Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34075 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34075 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20058/2023 proposto da:
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrenti –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE GRAVINA IN PUGLIA, in persona del Sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
nonché
NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali soci della RAGIONE_SOCIALE estinta;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1037/2023 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il 27/6/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 27/6/2023, la Corte d’appello di Bari, per quel che rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE per la condanna del Comune di Gravina di Puglia al risarcimento dei danni asseritamente subiti dagli attori per avere il Comune convenuto concesso in locazione all’COGNOME una cava dismessa, all’interno della quale la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva esercitato un’attività d’impresa, prima che fosse risultata la grave condizione di inquinamento ambientale del sito;
a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale, dopo aver rilevato l’inammissibile novità della causa petendi deAVV_NOTAIOa in appello dalla RAGIONE_SOCIALE, ha evidenziato come l’COGNOME non avesse adeguatamente comprovato le conseguenze dannose denunciate, ritenendo, per altro verso, errata la sentenza del primo giudice nella parte in cui aveva compensato le spese di lite, con
la conseguente integrale imposizione, a carico dell’RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, del rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE (avente causa dalla RAGIONE_SOCIALE) propongono ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione;
il Comune RAGIONE_SOCIALE Gravina in Puglia e RAGIONE_SOCIALE (quest’ultima originariamente chiamata in causa a fini di manleva) resistono ciascuna con un proprio controricorso;
i ricorrenti e il Comune di Gravina in Puglia hanno depositato memoria in previsione dell’adunanza in camera di consiglio del 21/11/2024;
con ordinanza interlocutoria n. 32875 del 16/12/2024 il Collegio della Terza Sezione civile ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE;
sul presupposto dell’intervenuta cancellazione della RAGIONE_SOCIALE dal Registro delle Imprese, i ricorrenti hanno provveduto a integrare il contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di soci della società estinta;
tutte le parti costituite hanno depositato memoria;
considerato che,
dev ‘ essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorso di RAGIONE_SOCIALE sollevata dai ricorrenti con la memoria da ultimo depositata (cfr. pag. 15 della memoria del 13/11/2025), avendo la società controricorrente tempestivamente depositato il proprio controricorso in data 7/11/2023 a fronte della notificazione del ricorso, ad opera dei ricorrenti, in data 28/9/2023;
con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2909 c.c. e 329, co. 2, 342 c.p.c., anche in relazione agli artt. 1218 c.c., 2059 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto coperti da giudicato interno le domande proposte dagli appellanti per il risarcimento del danno morale e del danno alla sfera dinamicorelazionale, avendo le odierne parti istanti sufficientemente enucleato, nell’att o d’appello, le questioni e i punti contestati della sentenza di primo grado e adeguatamente argomentato le tesi idonee a contrastare le ragioni adAVV_NOTAIOe dal primo giudice anche sui punti erroneamente ritenuti non contestati;
con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1218, 2059, 2043, 1223, 2909 c.c. anche in relazione agli artt. 329, co. 2, e 342 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la mancata proposizione dell’appello in ordine al danno biologico avrebbe implicato la formazione del giudicato anche sulla autonoma richiesta del danno morale e del danno alla sfera dinamico-relazionale, esplicitamente rivendicati quali voci autonome del danno non patrimoniale sofferto dall’COGNOME;
i due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, sono fondati;
la Corte territoriale ha affermato essersi ‘ formato il giudicato interno sul rigetto delle richieste avanzate dall’COGNOME in ordine al risarcimento del danno morale-biologico (sofferenze e ansia per le ripercussioni sulla propria attività imprenditoriale), nonché del danno esistenziale da ‘perdita della stabilità professionale’ e ‘forte instabilità lavorativa’ ‘ (v. pag. 2 della sentenza impugnata), non avendo l’COGNOME specificamente riproposto tali domande in appello;
osserva al riguardo il Collegio come, sul punto sollevato con le censure in esame, la Corte d’appello di Bari, nell’ incipit della propria motivazione, abbia erroneamente ‘ parcellizza to’ le singole ‘manifestazioni’ dell’unico danno non patrimoniale (d’indole morale o dinamico-relazionale), giungendo a ritenere maturato un preteso giudicato interno riferito a tali singole manifestazioni dannose separatamente considerate;
varrà a tal fine riproporre la scansione delle vicende processuali per come articolatesi nel corso del giudizio attraverso l’esame di entrambe le sentenze di merito (di primo grado e di appello) regolarmente depositate in questa sede dai ricorrenti;
nella sentenza di primo grado risulta chiaramente specificato come l’COGNOME non avesse offerto alcuna prova del danno non patrimoniale rivendicato (cfr. pagg. 9-10 sentenza di primo grado);
nel corpo dell’atto d’appello, l’COGNOME argomenta in modo molto diffuso (cfr. pagg. 8-9 e, soprattutto, pagg. 10 e segg. dell’atto d’appello) le ragioni per cui la sentenza di primo grado avrebbe errato nell’aver ritenuto non comprovata la sussistenza delle conseguenze non patrimoniali subite dall’appellante per effetto dell’illecito pur concretamente accertato a carico del Comune avversario (sul punto, v., in particolare, le pagg. 20 segg. dell’atto d’appello) ;
sulla base del congiunto esame della decisione di primo grado e, soprattutto, dell’atto d’appello proposto dall’COGNOME, deve dunque ritenersi che le affermazioni contenute nella sentenza impugnata in questa sede (secondo cui si sarebbe formato un preteso giudicato interno sul rigetto delle richieste di risarcimento del danno morale ed esistenziale -specificamente legate alla sofferenza e all’ansia per le ripercussioni sulla propria attività imprenditoriale o in relazione alla perdita della stabilità professionale e alla forte instabilità lavorativa)
sono errate, poiché l’appellante ebbe a contestare in modo specifico (e pienamente comprensibile) il disposto rigetto, da parte del giudice di primo grado, della propria domanda risarcitoria avanzata in relazione all’ intero arco delle conseguenze dannose asseritamente subite sul piano non patrimoniale;
devono dunque ritenersi fondati i motivi in esame, con la conseguente cassazione sul punto della sentenza d’appello ;
con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione artt. 2059, 2697 c.c. e 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto non provati i danni morali e dinamico-relazionali lamentati dall’COGNOME, trascurando la prova presuntiva che, invece, costituisce un mezzo di prova fondamentale del quale il giudice può e deve avvalersi proprio in relazione ai danni non patrimoniali;
il motivo in esame deve ritenersi assorbito dall’accoglimento dei primi due;
con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per la Corte territoriale erroneamente affermato l’inammissibilità della domanda risarcitoria avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE (dante causa della odierna RAGIONE_SOCIALE) in ragione della novità (ai sensi dell’art. 345 c.p.c.) della deAVV_NOTAIOa qualificazione giuridica, in appello, della RAGIONE_SOCIALE quale ‘sub -conduttrice’, non avendo la società appellante prospettato alcuna trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco della domanda proposta in primo grado, essendosi unicamente limitata alla prospettazione di rilievi destinati a consentire una diversa qualificazione giuridica del rapporto;
con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omessa pronuncia (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere
la Corte territoriale omesso di pronunciarsi nel merito della domanda risarcitoria formulata dalla RAGIONE_SOCIALE (dante causa della RAGIONE_SOCIALE);
entrambi i motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione, sono fondati;
osserva preliminarmente il Collegio come la Corte territoriale non abbia menzionato alcuna forma di sub-conduzione del terreno oggetto di causa da parte della società appellante (come erroneamente affermano i ricorrenti a pag. 32 del ricorso), avendo bensì discorso di ‘ detenzione ‘ sulla base di un preteso contratto di comodato (v. pag. 3 della sentenza d’appello), ed avendo altresì aggiunto che il riferimento al comodato, in quanto non contenuto in alcun atto del giudizio di primo grado, dovesse integrare un ‘inammissibile nuova deduzione, come tale inammissibile in grado d’appello;
ferme tali premesse, osserva il Collegio come il tema della qualificazione contrattuale relativa al rapporto tra l’ RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (qualunque esso fosse) non potesse in alcun modo giustificare la decisione del giudice d’appello di disattendere l’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE;
varrà al riguardo sottolineare come il giudice di primo grado indipendentemente dalla qualificazione del titolo del godimento della RAGIONE_SOCIALE (locazione, comodato o altro) – ritenne di escludere in ogni caso la legittimazione della RAGIONE_SOCIALE a rivendicare danni nei confronti del Comune concedente, atteso che detta società avrebbe potuto lamentarsi unicamente nei confronti dell’COGNOME in quanto responsabile del trasferimento del godimento del sito; un’ argomentazione ritenuta dal primo giudice valida anche in relazione alla prospettiva extracontrattuale, dovendo ritenersi che l’autore dell’illecito sarebbe stato, in ogni caso (in ipotesi), solo l’COGNOME e
giammai il Comune di Gravina in Puglia (cfr. pag. 11 della sentenza di primo grado);
a fronte di tali argomentazioni, con il proprio atto d’appello la RAGIONE_SOCIALE ha espressamente rimarcato di aver originariamente proposto la propria domanda risarcitoria con riferimento all’art. 2043 c.c. e, dunque, a prescindere dal ricorso di alcuna relazione contrattuale con il Comune di Gravina (cfr. pagg. 19-20 dell’atto d’appello) , da ciò ricavando la conseguenza che detta domanda non avrebbe mai potuto essere disattesa sostenendo (come argomentato dal primo giudice) che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto agire in sede risarcitoria unicamente con il proprio dante causa contrattuale (ossia con l’COGNOME) , poiché la posizione del Comune era stata prospettata alla stregua della posizione di un terzo potenzialmente in grado di ledere, in termini aquiliani, gli interessi propri della società istante;
in forza di tali premesse argomentative, di conseguenza, la Corte territoriale – mentre ben avrebbe potuto disattendere l’appello della RAGIONE_SOCIALE sostenendo che il primo giudice si era pronunciato anche sulla domanda qualificata in termini extracontrattuali (ritenendo, in ipotesi, insussistente alcun illecito del Comune, affermando, ove concretamente accertato, che nella catena causale tra l’illecito ipotizzato e il danno si fosse inserita in termini esclusivi l’attività dell’COGNOME ) -del tutto erroneamente ha rilevato la pretesa tardività della domanda della RAGIONE_SOCIALE, siccome asseritamente fondata su una nuova e diversa qualificazione del rapporto contrattuale con l’COGNOME, non avvedendosi della prospettiva extracontrattuale entro la quale la società istante aveva sin dall’origine impostato le proprie istanze risarcitorie;
le censure in esame devono, dunque, ritenersi fondate, con la conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata e la restituzione degli atti al giudice del rinvio, affinché provveda a decidere nel merito sul motivo di appello con il quale la società istante ha contestato il rigetto della domanda risarcitoria proposta in relazione al titolo extracontrattuale deAVV_NOTAIOo;
con il sesto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente disposto la condanna degli appellanti al rimborso delle spese di lite in favore della RAGIONE_SOCIALE chiamata in causa, falsamente applicando gli artt. 91 e 92, co. 2, c.p.c. e il principio di causalità di cui all’art . 91 c.p.c., che avrebbero viceversa imposto la ragionevole considerazione dell’infondatezza della pretesa di manleva formulata dal Comune chiamante in causa;
il motivo in esame deve ritenersi assorbito dall’accoglimento del primo, del secondo, del quarto e del quinto motivo;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo, del secondo, del quarto e del quinto motivo (assorbiti il terzo e il sesto), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo; dichiara assorbiti il terzo e il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 26 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME