Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3484 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3484  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1268/2024 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO, ex lege domiciliato in  ROMA,  presso  la  Cancelleria  della  Corte  di  cassazione  (pec: EMAIL);
– ricorrente – contro
Oggetto: Responsabilità civile generale -Risarcimento del danno da reato -Indebita percezione di un contributo comunale da parte di una RAGIONE_SOCIALE.
CC 12.12.2024
Ric. n. 1268/2024
Pres COGNOME. Scrima
RAGIONE_SOCIALE
Comune di RAGIONE_SOCIALE (Brescia), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale (pec: EMAIL);
– controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1189/2023 pubblicata il 17 luglio 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. il Tribunale di Brescia rigettava la domanda del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di condanna di COGNOME NOME al risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza dell’indebita percezione da parte di questi, in qualità di rappresentante della RAGIONE_SOCIALE , del contributo erogato dall’ente territoriale all’esito del bando denominato ‘Gustiamoci RAGIONE_SOCIALE‘ , attestando falsamente l’ultimazione delle opere, cui era subordinata l’erogazione del contributo , così come accertato dalla sentenza penale di condanna pronunciata dallo stesso Tribunale di Brescia, riformata, limitatamente alla pena inflitta, dalla Corte d’Appello di Brescia con sentenza 5 marzo 2019. Accoglieva, invece, la domanda di condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del l’immagine dell’Ente locale , quantificato in euro 5.000, con condanna alle spese di lite del grado.
Per quanto ancora qui di rilievo, il Tribunale affermava che, risultando il contributo stanziato dalla  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  e anticipato dal Comune di RAGIONE_SOCIALE, il Comune attore non aveva chiarito se la RAGIONE_SOCIALE avesse rimborsato detto contributo, posto che in tal caso, unica legittimata sarebbe stata quest’ultima .
CC 12.12.2024
Ric. n. 1268/2024
Pres COGNOME. Scrima
RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza di prime cure, proponeva appello il Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, nel contraddittorio con l’appellato che , a sua volta, proponeva appello incidentale, la Corte d’ appello di Brescia con la sentenza qui impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava NOME COGNOME a pagare in favore del Comune RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 22.960,42, oltre interessi legali; respingeva la domanda del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di condanna di NOME COGNOME al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell’immagine; condannava NOME COGNOME a rifondere in favore del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Avverso  la  sentenza  d’appello,  ha  proposto  ricorso  per cassazione NOME COGNOME sorretto da quattro motivi di impugnazione. Ha resistito con controricorso il Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Il  ricorso è stato fissato e trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c..
La parte ricorrente e quella controricorrente hanno depositato distinte e rispettive memorie.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso ed in via ‘ preliminare ‘, il ricorrente lamenta la ‘ violazione e falsa applicazione degli articoli 111 Costituzione, degli artt. 5, 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione EDU) sottoscritta a Roma il DATA_NASCITA dicembre 1950, ratificata con legge nazionale del 4 agosto 1955 n. 848, dell’art. 101, 115 e 702 ter codice di procedura civile, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, poiché l’impugnata sentenza, in violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio e della disponibilità delle prove, ha condannato il sig. COGNOME al risarcimento di danni allegati ma mai dimostrati dal Comune di RAGIONE_SOCIALE, in palese violazione dei principi del contraddittorio e della d isponibilità delle prove e disapplicando l’art. 702 ter comma 3
CC 12.12.2024
Ric. n. 1268/2024
Pres COGNOME. Scrima
RAGIONE_SOCIALE c.p.cRAGIONE_SOCIALE (motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.).’ ; in particolare, il ricorrente lamenta, la lesione dei principi nazionali e sovranazionali sopra menzionati, tradottasi in una decisione ingiusta ‘ perché pronunciata a prescindere dalle risultanze probatorie, delle quali era stata richiesta l’ammissione’ e che avrebbero fatto escludere la legittimazione attiva del Comune di RAGIONE_SOCIALE e quella passiva dell’odierno ricorrente e non hanno consentito a quest’ultimo di dimostrare la totale assenza del lamentato danno patrimoniale in capo a controparte che, al contrario, aveva conseguito un notevole lucro dalla vicenda in esame.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 del codice civile, dell’art. 115 codice di procedura civile e dell’art. 132 n. 4 codice di procedura civile poiché il Giudice di Appello non fa buon governo del principio dell’onere della prova, confondendo i principi inerenti l’onere probatorio e la determinazione del danno in tema di responsabilità extracontrattuale, nel cui ambito avrebbe dovuto correttamente essere ricondotta la richiesta del Comune di RAGIONE_SOCIALE, con quelli in tema di responsabilità contrattuale, del tutto estranei al caso di specie. (Motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.) ‘. A parere del ricorrente il Giudice d’a ppello, avrebbe indebitamente confuso il titolo della responsabilità, evocando istituti tipici della responsabilità contrattuale, quali la ‘prova di fatti estintivi ‘ a proposito di una fattispecie fuori di dubbio sussumibile all’alveo della responsabilità extracontrattuale ed ancora, parlando di ‘ richiesta di rimborso’, che, stante l’assoluta assenza di rapporti obbligatori tra il Comune e il COGNOME, avrebbe potuto e dovuto, tutt’al più, essere rivolta alla RAGIONE_SOCIALE , unico soggetto ad aver ricevuto materialmente l’erogazione delle somme , previa adesione al bando. Evidenzia come parte attrice fosse onerata dalla compiuta prova del danno e a tal fine, il Comune
CC 12.12.2024
Ric. n. 1268/2024
Pres COGNOME. Scrima
AVV_NOTAIO avrebbe dovuto dare la prova della titolarità delle somme messe a disposizione dalla RAGIONE_SOCIALE per la distribuzione agli enti richiedenti ed ‘ avrebbe dovuto affrontare il tema de ll’importo di € 140.000,00 direttamente concessi da RAGIONE_SOCIALE al Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a fronte del raggiungimento di un numero di richiedenti sufficienti ‘ . La corretta applicazione dei principi in tema di responsabilità extracontrattuale e del connesso onere della prova avrebbe imposto di dare luogo all’espletamento di un’idonea attività istruttoria volta a identificare il soggetto danneggiato (Comune o RAGIONE_SOCIALE) e, solo all’esito di tale accertamento, determinare il quantum del danno come richiesto da parte convenuta, o di ritenere, come peraltro ha fatto il Giudice di primo grado, che l’attore non avesse ottemperato agli oneri probatori che su di lui gravano.
3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 del codice civile, dell’art. 115 codice di procedura civile e dell’art. 132 n. 4 codice di procedura civile poiché il Giudice di appello non fa buon governo del principio dell’onere della prova, e in particolare del principio di non contestazione, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo il Giudice ai sensi d ell’art. 115 c.p.c. porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. (Motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.) ‘; in particolare evidenzia di aver , sin dalla costituzione in primo grado, contestato la carenza di legittimazione attiva del Comune di RAGIONE_SOCIALE e la configurabilità in capo allo stesso di un danno in quanto la somma erogata alla RAGIONE_SOCIALE era stata messa a disposizione dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; su tale circostanza, a fronte delle proprie precise contestazioni, il Comune avrebbe dovuto prendere posizione, negandola specificamente. Riteneva in proposito corretta la decisione del giudice di prime cure
CC 12.12.2024
Ric. n. 1268/2024
Pres COGNOME. Scrima
RAGIONE_SOCIALE
che aveva respinto la domanda, ritenendo che, trattandosi di un contributo erogato dal Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con fondi della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era onere del Comune dedurre e provare che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva poi corrisposto o rimborsato la relativa somma al Comune, onere dallo stesso Comune non assolto. Il Giudice d’appello, viceversa, con argomentazione non persuasiva, e senza disporre l’ammissione delle reiterate richieste probatorie sul punto, ha riformato tale statuizione ma nel farlo non ha correttamente applicato i principi richiamati.
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, e 2909 c.c., artt. 651 c.p.p., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perché il Giudice di Appello non ha correttamente applicato i principi in tema di rapporto tra il Giudicato Penale e il Giudizio Civile. La condanna generica al risarcimento del danno operata dal Giudice in sede penale non preclude l’accertamento del nesso causale e dell’an e del quantum del danno stante l’autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale. (Motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.) ‘; evidenzia che la Corte d’appello si sia ‘erroneamente adagiata sulla ritenuta non necessità di alcuna indagine in tema di rapporti tra ‘fatto -reato’ e ‘danno’, disattendendo le corrette statuizioni del Giudice penale e gli insegnamenti affermati dalla Suprema Corte in materia di rapporti tra il giudicato penale e il giudizio civile, non accertando autonomamente i fatti costitutivi della pretesa del Comune di RAGIONE_SOCIALE (richiama Cass. 5/05/2020, n. 8477; Cass. Sez. U. 25/02/2010, n. 4549).
Il  quarto  motivo  di  ricorso,  che  va  in  via  prioritaria scrutinato per motivi di ordine logico, è fondato e merita accoglimento in ragione delle seguenti considerazioni.
Effettivamente  la  Corte  d’appello  non  si  è  adeguata  al principio ormai da tempo affermato da questa Corte secondo cui nei reati di danno, come quello per cui è controversia, la decisione di
CC 12.12.2024
Ric. n. 1268/2024
Pres COGNOME. Scrima
RAGIONE_SOCIALE condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l’accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un’ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l’evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (Cass. Sez. 3, 5/05/2020 n. 8477; Cass. Sez. 3, 2/08/2022 n. 23960).
Nella specie, il controllo sul nesso di causalità giuridica fra l’evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 cod.civ.) è mancato , essendosi limitata la Corte d’appello a dare conto del nesso di causalità materiale, affermando che ‘ a fondamento della pretesa risarcitoria il Comune di RAGIONE_SOCIALE forniva in giudizio la prova di aver erogato in favore dell’appellato la somma di euro 22.960,42, a titolo di finanziamento delle opere asseritamente eseguite, nell’ambito di un progetto finalizza to al miglioramento dell’estetica esterna delle strutture e del decoro urbano; provava altresì che le opere che avevano beneficiato del contributo non erano state realizzate, così come accertato sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello di Brescia, sezione penale’ (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).
Aggiungendo poi in modo assertivo che ‘Dalla prova di tali circostanze e in difetto di prova di fatti estintivi (l’avvenuto rimborso) della pretesa azionata, che era onere di parte convenuta provare, la domanda doveva, pertanto, trovare accoglimento ‘ , continuando così ad eludere l’accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell’esistenza del nesso di causalità (oltre che il profilo dell’esistenza e quantificazione del danno) che resta – all’esito del giudicato penale – di competenza propria del giudice civile anche con riferimento all’ipotesi del reato cosiddetto di danno.
Al  principio  sopra  richiamato  dovrà  attenersi  il  giudice  di merito in sede di rinvio.
CC 12.12.2024
Ric. n. 1268/2024
Pres COGNOME. Scrima
RAGIONE_SOCIALE
6. Dall’accoglimento del quarto motivo discende l’assorbimento dei restanti. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Brescia che, in diversa composizione, provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti.
Cassa  la  sentenza  impugnata  in  relazione  al  motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia che , in diversa composizione, provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nella  Camera  di  consiglio  della