Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33345 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33345 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2550/2025 r.g. proposto da:
COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE ;
intimata avverso la sentenza n. 887/2024 emessa dalla Corte di appello di Firenze il 14 ottobre 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Con atto di citazione ritualmente notificato, COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 275/2005 del 3 ottobre 2005 con il quale il Tribunale di Patti, sez. dist. di Sant’Agata di Militello, aveva loro ingiunto di pagare, quali fideiussori di COGNOME NOME, in favore dell’allora RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. (oggi UniCredit S.p.A.), la somma complessiva di € 9.253,76, di cui €. 8.347,76 a titolo di saldo debitore del c/c n. 18434103946.70 ed €. 946,00 per quattro vaglia cambiari protestati.
A fondamento della svolta opposizione, COGNOME NOME e COGNOME NOME deducevano l’illegittimità del credito per avere la banca indebitamente applicato interessi anatocistici, ultralegali o comunque usurari e commissioni non dovute. Deceduti entrambi gli opponenti, il giudizio veniva riassunto nei confronti degli eredi oggi ricorrenti.
Il Tribunale di Patti, istruita la causa mediante consulenza tecnica, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti al pagamento, in favore dell’opposta, della minor somma di €. 3.468,20.
COGNOME COGNOME NOME, COGNOME COGNOME NOME, COGNOME COGNOME NOME, COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano appello con il quale lamentavano: l’omesso pronunciamento sulla domanda di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate in conto corrente; l’omesso pronunciamento sulla domanda di risarcimento del danno derivante dal comportamento illegittimo e contrario a buona fede serbato dalla banca; l’illegittimità della compensazione delle spese di giudizio.
Rigettato l’interposto appello dalla Corte di appello di Messina, i suindicati eredi proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. RAGIONE_SOCIALE e, per essa, quale sua mandataria RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
─ È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Parte ricorrente ha anche depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo di ricorso sollevato da parte ricorrente è così rubricato: «in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. – vizio di omesso pronunciamento, erroneità ed illegittimità della declaratoria di inammissibilità della questione rilevabile d’ufficio relativa al difetto di legittimazione ad agire per carenza di titolarità del rapporto controverso in capo alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘».
Secondo i ricorrenti, in particolare, la dedotta questione afferente alla carenza di titolarità del diritto di credito da parte della RAGIONE_SOCIALE rappresenterebbe una mera difesa e non già una eccezione in senso stretto che, ai sensi dell’art. 345, secondo comma, c.p.c., potrebbe essere proposta in ogni stato e grado del processo.
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano: «in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – mancato accertamento in ordine alla ripetibilità delle somme annotate ‘extrafido’ a fronte della mancanza di ‘causa debendi’ delle stesse a seguito di accertamento del ctu in primo grado».
In particolare, secondo i ricorrenti, la Corte di appello non avrebbe vagliato l’effettiva ripetibilità delle somme versate nel corso del rapporto di conto corrente, accertate quali partite debitorie illegittime dal consulente tecnico in primo grado, limitandosi, invece, a statuire che «nella specie, non ricorrono le condizioni per l’accoglimento della domanda di restituzione. Gli appellanti, invero, non hanno evidenziato la sussistenza dei presupposti per qualificare come solutori i versamenti, e d’altro canto, il c.t.u., rettificato il conto dalle poste illegittimamente annotate dalla banca a titolo di capitalizzazione, c.m.s., interessi ultralegali, ha accertato un saldo debitorio nei confronti del correntista». Ebbene, tale motivazione risulterebbe solo ‘apparente’, poiché, la deduzione dei giudici di secondo grado, secondo cui non sarebbe stata evidenziata la sussistenza dei presupposti per qualificare come ‘solutori’ i versamenti, non coglierebbe affatto nel segno, non essendo supportata da un valido ragionamento logico-giuridico, né tantomeno da un accertamento in fatto effettuato dai giudici di merito, basandosi unicamente su mere asserzioni preconcette, prive di parametri obiettivamente riscontrabili.
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: «in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1218, 1226, 1337, 1375, 2056 e 2697 c.c. – illegittimità della sentenza impugnata per mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da inadempimento per violazione del dovere di buona fede e correttezza in capo alla banca».
Secondo parte ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che «gli appellanti non hanno fornito prova di alcun effettivo pregiudizio, dovendosi escludere un danno in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l’evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo (…). Deve, pure, rigettarsi la domanda risarcitoria basata sul preteso inadempimento di obblighi informativi per totale carenza di prova». In particolare, il giudice del gravame non avrebbe fatto corretta applicazione dei criteri di riparto dell’onere della prova, posto che, secondo quanto recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, incombe in capo all’Istituto di credito, a fronte della sola allegazione contraria del cliente sull’assolvimento degli obblighi informativi, fornire la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca.
La proposta di definizione evidenzia quanto segue:
« 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la corte distrettuale ha spiegato le ragioni -peraltro affatto condivisibili -per cui la questione, ancora oggi prospettata, della (carenza di) titolarità del credito di cui si discute in capo ad RAGIONE_SOCIALE non fosse più esaminabile in quella sede stante il giudicato interno formatosi sul punto. La decisione positiva implicita del giudice di primo grado sul punto, invero, imponeva agli appellanti, odierni ricorrenti, soccombenti rispetto ad essa, di formulare uno specifico e tempestivo motivo di gravame in proposito (cfr. art. 161, comma 1, cod. proc. civ.), ma tanto non è accaduto atteso quanto esposto e verificato dalla menzionata corte.
«2. Il secondo motivo di ricorso, che invoca il vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., si rivela inammissibile, posto che l’attuale art. 360, comma 4, cod. proc. civ. (introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 ed applicabile ai ricorsi, come quello in esame, notificati a decorrere dall’1 gennaio 2023) esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di
appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (cd. ‘doppia conforme’), sicché la parte ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 3284 del 2025; Cass. nn. 26255, 19371, 17021 e 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere rimasto, invece, inadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nella doglianza de qua.
«3. Manifestamente insuscettibile di accoglimento, infine, si rivela il terzo motivo di ricorso, atteso che, pure volendosi sottacere l’assoluta genericità e vaghezza delle affermazioni che lo sorreggono, appare del tutto erroneo l’assunto per cui, nella specie, la banca avrebbe dovuto provare di avere regolarmente adempiuto il proprio onere informativo. Infatti, avendo le parti stipulato un contratto di conto corrente regolarmente sottoposto all’attenzione del correntista, non è dato intendere quali tipologia di informazioni ulteriori, rispetto a quelle desumibili dal contratto stesso, la banca avrebbe dovuto fornire, né le pronunce di questa Corte oggi richiamate dai ricorrenti appaiono realmente pertinenti.
«Resta solo da aggiungere che la quantificazione equitativa di un danno, la cui mancata effettuazione oggi è ascritta alla corte territoriale, presuppone la prova certa dell’ an dello stesso, nella specie totalmente mancata per quanto accertato dalla corte suddetta ».
– Il Collegio reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consigliere delegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultano efficacemente contestate dalle considerazioni espresse dalla ricorrente né nella richiesta di decisione né nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis. 1, secondo comma, c.p.c.
In particolare, con riferimento al primo motivo, la parte continua ad evidenziare che la questione concernente la titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa e non già una eccezione in senso stretto, come tale sempre aperta al contraddittorio processuale e rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
Tuttavia, la Corte di merito, prima, e il Consigliere delegato, poi, hanno
rilevato che, su tale questione, vi è stata una decisione implicita da parte del giudice di prime cure, con la conseguenza che essa andava contestata mediante la proposizione di uno specifico motivo di appello. In particolare, nella sentenza impugnata si legge che «nella specie, non solo in primo grado è mancata qualunque contestazione in punto di titolarità del rapporto controverso in capo alla società cessionaria del credito, di cui era originariamente titolare il RAGIONE_SOCIALE e, quindi, RAGIONE_SOCIALE, ma peraltro, il primo decidente ha dato atto della costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE, ritenendola titolare del credito a seguito di varie cessioni. In presenza dell’anteriore statuizione implicita del Tribunale in punto di titolarità del credito, onde evitare il formarsi di un giudicato interno, sarebbe stato necessario proporre specifico motivo di appello». Al contrario, gli appellanti hanno sollevato la questione non già con l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, ma soltanto con le memorie di trattazione depositate in data 29 marzo 2024 (circostanza questa emergente dalla decisione impugnata e non oggetto di contestazione da parte degli odierni ricorrenti).
Conseguentemente, nel caso di specie, il punto non è il regime delle eccezioni rilevabili d’ufficio o delle mere difese, ma la necessità di proporre appello avverso una decisione, sebbene implicita, del giudice di prime cure.
Con riguardo al secondo motivo, parte ricorrente evidenzia che la fattispecie non ricadrebbe – come invece ritenuto dal Consigliere delegato – in una ipotesi di doppia conforme, in quanto il giudice di prime cure non aveva mai statuito sulla domanda di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., domanda proposta già in primo grado.
Anche tale rilievo non coglie nel segno in quanto entrambe le decisioni (di primo e di secondo grado) hanno escluso la ripetibilità delle somme, poiché dalla istruttoria contabile svolta era, comunque, emersa una posizione debitoria degli originari opponenti il decreto ingiuntivo.
Infine, con riferimento al terzo motivo di ricorso, la parte ribadisce che avrebbe errato la Corte d’appello nel rigettare la domanda risarcitoria, non tenendo conto della giurisprudenza di legittimità che onera l’istituto di credito di fornire la prova positiva del comportamento diligente della banca.
Tuttavia, la parte non ha in alcun modo contestato i profili di infondatezza
evidenziati dal Consigliere delegato che attengono, da un lato, all’inesistenza di ulteriori obblighi informativi della banca rispetto alla consegna del documento contrattuale completo e, dall’altro, alla necessità, ai fini della quantificazione equitativa del danno, di una prova certa dell’ an del pregiudizio subito.
4. – Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380bis c.p.c., devono essere applicati – come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380bis c.p.c. ora richiamato – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di un ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez. U., 27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 – 01; Cass. Sez. U, 13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 – 01).
Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez. U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 – 01). In questa prospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all’ultimo comma dell’art. 380 -bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui, a fronte d’una proposta di rigetto o d’inammissibilità nel merito, il ricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga
rigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2, 01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 – 01).
Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegato piena conferma in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 800,00;
condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 18 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME