Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20217 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 20217 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22126-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
R.G.N. 22126/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/06/2024
CC
presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA INDIRIZZO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 292/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/03/2019 R.G.N. 471/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 5.3.2019, riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, rigettava l’opposizione proposta da NOME COGNOME -dipendente della scuola statale, appartenente al personale ATA -contro il provvedimento n. 151224 del 30.11.2015 del RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo: RAGIONE_SOCIALE) e del RAGIONE_SOCIALE per la restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione di una sentenza cassata;
la Corte territoriale esponeva che l’COGNOME , già dipendente della Provincia, trasferito al RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’articolo 8 della legge nr. 124/1999, aveva agito nei confronti di quest’ultimo per il riconoscimento integrale della anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’ente locale e per il pagamento delle relative differenze di retribuzione; vittorioso nei due gradi di merito, aveva visto cassare tuttavia la pronuncia di secondo grado (con reiezione dell’originaria domanda); all’esito, gli era stata ingiunta la restituzione di quanto erogato dal RAGIONE_SOCIALE;
l’opposizione all’ingiunzione del l’COGNOME , accolta dal Tribunale, era fondata sull’assunto che la pronuncia della Cassazione era stata superata dalle sentenze della Corte di Giustizia (sentenza SCATTOLON) e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza AGRATI), che avevano affermato principi contrastanti con quelli posti a base del giudicato;
il giudice d’appello, richiamando propri precedenti conformi, affermava, invece, che in forza del giudicato il RAGIONE_SOCIALE aveva titolo a ottenere la restituzione di quanto corrisposto al lavoratore e che la pronuncia interna passata in giudicato resisteva al diritto europeo sopravvenuto;
era, pertanto, preclusa ogni valutazione in merito all ‘ esistenza, all’esito del trasferimento, di un peggioramento retributivo sostanziale;
ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza NOME COGNOME sulla base di tre motivi di censura illustrati da memoria, cui hanno resistito con controricorso i Ministeri in epigrafe;
con atto del 10.6.2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
CONSIDERATO CHE:
1. con il primo motivo di ricorso -proposto ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 e 4 cod. proc. civ.- viene dedotta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e vizio del procedimento; nell’assunto di parte ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe esaminato solo la domanda, proposta in via subordinata, relativa alla sorte del giudicato, mentre avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda principale con la quale si sosteneva che la amministrazione era tenuta al rispetto del diritto dell’Unione e della CEDU anche nella esecuzione del giudicato;
con il secondo mezzo viene dedotta -ai sensi dell’art. 360 nr.3 cod. proc. civ. -la violazione della direttiva 77/187/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (sentenza del 6/9/2011, Scattolon) e del principio dell’effetto diretto e vincolante nell’ordinamento nazionale delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
nell’assunto di parte ricorrente, il giudicato dovrebbe essere applicato tenendo conto della sentenza della Corte di Giustizia ovvero compiendo quella verifica che la Corte di Giustizia aveva ritenuto necessaria (il verificarsi o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’esito del passaggio del lavoratore dall’ente locale al RAGIONE_SOCIALE);
la terza critica è proposta -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 e nr. 4 4 cod. proc. civ. -per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e vizio del procedimento nonché per violazione della CEDU, articolo 6, comma 1, articolo 1 del Protocollo nr. 1 addizionale alla CEDU e articolo 46, comma 1, CEDU; la parte ricorrente ha dedotto che la pubblica Amministrazione avrebbe dovuto astenersi dall’applicare la disposizione di interpretazione autentica di cui alla legge nr. 266 del 2005 (art. 1, comma 218) e quindi non avrebbe potuto agire per il recupero di quanto corrisposto;
l’atto di rinuncia del 10.6.2024 sopra richiamato, sottoscritto in conformità alle previsioni dell’articolo 390 cod. proc. civ., dà luogo alla estinzione del giudizio di cassazione;
non v ‘ è luogo a statuire sulla condanna alle spese, pur in assenza della accettazione del Ministero controricorrente, dovendosi valorizzare, ex art. 92 cod. proc. civ., il comportamento processuale del rinunciante e ciò anche in considerazione del consolidarsi
dell’orientamento di legittimità (sfavorevole al ricorrente) successivamente alla proposizione del ricorso.
la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015)
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di