Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12967 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12967 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/05/2025
sul ricorso 36279/2019 proposto da:
CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE PESCARA ALENTO RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso l ‘ordinanza della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 1252/2019 depositata il 15/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di L’Aquila, definendo con la sentenza riprodotta in esergo il contenzioso insorto tra RAGIONE_SOCIALE e il Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline Pescara Alento Foro in merito all’appalto dei lavori di ampliamento delle aree irrigue sinistra Pescara, ha dichiarato inammissibile il gravame di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza non definitiva di primo grado che aveva pronunciato sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario, osservando che, «contro i provvedimenti che decidono sulla competenza è ammesso unicamente regolamento necessario ex art. 42 c.p.c.». Ha invece accolto il medesimo gravame con riferimento al capo della sentenza definitiva di primo grado che aveva ritenuto di dichiarare la compensazione tra il credito di RAGIONE_SOCIALE, originato dalla pregressa pronuncia di un lodo arbitrale, ed il maggior credito vantato dal Consorzio, in quanto di formazione successiva alla pronuncia del lodo; e ciò perché «la condivisa complessiva interpretazione, come sopra, del provvedimento da parte del primo giudice, tuttavia non persuade la Corte dell’insorgenza della pretesa in momento successivo alla formazione del titolo costituito dal lodo, coperto vieppiù da giudicato, e tale da poter essere opposto in compensazione -quale fatto estintivo dell’obbligazione -nell’esecuzione, posto che essa nasce dal precedente inadempimento di Costruzioni al contratto di appalto»; perché, ancora, «deve considerarsi come il Collegio Arbitrale abbia inteso impregiudicata non solo la quantificazione del risarcimento danni genericamente riconosciuto, ma anche – e soprattutto – la sua effettiva sussistenza, sicché quest’ultima, sicuramente afferente all’esecuzione del contratto di appalto e non del pronunciato lodo, non poteva esulare
da un preventivo e definitivo accertamento riservato alla sede arbitrale, ivi (essendo) devolute tutte le controversie nascenti dallo strumento negoziale ed atteso il valido inserimento pattizio della clausola compromissoria di cui si è già argomentalo»; e perché, inoltre, «la compensazione non poteva essere pronunciata dal giudice di primo grado, tanto più che inopinatamente è stata disattesa la contestazione formulala dalla società in primo grado sia con riguardo alla documentazione prodotta dal Consorzio a fondamento del diritto vantato, sia con riguardo al nesso causale tra la condotta della Società (inadempiente alle obbligazioni contrattuali) ed i danni asseritamente subiti, cosi valutandosi obiettivamente carente, non tanto il requisito della liquidità del credito de quo, bensì il requisito della certezza che attiene – più rigorosamente – alla sua esistenza».
La cassazione di detta sentenza è ora pretesa dal Consorzio sulla base di cinque motivi di ricorso, seguiti da memoria, e resistiti dall’intimato con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il primo motivo di ricorso -con cui il ricorrente lamenta che il decidente, accogliendo il gravame nel merito, è incorso nella violazione e nella falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 42, 47 e 819 cod. proc. civ. poiché, una volta che, per effetto dell’inammissibilità decretata riguardo al primo motivo di appello, sulla competenza del giudice ordinario era sceso il giudicato, «la Corte di appello non avrebbe potuto rimettere in discussione alcuna questione afferente alla competenza del Collegio arbitrale, come invece ha erroneamente fatto introducendo ai punti 13.3 e 13.4 i passaggi motivazionali sopra trascritti e violando le disposizioni precisate in epigrafe, e non avrebbe potuto/dovuto sottrarsi all’obbligo di vagliare nel merito le conclusioni raggiunte dal primo
Giudice sulla sussistenza ed entità del danno -è fondato e va pertanto accolto.
2.2. Il vizio denunciato è incontestabile.
Come si è, infatti, ricordato nella pregressa narrativa di fatto, la Corte di appello era stata attinta da RAGIONE_SOCIALE per mezzo del primo motivo di gravame, perché riformasse la statuizione contenuta nella sentenza non definitiva di primo grado con cui il giudice ivi adito aveva rigettato, accampandosi in contrario sul credito opposto in compensazione dal Consorzio la sussistenza della giurisdizione arbitrale, l’eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Ora, riconducendo rettamente la contestazione al campo della competenza, la Corte di appello ha ritenuto di dichiarare inammissibile il detto motivo di gravame in quanto la sentenza impugnata decidendo unicamente sulla competenza avrebbe potuto essere impugnata solo con il regolamento necessario di cui all’art. 42 cod. proc. civ. In difetto di ciò e, meglio, per effetto dell’inammissibilità decretata dalla Corte di appello al riguardo, la statuizione della competenza del giudice ordinario è rimasta ferma e su di essa è scesa perciò l’autorità del giudicato, con la conseguenza, che una volta perciò negata la competenza arbitrale riguardo alla pretesa opposta dal Consorzio in compensazione, la diversa pronuncia adottata dal decidente del grado, intesa viceversa a far rivivere al riguardo la competenza arbitrale, viola il giudicato interno formatosi per effetto della pronunciata inammissibilità del motivo di appello volto a contestare la sussistenza della giurisdizione ordinaria.
E dunque in parte qua la sentenza impugnata merita di essere doverosamente cassata.
2.3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe la cognizione del quinto motivo di ricorso essendo esso formulato condizionatamente al mancato accoglimento di esso.
3.1. Il secondo motivo di ricorso -con cui il ricorrente lamenta che il decidente, accogliendo il gravame nel merito e, segnatamente, rilevando che le contestazioni mosse da controparte circa la documentazione prodotta dal Consorzio a supporto della propria pretesa e circa il nesso di causalità tra le inadempienze di RAGIONE_SOCIALE ed i danni scaturiti erano state inopinatamente disattese, sia così incorso nella violazione e nella falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per difetto assoluto di motivazione, poiché nel dare conto del rilievo «nulla si dice per far comprendere se la documentazione prodotta dal Consorzio a fondamento del diritto vantato sia stata esaminata e valutata e sulle ragioni per le quali sarebbe stata ritenuta inidonea a comprovare il nesso causale tra gli inadempimenti della appaltatrice, giudizialmente accertati dal Lodo arbitrale, ed i danni documentati dalla RAGIONE_SOCIALE» -è inammissibile per difetto di interesse all’impugnazione.
3.2. Vale, infatti, a questo riguardo ricordare, in chiave pregiudizialmente preclusiva allo scrutinio di merito del motivo, il comando in forza del quale «qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in
ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata» (Cass., Sez. U, 20/02/2007, n. 3840).
3.3. Ora, come si è visto, la Corte di appello ha confutato la legittimità dell’impugnato pronunciamento di primo grado, laddove questo aveva accolto l’eccezione di compensazione sollevata dal Consorzio, dichiarando, di conseguenza, estinto, per il maggior credito opposto a questo titolo, il minor credito accertato dal lodo arbitrale in favore dell’appaltatore, sull’assunto, cui si è fatto cenno nella pregressa narrativa di fatto, che riguardo al detto credito dovesse ravvisarsi sussistente la giurisdizione arbitrale. L’effetto di questa determinazione è che, declinando la propria competenza in favore degli arbitri, la Corte d’Appello, essendosi in ragione di ciò spogliata della propria potestà giurisdizionale, non avrebbe potuto sindacare nel merito la fondatezza della pretesa opposta in compensazione dal Consorzio; e, dunque, quanto da essa affermato in punto alla documentazione prodotta da questa a supporto del proprio credito e al nesso di causalità tra inadempienze e danno, è espressione di un giudizio ultroneo, che non ha alcuna attitudine ad assumere l’efficacia del giudicato in quanto non è assistito da un previo e sia pure implicito riconoscimento della giurisdizione di chi lo adotta, onde riguardo ad esso, ove si sia chiamati a stimarne l’impugnabilità, non può che darsi atto che l’impugnante non ha alcun interesse a dolersi di un’affermazione che è senza efficacia e non ne pregiudica, perciò, le ragioni.
Il terzo motivo di ricorso -con cui il ricorrente lamenta che il decidente, accogliendo il gravame nel merito, tra l’altro, per mezzo dell’affermazione censurata con il secondo motivo di ricorso, è incorso nell’omesso esame di un fatto decisivo, poiché nel pronunciarsi nei riferiti termini, «la Corte di appello, pur senza chiarirne le ragioni, ha dimostrato di non aver esaminato e/o
valutato i documenti» prodotti a conforto della pretesa opposta -fondandosi sull’errato presupposto che assiste la declinazione del secondo motivo di ricorso ne riflette le conseguenze e va quindi dichiarato assorbito.
5.1. Il quarto motivo di ricorso -con cui il ricorrente lamenta che il decidente, accogliendo il gravame di merito, tra l’altro, per mezzo dell’affermazione secondo cui la pretesa risarcitoria non sarebbe sorta in un momento successivo alla formazione del titolo costituito dal lodo, sia così incorso nella violazione o falsa applicazione delle norme di diritto sull’interpretazione e la portata del giudicato, nonché dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 340 l. 20 marzo 1865, n. 2248 e dell’art. 101 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 poiché, considerato che gli arbitri pronunciando la risoluzione del contratto avevano lasciata impregiudicata ogni questione sull’effettiva sussistenza del danno e sulla sua entità, «nel momento in cui i danni si sono effettivamente verificati e sono divenuti accertabili e comprovabili nella loro entità non poteva essere ritenuto che il giudicato precludesse la possibilità di avanzare la relativa pretesa risarcitoria», fermo per contro che la risarcibilità del maggior danno patito in conseguenza della risoluzione era in ogni assicurata dall’art. 340 citato -è fondato e va pertanto accolto.
5.2. Come si è già affermato in relazione ad altro precedente tra le stesse parti (Cass., 541/2025), ove si era agitata la medesima questione, anche nel caso che ne occupa occorre dare atto che, secondo quel che riferisce la motivazione del provvedimento qui impugnato, nel lodo era contenuta l’affermazione secondo cui «il collegio arbitrale ha riconosciuto un generico diritto al risarcimento del danno, traente titolo dalla legittimità dello scioglimento del rapporto, pur rimanendo impregiudicata ogni questione sull’effettiva sussistenza del danno e sull’entità dello stesso». Concretando siffatta
affermazione un accertamento provvisto di giudicato in ordine alla sussistenza del danno evento, il perimetro entro cui avrebbe dovuto svolgersi il sindacato di merito sui danni conseguenti allo scioglimento del rapporto, fatti testualmente salvi, peraltro, dall’art. 340 citato, non avrebbe potuto prescindere da questa affermazione e, soprattutto, non avrebbe potuto consentire alla Corte di Appello, che ne era stata investita a seguito dell’impugnazione del corrispondente capo della sentenza definitiva di primo grado, di riesaminare ex novo la questione della sussistenza del danno e di rinnovare sul punto il giudizio degli arbitri passato in cosa giudicata. Il giudicato, in conclusione, concerne soltanto il danno evento, e non anche il danno conseguenza, che nel giudicato è stato reputato come da prodursi in epoca successiva al lodo.
E dunque in parte qua la sentenza impugnata merita di essere doverosamente cassata.
Vanno perciò accolti il primo ed il quarto motivo di ricorso, inammissibile risultando viceversa il secondo ed assorbiti il terzo ed il quinto.
Cassata perciò la decisione impugnata nei limiti dei motivi accolti, la causa va rimessa al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso ed assorbiti il terzo ed il quinto motivo di ricorso ; cassa l’impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte di appello di L’Aquila che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 11 aprile 2025
Il Presidente
Dott. NOME COGNOME