Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4416 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 4416 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 4614-2024 proposto da:
NOME COGNOME in qualità di erede e già tutore di COGNOME elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC degli avvocati COGNOME NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
Oggetto
Contributi
R.G.N. 4614/2024
COGNOME
Rep.
Ud.27/11/2024
CC
domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
– resistente con mandato –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE – intimata – avverso la sentenza n. 420/2023 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 12/10/2023 R.G.N. 544/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 12.10.2023, la Corte d’appello di Lecce-sez. distaccata di Taranto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato, per quanto qui ancora rileva, l’opposizione proposta da NOME COGNOME COGNOME avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria relativo ai crediti portati dalla cartella esattoriale n. NUMERO_DOCUMENTO nonché, limitatamente ai contributi relativi agli anni 2002-2003, ai crediti portati dalla cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli, mentre l’Agenzia delle Entrate -Riscossione ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 27.11.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza e violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 111 Cost. per essere stati i debiti in questione dichiarati prescritti con sentenza del Tribunale di Matera, passata in giudicato dopo la pubblicazione della sentenza qui impugnata;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 393 c.p.c., 2943 e 2945 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto, con riferimenti ai crediti di cui alla cartella n. NUMERO_CARTA, che la mancata tempestiva riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio non comportasse il venir meno dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione del giudizio già promosso per l’accertamento di tali crediti;
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 12 prel. c.c., degli artt. 384 e 393 c.p.c. e degli artt. 2943 e 2945 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che l’ordinanza n. 8198 del 2018, con cui ques ta Corte ha cassato altra sentenza della Corte d’appello di Lecce -sez. distaccata di Taranto precorsa inter partes , avesse implicitamente attribuito valore di giudicato all’accertamento contenuto in detta sentenza in ordine alla sussistenza dei crediti per contributi relativi agli anni 2002-2003 di cui alla cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA
che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, l. n. 890/1982, e dell’art. 2697 c.c., per non avere la Corte di merito considerato, con riferimento ai crediti relativi agli anni 2007 e 2009 di cui alla
cartella esattoriale n. 10620100007458209501 notificata l’11.6.2010, che era onere dell’agente della riscossione dare prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata contenente l’avviso di notifica al destinatario assente o che abbia rifiutato di ricevere il plico, di talché non era all’uopo sufficiente l’avviso di deposito presso la casa comunale;
che, con riguardo al primo motivo, va premesso che l’autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi (così da ult. Cass. n. 32545 del 2024);
che è consolidato il principio secondo cui chi oppone l’esistenza di un giudicato deve dare la prova che il precedente giudizio, che è stato definito con la sentenza passata in giudicato, è identico nei suoi elementi costitutivi a quello in cui l’eccezione di giudicato è stata sollevata (Cass. n. 3075 del 1963, cui hanno dato seguito innumerevoli successive conformi);
che ciò comporta che, quando l’eccezione di giudicato è sollevata in sede di legittimità, il ricorrente, oltre a trascrivere integralmente la sentenza il cui accertamento s’invoca come passato in giudicato, debba trascrivere gli atti introduttivi dei due giudizi nella parte necessaria a permettere a questa Corte di rilevare l’identità dei loro elementi costitutivi;
che detto onere, nella specie, non è stato assolto, non riportando il ricorso per cassazione né il petitum né la causa petendi dei due ricorsi introduttivi né precisando in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte essi si troverebbero;
che detta omissione, nella specie, è vieppiù rilevante ove si consideri che, nel costituirsi avanti a questa Corte di cassazione, l’Agenzia delle Entrate -Riscossione ha dedotto che le causae
petendi dei due giudizi sarebbero differenti, riguardando il giudizio promosso avanti al Tribunale di Matera debiti per contributi dovuti alla sede INPS di Matera e concernendo il presente debiti contributivi dovuti alla sede INPS di Taranto (cfr. pag. 8 del controricorso);
che non può giovare a parte ricorrente l’illustrazione che dei ricorsi introduttivi si legge nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c., essendo consolidato il principio secondo cui la funzione di quest’ultima è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare il contenuto di ricorsi ab origine inammissibili (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 3780 del 2015 e 5355 del 2018);
che il primo motivo va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza (art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.); che, con riguardo al secondo e al terzo motivo, va premesso che, con ordinanza n. 8198 del 2018, questa Corte di cassazione, decidendo sul ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Lecce-sez. distaccata di Taranto aveva rigettato la sua opposizione avverso la cartella esattoriale n. NUMERO_DOCUMENTO, recante l’ingiunzione al pagamento di contributi omessi negli anni 1998, 1999, 2002 e 2003, ha dichiarato inammissibile il primo motivo di censura, siccome volto a sollecitare un riesame della documentazione sulla scorta della quale i giudici territoriali avevano fondate le ragioni creditorie dell’INPS, e ha accolto il secondo, con cui si imputava alla Corte territoriale di essere incorsa ‘in un vizio di ultrapetizione per non aver contenuto la pronunzia di rigetto della domanda nei limiti risultanti da quanto dichiarato dall’Istituto nell’atto di appello circa il venir meno del proprio
interesse ad agire per i crediti relativi agli anni 1998 e 1999’, cassando la sentenza impugnata ‘in relazione al motivo accolto’ (cfr. pagg. 34 dell’ordinanza n. 8198 del 2018, cit.);
che, tanto premesso, affatto correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la mancata tempestiva riassunzione del giudizio da parte dell’INPS non fosse d’ostacolo al formarsi del giudicato sulla pretesa contributiva relativa agli anni 20022003, essendo consolidato il principio secondo cui la previsione dell’art. 393 c.p.c., a norma del quale la mancata tempestiva riassunzione del processo davanti al giudice del rinvio o la sua successiva estinzione determinano l’estinzione dell’intero processo, deve riferirsi esclusivamente alle parti della decisione di merito che sono state cassate (nella specie, quelle relative alle pretese creditorie concernenti gli anni 1998 e 1999) e non anche ai capi della pronuncia che non sono stati cassati, non essendo questi ultimi travolti dall’estinzione per aver acquistato autorità di giudicato (così Cass. n. 21469 del 2018 e, più di recente, Cass. n. 10337 del 2024);
che tanto comporta l’infondatezza di entrambe le censure in esame, avendo correttamente i giudici territoriali ritenuto che, essendosi formato il giudicato sulle pretese relative ai contributi dovuti per gli anni 2002-2003, la prescrizione potesse ricominciare a decorrere solo a far data dal passaggio in giudicato della sentenza contenente l’accertamento dell’obbligo contributivo (cfr. pagg. 10-11 della sentenza impugnata);
che il quarto motivo è radicalmente inammissibile, atteso che la questione concernente l’idoneità della documentazione prodotta dall’agente della riscossione a comprovare la ritualità della notifica della cartella n. 10620100007458209501 non risulta affrontata nella sentenza impugnata, né nel ricorso per cassazione si dice quando e come essa sarebbe stata
ritualmente introdotta nel giudizio di merito, in spregio al consolidato principio di diritto secondo cui, qualora una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (così tra le più recenti Cass. nn. 32804 del 2019 e 16239 del 2023);
che in contrario non giovano le tardive (e peraltro generiche) allegazioni di cui alla memoria dep. ex art. 378 c.p.c., essendosene già chiarita supra l’irrilevanza al fine di emendare ragioni di inammissibilità delle censure;
che il ricorso, pertanto, va rigettato;
che nulla va pronunciato sulle spese di lite, non avendo l’INPS svolto alcuna apprezzabile attività difensiva al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificatogli e non essendo configurabile alcuna soccombenza del ricorrente nei confronti dell’agente della riscossione, in considerazione della sua estraneità al merito della lite e al conseguente carattere di mera denuntiatio litis della notifica del ricorso per cassazione (Cass. n. 19985 del 2024);
che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27.11.2024.