) è notoriamente una impugnazione cd. straordinaria,
come tale caratterizzata (al pari delle altre ipotesi di impugnazioni straordinarie) dal fatto che con essa si consente di far valere elementi turbativi del giudizio dei quali è possibile che si venga a conoscenza anche a distanza di molto tempo e che, perciò, debbono poter essere fatti valere anche al di fuori delle limitazioni temporali proprie dell’ iter per la determinazione del giudicato, e cioè senza termine oppure in un termine che decorra soltanto dalla scoperta di quegli eccezionali elementi turbativi. Naturalmente, una così grave eccezione alle conseguenze del passaggio in giudicato deve essere possibile solo in casi ben delineati e per eventi particolarmente gravi. Perciò la legge configura la revocazione straordinaria come proponibile soltanto per vizi che elenca tassativamente (quelli di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6, dell’art. 395 cod. proc. civ.) ed a lla cui gravità si accompagna quella di non poter essere rilevati sulla base RAGIONE_SOCIALE sola sentenza; ii ) l’art. 396 cod. proc. civ., rubricato ‘ Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello ‘, sancisce che ‘ 1. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell’articolo precedente, purch é la scoperta del dolo o RAGIONE_SOCIALE falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto. 2. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l’appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell ‘avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso ‘.
4.1.3. Resta solo da dire, quindi, che il già riportato n. 2 dell’art. 395 cod. proc. civ. richiede che la falsità RAGIONE_SOCIALE prova posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione passata in giudicato sia stata riconosciuta (dalla parte vittoriosa e non da un terzo) o dichiarata (con sentenza penale o civile passata in giudicato) dopo la sentenza (o, quanto meno, che la parte soccombente ignorasse il riconoscimento o la dichiarazione RAGIONE_SOCIALE falsità avvenuta prima RAGIONE_SOCIALE sentenza) che si intenda impugnare, appunto, per revocazione, altrimenti la falsità stessa ben avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere nel corso del giudizio o con l’impugnazione ordinaria .
4.1.4. Merita di essere ricordato, inoltre, che, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, « Ai fini RAGIONE_SOCIALE ammissibilità dell’istanza di revocazione è necessario, altresì, che il giudicato (civile o penale) sul falso si sia formato in un giudizio al quale abbiano partecipato tutte le parti del giudizio in cui è stata emessa la sentenza assoggettata a revocazione, restando esclusa, inoltre, la possibilità che detto giudicato possa desumersi se non per via diretta e principale » (cfr. in termini, Cass. n. 11404 del 2016. In senso stanzialmente conforme si vedano anche Cass. n. 3947 del 2006 e Cass. n. 8650 del 1998).
4 .2. È opportuno ricordare, poi, che l’art. 654 cod. proc. pen ., rubricato ‘ Efficacia RAGIONE_SOCIALE sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi ‘, dispone che ‘ Nei confronti dell’imputato, RAGIONE_SOCIALE parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova RAGIONE_SOCIALE posizione soggettiva controversa ‘.
4.2.1.  Questa  disposizione  è  un  frammento  dell’ampia  ed  articolata disciplina  dei  rapporti  tra  processo  civile  e  processo  penale,  radicalmente rinnovata dalla riforma del codice di procedura penale del 1988 (entrata in vigore l’anno successivo) e, dunque, va interpretata alla luce del microsistema prefigurato dal legislatore per il raccordo tra i due giudizi.
4.2.2. È noto, infatti, che il codice del 1988 ha abolito la cd. pregiudiziale penale automatica prevista del previgente art. 3, commi 2 e 4, del cod. proc. pen. (nel testo anteriore alla riforma del 1988-89) ed ha limitato i casi di pregiudizialità penale alle sole ipotesi disciplinate dall’art. 75, comma 3, cod. proc.  pen.  e  dall’art.  211  disp.  att.  cod.  proc.  pen.,  introducendo  la sindacabilità,  mediante  regolamento  di  competenza  di  cui  all’art.  42  cod.
proc.  civ.  (come  sostituito  dall’art.  6  RAGIONE_SOCIALE  legge  n.  353  del  1990),  dei provvedimenti di sospensione emessi ex art. 295 cod. proc. civ..
