Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27273 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 27273  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8247/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO,  in  persona  del l’avv. NOME  COGNOME presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE ( domicilio  digitale  all’ indirizzo  PEC:  EMAIL), rappresentato e difeso dall’avvocata  COGNOME,
RAGIONE_SOCIALE
 contro
RAGIONE_SOCIALE,  rappresentata  e  difesa  dalle  avvocate  NOME  COGNOME  ed NOME  COGNOME  -domicilio  digitale  alle  PEC:  EMAIL  e EMAIL,
-controRAGIONE_SOCIALE–
Avverso  la  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  RAGIONE_SOCIALE  n.  1318/2020 depositata il 03/12/2020.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  27/05/2025  dal  Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE aveva agito ingiuntivamente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE avanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per ottenere il pagamento  di  € 5.292.104,48 quale residuo per le prestazioni sanitarie erogate negli anni 2003/2009. La RAGIONE_SOCIALE aveva proposto opposizione contestando una parte della pretesa creditoria
azionata perché, in relazione alle fatture da n.63 a n.67 del 30.6.2009, era stato già effettuato il pagamento del 50%, in relazione alle fatture da n.111 a n.118 del 31.12.2008, non era dovuto l’importo di € 125.504,47 -oltre il limite riconosciuto per il superamento dei tetti di spesa- e per le altre fatture, gli adeguamenti tariffari richiesti da RAGIONE_SOCIALE non potevano comportare, in base alla delibera regionale n.224/2009 applicabile, il superamento dei tetti di spesa per il settore di riferimento; la RAGIONE_SOCIALE aveva contestato pure la debenza degli interessi moratori ex d. lgs. n.231/2002.
L’opposta non si era costituita.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva accolto in parte la proposta opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannando la RAGIONE_SOCIALE al pagamento del minor importo di € 1.877.924,74, oltre interessi di mora ex d. lgs. n.231/2002: in particolare, il primo Giudice non aveva riconosciuto il residuo importo richiesto per differenze tariffarie emesse per gli anni 2003/2009 applicando la delibera regionale n.224/2009 e rilevando come gli aggiornamenti tariffari non potevano comportare un incremento dei tetti di spesa; aveva riconosciuto gli interessi di mora ex d. lgs. n.231/2002.
RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello instando per la riforma parziale della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con riconoscimento anche dell’ulteriore importo richiesto per aggiornamenti tariffari nel periodo 2003/2009. La RAGIONE_SOCIALE aveva articolato a propria volta appello incidentale lamentando: un errore di calcolo commesso dal primo Giudice, che non avrebbe detratto dal dovuto riconosciuto l’importo affermato non dovuto in relazione alle fatture da n.111 a n.118 del 2008 -la somma realmente dovuta non sarebbe stata pertanto di € 1.877.924,74 ma di € 1.586.841,30 (così nella comparsa di risposta in appello con proposizione di appello incidentale, sia, più volte, nella parte argomentativa che nelle conclusioni: lo stesso importo viene indicato nel controricorso, che in un solo punto riporta invece la somma di € 1.486.841,25, che appare da considerare frutto di errore materiale)-; il riconoscimento degli interessi di mora secondo il d. lgs. n.231/2002, nonostante non vi fosse prova del relativo accordo.
