Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10104 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10104 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 31891-2019 proposto da:
COGNOME NOME, PROBST SUSANNE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, BOEME SANDRA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che li rappresentano e difendono unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/03/2024
CC
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 518/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, depositata il 10/05/2019 R.G.N. 28/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
1. con sentenza del 10 maggio 2019 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, decidendo quale giudice del rinvio, riformava la sentenza del locale Tribunale e rigettava l’originaria domanda di COGNOME NOME NOME de gli altri litisconsorti, lettori di madrelingua straniera per l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volta al riconoscimento -a decorrere dal 14
gennaio 2004 -del trattamento retributivo pari al 100% di quello goduto dal ricercatore universitario a tempo definito, con relativa progressione in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 d.P.R. n. 382 del 1980, in applicazione RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens integrato dall’art. 1 del d.l. 14 gennaio 2004, n. 2, conv. nella legge 5 marzo 2004, n. 63.
Il giudice del rinvio, in applicazione del principio di diritto affermato da Cass., Sez. U, n. 24963/2017, ha rilevato che con sentenze definitive – l’ultima RAGIONE_SOCIALEe quali, del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, recante n. 873/2006 – era stato, da un lato, qualificato il rapporto come a tempo indeterminato, attribuendo ai ricorrenti il diritto al trattamento retributivo pari all’85% di quello corrisposto al ricercatore universitario a tempo definito, e, dall’altro, riconosciuto il diritto a percepire le classi e gli sc atti biennali di anzianità maturata dalla prima assunzione fino al 31.12.2002; ha sottolineato, inoltre, richiamando la pronuncia rescindente, che «il principio RAGIONE_SOCIALE‘autorità RAGIONE_SOCIALEa cosa giudicata – finalizzato a tutelare il principio RAGIONE_SOCIALEa certezza dei rapporti giuridici – (nella specie riguardante rapporti di durata) impedi(va), allo stato, di determinare il trattamento retributivo dei lettori nel senso richiesto».
Il giudicato, in altri termini, esplicava la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, trovando «un limite -unico- nella sopravvenienza di un elemento di fatto o di diritto che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento»;
rebus sic stantibus , non costituiva, secondo il giudice del rinvio, «’fatto nuovo’ l’impegno orario effettivamente assolto dai ricorrenti, posto che, come evidenziato dalla stessa Corte di cassazione al punto 14 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia rescindente, già con le sentenze del Pretore di RAGIONE_SOCIALE, divenute res iudicata, «i loro rapporti sono stati qualificati come rapporti di lavoro a tempo indeterminato»;
né il giudicato era stato superato dall’elemento di diritto integrato dal d.l. n. 2/2004 (normativa già in vigore al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 873/2006, passata in cosa giudicata), avendo la Cassazione precisato che lo ius superveniens avrebbe potuto essere integrato dalla legge europea 2017 -non ancora approvata, al momento RAGIONE_SOCIALEa sentenza rescindente, dai due rami del Parlamento -che all’art. 11 conteneva una disciplina volta a chiudere la procedura EU Pilot 2079/11/EMPL ed a superare il cospicuo contenzioso in atto;
disciplina nelle more adottata (art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 167 del 20.11.2017), ma che aveva previsto, al comma 1, un incremento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a decorrere dal 2017 e, al comma 2, che, con successivo decreto interministeriale, sarebbe stato predisposto «uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede a livello di singolo ateneo»;
senonché, parte ricorrente non aveva allegato, ad avviso del giudice del rinvio, che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avesse stipulato il relativo contratto integrativo d’ RAGIONE_SOCIALE, né tanto meno che tale contratto fosse stato concluso entro il termine del 31.12.2017, sicché tale normativa non poteva inserirsi quale ius superveniens ;
il giudice del rinvio statuiva dunque per la reiezione RAGIONE_SOCIALEa domanda, in ossequio alla regula iuris enunciata dalla Cassazione, posto che non erano emersi elementi (di fatto o di diritto) che orientavano per il superamento del giudicato.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME e gli altri litisconsorti sulla base di tre motivi assistiti da memoria , cui si è opposta con controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
in via preliminare, deve essere disattesa l’istanza con cui i ricorrenti chiedono, nelle loro memorie illustrative RAGIONE_SOCIALE‘8.3.2024 , disporsi il rinvio del presente procedimento in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa CGUE sul ricorso presentato dalla Commissione UE il 10 agosto 2023, risultando il ricorso pienamente definibile senza necessità di attendere gli esiti di detta decisione;
ciò posto, con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2909 cod. civ., 329-384 e 394 cod. proc. civ., in quanto nessun giudicato, ad avviso dei ricorrenti, poteva dirsi preclusivo del nuovo accertamento: l’RAGIONE_SOCIALE non aveva impugnato , infatti, la decisione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 2295/2013, nella parte in cui aveva ritenuto superati, con l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.l. n. 2/2004, i giudicati inerenti al rapporto di lavoro dei lettori;