4.2.3. Quanto appena riferito si rivela essere il frutto di una negativa considerazione del fenomeno del temporaneo arresto del processo civile, ulteriormente confermata dal principio RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo introdotto in seguito alla modifica dell’art. 111 Cost. (attuata con legge 23 novembre 1999, n. 2). In forza delle dette premesse, la Suprema Corte ribadisce, ormai da tempo, il principio per il quale, nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il p rocesso civile e quello penale è costituito dall’art. 75 cod. proc. pen., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come norma di eccezione al principio generale di autonomia al quale si ispirano i rapporti tra i due processi. Ciò comporta il duplice corollario RAGIONE_SOCIALE prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di interferenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare auto nomamente i fatti, senza incontrare limiti nell’attività istruttoria condotta dal giudice penale. La sospensione necessaria del giudizio civile, pertanto, è limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta (dopo la sentenza penale di primo grado) dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso dell’antecedente esercizio in sede propria, la facoltà di trasferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile ( ex art. 71, comma 1, cod. proc. pen.), oppure la prosecuzione separata dei due giudizi. La menzionata norma processuale penale, tuttavia, intende coniugare il principio di indipendenza dei giudizi penali e civili con l’esigenza di coordinamento degli stessi che nasce dalla regolamentazione dell’efficacia vincolante spiegata dalla sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, nei giudizi civili (o amministrativi) per le restituzioni ed il risarcimento del danno e negli altri giudizi civili. Trattasi, in particolare, RAGIONE_SOCIALE disciplina sancita dal vigente codice di procedura penale agli artt. 651, circa l’efficacia RAGIONE_SOCIALE sentenza penale di condanna, 651 -bis
(aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. b], del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28), in merito all’efficacia RAGIONE_SOCIALE sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, 652, in ordine all’efficacia RAGIONE_SOCIALE sentenza di assoluzione, oltre che dell’artt.  654,  relativo  all’efficacia  RAGIONE_SOCIALE  sentenza  penale  di  condanna  o  di assoluzione negli altri giudizi civili o amministrativi .
4.2.4. In definitiva, può dirsi ormai ripudiato il principio di unità RAGIONE_SOCIALE giurisdizione e di prevalenza del giudizio penale, in favore di quello RAGIONE_SOCIALE parità e originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e dell’autonomia dei giudizi ( cfr. ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 1445 del 1998; Cass., SU, n. 1768 n. 2011; Cass., SU, n. 13661 del 2019). Quel che prevale, oggi, è l’esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all’interesse del soggetto danneggiato di esperire ivi la propria azione ( cfr . Corte cost. 21 aprile 2006, n. 168 e 28 gennaio 2015, n. 23). Sicché si è scoraggiata la proposizione dell’azione civile nel processo penale (vedasi, in termini, Corte cost. 29 gennaio 2016, n. 12) e si è favorita la separazione dei giudizi.
4.3. Orbene, tornando al citato art. 654 cod. proc. pen., esso si rivela essere norma di chiusura delle disposizioni che si pongono come eccezioni al principio  che  esclude  la  validità erga  omnes dell’accertamento  dei  fatti intervenuto in sede penale, in ragione dell’autonomia e RAGIONE_SOCIALE separatezza tra i giudizi.
4.3.1.  Lo  stesso  attribuisce  rilevanza  di  giudicato,  nei  giudizi  civili  o amministrativi diversi da quelli risarcitori e disciplinari, alle sentenze penali di assoluzione o di condanna, pronunciate in seguito a dibattimento, quando i  fatti  materiali  accertati  sono  gli  stessi  sui  quali  verte  il  giudizio  civile  o amministrativo e sono ritenuti rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione.
4.3.2.  Per  dare  unità  alla  funzione  giurisdizionale  ed  efficacia  agli accertamenti del giudice penale, la disposizione ha una portata più ampia di quelle (artt. 651-653 cod. proc. pen.) che la precedono. Invero, dal punto di vista soggettivo, si applica ‘ nei confronti dell’imputato, RAGIONE_SOCIALE parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o sia intervenuto nel processo penale ‘; dal  punto  di  vista  oggettivo,  si  riferisce  all’azione  civile,  diversa  dalle
restituzioni  e  dal  risarcimento  del  danno derivante  dal  reato, ed  ai  giudizi amministrativi nei quali si controverte intorno ad un diritto soggettivo o ad un interesse legittimo.
4.3.3.  I  suoi  limiti  si  riscontrano  nell’efficacia  riservata  ai  soli  fatti materiali, intesi come modifica prodotta nella realtà fisica, in conseguenza di un’azione  od  omissione  (sussistenza  del  fatto,  conseguenze  dannose; concorso di colpa), anziché ai fatti giuridici, che sono stati oggetto del giudizio penale  e  sono  comprensivi  RAGIONE_SOCIALE  condotta,  dell’evento,  del  rapporto  di causalità  e  di  ogni  altro  accertamento  contenuto  nella  motivazione  RAGIONE_SOCIALE decisione.
4 .3.4.  In  ragione  RAGIONE_SOCIALE  circostanza  che  ne  fa  un’eccezione  ai  principi generali,  trattasi  di  norma  che  deve  sottostare  alla  regola  di  una  stretta interpretazione.
4.3.5.  In  presenza  di  una  coincidenza  soggettiva  tra  i  due  giudizi, l’efficacia, dal punto di vista oggettivo, deve ritenersi limitata agli accertamenti relativi a circostanze specifiche costituenti oggetto dell’imputazione, senza estendersi ad aspetti valutativi, ancorché riguardanti elementi costitutivi del reato contestato.
4.4. La disposizione -come si è già anticipato -attribuisce efficacia di giudicato sia alla sentenza di assoluzione che a quella di condanna (il legislatore ha mancato di estendere la previsione alla sentenza di proscioglimento, per particolare tenuità del danno: art. 651bis cod. proc. pen.) pronunciata in seguito a dibattimento, quando la controversia civile o amministrativa ha ad oggetto un diritto o un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale. L’autorità del giudicato copre tanto il dedotto quanto il deducibile, cioè, non soltanto le questioni di fatto e di diritto investite esplicitamente dalla decisione (il giudicato esplicito) ma anche le questioni che si pongono, comunque, quale presupposto logico essenziale ed indefettibile RAGIONE_SOCIALE decisione stessa (cd. giudicato implicito), restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di nuovi fatti e situazioni che si
sono  verificati  dopo  la  formazione  del  giudicato  o,  quanto  meno,  non deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato.
4.4.1. L’assoluzione per insufficienza di prove è al di fuori RAGIONE_SOCIALE previsione, né poteva essere diversamente, atteso che tale formula è stata espunta dal vigente codice di procedura (si veda, però, l’art. 530, comma 2, cod. proc. pen . secondo cui ‘ Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile ‘) , anche se non sono rari i tentativi di farla rivivere, con poco rispetto per la volontà del legislatore.
4.4.2. Il vincolo del giudicato si giustifica come conseguenza di un accertamento, positivo o negativo, di fatti materiali che esclude la possibilità di collegarlo ad una assoluzione motivata dalla mancanza, contraddittorietà o insufficienza RAGIONE_SOCIALE prova. Pertanto, il giudicato penale di assoluzione è idoneo a produrre effetti preclusivi nel giudizio civile nell’ipotesi in cui contenga un positivo accertamento RAGIONE_SOCIALE insussistenza del fatto o che l’imputato non l’abbia commesso, non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato.
4.4.3.  Rilevante  è  solo  la  sentenza  penale  irrevocabile  pronunciata  in seguito a dibattimento, mentre  è indifferente il momento  in  cui la irrevocabilità  interviene,  purché,  ovviamente,  in  data  antecedente  alla decisione civile o amministrativa nella quale è richiamata.
4.5. L’efficacia di giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza penale assolutoria, nel giudizio civile  nei  confronti  di  coloro  che  hanno  partecipato  al  processo  penale, postula,  come  si  è  appena  detto,  che  essa  sia  stata  resa  a  seguito  di dibattimento; del tutto irrilevante, sotto tale profilo, è la pronuncia intervenuta in sede di udienza preliminare ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen..
4.5.1. La limitazione del riconoscimento alle sole decisioni dibattimentali è dettata, evidentemente, dall’intento di ricorrere ad accertamenti che, per essere  intervenuti  a  seguito  di  contraddittorio,  offrono  ampie  garanzie  di
affidabilità.  Le  sentenze  carenti  di  questo  requisito  o  di quello RAGIONE_SOCIALE irrevocabilità, dunque, non hanno rilevanza.
4.5.2.  Alle  decisioni  adottate  con  formule  diverse  da  quelle  fin  qui richiamate ed alla sentenza non definitiva, ancorché non facciano stato, è possibile  riconoscere  comunque  un  effetto  limitato,  secondo  una  loro valutazione in via autonoma, in ordine alla sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati, soprattutto quando non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza nell’istruttoria espletata.
4.6. L’articolo in esame, diversamente da quanto dispone l’art. 652 cod. proc. pen. relativamente ai giudizi civili di risarcimento del danno, esclude che la sentenza penale di condanna o assoluzione pronunciata all’esito del dibattimento possa avere efficacia in un successivo giudizio civile con riferimento ai soggetti che non vi hanno partecipato, indipendentemente dalle ragioni di tale mancata loro partecipazione. L’efficacia extragiudiziale del giudicato penale, in armonia con l’indirizzo RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale ( cfr . Corte Cost. sent. n. 55/1971), che dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 28 dell’abrogato codice di rito penale nella parte in cui disponeva che l’accertamento dei fatti materiali oggetto del giudizio penale fosse vincolante anche nei confronti di coloro che erano rimasti estranei, perché non posti in grado di intervenire, è riconosciuta, giova ribadirlo, nei confronti dell’imputato, RAGIONE_SOCIALE parte civile e del responsabile civile, se costituito (art. 83 cod. proc. pen.) o intervenuto volontariamente nel processo (art. 84), sempre che non siano stati estromessi. Tale disposizione opera, giusta l’art. 207 disp. att. e coord. cod. proc. pen., anche rispetto ai reati previsti da leggi speciali e, quindi, dalle leggi penali tributarie.
4.6.1. Il vincolo, valido nei confronti delle parti intervenute nel processo penale, non può essere opposto, invece, a vantaggio dell’imputato, contro le altre parti del processo civile che non si sono costituite parte civile. Esso non è limitato ai rapporti tra imputato, parte offesa e danneggiato, ma può essere fatto valere, anche  da  terzi  estranei, nei confronti dell’imputato, del danneggiato e del responsabile civile intervenuti nel giudizio penale.
4.7. Alla stregua RAGIONE_SOCIALE norma in commento, la sentenza dispiega effetto di vincolo, quanto all’accertamento RAGIONE_SOCIALE materialità dei fatti, ritenuti rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione penale oggetto dell’imputazione, quando dagli stessi dipende, in sede civile o amministrativa, la definizione del diritto o dell’interesse legittimo oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia, con esclusione, quindi, di quelle concernenti gli elementi soggettivi, le qualificazioni giuridiche e le valutazioni di legittimità ed illegittimità.
4.7.1. Nei fatti vincolanti devono comprendersi, con quelli enunciati nel capo di imputazione, quali elementi costitutivi del reato contestato (sussistenza del fatto; conseguenze dannose, concorso di colpa), anche quelli che, ponendosi come elementi logici RAGIONE_SOCIALE decisione, devono necessariamente essere accertati o ritenuti influenti dal giudice penale affinché possa essere pronunciata la condanna o l’assoluzione dell’imputato. Pertanto, non tutti i fatti materiali esaminati sono vincolanti, ma solo quelli ritenuti rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione
4.7.2. Esigenze di completezza, infine, impongono di ricordare che la pregiudizialità non ha efficacia in relazione a fatti rispetto ai quali la legge civile pone limitazioni alla prova RAGIONE_SOCIALE posizione soggettiva controversa. Il riferimento è alle limitazioni di carattere sostanziale (prove testimoniali o presuntive richiamate negli artt. 272l-2726, 2729, comma 2, cod. civ.) e non a quelle di carattere processuale (ad esempio, l’incapacità di testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ.).
4.8. Altra disposizione di sicura rilevanza, al fine RAGIONE_SOCIALE decisione dell’odierno ricorso, è quella di cui all’art. 82 cod. proc. pen., rubricato ‘ Revoca RAGIONE_SOCIALE costituzione di parte civile ‘, a tenore del quale ‘ 1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento, con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti. 2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell’articolo 523 ovvero se promuove l’azione davanti al giudice civile. 3. Avvenuta la revoca RAGIONE_SOCIALE costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può
conoscere  delle  spese  e  dei  danni  che  l’intervento  RAGIONE_SOCIALE  parte  civile  ha cagionato all’imputato e al responsabile civile. L’azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile. 4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell’azione in sede civile ‘.
4.8.1. Per effetto di questa norma, dunque, ed in conformità al principio RAGIONE_SOCIALE disponibilità dei diritti civili, il danneggiato può, indipendentemente dalle ragioni sottostanti a tale sua scelta, revocare la costituzione di parte civile in ogni stato e grado del processo penale, rinunziandovi definitivamente, senza pregiudizio del diritto di esercitare la medesima pretesa nella sua sede naturale (quella civile), e ciò al fine di favorirne l’esodo in tale direzione. Si è al cospetto, dunque, di una facoltà attribuita al danneggiato parte civile, strutturata come un negozio processuale unilaterale, non necessitante di accettazione ed esercitabile in ogni stato e grado del giudizio penale, trovando l’unico limite nel formarsi del giudicato civile.
4.8.2. È inutile dilungarsi, qui, sulle peculiarità e differenze tra la revoca espressa e tacita di una tale costituzione, posto che è assolutamente pacifico, nella odierna controversia, che la Repubblica dell’RAGIONE_SOCIALE aveva espressamente revocato, alla prima udienza dibattimentale del 14 febbraio 2011, la sua costituzione di parte civile, già avvenuta innanzi al G.U.P. il 26 aprile 2010, proprio con riferimento al fatto contestato ad COGNOME, in concorso con altri, sub B) del capo di imputazione, per le ragioni già esposte nel precedente § 4.1. di questa motivazione, da intendersi qui richiamato.
4.8.3. Quanto, invece, alle conseguenze derivanti dalla revoca RAGIONE_SOCIALE costituzione di parte civile, ritiene il Collegio che, in coerenza con la maggioritaria dottrina processualpenalistica, la stessa, una volta divenuta efficace, determina l’estinzione RAGIONE_SOCIALE lis minor senza necessità di apposita dichiarazione di esclusione da parte del giudice penale, il quale, in ogni caso, perde qualsiasi potere decisorio in ordine al rapporto cessato, compreso quello di liquidarne le spese, la cui competenza spetta, eventualmente, al giudice civile. In altri termini, la revoca suddetta produce effetti de iure travolgendo l’azione civile nel processo penale , interamente o limitatamente ai capi di imputazione in relazione alla quale tale revoca viene effettuata,
comportando definitiva ed irrevocabile rinuncia ad essa nel processo penale. La parte civile conserva, tuttavia, -a differenza del precedente sistema nel quale la revoca comportava, salvo espressa riserva, la rinuncia all’azione -la possibilità di agire in sede propria (art. 82, comma 4, cod. proc. pen.).
4.9.  Alla  stregua  delle  considerazioni  tutte  fin  qui  esposte,  ritiene  il Collegio che, come si è già anticipato, le doglianze in esame siano fondate.
4.9.1. Invero, muovendo dal rilievo che lo scopo RAGIONE_SOCIALE disposizione di cui all’art. 654 cod. proc. pen. deve individuarsi nella esigenza di evitare conflitti tra statuizioni diverse, sul merito di alcune situazioni di fatto, passate in giudicato e che lo stesso viene conseguito mediante la previsione di una pregiudiziale penale nei giudizi civili ed amministrativi, diversi da quelli per le restituzioni o il risarcimento del danno o quelli disciplinari, l’autorità di giudicato RAGIONE_SOCIALE decisione penale ivi specificamente richiamata (quella irrevocabile di assoluzione o di condanna emessa all’esito del dibattimento) può essere opposta soltanto a quei soggetti, ivi indicati, che hanno concretamente preso parte al giudizio ( rectius : dibattimento) penale, atteso che, a differenza di quanto previsto dagli artt. 651 e 652 cod. proc. pen., ciò che assume rilievo nella fattispecie in oggetto è proprio l’effettiva partecipazione delle parti al giudizio predetto, dovendosi peraltro prescindere dalla ragione RAGIONE_SOCIALE eventuale mancata partecipazione.
4 .9.2. Infatti, secondo la qui condivisa giurisprudenza di legittimità, l’art. 654 cod. proc. pen., diversamente dall’art. 652 del medesimo codice relativo ai giudizi civili di risarcimento del danno, esclude che possa avere efficacia in un successivo giudizio civile la sentenza penale di condanna o di assoluzione, pronunciata all’esito del dibattimento, con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato a quest’ultimo, indipendentemente dalle ragioni di tale mancata partecipazione ( cfr . Cass. n. 4961 del 2010; Cass. n. 17652 del 2007). Del resto, osserva il Collegio, la prima di tali norme non fa riferimento, al fine dell’opponibilità del giudicato penale ivi previsto al responsabile civile (soggetto potenzialmente diverso dal danneggiato e dall’imputato), oltre che all’essere questi intervenuto nel processo penale, anche alla mera possibilità che lo stesso ‘ sia stato citato ‘ nel processo penale (come prevedono, invece,
gli artt. 651 e 651bis cod. proc. pen.); né ritiene sufficiente, per rendere opponibile il medesimo giudicato al danneggiato, che questi ‘ sia stato posto in  condizioni di costituirsi parte civile ‘  (come sancito, invece, dall’art. 652 cod. proc. pen.).
4.9.3. La medesima giurisprudenza, peraltro, ha affermato pure che le disposizioni del nuovo codice di procedura penale in materia di rapporto fra giudicato penale ed il seguente giudizio civile sono improntate al principio (anche a seguito di numerosi interventi RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale sotto la vigenza del vecchio codice) che il giudicato penale non possa sortire effetti nei confronti dei soggetti che non siano stati parti del giudizio penale e non abbiano, quindi, potuto esprimere le proprie ragioni in quel giudizio, esercitandovi appieno il proprio diritto di difesa ( cfr. Cass. n. 13890 del 1999). La ratio di tale previsione è chiara: limitare gli effetti RAGIONE_SOCIALE decisione a chi nel processo abbia effettivamente espletato le proprie facoltà difensive oppure sia ivi stato almeno ‘ citato ‘ (art. 651 e 651 -bis cod. proc. pen.) oppure ‘ sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile ‘ (art. 652 cod. proc. pen.), attribuendo, nel contempo, la massima libertà al danneggiato di scegliere la sede processuale (quella penale o quella civile) più idonea al fine di meglio tutelare i propri interessi. Lo stesso legislatore, d’altronde, ha chiarito che ‘ i principi del processo accusatorio … impongono di ravvisare nell’efficacia vincolante del giudicato penale in altri giudizi un fenomeno assolutamente marginale, da giustificare solo in vista di una sua ineluttabile necessità ‘ ( cfr . Relazione al progetto preliminare ed al testo definitivo del codice di procedura penale, in G.U. Serie AVV_NOTAIO 24.10.1988 n. 250, con riferimento alle norme del Titolo V).
4 .9.4. In altri termini, come si evince da quanto si è già detto circa l’ampia disponibilità riconosciuta dal legislatore all’esercizio RAGIONE_SOCIALE revoca RAGIONE_SOCIALE costituzione di parte civile e la irrilevanza delle concrete ragioni per cui una siffatta facoltà viene esercitata, deve essere sempre privilegiata la sede civile (più idonea, sotto molteplici profili, a ‘ liberare ‘ il processo penale da questioni allo stesso estranee) in luogo di quella penale. Del resto, come significativamente si legge nella motivazione di Cass. n. 16323 del 2012, dalla
disciplina complessivamente evincibile dall’art. 82 cod. proc. pen. « emerge chiaramente che la revoca RAGIONE_SOCIALE costituzione di parte civile comporta il venir meno RAGIONE_SOCIALE qualità di parte nel processo penale, tanto che al giudice penale è precluso di prendere alcuna decisione in ordine alle domande RAGIONE_SOCIALE parte civile e alle spese relative alla sua costituzione. Risulta dunque evidente che ove la parte civile revochi la propria costituzione, la stessa viene a trovarsi in posizione di estraneità al processo penale ». Affatto condivisibile, allora, si rivela l’osservazione RAGIONE_SOCIALE difesa dei ricorrenti ( cfr . pag. 6 RAGIONE_SOCIALE memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. del 28 dicembre 2022) secondo cui « Sostenere, come fa la Corte d’appello, che ‘nell’ipotesi in cui vi sia stata costituzione RAGIONE_SOCIALE parte civile, il giudicato può essere fatto valere nei confronti RAGIONE_SOCIALE parte civile per il solo fatto RAGIONE_SOCIALE sua costituzione, essendo irrilevante una sua eventu ale revoca’ costituisce, quindi, non solo aperta violazione dell’art. 654 c.p.p. -il quale subordina l’efficacia del giudicato penale nei confronti RAGIONE_SOCIALE parte civile alla partecipazione allo stesso, intesa quale partecipazione effettiva al processo -ma anche un evidente travisamento dell’art. 82 c.p.p. ». Né, in contrario, persuade l’assunto di Cass. n. 4775 del 2004, secondo cui « l’eventuale revoca RAGIONE_SOCIALE costituzione di parte civile (nella specie non seguita da tempestiva proposizione dell’azione in sede civile) non incide sull’efficacia del giudicato penale nel giudizio civile ». Ciò non soltanto in ragione dell’assoluta genericità RAGIONE_SOCIALE motivazione che, sul punto, sorregge tale statuizione (« la precisazione dell’art. 82, comma 4, c.p.p., secondo cui la revoca RAGIONE_SOCIALE costituzione di parte civile non preclude il successivo esercizio dell’azione civile, opera su un piano diverso rispetto alle norme sull’efficacia di giudicato del giudicato penale nel giudizio civile, che non sono derogate »), priva di qualsivoglia concreta spiegazione RAGIONE_SOCIALE conclusione ivi raggiunta, ma anche per la diversità RAGIONE_SOCIALE fattispecie oggi all’esame di questa Corte rispetto a quella ivi esaminata.
4 .9.5.  Ad  avviso  del  Collegio,  pertanto,  l’art.  654  cod.  proc.  pen. subordina l’efficacia del giudicato penale nei confronti RAGIONE_SOCIALE parte civile non già ad una sua ‘ presenza anche solo istantanea ‘ nel processo (ossia anche solo mediante una costituzione di parte civile, un momento dopo revocata)
oppure anche solo potenziale (l’essere stato il danneggiato ‘ posto in condizione di costituirsi parte civile ‘), ma ad una sua costante presenza (nel senso RAGIONE_SOCIALE persistenza RAGIONE_SOCIALE costituzione predetta per tutto il dibattimento) durante il suo intero svolgimento con conseguente possibilità di esercitare in ogni sua fase le sue difese. Ciò in quanto i momenti più importanti del processo penale sono proprio quelli dell’assunzione delle prove e RAGIONE_SOCIALE decisione finale che si svolgono in pieno contraddittorio tra le parti. In questo si sostanzia, del resto, il vero e proprio dibattimento e ad esso viene fatto costante riferimento nella giurisprudenza penale. Tanto consente pure di escludere, allora, che, sebben e, nella specie, la Repubblica dell’RAGIONE_SOCIALE abbia (presumibilmente) partecipato all’istruttoria di testi per altr i capi di imputazione a carico del COGNOME, la stessa debba subire gli effetti del giudicato di assoluzione per il capo di imputazione per il quale aveva revocato la propria costituzione, sul quale, evidentemente, non risulta avere esperito alcuna specifica attività difensiva (esame dei propri testi su quel capo; controesame di altri testi sul medesimo capo; deposito di conclusioni).
4.9.6. Inoltre, come ancora una volta condivisibilmente rimarcato dalla difesa RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente nella già menzionata memoria ( cfr . pag. 7 e ss.), « la disciplina processuale RAGIONE_SOCIALE revoca RAGIONE_SOCIALE costituzione RAGIONE_SOCIALE parte civile e dei suoi effetti ha una triplice finalità: a) di evitare che una sentenza penale abbia efficacia nei confronti di una parte che non ha partecipato effettivamente al processo penale; b) di evitare -in linea con la regola del ne bis in idem -che una parte civile possa partecipare a due processi, quello penale e quello civile; c) di evitare possibili decisioni contrastanti. Se il legislatore avesse voluto che la parte civile, malgrado la revoca, restasse vincolata dalla decisione penale resa in tale giudizio l’avrebbe potuto e dovuto statuire. Tuttavia, così facendo, avrebbe legittimato, contro un proprio principio fondamentale, proprio un bis in idem, finendo la parte civile ad essere vincolata sia dalla decisione penale che da quella civile, con possibile contrasto di giudicati ».
4.10. A tanto deve soltanto aggiungersi che, come pure si è già riferito, poiché la norma di cui all’art. 654 cod. proc. pen. si pone come eccezione al
concetto di « separazione delle giurisdizioni », va da sé che le disposizioni di legge ex artt. 651-654 debbano essere oggetto di un’interpretazione rigorosa ai fini RAGIONE_SOCIALE loro applicabilità, sicché deve escludersi l’operatività RAGIONE_SOCIALE norma in esame laddove non vi sia coincidenza soggettiva tra il giudizio penale ed il giudizio civile ( cfr .  Cass., SU, n. 13661 del 2019; Cass. n. 13016 del 2005; Cass. n. 11988 del 2005).
4.11. Calando i principi tutti fin qui esposti nella concreta fattispecie, allora, ne consegue che, incontroversa essendo rimasta la circostanza che, in relazione al processo penale n.r.g. 6175/2010 (r.g.n.r. 14316/2008), culminato nella sentenza ivi resa dal Tribunale di Torino, -che, all’esito del dibattimento, ha assolto, tra gli altri, l’imputato NOME COGNOME per il fatto contestatogli sub B) del capo di imputazione relativamente alla formazione di un ‘ falso contratto ‘ (si tratta del contratto n. 25/90, oggetto pure del successivo giudizio civile, per querela di falso, intrapreso dagli odierni ricorrenti e di cui alla sentenza oggi impugnata in questa sede) con una formula piena -la Repubblica dell’RAGIONE_SOCIALE aveva revocato, alla prima udienza dibattimentale del 14 febbraio 2011, la sua costituzione di parte civile, già avvenuta innanzi al G.U.P., il 20 aprile 2010, proprio con riferimento al fatto contestato ad COGNOME, in concorso con altri, sub B ) del capo di imputazione, erroneamente la corte distrettuale ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’efficacia da essa poi attribuita al giudicato formatosi sulla sentenza penale suddetta nei confronti degli odierni ricorrenti, la revoca, da parte di questi ultimi, RAGIONE_SOCIALE loro costituzione di parte civile nel processo penale. Così opinando, invero, essa ha mostrato, da un lato, di non tenere conto RAGIONE_SOCIALE portata derogatoria RAGIONE_SOCIALE disposizione di cui all’art. 654 cod. proc. pen. rispetto ai principi che regolano i rapporti tra processo civile e processo penale, e RAGIONE_SOCIALE conseguente necessità, ai fini RAGIONE_SOCIALE predetta efficacia, di una partecipazione effettiva al processo penale, caratterizzata, cioè, non già da una costituzione di parte civile, un momento dopo revocata, bensì da una persistenza RAGIONE_SOCIALE costituzione predetta per tutto il dibattimento, con conseguente possibilità, per il danneggiato, di esercitare in ogni sua fase le opportune difese; dall’altro, di
essere incorsa in una errata interpretazione RAGIONE_SOCIALE disciplina complessivamente evincibile dall’art. 82 cod. proc. pen..
5 .  In  definitiva,  quindi,  l’odierno  ricorso  RAGIONE_SOCIALE  Repubblica  dell’RAGIONE_SOCIALE,  del RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  Repubblica  dell’RAGIONE_SOCIALE  e  dell’RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE presso la Repubblica Italiana deve essere accolto limitatamente ai suoi primi due motivi, dichiarandosene assorbiti gli altri ed enunciandosi il seguente principio di diritto:
« In tema di rapporti tra giudizi penale e civile, e, in particolare, di efficacia del giudicato penale in altri giudizi civili diversi da quelli di restituzione o di risarcimento danni, l’art. 654 cod. proc. pen., laddove attribuisce la suddetta efficacia, nei confronti RAGIONE_SOCIALE parte civile, alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, nelle ipotesi ivi descritte, postula la persistenza RAGIONE_SOCIALE costituzione RAGIONE_SOCIALE parte civile medesima per tutta la durata del dibattimento stesso. Pertanto, l’avvenuta revoca di tale costituzione nel corso di quest’ultimo preclude l’operatività dell’efficacia del menzionato giudicato nel successivo giudizio civile intrapreso, anche nei confronti dell’imputato, dal soggetto la cui costituzione di parte civile nel giudizio penale è stata revocata ».
5.1. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai  motivi  accolti  e  la  causa  va  rinviata  alla  Corte  di  appello  di  Genova,  in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso RAGIONE_SOCIALE Repubblica dell’RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Repubblica dellRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE presso la Repubblica  Italiana  limitatamente  ai  suoi  primi  due  motivi,  dichiarandone assorbiti gli altri.
Cassa  la  sentenza  impugnata  in  relazione  ai  motivi  accolti  e  rinvia  la causa  alla  Corte  di  appello  di  Genova,  in  diversa  composizione,  per  il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima sezione civile