Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4416 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 4416 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 4614-2024 proposto da:
NOME COGNOME NOME in qualità di erede e già tutore di COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
Oggetto
Contributi
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.27/11/2024
CC
domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; – intimata – avverso la sentenza n. 420/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI LECCE, SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 12/10/2023 R.G.N. 544/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 12.10.2023, la Corte d’appello di Lecce-sez. distaccata di Taranto, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, ha rigettato, per quanto qui ancora rileva, l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria relativo ai crediti portati dalla cartella esattoriale n. 10620100007458209501 nonché, limitatamente ai contributi relativi agli anni 2002-2003, ai crediti portati dalla cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 27.11.2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 111 Cost. per essere stati i debiti in questione dichiarati prescritti con sentenza del Tribunale di Matera, passata in giudicato dopo la pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza qui impugnata;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 393 c.p.c., 2943 e 2945 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto, con riferimenti ai crediti di cui alla cartella n. 10620050018512358501, che la mancata tempestiva riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio non comportasse il venir meno RAGIONE_SOCIALE‘effetto interruttivo permanente RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del giudizio già promosso per l’accertamento di tali crediti;
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 prel. c.c., degli artt. 384 e 393 c.p.c. e degli artt. 2943 e 2945 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che l’ordinanza n. 8198 del 2018, con cui ques ta Corte ha cassato altra sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Lecce -sez. distaccata di Taranto precorsa inter partes , avesse implicitamente attribuito valore di giudicato all’accertamento contenuto in detta sentenza in ordine alla sussistenza dei crediti per contributi relativi agli anni 2002-2003 di cui alla cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA;
che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma 2, l. n. 890/1982, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., per non avere la Corte di merito considerato, con riferimento ai crediti relativi agli anni 2007 e 2009 di cui alla
cartella esattoriale n. 10620100007458209501 notificata l’11.6.2010, che era onere RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione dare prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta ricezione RAGIONE_SOCIALEa raccomandata contenente l’avviso di notifica al destinatario assente o che abbia rifiutato di ricevere il plico, di talché non era all’uopo sufficiente l’avviso di deposito presso la casa comunale;
che, con riguardo al primo motivo, va premesso che l’autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE‘azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi (così da ult. Cass. n. 32545 del 2024);
che è consolidato il principio secondo cui chi oppone l’esistenza di un giudicato deve dare la prova che il precedente giudizio, che è stato definito con la sentenza passata in giudicato, è identico nei suoi elementi costitutivi a quello in cui l’eccezione di giudicato è stata sollevata (Cass. n. 3075 del 1963, cui hanno dato seguito innumerevoli successive conformi);
che ciò comporta che, quando l’eccezione di giudicato è sollevata in sede di legittimità, il ricorrente, oltre a trascrivere integralmente la sentenza il cui accertamento s’invoca come passato in giudicato, debba trascrivere gli atti introduttivi dei due giudizi nella parte necessaria a permettere a questa Corte di rilevare l’identità dei loro elementi costitutivi;
che detto onere, nella specie, non è stato assolto, non riportando il ricorso per cassazione né il petitum né la causa petendi dei due ricorsi introduttivi né precisando in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte essi si troverebbero;
che detta omissione, nella specie, è vieppiù rilevante ove si consideri che, nel costituirsi avanti a questa Corte di cassazione, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha dedotto che le causae
petendi dei due giudizi sarebbero differenti, riguardando il giudizio promosso avanti al Tribunale di Matera debiti per contributi dovuti alla sede RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Matera e concernendo il presente debiti contributivi dovuti alla sede RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Taranto (cfr. pag. 8 del controricorso);
che non può giovare a parte ricorrente l’illustrazione che dei ricorsi introduttivi si legge nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c., essendo consolidato il principio secondo cui la funzione di quest’ultima è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare il contenuto di ricorsi ab origine inammissibili (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 3780 del 2015 e 5355 del 2018);
che il primo motivo va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza (art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.); che, con riguardo al secondo e al terzo motivo, va premesso che, con ordinanza n. 8198 del 2018, questa Corte di cassazione, decidendo sul ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Lecce-sez. distaccata di Taranto aveva rigettato la sua opposizione avverso la cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA, recante l’ingiunzione al pagamento di contributi omessi negli anni 1998, 1999, 2002 e 2003, ha dichiarato inammissibile il primo motivo di censura, siccome volto a sollecitare un riesame RAGIONE_SOCIALEa documentazione sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa quale i giudici territoriali avevano fondate le ragioni creditorie RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e ha accolto il secondo, con cui si imputava alla Corte territoriale di essere incorsa ‘in un vizio di ultrapetizione per non aver contenuto la pronunzia di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda nei limiti risultanti da quanto dichiarato dall’RAGIONE_SOCIALE nell’atto di appello circa il venir meno del proprio
interesse ad agire per i crediti relativi agli anni 1998 e 1999′, cassando la sentenza impugnata ‘in relazione al motivo accolto’ (cfr. pagg. 34 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 8198 del 2018, cit.);
che, tanto premesso, affatto correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la mancata tempestiva riassunzione del giudizio da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non fosse d’ostacolo al formarsi del giudicato sulla pretesa contributiva relativa agli anni 20022003, essendo consolidato il principio secondo cui la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 393 c.p.c., a norma del quale la mancata tempestiva riassunzione del processo davanti al giudice del rinvio o la sua successiva estinzione determinano l’estinzione RAGIONE_SOCIALE‘intero processo, deve riferirsi esclusivamente alle parti RAGIONE_SOCIALEa decisione di merito che sono state cassate (nella specie, quelle relative alle pretese creditorie concernenti gli anni 1998 e 1999) e non anche ai capi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia che non sono stati cassati, non essendo questi ultimi travolti dall’estinzione per aver acquistato autorità di giudicato (così Cass. n. 21469 del 2018 e, più di recente, Cass. n. 10337 del 2024);
che tanto comporta l’infondatezza di entrambe le censure in esame, avendo correttamente i giudici territoriali ritenuto che, essendosi formato il giudicato sulle pretese relative ai contributi dovuti per gli anni 2002-2003, la prescrizione potesse ricominciare a decorrere solo a far data dal passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza contenente l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo (cfr. pagg. 10-11 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata);
che il quarto motivo è radicalmente inammissibile, atteso che la questione concernente l’idoneità RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta dall’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione a comprovare la ritualità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella n. 10620100007458209501 non risulta affrontata nella sentenza impugnata, né nel ricorso per cassazione si dice quando e come essa sarebbe stata
ritualmente introdotta nel giudizio di merito, in spregio al consolidato principio di diritto secondo cui, qualora una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità RAGIONE_SOCIALEa censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione RAGIONE_SOCIALEa questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (così tra le più recenti Cass. nn. 32804 del 2019 e 16239 del 2023);
che in contrario non giovano le tardive (e peraltro generiche) allegazioni di cui alla memoria dep. ex art. 378 c.p.c., essendosene già chiarita supra l’irrilevanza al fine di emendare ragioni di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe censure;
che il ricorso, pertanto, va rigettato;
che nulla va pronunciato sulle spese di lite, non avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE svolto alcuna apprezzabile attività difensiva al di là del deposito RAGIONE_SOCIALEa procura in calce al ricorso notificatogli e non essendo configurabile alcuna soccombenza del ricorrente nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa sua estraneità al merito RAGIONE_SOCIALEa lite e al conseguente carattere di mera denuntiatio litis RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso per cassazione (Cass. n. 19985 del 2024);
che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27.11.2024.