Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 29666 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 29666 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29717/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avv ocatura generale dello Stato, con domicilio legale in RomaINDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente del consiglio di amministrazione NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Genova n. 463/22, depositata il 3 maggio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilità del primo motivo di ricorso, con le conseguenze di legge.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, per sentir accertare l’inadempimento del protocollo d’intesa sottoscritto il 27 maggio 1999, finalizzato all’attuazione dell’intervento di trasformazione del c.d. promontorio di San Benigno, con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
Premesso che il protocollo prevedeva la rinuncia di essa attrice alla concessione demaniale marittima di cui era titolare e la ricollocazione in una nuova sede del supermercato sito in INDIRIZZO, nonché il versamento di un indennizzo di Lire 1.200.000.000 per gl’interventi realizzati nel vecchio e nel nuovo esercizio commerciale e non ancora ammortizzati, con l’impegno dell’RAGIONE_SOCIALE a far sì che il cessionario delle aree rilasciate assumesse l’obbligo di corrisponderlo, la RAGIONE_SOCIALE riferì che, nonostante l’adempimento degli obblighi da lei assunti, sia l’RAGIONE_SOCIALE che il nuovo assegnatario delle aree avevano rifiutato di pagare l’importo convenuto.
Si costituì l’RAGIONE_SOCIALE, ed eccepì che il versamento dell’indennizzo era subordinato alla cessione delle aree, mai avvenuta e comunque non obbligatoria, aggiungendo che l’attrice non aveva rispettato il termine essenziale fissato per il trasferimento dell’esercizio commerciale.
1.1. Con sentenza del 28 marzo 2019, il Tribunale di Genova accolse la domanda, condannando l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di Euro 609.419,14, oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 con decorrenza dal 6 giugno 2004.
L’impugnazione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE è stata parzialmente
accolta dalla Corte d’Appello di Genova, che con sentenza del 3 maggio 2022 ha disposto che gl’interessi sulla somma dovuta siano calcolati al tasso legale con decorrenza dal 6 giugno 2004, ed al tasso previsto dall’art. 1284, quarto comma, cod. civ. con decorrenza dal 23 novembre 2015.
A fondamento della decisione, la Cote ha ritenuto che, nell’interpretazione del protocollo d’intesa, il Tribunale avesse fatto corretta applicazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, avendo valorizzato in primo luogo le espressioni letterali utilizzate dalle parti, interpretate anche sistematicamente, da cui si evinceva che l’avvio del programma di riqualificazione dell’area del promontorio di San Benigno richiedeva l’immediata ricollocazione del supermercato gestito dall’attrice, la quale aveva prestato il proprio consenso, a condizione del riconoscimento di un concorso negli oneri d’investimento e nelle spese di trasferimento. Ha ritenuto che tale interpretazione trovasse conferma nei criteri di cui agli artt. 1366 e 1371 cod. civ., osservando che l’impegno immediatamente assunto dall’attrice faceva apparire plausibile che il versamento dell’indennizzo dovesse aver luogo anche in caso di cessione di una porzione limitatissima delle aree incluse nel comprensorio. Ha ritenuto irrilevante, in proposito, il vantaggio arrecato all’attrice dalla sostituzione di una concessione ormai prossima alla scadenza o comunque revocabile con un’altra che sarebbe venuta a scadere nell’anno 2040, escludendo anche la spettanza della controversia alla giurisdizione amministrativa, in quanto riguardante l’adempimento di un accordo già raggiunto tra le parti in ordine alla retrocessione delle aree da parte dell’attrice.
La Corte ha ritenuto altresì provato il rispetto del termine essenziale fissato per il rilascio delle aree, dando atto dell’avvenuta produzione del verbale di riconsegna, della comunicazione del trasferimento dell’attività di vendita alla nuova sede e della denuncia di trasferimento presentata alla RAGIONE_SOCIALE.
Quanto, infine, agl’interessi dovuti sulla somma liquidata, ha ritenuto che, essendo stato il protocollo stipulato in data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 231 del 2002, non potesse trovare applicazione la relativa disciplina, ma l’art. 1284 cod. civ., con la precisazione che, essendo stata la domanda proposta successivamente all’introduzione del quarto comma, da tale data il
saggio degl’interessi legali doveva considerarsi pari a quello previsto dalla normativa speciale relativa ai ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali.
Avverso la predetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 133, comma primo, lett. a) , n. 2 cod. proc. amm., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la spettanza della controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, senza tenere conto della natura del protocollo d’intesa, qualificabile come accordo sostitutivo di cui allo art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Premesso che con tale atto le parti avevano inteso stabilire la sorte della concessione demaniale di cui era titolare la RAGIONE_SOCIALE, le modalità della sua ricollocazione e l’indennizzo da corrispondere, sostiene che l’accordo era volto ad evitare eventuali dilazioni nel trasferimento, derivanti dall’impugnazione di un provvedimento di revoca della concessione, attraverso la rinuncia alla stessa da parte della titolare. Aggiunge che di tale natura era consapevole anche quest’ultima, la quale, sulla base del medesimo presupposto, aveva promosso un altro giudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale amministrativo della RAGIONE_SOCIALE, conclusosi con sentenza del 28 dicembre 2021, non impugnata nella parte in cui aveva qualificato il protocollo come accordo sostitutivo di un provvedimento amministrativo.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 cod. civ. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nell’interpretazione del protocollo, la sentenza impugnata ha conferito rilievo preminente al criterio letterale, sul presupposto di un’affermata chiarezza del testo, in realtà insussistente. Afferma infatti che dagli artt. 1 e 5 del protocollo non emergeva affatto che il pagamento dell’indennizzo fosse svincolato dalla cessione delle aree, risultando anzi che lo
stesso doveva essere posto a carico del cessionario, come confermato anche dalla circostanza che il relativo importo doveva essere commisurato agl’investimenti realizzati e non ancora ammortizzati. Aggiunge che, laddove ha ritenuto che l’indennizzo fosse dovuto anche nel caso di vendita di una parte limitata delle aree, la sentenza impugnata risulta illogica e incongrua, non avendo considerato che l’indennizzo corrispondeva a quello che l’art. 42 cod. nav. pone a carico di colui che subentra nella concessione, in considerazione del vantaggio che trae dai beni.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1284, terzo e quarto comma, cod. civ. e del d.lgs. n. 231 del 2002, censurando il decreto impugnato per aver riconosciuto sull’indennizzo gli interessi al tasso previsto dal quarto comma dell’art. 1284 cit., senza considerare che l’applicabilità di tale disposizione è subordinata alla pattuizione di un tasso ultralegale, da determinarsi necessariamente per iscritto.
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1284, quarto comma, cod. civ., censurando il decreto impugnato per aver disposto che gl’interessi sull’indennizzo siano dovuti, a decorrere dalla data di proposizione della domanda, nella misura prevista dall’art. 1284, quarto comma, cit., senza considerare che tale disposizione, riferibile esclusivamente alle obbligazioni che trovano la loro fonte genetica nel contratto, non si applica a quelle risarcitorie, originate soltanto occasionalmente da esso.
Il primo motivo, riflettente il difetto di giurisdizione dell’RAGIONE_SOCIALE giudiziaria ordinaria, è inammissibile, trattandosi di una questione in ordine alla quale si è formato il giudicato interno, per effetto della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui, accogliendo nel merito la domanda proposta dall’attrice, ha implicitamente riconosciuto la spettanza della giurisdizione al Giudice adìto.
Nel proporre appello, infatti, l’RAGIONE_SOCIALE non ha specificamente censurato la sentenza di primo grado per difetto di giurisdizione, avendo accennato alla questione in via meramente marginale ed ipotetica, nell’ambito del primo motivo di gravame, avente ad oggetto l’interpretazione del protocollo d’intesa stipulato tra le parti: nell’affermare che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il pagamento dell’indennizzo concordato era subor-
dinato alla cessione a terzi non già di una parte qualsiasi delle aree incluse nel comprensorio di San Benigno, ma solo di quella data in concessione all’attrice, su cui sorgeva il RAGIONE_SOCIALE, l’appellante ha lamentato l’omessa interpretazione sistematica delle clausole dell’accordo e la mancata valutazione del comportamento tenuto dalle parti successivamente alla stipulazione, nonché l’illogicità della lettura risultante dalla sentenza impugnata, in virtù della quale, anche in caso di cessione di una parte assai esigua delle predette aree, il cessionario, a carico del quale era posto il pagamento dell’indennizzo, sarebbe stato tenuto a corrispondere un ingente importo alla RAGIONE_SOCIALE. Ad ulteriore sostegno della propria tesi, l’appellante ha poi osservato che, anche a voler ravvisare nell’indennizzo il ristoro dovuto per la rinuncia della RAGIONE_SOCIALE alla concessione, ai sensi dell’art. 42 cod. nav., tale atto avrebbe costituito null’altro che il mezzo per evitare la revoca della concessione, sicché la controversia sarebbe stata devoluta alla cognizione del Giudice amministrativo, cui spetta la giurisdizione esclusiva in materia di concessioni ed accordi sostitutivi. Tale argomentazione non si è tuttavia tradotta nella proposizione di un autonomo motivo di gravame, eventualmente subordinato a quello riguardante l’interpretazione del protocollo ed avente ad oggetto specificamente la carenza di giurisdizione dell’RAGIONE_SOCIALE giudiziaria ordinaria, ma è stata svolta in via meramente incidentale, al solo fine di dimostrare che il pagamento dell’indennizzo era collegato esclusivamente alla cessione del RAGIONE_SOCIALE, quale concorso negli oneri d’investimento sopportati dalla RAGIONE_SOCIALE e non ancora ammortizzati: in tal senso depongono chiaramente non solo le conclusioni dell’atto di appello, nelle quali l’RAGIONE_SOCIALE si è limitata a chiedere il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, senza fare alcun cenno alla dichiarazione del difetto di giurisdizione, ma anche l’approdo del ragionamento seguito dall’appellante, secondo cui, non essendosi verificato l’evento cui era condizionato il pagamento dell’indennizzo, nessuna responsabilità era ad essa addebitabile.
La mancata proposizione, nelle conclusioni dell’atto in appello, di un’espressa richiesta di riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui, accogliendo la domanda nel merito, aveva implicitamente riconosciuto la spettanza della giurisdizione al Giudice ordinario, unitamente all’assenza,
nella parte argomentativa dell’atto, di un apparato critico direttamente rivolto a far valere la devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, e con essa la violazione dell’art. 133, comma primo, lett. a) , n. 2 cod. proc. amm., consente di escludere la possibilità di ravvisare nelle poche righe dedicate dall’appellante alla questione in esame la deduzione di uno specifico motivo di gravame. In proposito, è appena il caso di richiamare l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dell’osservanza del canone di specificità dei motivi, consacrato nell’art. 342 cod. proc. civ., così come riformulato dall’art. 54, comma primo, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pur non richiedendosi l’utilizzazione di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da opporre a quella di primo grado, è necessario, a pena d’inammissibilità, che le censure siano formulate in modo tale da consentire d’identificare con esattezza l’oggetto ed i limiti dell’impugnazione, individuando in modo chiaro ed univoco le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata, e con essi le relative doglianze, ed affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass., Sez. Un., 13/12/2022, n. 36481; 16/11/2017, n. 27199; Cass., Sez. VI, 30/05/2018, n. 13535). Pertanto, anche a voler individuare nelle scarne considerazioni dedicate dall’appellante alla questione in esame un distinto motivo di appello, lo stesso non potrebbe essere considerato idoneo a soddisfare il predetto onere di specificazione, non recando alcun cenno alla statuizione sulla giurisdizione desumibile per implicito dalla decisione adottata dal Giudice di primo grado né l’esposizione di ragioni a sostegno della configurabilità del protocollo d’intesa come accordo sostitutivo di un provvedimento amministrativo, stipulato ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990, ma solo una congetturale affermazione di tale qualificazione, accompagnata dalla prospettazione meramente ipotetica della spettanza della controversia alla giurisdizione amministrativa.
In assenza di una valida impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte concernente il riconoscimento della giurisdizione del Giudice ordinario, deve poi darsi atto dell’avvenuta formazione del giudicato interno al
riguardo, conformemente al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudicato interno sulla giurisdizione, che preclude la riproposizione della relativa questione in sede di legittimità, può formarsi per effetto della mancata proposizione di un apposito motivo di appello avverso la sentenza di primo grado non solo nel caso in cui quest’ultima abbia espressamente statuito sul punto, ma anche nel caso in cui tale statuizione sia desumibile per implicito dalla decisione della causa nel merito, con esclusione delle sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum , senza rispettare la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito (cfr. Cass., Sez. Un., 20/12/2020, n. 28179; 29/11/2017, n. 28503; 9/10/2008, n. 24883).
6. Il primo motivo di ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente rimessione degli atti alla Prima Sezione civile, affinché provveda all’esame degli altri motivi, nonché al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e rimette gli atti alla Prima Sezione civile, cui demanda l’esame degli altri motivi ed il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma l’8/10/2024