Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2313 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2313 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23034/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , in persona del sindaco pro-tempore, con AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME;
– intimata –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, sedente in Roma;
– intimata –
Comune di Rocchetta al Volturno, in persona del sindaco pro tempore;
– intimato –
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in persona del Prefetto pro tempore;
– intimata – avverso la sentenza n. 8187/2023 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 5 settembre 2023 e notificata il 6 settembre 2023;
udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del nove gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, il Comune di Rocchetta al Volturno, la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE per sentire pronunciare l’annullamento della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, emessa per la riscossione di somme a titolo di sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada. L’opponente affermava che non le erano stati notificati i verbali di accertamento RAGIONE_SOCIALE infrazioni ed allegava ulteriori vizi formali della cartella.
La RAGIONE_SOCIALE (succeduta ex lege alla Provincia di RAGIONE_SOCIALE) resisteva in giudizio, documentando di aver elevato il verbale di accertamento n. 4883 del 5 aprile 2011, notificato a mezzo raccomandata a.r. il 27 maggio 2011, nonché di aver notificato il verbale n. 5047 del 28 maggio 2011 a mezzo raccomandata a.r. del 16 agosto 2011. Con sentenza n. 16000 del 27 aprile 2018, il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE dichiarava inammissibile, perché tardiva, la domanda attorea e compensava le spese di giudizio.
NOME COGNOME appellava la sentenza per aver questa affermato la tardività dell’opposizione sulla base della sentenza n. 22080 del 2017 di questa Corte e, nel merito, riproponeva le censure già dedotte in primo grado con riferimento ai verbali degli enti contumaci (Comune di Rocchetta al Volturno e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE).
Per quanto riguarda, invece, i verbali della Provincia di RAGIONE_SOCIALE ammetteva che il n. 5047 del 2011 era ‘l’unico verbale di contestazione correttamente notificato’ (pag. 9, sub C di doc 5), ma censurava ‘le carenze redazionali, già eccepite in sede di atto introduttivo’.
Contestava, poi, ‘…la produzione documentale effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per essere assolutamente inidonea, per quanto concerne il verbale NUMERO_DOCUMENTO, in quanto tale notifica si sarebbe perfezionata ex art. 140 cpc, ma parte convenuta non ha prodotto la seconda raccomandata A/R prescritta a pena di nullità per fisiologico perfezionamento della notifica’.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si costituiva telematicamente (doc. 6) e resisteva depositando, in copia informatica, i due verbali e le rispettive relate di notifica già prodotti nel giudizio di primo grado (docc. 7, 8, 9 e 10), ‘con espressa richiesta di acquisizione del fascicolo di primo grado’ (pag. 5 di doc. 6).
Con sentenza n. 8187 del 5 settembre 2023, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’appello, annullando la cartella impugnata per omessa previa notifica dei verbali di accertamento, in quanto non era provato che quella prodotta in appello fosse la documentazione già versata nel giudizio di primo grado.
Ricorre in cassazione la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a cinque motivi, mentre le altre parti sono rimaste intimate nonostante la regolare notifica avvenuta in data 6 novembre 2023 a mezzo pec (quanto alla prefettura presso l’Avvocatura Generale dello Stato ai sensi dell’art. 144 cod. proc. civ.).
La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio ed il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo del ricorso si deduce ‘Violazione dell’art. 2909 del codice civile, nonché dell’art. 324 del codice di procedura civile -Violazione del cd. giudicato interno Conseguente violazione dell’art. 7 del d.lgs. 150 del 2011 Correttezza della notificazione del verbale n. NUMERO_DOCUMENTO‘.
A parere della ricorrente amministrazione la sentenza oggetto di ricorso viola il giudicato interno nella parte in cui dichiara fondata l’eccezione di omessa notifica del verbale n. 5047 del 2011.
A pagina 9 dell’atto di appello proposto dall’originaria opponente si legge che il verbale NUMERO_DOCUMENTO 5047 del 2011 era ‘l’unico verbale di contestazione correttamente notificato’. La corretta notificazione del NUMERO_DOCUMENTO, pertanto, sarebbe divenuta cosa giudicata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2909 cc e 324 cpc.
1.1. Il motivo è fondato, in quanto la parte appellante aveva dato esplicitamente atto dell’avvenuta notifica, limitandosi in sede di gravame a riproporre questioni in ordine a pretese carenze redazionali.
Volta, dunque, che la regolarità della notifica dell’atto presupposto (il verbale di contestazione appunto) non veniva contestata, la tardività del ricorso in quanto opposizione recuperatoria ne conseguiva, per cui la statuizione di riforma, sul punto emessa dalla pronuncia d’appello , è erronea, siccome fondata su ragione di diritto il cui esame era precluso.
Col quinto mezzo, da esaminarsi in via prioritaria rispetto ai residui mezzi in base all’ordine logico, si deduce ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 del codice civile, nonché degli artt. 115 e 345 del codice di procedura civile -Violazione del principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova’.
Il Tribunale ha ritenuto inammissibili i documenti prodotti telematicamente nel secondo grado dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in quanto, ai fini del ‘divieto dei nova in appello’, l’odierna ricorrente non avrebbe depositato il fascicolo (analogico) di parte prodotto innanzi il Giudice di Pace, né avrebbe dato prova che trattavasi di documentazione già agli atti del giudizio di primo grado. In conseguenza di tale premessa, il Tribunale ha ritenuto di non poter valutare ‘… la documentazione, versata in atti da detto ente creditore e relativa ai procedimenti notificatori dei due verbali di contestazione, (verbale n. 5047/2011 e verbale 4883/2011) oggetto della cartella esattoriale’ (pag. 9 di doc. 1).
2.1. Il motivo, sebbene con esclusivo riferimento al verbale NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO/11, posto che per l’altro verbale l’avvenuta regolare notifica risulta già oggetto di giudicato interno come osservato a proposito del primo motivo, è fondato.
Invero, non può sostenersi, come ha fatto il Tribunale, che la documentazione prodotta non era esaminabile per non conformità a quella prodotta in primo grado, in assenza di alcuna contestazione in proposito,
anzi avendo sul punto proceduto la stessa controparte a prendere posizione sui fatti così documentati e, dunque, ormai acquisiti al processo, specie relativamente all’avvenuta notifica del verbale di contestazione NUMERO_DOCUMENTO (per quanto ancora qui di rilievo).
Pertanto, il giudice d’appello, sulla base della propria erronea affermazione, ha omesso di esaminare la documentazione relativa alla notifica del verbale e, dunque, la verifica del perfezionamento o meno, sulla base della stessa, di quest’ultima.
Col quarto motivo di censura si deduce ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cpc -Inapplicabilità dell’art. 140 alla fattispecie di assenza del destinatario della notificazione avvenuta a mezzo posta’.
Secondo la ricorrente l’accoglimento del motivo di appello sub A) (‘CARENZA DELLA NOTIFICA DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE’, pagg. 6 -7) sarebbe viziato anche alla stregua della disciplina posta dall’art. 140 cod. proc. civ., in quanto la suddetta disciplina non si applica alla fattispecie in esame, trattandosi di notificazione a mezzo posta e non eseguita da ufficiale giudiziario. Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto limitarsi, nel rispetto del requisito di specificità dell’appello (vd. Cass. Civ. Sez. Unite, 16 novembre 2017, n. 27199) a dichiarare l’infondatezza dell’asserita violazione dell’art. 140 cod. proc. civ.
3.1. Il motivo è inammissibile, poiché, come emerge dall’esame del quinto motivo, la ratio decidendi della sentenza impugnata è basata sull’inutilizzabilità della documentazione prodotta e prescinde , dunque, da qualsiasi questione in ordine a quanto in essa contenuto, ivi compresa quindi quella inerente al perfezionamento della notifica del NUMERO_DOCUMENTO ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.
Esso, dunque, non si confronta con tale ratio.
Col secondo mezzo si deduce ‘Violazione dell’art. 2909 del codice civile, nonché dell’art. 324 del codice di procedura civile – Violazione del cd.
giudicato interno Conseguente violazione dell’art. 7 del d.lgs. 150 del 2011 Notificazione del verbale n. NUMERO_DOCUMENTO a mezzo raccomandata a.r.’
La sentenza violerebbe anche in questo caso il giudicato interno questa volta con riferimento al verbale NUMERO_DOCUMENTO, quanto alla statuizione di ‘omessa notifica’.
Alle pagine 6 e 7 dell’atto di appello (doc. 5), infatti, NOME COGNOME non contesterebbe più l’omessa notifica del NUMERO_DOCUMENTO e, anzi, ammetterebbe che questa è avvenuta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; semplicemente, contesta la conformità della documentazione prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alle previsioni dell’art. 140 cod. proc. civ., allegando che mancherebbe la prova della spedizione di una seconda raccomandata con avviso di ricevimento.
Ad avviso della ricorrente il Tribunale avrebbe allora dovuto tener ferma la statuizione, non più contestabile, che l’atto era stato notificato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, limitandosi poi a delibare l’applicabilità, alla procedura effettivamente seguita, della disciplina di cui all’art. 140 cod. proc. civ.
4.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione, in quanto in effetti l’appellante COGNOME, odierna intimata, ha dato atto dell’avvenuta notifica, che, dunque, non può dirsi omessa come affermato dalla sentenza d’appello, in quanto su tale questione si è formato il giudicato interno.
Peraltro, a fronte RAGIONE_SOCIALE produzioni in primo grado dell’amministrazione ricorrente pur in difetto – in ricorso – di specifica indicazione del tenore RAGIONE_SOCIALE difese della COGNOME, deve rilevarsi -sulla base degli atti legittimamente esaminabili da questa Corte – che ella afferma ancora una volta, pur implicitamente, di non aver ricevuto la notifica, e ciò fa laddove contesta la mancanza di un elemento di perfezionamento della fattispecie notificatoria la seconda raccomandata prevista dall’art. 140 cod. proc.
civ., relativa all’avviso di deposito – il cui solo compimento è idoneo a dimostrare la conoscibilità dell’atto da essa recato.
In altri termini, la citazione in primo grado aveva ad oggetto, per quanto si ricava dagli atti a disposizione, la contestata ricezione dei verbali e, con riferimento al NUMERO_DOCUMENTO, tale contestazione rimane ferma, pur a seguito RAGIONE_SOCIALE produzioni da parte dell’ente locale, sotto il profilo dell’assenza dell’avviso di ricevimento della raccomandata di deposito, necessaria ai fini del perfezionamento a mente dell’art. 140 cod. proc. civ.
Tanto implica che, sia pure rilevata l’intangibilità dell’esclusione di una totale omissione della notifica del verbale in parola (sicché, quanto a questo profilo, il mezzo di censura coglie nel segno), resta comunque devoluta al giudice del rinvio, qui rimanendo impregiudicata, la disamina dell’ulteriore e connessa doglianza di irrituale perfezionamento di quella.
5. Col terzo mezzo si deduce ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cpc Deduzione in appello di un motivo di opposizione nuovo’, in quanto la COGNOME, lamentando l’omessa notificazione del verbale NUMERO_DOCUMENTO in primo grado e, invece, in appello avendo censurato la difformità del procedimento di notificazione del suddetto verbale dalla disciplina di cui all’art. 140 cod. proc. civ., avrebbe operato un inammissibile mutamento della domanda, pur in assenza di una statuizione di merito del Giudice di Pace sul motivo originariamente dedotto (la mancata notificazione del verbale NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO). Il Tribunale, anziché ritenere fondata l’eccezione di omessa notificazione del verbale, avrebbe dovuto secondo la ricorrente rilevare l’inammissibilità del gravame sul punto ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ.
6. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del quinto motivo.
Invero il Tribunale, accogliendo la difesa principale dell’appellante sul punto secondo cui la documentazione non era utilizzabile, ha ritenuto che non fosse stata affatto dimostrata la notifica e, quindi, non ha proceduto all’esame del merito della verifica del motivo (subordinato) in relazione
alla irritualità della stessa ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.: ma l’erroneità della conclusione del giudice di appello sulla difesa principale (la non utilizzabilità della documentazione, invece da escludersi) impone l’esame del motivo di gravame subordinato, relativo al merito della questione di irritualità della notifica come documentata.
In conclusione, il ricorso merita accoglimento con riguardo ai motivi primo, secondo (questo per quanto di ragione) e quinto e, assorbito il terzo e dichiarato inammissibile il quarto, la sentenza impugnata dev’essere cassata, limitatamente al verbale n. NUMERO_DOCUMENTO, con rinvio al giudice d’appello, che dovrà delibare le questioni inerenti alla cartella nonché, con riguardo al verbale n. NUMERO_DOCUMENTO, altresì quelle relative alla notifica dello stesso, oltre a liquidare le spese relative al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie i motivi primo, secondo e quinto del ricorso nei limiti di cui in motivazione e, dichiarata l’inammissibilità del quarto motivo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il nove gennaio 2026
Il Presidente (NOME COGNOME)