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE aveva sottoposto alle parti, con ordinanza del 23.5.2019, ‘ la questione concernente la necessità della stipula del contratto anche in regime di accreditamento ai fini del conseguimento dei corrispettivi vantati nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e di ogni questione che presupponga la verifica della rituale instaurazione del rapporto ‘, concedendo termine per note illustrative. Con la sentenza n.1318/2020 la Corte di merito aveva quindi respinto l’appello ‘ e per l’effetto, rigetta(to) la domanda di pagamento proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, con le pronunce conseguenti in materia di spese processuali, sulla base di una motivazione che si può sintetizzare come segue (le parti tra virgolette sono letteralmente riportate dalla
motivazione della sentenza): -al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale, sono necessari sia l’accreditamento, sia un accordo contrattuale tra le parti necessitante della forma scritta ad substantiam la cui mancanza non è suscettibile di sanatoria, da provare ad onere della struttura sanitaria privata; -‘ orbene, nel caso di specie, la questione ‘ relativa all’accreditamento e all’esistenza di contratti scritti, ‘ è stata rilevata d’ufficio … e sottoposta alle parti ex art.101, 2° co c.p.c. all’udienza del 23.05.2019; a seguito di tale rilievo tuttavia l’appellata non ha prodotto -a dimostrazione della sussistenza di un valido ed efficace rapporto negoziale con l’RAGIONE_SOCIALE– il contratto quale imprescindibile fatto costitutivo della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto. Ne consegue che, in assenza di un accordo contrattuale al momento della esecuzione delle prestazioni sanitarie in questione, la domanda di pagamento proposta dall’odierna appellante è senz’altro infondata per difetto del relativo elemento costitutivo ‘.
Avverso  la  sentenza  della  Corte  d’Appello  di  RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto  ricorso  per cassazione il RAGIONE_SOCIALE affidandolo a tre motivi e depositando con il ricorso i contratti scritti intervenuti con la RAGIONE_SOCIALE nel periodo 2003/2009, affermando che non ne sarebbe stata possibile, in assenza di concessione del termine richiesto, la produzione in sede di merito.
Propone  controricorso  la  RAGIONE_SOCIALE,  reiterando  anche  in  questa  sede  le  critiche rivolte al deciso del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con il proposto appello incidentale. Solo il  RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa delle difese già svolte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È inammissibile in questa sede di legittimità, la produzione dei contratti per la prima volta in sede di legittimità, perché l’art.372 c.p.c. non permette il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso: non rientrano nelle categorie indicate i documenti volti a provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, quali sono i contratti che si afferma la fondino.
1. Con il primo motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione dell’art.101 c.p.c. e dell’art.111 Cost., rilevante ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.: la Corte di merito, pur avendo invitato le parti ad argomentare sui contratti, la cui esistenza non aveva mai formato oggetto di contestazione, non avrebbe correttamente evidenziato le finalità di tale rilievo d’ufficio, ricondotto dalle parti alla questione degli interessi di mora applicabili, oggetto dell’appello incidentale.
La Corte di merito avrebbe dovuto essere chiara nell’effettuazione del rilievo d’ufficio, in modo da permettere ai contraddittori una difesa adeguata supportata anche dalle produzioni documentali opportune, tanto più in una situazione in cui mai vi era stata questione sull’esistenza e validità dei contratti giustificanti le prestazioni oggetto di discussione. Tutto ciò senza nemmeno tenere conto di una serie di pronunce giurisdizionali passate in giudicato e facenti stato nei rapporti tra le parti quale giudicato esterno (si richiamano i decreti ingiuntivi n.1608/2006, n.1173/2006, n.1191/2006, n.1629/2006 e n.1964/2006, tutti emessi dal Tribunale di Nocera Inferiore, relativi a prestazioni sanitarie erogate dal 2003 al 2006, nonché la sentenza n.1517/2015 dello stesso Tribunale di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo n.1629/2006), provvedimenti tutti presupponenti l’esistenza di validi contratti scritti. Ne conseguirebbe la fondatezza della domanda di pagamento riproposta in appello, per tutti i motivi esposti ancora nella comparsa conclusionale di quel grado, e l’infondatezza dell’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE.
 Con  il  secondo  motivo  di  critica  il  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  lamenta  la  violazione dell’art.100  c.p.c.  e  dell’art.111  Cost.,  rilevante  ai  sensi  dell’art.  360,  co.  1,  n.  5 c.p.c.: la Corte di merito avrebbe omesso totalmente di considerare quanto emerso in ordine alla dichiarazione resa dalla RAGIONE_SOCIALE sulle reciproche posizioni debitorie e creditorie, dichiarazione in cui l’RAGIONE_SOCIALE afferma che per gli anni dal 2007 al 2010 risulta essere stato pagato tutto il dovuto alla RAGIONE_SOCIALE.
Il terzo motivo di ricorso è rivolto ad affermare la violazione dell’artt. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., e la violazione degli art.329, 346, 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art.360 co 1 n.4 c.p.c.: la sentenza impugnata non avrebbe considerato che non vi sarebbe stata alcuna contestazione nel corso della fase di primo grado, né vi sarebbe stata proposizione di appello incidentale sull’esistenza dell’accreditamento e sulla validità dei contratti, che non avrebbe perciò più potuto essere messa in discussione dalla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE; le pretese creditorie azionate e il loro fondamento sarebbero stati riconosciuti dal Giudice di primo grado e la mancanza di appello incidentale sul punto avrebbe escluso la loro rilevabilità d’ufficio. La pronuncia della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE violerebbe quindi sia il principio di non contestazione, sia il giudicato, sia la regola della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art.112 c.p.c., e il carattere dispositivo del gravame.
Deve essere esaminato per primo il terzo motivo di ricorso proposto, che è fondato ed è assorbente rispetto agli altri due motivi di critica.
A  fronte della domanda  di pagamento azionata ingiuntivamente dal RAGIONE_SOCIALE,  la  RAGIONE_SOCIALE,  proponendo  opposizione  ex  art.645  c.p.c.,  aveva contestato la  debenza di parte dell’importo richiesto in relazione al periodo 2003/2009 non mettendo in discussione l’esistenza del rapporto contrattuale
intervenuto  con  la  controparte  ma  affermando  la  non  debenza  delle  differenze tariffarie  richieste  oltre  i  limiti  dei  tetti  di  spesa  stabiliti  e  il  già  intervenuto pagamento di parte degli importi pretesi.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE non aveva rilevato d’ufficio, come avrebbe potuto ex art.101 c.p.c., la questione relativa all’effettiva esistenza di contratti in forma scritta -necessaria ad substantiam nei rapporti con la PA- idonei a fondare la pretesa creditoria del RAGIONE_SOCIALE, che pure era rimasto contumace. All’esito del giudizio, con la sentenza poi appellata, il primo Giudice, pur revocando il decreto ingiuntivo opposto, aveva anzi ritenuto esistente un valido rapporto contrattuale tra le parti, riconoscendo la pretesa creditoria dell’opposta nella minor misura di € 1.877.924,74, oltre interessi di mora ex d. lgs. n.231/2002. Per i rimanenti importi richiesti il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva: ritenuto non dovute le differenze di spesa per aggiornamento delle tariffe per il periodo 2003-2009 per carenza di prova in ordine al loro rispetto dei tetti di spesa; considerato effettivamente intervenuto il pagamento parziale delle fatture da n.63 a n.67 del 30.6.2009, per le quali residuava un credito di € 165.578,99; non dovuto l’importo di € 125.504,47 per le fatture da n.111 a n.118.
Proposto appello principale dal RAGIONE_SOCIALE per l’ottenimento del pagamento anche degli importi ulteriori già riconosciuti in sede ingiuntiva, la RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello incidentale solo relativamente al riconoscimento a favore della controparte degli interessi di mora secondo il d. lgs. n.231/2002 e relativamente ad un prospettato errore di calcolo del Giudice di primo grado, che avrebbe dovuto quantificare il dovuto alla controparte nell’importo capitale di € 1.586.841,30 invece che € 1.877.924,74 (cfr. la comparsa di costituzione in appello con ricorso incidentale, sia nella parte argomentativa, sia nelle conclusioni).
Il riconoscimento dell’esistenza di un valido supporto negoziale alle pretese azionate dal  RAGIONE_SOCIALE,  ridotte  solo  per  avvenuti  parziali  pagamenti  ad  opera  dell’RAGIONE_SOCIALE debitrice  e  per  l’assenza  di  prova  in  ordine  al  rispetto  dei  tetti  di  spesa  per  gli aggiornamenti tariffari richiesti, sotteso alla decisione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, non è stato  messo in discussione dalla RAGIONE_SOCIALE attraverso la proposizione di appello incidentale.
Ne consegue che, ai sensi non direttamente dell’art.2909 c.c. ma più propriamente, trattandosi di processo in corso- degli art.324 e 329 c.p.c., le parti della sentenza di primo grado relative all’esistenza di contratti scritti regolanti i rapporti negoziali tra le parti, appunto sottesa a tutta la decisione, e alla effettiva debenza al RAGIONE_SOCIALE di € 1.586.841,30 invece di € 1.877.924,74, ove fosse stato riscontrato l’errore di calcolo lamentato dalla ASL, indicato incidente su quanto dalla stessa azienda riconosciuto come effettivamente dovuto alla controparte nei limiti indicati- non potevano più essere messe in discussione in sede di appello.
Se è vero, infatti, che la questione di nullità dei contratti con la PA per i quali non emerge l’esistenza di forma scritta, necessaria ad substantiam , può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, esiste un limite alla rilevabilità nei gradi ulteriori, costituito dalla formazione progressiva del giudicato, quando la questione sia superata nella decisione -che logicamente ne contiene nel caso di specie, un riconoscimento in positivo- e non sia sottoposta a specifica censura nel successivo giudizio di impugnazione -cfr., in proposito, Cass. a SSUU n.23235/2013, seguita da Cass. n.21906/2019 che evidenzia come ‘ Il rilievo d’ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell’impugnazione, quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto preclusa la rilevabilità d’ufficio della questione relativa alla validità di un contratto di patrocinio in favore di un Comune, per parziale difetto di copertura finanziaria, per essere stata detta questione superata dalla sentenza di primo grado, contenente la condanna dell’ente a corrispondere il compenso al difensore per l’attività professionale svolta e non avendo tale statuizione formato oggetto di appello incidentale da parte del Comune) ‘; nello stesso senso Cass. n.31930/2019; Cass. n.50/2023; Cass. n.1010/2024-.
È pacifico infatti che la RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe avuto interesse a farlo, non ha proposto appello incidentale per far valere, in contrasto con la sottesa valutazione del Tribunale di segno opposto, la nullità dei contratti intervenuti tra le parti per carenza di forma scritta, né ha messo in discussione la debenza effettiva dell’importo già riconosciuto a credito della controparte con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, pur affermandone l’effettiva entità nella minor somma di € 1.586.841,30 invece che in € 1.877.924,74 -importo indicato come frutto di un errore di calcolo-.
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE non poteva pertanto sollevare la questione dell’effettiva esistenza di contratti scritti regolanti i rapporti tra le parti perché questa, pur rilevabile d’ufficio, era stata chiaramente superata in senso favorevole al RAGIONE_SOCIALE dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, senza proposizione di appello incidentale da parte della RAGIONE_SOCIALE; la Corte di merito nemmeno poteva più mettere in discussione la debenza del minor importo capitale € 1.586.841,30, e cioè della parte di credito riconosciuta alla RAGIONE_SOCIALE nell’ambito dell’importo quantificato come dovuto dal primo Giudice senza critiche ad opera dell’RAGIONE_SOCIALE debitrice che, anzi, aveva espressamente affermato di effettivamente dovere l’importo indicato.
Tutte le altre questioni prospettate nel motivo rimangono assorbite.
Come detto, la fondatezza del terzo motivo di ricorso rende superfluo l’esame del primo e del secondo motivo di ricorso, che rimangono assorbiti.
In conclusione, la sentenza della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE deve essere cassata, con rinvio alla stesa Corte che, in diversa composizione, dovrà esaminare nel merito
sia l’appello principale che l’appello incidentale proposti alla luce delle considerazioni che precedono, tenendo conto del giudicato interno formatosi sull’effettiva  esistenza  di  contratti  tra  le  parti  giustificanti  la  pretesa  creditoria  del RAGIONE_SOCIALE, e sulla concreta debenza da parte della RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  dell’importo  capitale  di  €  1.586.841,30;  la  Corte  di  merito provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il primo e il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, alla  quale  demanda  di  provvedere  anche  sulle  spese  del  giudizio  di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.5.2025
Il Presidente
NOME COGNOME