3. il motivo non è fondato;
la doglianza non tiene conto del fatto che la regula iuris fissata dalla pronuncia rescindente n. 24963/2017 (al punto 21) è la seguente: « ciò che si oppone allo stato RAGIONE_SOCIALEa legislazione – non essendo ancora stato definitivamente approvato dai due rami del Parlamento l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge europea 2017 – al totale accoglimento RAGIONE_SOCIALEe censure è che tale accoglimento presuppone il superamento del giudicato in assenza di una specifica normativa che lo consenta, quale è quella in itinere . Del resto, non va dimenticato che anche dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia UE si desume che, l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALEo Stato membro per mancato rispetto del diritto UE è inerente all’ordinamento giuridico RAGIONE_SOCIALE‘Unione e per esso comporta un risarcimento, ma non impone la revisione RAGIONE_SOCIALEe decisioni giurisdizionale passate in giudicato che abbiano interpretato la normativa nazionale in senso non conforme al diritto
RAGIONE_SOCIALE‘Unione, anche nell’ipotesi in cui proprio tali sentenze siano la causa RAGIONE_SOCIALE‘accertata violazione del diritto UE . In sintesi, nel nostro ordinamento, il principio RAGIONE_SOCIALE‘autorità RAGIONE_SOCIALEa cosa giudicata – finalizzato a tutelare il principio RAGIONE_SOCIALEa certezza dei rapporti giuridici – (nella specie riguardante rapporti di durata) impedisce, allo stato, di determinare il trattamento retributivo dei lettori nel senso richiesto. Infatti, in base a tale disciplina, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti a una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, trovando tale regime trova un limite -unico- nella sopravvenienza di un elemento di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento».
Le Sezioni Unite , in sostanza, pur ritenendo l’art. 1 d.l. n. 2/2004 applicabile anche «a coloro che avendo ottenuto in via giudiziale l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non hanno, non per loro scelta, sottoscritto il nuovo contratto di assunzione come collaboratori esperti linguistici», evidenziano, nondimeno, che, non essendo ancora stato approvato dai due rami del Parlamento l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge europea 2017, sussisterebbe qui la preclusione del giudicato, atteso che esso si era formato, nella specie, dopo il varo del d.l. n. 2/2004.
A tale principio di diritto si è, in effetti, conformata la pronuncia del giudice del rinvio, la quale ha altresì puntualizzato, con ulteriore
e l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 167/2017, nelle passaggio argomentativo, ch more approvato, non integrava ius superveniens .
È evidente, pertanto, che non serve dedurre che v’era giudicato interno dinanzi al giudice d’appello, per mancata impugnazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘affermazione del primo giudice secondo cui il d.l. n. 2/2004 potesse valere in termini di ius superveniens , posto che il giudice del rinvio non può che uniformarsi al principio di diritto affermato nella pronuncia rescindente perché costituisce la norma giuridica da applicare nel caso concreto in relazione ai punti direttamente o indirettamente indicati dalla Cassazione non modificabili (Cass. n. 4725/2001, Cass. n. 7473/2022);
nella specie, tale pronuncia rescindente ha statuito, inequivocabilmente, che il giudicato, qui integrato dalla sentenza n. 873/2006 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, costituisce ostacolo all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa (residua) pretesa dei ricorrenti. Infatti, in quest’ultima pronuncia, successiva al d.l. n. 2/2004, il Tribunale aveva riconosciuto, invero, le classi e gli scatti biennali di cui all’art. 38 d.P.R. sull’85% (e non sul 100%) del trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito.
Con il secondo mezzo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 167/2017, 1 comma 1143 lett. b) RAGIONE_SOCIALEa legge n. 205/2017 e 3 comma 1 legge n. 37/2019; la Corte di merito aveva individuato l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 167/2017 come disposizione sopravvenuta ai giudicati ma al contempo aveva escluso, erroneamente, la sua applicazione per l’assenza di prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta stipulazione entro il 31.12.2017 (come prescritto dall’art. 11 legge 167/2017, cit.) del contratto integrativo di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
secondo i ricorrenti, alla Corte di merito era sfuggito però che il termine per la stipula del contratto integrativo era stato prorogato al
31.12.2018 e poi al 31.10.2019 (cfr. legge 205/2017, art. 1; legge 37/2019, art. 3); l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 167/2017 era stato quindi modificato dall’art. 6 comma 3 del d.l. n. 162/2019, che aveva previsto la proroga del termine di stipula dei contratti integrativi al 30.6.2020 e ancora dall’art. 33 comma 2-quater del d.l. n. 104/2020 che aveva spostato il termine di stipula dei contratti al 30.6.2021;
5. il motivo è infondato;
la legge 20.11.2017 n. 167 aveva previsto, all’art. 11, solo uno stanziamento straRAGIONE_SOCIALE di fondi, da utilizzare, previa adozione (con decreto ministeriale) di uno ‘schema tipo di contratto’, in sede di contrattazione collettiva integrativa di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, finalizzata «al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l’instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 28 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».
Anche l’art. 1, comma 305, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 234/2021, nell’apportare modifiche all’art. 11 legge n. 167/2017, cit., e i successivi decreti interministeriali, operano (a ben vedere) un rinvio ai contratti integrativi a stipularsi. In particolare l ‘ art. 1 comma 3 lett. a) del decreto interministeriale n. 765/2019 prevede, infatti, che «la somma sarà ripartita tra gli Atenei, in proporzione al numero di ex-lettori in servizio al 31.12.2018, con riferimento alle RAGIONE_SOCIALE che entro il 31.10.2019 hanno adottato un contratto integrativo coerente con i contenuti RAGIONE_SOCIALEo schema-tipo allegato al presente decreto», il quale ultimo, a sua volta, stabilisce (v. in particolar e l’ art. 8 recante ‘condizione sospensiva’) che «l’efficacia del contratto integrativo è subordinata – e pertanto sospesa – sino alla sottoscrizione nelle sedi
preposte di cui all’art. 2113, comma 4, del codice civile e all’acquisizione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa rinuncia individuale da parte RAGIONE_SOCIALE ex lettori interessati dall’applicazione del presente contratto collettivo integrativo agli atti e/o a ogni e quals iasi azione giudiziaria» – già pendente o da instaurarsi – volta al riconoscimento «di un trattamento economico pari o superiore a quello previsto nel presente accordo, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEe condizioni ivi previste».
Non v’è pertanto , nella disciplina legislativa richiamata dai ricorrenti, il riconoscimento di un parametro di ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera diverso da quello previsto dal d.l. del 2004, come interpretato autenticamente nel 2010. È lo ‘ schema tipo di contratto’ allegato al decreto del MEF che contiene, invero, una specifica previsione sul trattamento economico ma si tratta, quindi, di una sopravvenienza che di per sé non è, allo stato, sufficiente a determinare il superamento del giudicato.
In tale contesto, a nulla rileva che il termine per la stipula del contratto integrativo d’ RAGIONE_SOCIALE fosse stato, o meno, prorogato; quel che è certo è che il rapporto in discorso non è allo stato inciso dallo ius superveniens , e ciò per le ragioni enunciate dal giudice del rinvio che ha correttamente valutato, in sostanza, la non incidenza sulla fattispecie RAGIONE_SOCIALEa normativa in questione.
Con il terzo, ed ultimo, motivo si denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 45 TFUE e si invoca la proposizione di un rinvio pregiudiziale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 TUFUE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 legge n. 167/2017; il giudice del rinvio aveva omesso di valutare la compatibilità con il diritto unionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 legge n. 167/2017 , cit., nella parte in cui tale disposizione non aveva previsto un obbligo inderogabile e un termine perentorio per la stipula del contratto integrativo a definizione del
contenzioso in atto con gli ex lettori di madrelingua assunti ex art. 28 d.P.R. n. 382/1980;
il motivo, che ripropone argomentazioni già valutate e disattese nella sentenza rescindente, è infondato per tutte le ragioni ivi esplicitate (v. in particolare il punto 23) cui può farsi richiamo;
si è evidenziato, nella pronuncia rescindente, come la questione esegetica prospettata -relativa ai rapporti tra la normativa nazionale riguardante il trattamento dei lettori e il diritto UE, sia pure per uno specifico aspetto -non risulterebbe comunque rilevante in questa sede perché ciò che non consente di attribuire ai ricorrenti il trattamento retributivo invocato è la disciplina del giudicato e dei suoi effetti, disciplina che è (invero) di diritto processuale civile e rientra, in quanto tale, in una materia di esclusiva competenza del legislatore nazionale.
In conclusione, per le considerazioni indicate, il ricorso dev’essere nel complesso rigettato, con addebito ex art. 91 cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALEe spese di legittimità -liquidate in dispositivo -ai ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 8.000,00 per compensi ed €. 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese gen. al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro,