Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3484 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3484 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1268/2024 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso dall’Avv. NOME COGNOME ex lege domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione (pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
Oggetto: Responsabilità civile generale -Risarcimento del danno da reato -Indebita percezione di un contributo comunale da parte di una cooperativa.
CC 12.12.2024
Ric. n. 1268/2024
Pres A. Scrima
Est. I. COGNOME
Comune di Chiari (Brescia), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale (pec: EMAIL;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1189/2023 pubblicata il 17 luglio 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
1. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. il Tribunale di Brescia rigettava la domanda del Comune di Chiari di condanna di COGNOME Renato al risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza dell’indebita percezione da parte di questi, in qualità di rappresentante della Cooperativa ‘RAGIONE_SOCIALE , del contributo erogato dall’ente territoriale all’esito del bando denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , attestando falsamente l’ultimazione delle opere, cui era subordinata l’erogazione del contributo , così come accertato dalla sentenza penale di condanna pronunciata dallo stesso Tribunale di Brescia, riformata, limitatamente alla pena inflitta, dalla Corte d’Appello di Brescia con sentenza 5 marzo 2019. Accoglieva, invece, la domanda di condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del l’immagine dell’Ente locale , quantificato in euro 5.000, con condanna alle spese di lite del grado.
Per quanto ancora qui di rilievo, il Tribunale affermava che, risultando il contributo stanziato dalla Regione Lombardia e anticipato dal Comune di Chiari, il Comune attore non aveva chiarito se la Regione avesse rimborsato detto contributo, posto che in tal caso, unica legittimata sarebbe stata quest’ultima .
CC 12.12.2024
Ric. n. 1268/2024
Pres A. Scrima
Est. I. COGNOME
Avverso la sentenza di prime cure, proponeva appello il Comune di Chiari e, nel contraddittorio con l’appellato che , a sua volta, proponeva appello incidentale, la Corte d’ appello di Brescia con la sentenza qui impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava NOME COGNOME a pagare in favore del Comune di Chiari la somma di euro 22.960,42, oltre interessi legali; respingeva la domanda del Comune di Chiari di condanna di NOME COGNOME al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell’immagine; condannava NOME COGNOME a rifondere in favore del Comune di Chiari le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sorretto da quattro motivi di impugnazione. Ha resistito con controricorso il Comune di Chiari.
Il ricorso è stato fissato e trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c..
La parte ricorrente e quella controricorrente hanno depositato distinte e rispettive memorie.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso ed in via ‘ preliminare ‘, il ricorrente lamenta la ‘ violazione e falsa applicazione degli articoli 111 Costituzione, degli artt. 5, 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione EDU) sottoscritta a Roma il 4 dicembre 1950, ratificata con legge nazionale del 4 agosto 1955 n. 848, dell’art. 101, 115 e 702 ter codice di procedura civile, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, poiché l’impugnata sentenza, in violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio e della disponibilità delle prove, ha condannato il sig. COGNOME al risarcimento di danni allegati ma mai dimostrati dal Comune di Chiari, in palese violazione dei principi del contraddittorio e della d isponibilità delle prove e disapplicando l’art. 702 ter comma 3
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Ric. n. 1268/2024
Pres A. Scrima
Est. I. Ambrosi c.p.c. (motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.).’ ; in particolare, il ricorrente lamenta, la lesione dei principi nazionali e sovranazionali sopra menzionati, tradottasi in una decisione ingiusta ‘ perché pronunciata a prescindere dalle risultanze probatorie, delle quali era stata richiesta l’ammissione’ e che avrebbero fatto escludere la legittimazione attiva del Comune di Chiari e quella passiva dell’odierno ricorrente e non hanno consentito a quest’ultimo di dimostrare la totale assenza del lamentato danno patrimoniale in capo a controparte che, al contrario, aveva conseguito un notevole lucro dalla vicenda in esame.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 del codice civile, dell’art. 115 codice di procedura civile e dell’art. 132 n. 4 codice di procedura civile poiché il Giudice di Appello non fa buon governo del principio dell’onere della prova, confondendo i principi inerenti l’onere probatorio e la determinazione del danno in tema di responsabilità extracontrattuale, nel cui ambito avrebbe dovuto correttamente essere ricondotta la richiesta del Comune di Chiari, con quelli in tema di responsabilità contrattuale, del tutto estranei al caso di specie. (Motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.) ‘. A parere del ricorrente il Giudice d’a ppello, avrebbe indebitamente confuso il titolo della responsabilità, evocando istituti tipici della responsabilità contrattuale, quali la ‘prova di fatti estintivi ‘ a proposito di una fattispecie fuori di dubbio sussumibile all’alveo della responsabilità extracontrattuale ed ancora, parlando di ‘ richiesta di rimborso’, che, stante l’assoluta assenza di rapporti obbligatori tra il Comune e il COGNOME, avrebbe potuto e dovuto, tutt’al più, essere rivolta alla Cooperativa ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , unico soggetto ad aver ricevuto materialmente l’erogazione delle somme , previa adesione al bando. Evidenzia come parte attrice fosse onerata dalla compiuta prova del danno e a tal fine, il Comune
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Pres A. Scrima
Est. I. COGNOME avrebbe dovuto dare la prova della titolarità delle somme messe a disposizione dalla Regione Lombardia per la distribuzione agli enti richiedenti ed ‘ avrebbe dovuto affrontare il tema de ll’importo di € 140.000,00 direttamente concessi da Regione Lombardia al Comune di Chiari a fronte del raggiungimento di un numero di richiedenti sufficienti ‘ . La corretta applicazione dei principi in tema di responsabilità extracontrattuale e del connesso onere della prova avrebbe imposto di dare luogo all’espletamento di un’idonea attività istruttoria volta a identificare il soggetto danneggiato (Comune o Regione) e, solo all’esito di tale accertamento, determinare il quantum del danno come richiesto da parte convenuta, o di ritenere, come peraltro ha fatto il Giudice di primo grado, che l’attore non avesse ottemperato agli oneri probatori che su di lui gravano.
3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 del codice civile, dell’art. 115 codice di procedura civile e dell’art. 132 n. 4 codice di procedura civile poiché il Giudice di appello non fa buon governo del principio dell’onere della prova, e in particolare del principio di non contestazione, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo il Giudice ai sensi d ell’art. 115 c.p.c. porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. (Motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.) ‘; in particolare evidenzia di aver , sin dalla costituzione in primo grado, contestato la carenza di legittimazione attiva del Comune di Chiari e la configurabilità in capo allo stesso di un danno in quanto la somma erogata alla RAGIONE_SOCIALE era stata messa a disposizione dalla Regione Lombardia; su tale circostanza, a fronte delle proprie precise contestazioni, il Comune avrebbe dovuto prendere posizione, negandola specificamente. Riteneva in proposito corretta la decisione del giudice di prime cure
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che aveva respinto la domanda, ritenendo che, trattandosi di un contributo erogato dal Comune di Chiari con fondi della Regione Lombardia, era onere del Comune dedurre e provare che la Regione Lombardia non aveva poi corrisposto o rimborsato la relativa somma al Comune, onere dallo stesso Comune non assolto. Il Giudice d’appello, viceversa, con argomentazione non persuasiva, e senza disporre l’ammissione delle reiterate richieste probatorie sul punto, ha riformato tale statuizione ma nel farlo non ha correttamente applicato i principi richiamati.
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, e 2909 c.c., artt. 651 c.p.p., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perché il Giudice di Appello non ha correttamente applicato i principi in tema di rapporto tra il Giudicato Penale e il Giudizio Civile. La condanna generica al risarcimento del danno operata dal Giudice in sede penale non preclude l’accertamento del nesso causale e dell’an e del quantum del danno stante l’autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale. (Motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.) ‘; evidenzia che la Corte d’appello si sia ‘erroneamente adagiata sulla ritenuta non necessità di alcuna indagine in tema di rapporti tra ‘fatto -reato’ e ‘danno’, disattendendo le corrette statuizioni del Giudice penale e gli insegnamenti affermati dalla Suprema Corte in materia di rapporti tra il giudicato penale e il giudizio civile, non accertando autonomamente i fatti costitutivi della pretesa del Comune di Chiari (richiama Cass. 5/05/2020, n. 8477; Cass. Sez. U. 25/02/2010, n. 4549).
Il quarto motivo di ricorso, che va in via prioritaria scrutinato per motivi di ordine logico, è fondato e merita accoglimento in ragione delle seguenti considerazioni.
Effettivamente la Corte d’appello non si è adeguata al principio ormai da tempo affermato da questa Corte secondo cui nei reati di danno, come quello per cui è controversia, la decisione di
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Est. I. COGNOME condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l’accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un’ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l’evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (Cass. Sez. 3, 5/05/2020 n. 8477; Cass. Sez. 3, 2/08/2022 n. 23960).
Nella specie, il controllo sul nesso di causalità giuridica fra l’evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 cod.civ.) è mancato , essendosi limitata la Corte d’appello a dare conto del nesso di causalità materiale, affermando che ‘ a fondamento della pretesa risarcitoria il Comune di Chiari forniva in giudizio la prova di aver erogato in favore dell’appellato la somma di euro 22.960,42, a titolo di finanziamento delle opere asseritamente eseguite, nell’ambito di un progetto finalizza to al miglioramento dell’estetica esterna delle strutture e del decoro urbano; provava altresì che le opere che avevano beneficiato del contributo non erano state realizzate, così come accertato sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello di Brescia, sezione penale’ (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).
Aggiungendo poi in modo assertivo che ‘Dalla prova di tali circostanze e in difetto di prova di fatti estintivi (l’avvenuto rimborso) della pretesa azionata, che era onere di parte convenuta provare, la domanda doveva, pertanto, trovare accoglimento ‘ , continuando così ad eludere l’accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell’esistenza del nesso di causalità (oltre che il profilo dell’esistenza e quantificazione del danno) che resta – all’esito del giudicato penale – di competenza propria del giudice civile anche con riferimento all’ipotesi del reato cosiddetto di danno.
Al principio sopra richiamato dovrà attenersi il giudice di merito in sede di rinvio.
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Est. I. COGNOME
6. Dall’accoglimento del quarto motivo discende l’assorbimento dei restanti. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Brescia che, in diversa composizione, provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia che , in diversa composizione, provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della