Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7234 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7234 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4761/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE IN dall’avvocato COGNOME
LIQUIDAZIONE , rappresentato e difeso COGNOME
-controricorrente –
Oggetto: Pubblica amministrazione -Agevolazioni ai sensi del D. Lgs. n. 148/1993 Revoca
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 04/12/2025 CC
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO CATANIA n. 1343/2023 depositata il 12/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1343/2023, pubblicata in data 12 luglio 2023, la quale, nel regolare contraddittorio con l’appellato RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME IN LIQUIDAZIONE, ha respin to l’appello proposto dalla medesima RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3202/2022 del 13 luglio 2022.
Quest’ultima, in accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME IN LIQUIDAZIONE ancora in bonis , aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE alla corresponsione della somma di € 450.000,00, importo dovuto a titolo restitutorio per effetto della revoca della concessione di agevolazioni ai sensi del D. Lgs. n. 148/1993, dopo che accertamenti della Guardia di Finanza avevano contestato alla RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE molteplici irregolarità.
La Corte d’appello ha disatteso il motivo di gravame con il quale l’odierna ricorrente aveva censurato la decisione di prime cure sia per non aver disposto la sospensione -o l’estinzione – del giudizio civile a seguito della costituzione di parte civile di NOME COGNOME IN LIQUIDAZIONE nel procedimento penale instaurato nei confronti dell’amministratore della stessa RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE , sia per non aver valutato il giudicato penale formatosi sulla sentenza di assoluzione in sede penale, il quale avrebbe dovuto fare stato anche nel giudizio civile.
La Corte territoriale, infatti, da un lato, ha evidenziato che non era stata prodotta in giudizio la sentenza penale di assoluzione e, dall’altro lato, ha escluso l’effetto di giudicato riconducibile a tale decisione in virtù dell’assenza di coincidenza soggettiva tra le parti dei due giudizi .
La Corte territoriale ha infine precisato che gli elementi costitutivi del reato contestato all’amministratore della RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE risultavano diversi da quelli dell’azione civile promossa dalla NOME RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, concernendo quest’ultima l’ inadempimento agli obblighi di legge e convenzionali.
Al ricorso di RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME IN LIQUIDAZIONE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 75, terzo comma, 652 e 654 c.p.p.
Si impugna in primo luogo la decisione della Corte catanese, argomentando che la stessa, da un lato, avrebbe erroneamente affermato l’assenza in atti della sentenza penale di assoluzione, laddove tale sentenza sarebbe stata regolarmente depositata, e dall’ altro lato, avrebbe altrettanto erroneamente affermato la diversità dei fatti oggetto di contestazione nel procedimento penale rispetto ai fatti posti alla base del provvedimento di revoca delle agevolazioni.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, la ‘Errata e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 nn. 4 e 5 c.p.c.’ .
Argomenta la ricorrente che, anche ipotizzando l’assenza di un vincolo di giudicato derivante dalla sentenza penale, in ogni caso l’omesso esame di quest’ultima avrebbe determinato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ‘per omessa valutazione di un documento che avrebbe potuto offrire la prova di circostanze tali da invalidare l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito’ .
Entrambi i motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili.
2.1 . La ricorrente, infatti, deduce come vizio fondamentale della decisione impugnata quello di avere escluso la presenza in atti della sentenza penale, invocata dalla ricorrente medesima a sostegno delle proprie deduzioni, nonostante tale produzione fosse regolarmente avvenuta.
Come eccepito dal controricorrente, tuttavia, la fattispecie concreta dedotta dal ricorso doveva essere -ed anzi risulta essere stata dedotta mediante il mezzo straordinario di cui all’art. 395, n. 4), c.p.c., dal momento che la Corte territoriale -secondo l’ ipotesi prospettata dalla stessa ricorrente -avrebbe supposto l’inesistenza di un fatto (processuale) -e cioè la produzione della sentenza penale -la cui verità sarebbe -sempre secondo la tesi della ricorrente -incontrovertibilmente stabilita, non risultando -né dalla sentenza impugnata né dalla ricostruzione dei fatti di causa operata dal ricorso -che la specifica circostanza abbia costituito punto controverso (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12904 del 01/06/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6556 del 17/07/1997).
L’inammissibilità di fondo del motivo vale, quindi, a precludere il vaglio delle ulteriori deduzioni della ricorrente in ordine alla supposta violazione, da parte della Corte d’appello, degli artt. 75, terzo comma,
652 e 654 c.p.p., fermi, in ogni caso, i principi dettati da questa Corte in tema di riflessi sul processo civile della sentenza penale di assoluzione (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 17708 del 21/06/2023; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15248 del 01/06/2021; Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 30838 del 29/11/2018).
2.2. Identiche considerazioni conducono alla declaratoria di inammissibilità del secondo motivo, in relazione al quale si deve ulteriormente osservare che lo stesso si tradurrebbe in ogni caso in una inammissibile sollecitazione, rivolta a questa Corte, a rinnovare la valutazione degli elementi probatori e del merito vero e proprio del giudizio, e cioè una valutazione che è rimessa al giudice di merito (Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004) e non è sindacabile in sede di legittimità, ove caratterizzata da una motivazione non apparente né perplessa, alla luce della riduzione al c.d . ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 8.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis , ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 4 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME