Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19859 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19859 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17577 – 2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, in proprio e quale erede di COGNOME NOME, nonché procuratore di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, eredi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, in proprio e quale erede testamentaria di COGNOME NOME, COGNOME NOME, in proprio e quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, in proprio e quale erede di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO,
rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controrico rso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– controricorrenti –
e contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali coeredi di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 7515/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 26/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 24/9/99, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cassino, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, esponendo che in data 27 luglio 1972 era deceduto il loro genitore NOME COGNOME, lasciando a sé eredi i suoi nove figli, NOME (deceduto il 20/7/82 e a cui erano succeduti la moglie NOME COGNOME e i figli NOME, NOME e NOME), NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME (deceduto il 22/7/1995 senza lasciare eredi) e NOME; con atto per AVV_NOTAIO del 13 marzo 90, NOME e NOME COGNOME avevano donato i diritti di successione ai nipoti NOME e NOME COGNOME; NOME COGNOME aveva invece donato i suoi diritti di successione alla sorella NOME.
Chiesero dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione tra tutti gli eredi legittimi dei beni paterni, costituiti, tra l’altro, da un fabbricato in INDIRIZZO e dichiararsi illegittima la detenzione dei beni ereditari da parte del coerede NOME COGNOME, ordinandogliene l’immediato rilascio, oltre al rendiconto di quanto da lui già percepito per il godimento in via esclusiva dei beni, la riduzione in pristino stato di tutti gli immobili da lui modificati abusivamente e clandestinamente e la liquidazione a favore di tutti i coeredi di un importo a titolo di frutti.
1.2. Per quel che qui ancora rileva, NOME COGNOME propose eccezione riconvenzionale di usucapione dell’appartamento identificato in catasto al fgl. 12 p.lla 589 sub 19, originaria abitazione del de cuius , dell’appartamento al fgl 12 p.lla 589 sub 20, a livello inferiore al primo, del terreno al fgl 12 p.lla 856, circostante i predetti subalterni, sul quale egli aveva realizzato due costruzioni abusive, in aderenza alla costruzione originaria, così modificandola.
Con una prima sentenza non definitiva n. 699 del 2009, il Tribunale di Cassino, premesso che NOME COGNOME aveva rinunciato all’eccezione di usucapione della casa paterna , stabilito che gli ampliamenti della casa paterna erano stati da lui realizzati nel 1984, dopo la morte del padre, impegnando anche la particella 856 già suolo in proprietà comune ai coeredi perché caduta in successione, escluse l’accessione per avere egli costruito quale comproprietario su suolo comune; dichiarò, quindi, che questi ampliamenti realizzati su suolo comune non erano compresi nell’asse ereditario ed erano in sua proprietà esclusiva quale realizzatore, disponendo il prosieguo del giudizio «salve le future determinazioni in ordine all’accoglimento della domanda di condanna al ripristino e salva la stima della rendita per l’utilizzo esclusivo dell’area».
La sentenza non fu oggetto di impugnazione.
2.1. Con successiva sentenza non definitiva n. 507 del 2010, quindi, il Tribunale ordinò ad NOME COGNOME la riduzione in pristino dell’immobile ereditario con eliminazione dell’ ampliamento illegittimamente realizzato sulla particella 586, condannandolo a corrispondere agli altri coeredi un indennizzo, liquidato in riferimento al valore di mercato, per l’utilizzo esclusivo del vecchio fabbricato e della suddetta particella, senza tenere conto dell’incremento di valore delle innovazioni.
2.3. Con sentenza definitiva n. 848 del 2014, il Tribunale dichiarò lo scioglimento della comunione ereditaria e, condivisa la stima come elaborata dal c.t.u. nominato e una sua ipotesi di riparto, fissò la fase esecutiva dell’estrazione a sorte dei lotti al passaggio in giudicato della sentenza e condannò NOME COGNOME a versare agli altri condividenti la somma di Euro 15.459,76 e al rimborso delle spese di lite.
NOME COGNOME impugnò la seconda sentenza non definitiva n. 507 del 2010 e la sentenza definitiva n. 848 del 2014; per quel che qui rileva, contestò l’interpretazione estensiva della rinuncia all’usucapione per avere egli rinunciato soltanto all’eccezione di usucapione della «vecchia casa paterna» e non all’usucapione degli ampliamenti realizzati sulle due particelle comuni; sostenne l’ammissibilità della produzione, nel corso del secondo segmento del procedimento di primo grado, conclusosi con la sentenza n. 507/2010, della scrittura privata del 20/7/78 con cui gli sarebbero state cedute «le quote del diritto urbanistico a costruire sul piccolo terreno adiacente l’appartamentino in INDIRIZZO fgl 12 n.856»; rappresentò che con l’ordine di demolizione non fosse stato considerato che una porzione delle costruzioni insisteva, per mq 40, su suolo di suoi figli e non della comunione.
L a Corte d’appello riunì le due impugnazioni, accogliendole parzialmente con la sentenza n. 7515 del 2018, qui impugnata: dichiarò, cioè, compensabili il credito di NOME COGNOME per le spese sostenute per la casa paterna con l’indennizzo dovuto per il godimento esclusivo del bene ereditario, perché li ritenne «sostanzialmente equivalenti», anche in considerazione della tolleranza manifestata dai coeredi, rigettando per il resto gli appelli.
3.1. In particolare, per quel che qui è ancora unicamente controverso, la Corte d’appello rilevò che era passata in giudicato, per difetto di impugnazione, la prima sentenza non definitiva, n. 699/2009, con cui il Tribunale , statuendo sull’eccezione di usucapione di NOME COGNOME, aveva compreso le particelle 589 e 856 nei beni comuni escludendo, al contrario, gli ampliamenti; ribadì la inammissibilità della produzione, da parte di COGNOME, della scrittura privata del 20/7/78 perché diretta ad incidere sulla statuizione già giudicata con la prospettazione di un acquisto a diverso titolo; confermò, quindi, l’ordine di demolizione, ril evando che ogni questione relativa alla porzione insistente su suolo di terzi concerneva la fase esecutiva.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo.
Hanno resistito, con unico controricorso, NOME COGNOME in proprio e quale coerede della madre NOME COGNOME, nonché procuratore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di COGNOME NOME e procuratore generale di NOME COGNOME per sé e in qualità di erede testamentaria di NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio e quale coerede della madre NOME COGNOME, NOME COGNOME in proprio e quale erede di NOME COGNOME, nonché, con diverso, ma pure unico, controricorso, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME quali coeredi di COGNOME NOME.
Questi ultimi hanno altresì proposto istanza di correzione di un asserito errore materiale occorso nel capo di condanna sulle spese della sentenza d’appello impugnata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, articolato in più censure, NOME COGNOME ha denunciato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 329 cod. proc. civ . e, in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza.
Argomentando il motivo, il ricorrente ha innanzitutto ribadito che nella sentenza n. 507 del 2010 (la seconda non definitiva, n.d.r.), erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto rinunciata anche l’eccezione di usucapione relativa alla porzione di terreno ereditario su cui sono stati edificati gli ampliamenti; la prima sentenza non definitiva, la n. 699 del 2009, aveva, infatti, già riconosciuto la fondatezza delle sue deduzioni sulla inapplicabilità alla fattispecie dell’istituto dell’accessione, sicché avr ebbe anche dovuto essere accolta la sua eccezione di usucapione della particella n. 586, peraltro oggetto di riconoscimento negli atti di difesa delle controparti.
Per altro profilo, il ricorrente ha poi sostenuto che l’autorizzazione scritta dei coeredi alla costruzione, da lui depositata in corso di causa, era ammissibile perché ancora consentita, senza preclusione temporale, dal codice di rito applicabile ratione temporis .
Infine, ha lamentato che erroneamente il Tribunale avrebbe ordinato la demolizione della costruzione senza considerare che in parte, per mq 40, era stata realizzata anche su una porzione di suolo di proprietà di terzi estranei alla comunione ereditaria, i suoi figli. Sul punto, oggetto della sua impugnazione, la Corte d’appello non avrebbe «esaustivamente motivato», limitandosi a demandare alla successiva
fase di esecuzione la individuazione della porzione non soggetta ad abbattimento.
1.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni.
Innanzitutto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022): la Corte d’appello ha, nella sua sentenza, ampiamente argomentato, dedicandovi le pagine da 6 a 9, la sussistenza di un giudicato sulla intervenuta rinuncia all’eccezione di prescrizione della casa paterna unitariamente intesa con le costruzioni in ampliamento e non soltanto come stabile originario.
Escluso, dunque, un vizio di motivazione rilevante ai sensi dei n. 4 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il motivo è infondato quanto alla sussistenza della erronea interpretazione del giudicato.
Come rilevato dalla Corte con la sua articolata motivazione, infatti, con la prima sentenza non definitiva, la n. 699 del 2009, non impugnata, il Tribunale, ritenuta la rinuncia all’eccezione di prescrizione come riferita all’intero immobile come risultante dalla aggregazione dei due ampliamenti (che, secondo le due c.t.u. espletate, costituiva corpo unico e indivisibile), aveva stabilito che gli ampliamenti erano stati realizzati nel 1984, cioè dopo la morte del
padre dante causa, su suolo già divenuto perciò comune e, risultando precluso l’acquisto per accessione, perché il suolo apparteneva non a terzi, ma anche ad NOME COGNOME in quanto coerede, aveva testualmente statuito che «giusta la normativa sulla comunione di cui agli articoli 1102 e 1120 cod. civ., simile edificazione, permanendo nell’esclusiva titolarità del condomino esecutore, sarà da considerarsi abusiva ove realizzata in pregiudizio della facoltà di pari godimento del bene comune da parte degli altri condomini e in difetto di consenso da essi concesso per iscritto»; aveva, pertanto, espressamente stabilito che «salve future determinazioni in ordine all’accoglimento della domanda avanzata dagli altri eredi per la condanna di NOME al ripristino e salva la stima della rendita per il suo utilizzo esclusivo della relativa area, quanto da lui edificato su suolo comune non può essere compreso nell’elenco dei beni oggetto della comunione»; il suolo comune era proprio la particella 586. In dispositivo, aveva quindi esplicitamente dichiarato non compreso nella comunione quanto edificato su suolo comune.
Nella seconda sentenza non definitiva oggetto di appello, n. 507/2010, il Tribunale ha ordinato la demolizione degli ampliamenti sul presupposto della precedente decisione.
In tal senso, allora, tutta l’argomentazione sui limiti della rinuncia all’eccezione di usucapione come esposta negli atti difensivi è certamente inconferente perché la questione rispettivamente della proprietà comune della particella 586 e della proprietà individuale di NOME COGNOME della costruzione da lui realizzata su tale particella -e, quindi, l’insussistenza della usucapione eccepita in comparsa di risposta in primo grado -è ormai stata definita con efficacia di giudicato dalla prima sentenza non definitiva n. 599/2009 non impugnata.
Come infatti precisato, ormai da tempo risalente, le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d’impugnazione, non con la sentenza successivamente resa: da un canto, il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l’esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del procedimento, in quanto si è spogliato della potestas iudicandi relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame – sia in ordine alle questioni definite che in ordine a quelle da esse dipendenti; d’altro canto, la parte può chiedere la revisione della decisione non definitiva soltanto veicolandola nelle forme che la legge impone per la denuncia dei vizi della decisione (Cass. Sez. 2, n. 29321 del 21/10/2021; Sez. 6 – 2, n. 10067 del 28/05/2020; Sez. 3, n. 3069 del 30/11/1963).
Il giudicato sulla questione è rilevabile d’ufficio, anche in sede di legittimità.
Deve allora ritenersi che correttamente la Corte d’appello abbia ormai ritenuto coperta da giudicato la statuizione sul l’appartenenza alla comunione ereditaria della p.lla 856 e al solo NOME COGNOME delle costruzioni che vi sono state realizzate.
1.2. Anche la censura avverso la statuizione di inammissibilità della produzione della scrittura privata del 20/7/78 è inammissibile: la Corte d’appello non ha ritenuto la produzione preclus a per il superamento di uno sbarramento temporale, ma perché implicante una modifica della causa petendi del preteso acquisto, su cui -come detto -vi era stata precedente pronuncia ormai passata in giudicato.
A fronte di questa motivazione, il ricorrente -senza riportare il contenuto della scrittura e la sua riferibilità a tutti i coeredi (di cui la
Corte d’appello ha pure dubitato) ha impugnato la statuizione rappresentando, invece, l’insussistenza di preclusione temporale nel codice di rito applicabile.
1.3. Inammissibile è, infine, pure il profilo relativo all’ordine di demolizione e riduzione in pristino. La Corte d’appello, dopo aver confermato che dal confronto tra le statuizioni della prima e della seconda sentenza si ricava che quel che deve essere demolito è l’ampliamento realizzato sul suolo comune , cioè sulla p.lla 856, ha affermato che la materiale individuazione della porzione dell’edificio non soggetta all’abbattimento attiene propriamente alla fase esecutiva: la statuizione è conforme a diritto perché, stabilito nella sua portata l’ordine contenut o nel titolo esecutivo, è rimessa al Giudice dell’esecuzione ogni questione relativa alla sua attuazione.
L’istanza di correzione dell’errore materiale proposta dai controricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME quali coeredi di COGNOME NOME è inammissibile in questa sede. Per giurisprudenza consolidata, la speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti cod. proc. civ., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, che attribuisce la competenza all’emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l’impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito; è a quest’ultimo, pertanto, che deve essere rivolta l’istanza di correzione,
anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (in ultimo, Cass. Sez. 2, n. 13629 del 19/05/2021).
3. Il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di NOME COGNOME in proprio e quale coerede della madre NOME COGNOME, nonché procuratore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di COGNOME NOME e procuratore generale di NOME COGNOME per sé e in qualità di erede testamentaria di NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio e quale coerede della madre NOME COGNOME, NOME COGNOME in proprio e quale erede di NOME COGNOME e in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME quali coeredi di COGNOME NOME, secondo la liquidazione operata in dispositivo in relazione al valore.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore di NOME COGNOME in proprio e quale coerede della madre NOME COGNOME, nonché procuratore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di COGNOME NOME e procuratore generale di NOME COGNOME per sé e in qualità di erede testamentaria di NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio e quale coerede della madre NOME COGNOME, NOME COGNOME in proprio e quale erede di NOME COGNOME e in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME quali coeredi di COGNOME NOME, delle spese del giudizio di
legittimità, liquidandole per le prime sette parti, in proprio e quali eredi, nella complessiva somma di Euro 2.200,00 per compensi e, per le restanti tre parti, nella medesima somma complessiva, oltre per tutti alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda