Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30265 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30265 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 23346-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del suo procuratore speciale RAGIONE_SOCIALE, quale società incorporante la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
NOME COGNOME, NOME e NOME, in proprio e quali eredi di NOME, e RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso la SENTENZA DEFINITIVA N. 298/2018 della CORTE D ‘ APPELLO DI TRIESTE, depositata il 15/6/2018;
e
sul ricorso 3122-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e NOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del suo procuratore speciale RAGIONE_SOCIALE, quale società incorporante la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
nonché
NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali eredi di NOME, e RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso la SENTENZA NON DEFINITIVA N. 811/2016 della CORTE D ‘ APPELLO DI TRIESTE, depositata il 27/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/7/2023 dal COGNOMEigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. L ‘ RAGIONE_SOCIALE, quale garante del concordato fallimentare di NOME COGNOME omologato con sentenza del 20/4/1988, esecutato unitamente alla fideiubente NOME COGNOME nel procedimento di esecuzione immobiliare promosso nel 1982 da Rolo RAGIONE_SOCIALE 1473, impugnò il piano di riparto che aveva attribuito all ‘ intervenuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l ‘ intero ricavato del compendio pignorato, eccependo
che la stessa era già stata integralmente soddisfatta con il versamento, a saldo e stralcio, della somma di £. 821.141.627.
1.2. Il Tribunale di Pordenone, con sentenza dell ‘ 11/5/2004, accolse l ‘ opposizione, accertando la mancanza di crediti in capo a RAGIONE_SOCIALE.
1.3. L ‘ appello proposto contro la decisione da RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, fu accolto dalla C orte d’appello di Trieste che, con sentenza del 5/5/2007, affermò l ‘ estraneità di NOME alla transazione, in difetto di prova della sua adesione.
1.4. Questa Corte, a sua volta, con sentenza n. 23262/2014, accolse il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME avverso la sentenza di secondo grado, rilevando che il giudice d ‘ appello non aveva verificato se si trattasse di transazione o di remissione parziale, se la stessa vertesse sull ‘ originario rapporto obbligatorio del COGNOME o sugli obblighi nascenti dall ‘ omologazione del concordato fallimentare e se la COGNOME avesse effettivamente inteso profittare della transazione ai sensi dell ‘ art. 1304 c.c..
1.5. La corte d ‘ appello triestina, quale giudice di rinvio, con la sentenza non definitiva n. 811 del 27/12/2016, ha ritenuto che: l ‘ accordo aveva ‘ natura transattiva ‘ ; tale accordo, in quanto formalmente intervenuto tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l ‘RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE quale ‘ garante del concordato ‘, riguardava ‘ le sole obbligazioni concordatarie ‘; – non erano rinvenibili, specie a fronte del disposto del 2° comma dell’art. 135 l.fall., secondo il quale i creditori conservano l’azione per l ‘ intero credito nei confronti dei fideiussori del fallito, elementi apprezzabili da cui desumere la ‘ rinuncia ‘ d i RAGIONE_SOCIALE ‘ alle superstiti sue ragioni creditizie ‘ .
1.6. La corte, quindi, affermata l ‘ estinzione del debito del debitore garantito (‘ … in moneta concordataria, con sospensione della decorrenza degli interessi ex art. 55 L.F. con riguardo al solo NOME a partire dalla dichiarazione del suo fallimento ‘) e la ‘ persistenza del credito NOME nei confronti della NOME ‘, ha, per un verso, accertato che ‘ gli obblighi di COGNOME NOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE non sono stati estinti in forza della liberatoria 30.12.1996 rilasciata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ e, per altro verso, disposto la prosecuzione del giudizio per una consulenza tecnica che ne accerti ‘ l ‘ effettivo ammontare ‘ ‘ tenuto conto dell ‘ originaria esposizione, del maturare degli interessi calcolati con riferimento al minore dei tassi allora convenuti ed ai soli tassi legali a partire dalla data del pignoramento, degli acconti ricevuti, dell ‘ importo come transattivamente concordato e comunque riduttivo del credito garantito, con le conseguenze del caso in ordine all ‘ impugnato piano di riparto ‘.
1.7. RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE e NOME, all ‘ udienza dell ‘ 11/1/2017, hanno formulato riserva di impugnazione della sentenza non definitiva.
1.8. Il giudice del rinvio, con la sentenza n. 298 del 15/6/2018, ha poi definito il giudizio respingendo l ‘ appello proposto dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, quale procuratore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del tribunale di Pordenone dell ‘ 11/5/2004, sul rilievo che, all ‘ esito della consulenza tecnica d ‘ufficio, risulta accertata ‘ l ‘ insussistenza di un credito superstite ‘ di RAGIONE_SOCIALE nei confronti della COGNOME e, quindi, ‘ l ‘ insussistenza del diritto ‘ della banca ‘ a concorrere al riparto ‘.
1.9. RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata dal suo procuratore speciale
RAGIONE_SOCIALE, quale società incorporante la RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato in data 27/7/2018 tanto alla RAGIONE_SOCIALE, quanto a COGNOME, e rubricato al n. 23346NUMERO_DOCUMENTO, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza definitiva.
1.10. RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
1.11. NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e quali eredi di NOME COGNOME, deceduta il 18/5/2016, nonché l’RAGIONE_SOCIALE e NOME sono rimasti, invece, intimati.
1.12. La banca ricorrente ha depositato memoria.
1.13. La stessa RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato in data 11/1/2019 e rubricato al n. 3122/2019, avvalendosi della riserva a suo tempo avanzata, hanno chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza non definitiva, ‘ limitatamente al punto che circoscrive la transazione ai soli obblighi concordatari ‘, precisando che l’interesse a tale impugnazione verrebbe meno ‘ qualora il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE ‘ nei confronti della sentenza definitiva del 15/6/2018 ‘ venisse respinto ‘.
1.14. Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata dal suo procuratore speciale RAGIONE_SOCIALE, quale società incorporante la RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, i ricorsi, proposti contro sentenze (la non definitiva e la definitiva) che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio, devono essere riuniti, trattandosi di un caso assimilabile a quello, previsto dall ‘ art. 335 c.p.c., della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza (Cass. n. 9192 del 2017; Cass. n. 17603 del 2019).
3.1. Il ricorso proposto dall ‘ RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per la cassazione della sentenza non definitiva, in quanto notificato solo l ‘ 11/1/2019, è tardivo.
3.2. Questa Corte, infatti, ha del tutto condivisibilmente affermato che: -‘ qualora sia stata fatta la riserva ‘ di cui al comma 2° dell ‘ art. 361 c.p.c. , ‘ il ricorso ‘ per cassazione (al pari dell ‘ appello nell ‘ ipotesi di riserva a norma dell ‘ art. 340 c.p.c.) ‘ deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio ‘ ; – la riserva di gravame espressa nei riguardi di una sentenza non definitiva costituisce manifestazione di volont à diretta a conservare il potere di impugnazione, differendone l ‘ esercizio; – la parte che abbia formulato la riserva di impugnazione differita di una sentenza non definitiva, non ha l ‘ onere, quando sia sopravvenuta la sentenza definitiva, di impugnare ambedue le sentenze; – la riserva di gravame formulata nei riguardi di una sentenza non definitiva importa l ‘ onere, cos ì come esplicita l ‘ avverbio ‘ unitamente ‘ figurante nella lettera della legge, di proporre il gravame avverso tal ultima sentenza insieme al gravame avverso la sentenza che definisce il giudizio, qualora, beninteso, la parte reputi di esperire impugnazione avverso entrambe le sentenze; – il significato fatto palese dall ‘ avverbio ‘ unitamente ‘ figurante nel dettato codicistico, è propriamente nel senso dell ‘ imprescindibile contestualit à dei gravami da proporre, eventualmente, sia avverso il dictum non definitivo, sia avverso il dictum definitivo, in dipendenza, appunto, della recisa opzione che il legislatore ha inteso operare, qualora la parte abbia formulato la riserva d ‘ impugnazione, per l ‘ unitariet à̀ e la concentrazione del relativo giudizio (così, pressoché
testualmente, Cass. n. 11857 del 2020, in motiv., che rinvia, tra le altre, a Cass. n. 1169 del 2014, ove, in motivazione, si legge: ‘ non v ‘è mai stato dubbio, infatti, sul punto che l ‘ art. 340 comma 1, stabilisce un preciso collegamento tra le due impugnazioni, nel senso dell ‘ imposizione dell ‘ esercizio del diritto di impugnazione riservato contro la sentenza non definitiva unitamente a quello contro la definitiva (…). La norma si uniforma, infatti, a un criterio pi ù generale che presiede al sistema delle impugnazioni, e che privilegia l ‘ unit à del giudizio di impugnazione ‘ ); – la notificazione della sentenza definitiva (di secondo grado), pertanto, è senza dubbio idonea a provocare il decorso del termine breve anche ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva (di secondo grado), ancorch é tal ultima sentenza non fosse stata notificata (così, pressoché testualmente, Cass. n. 11857 del 2020, in motiv., che rinvia a Cass. n. 7089 del 2017, ove, in motivazione, si legge testualmente: ‘ ed invero l ‘ istituto della riserva d ‘ impugnazione (…) ha l ‘ effetto di procrastinare il dies a quo del termine per l ‘ impugnazione delle sentenze non definitive ancorandolo alla data della sentenza definitiva; pi ù precisamente al giorno dal quale comincia a decorrere il termine per l ‘ impugnazione della sentenza definitiva … dunque, il dies a quo per l ‘ impugnazione, vuoi della sentenza definitiva vuoi della sentenza non definitiva, decorreva dalla notifica della sentenza definitiva (cd. termine breve ex art. 325 codice di rito) “; -qualora la parte processuale abbia formulato riserva di impugnazione differita della sentenza non definitiva, il termine per la proposizione del gravame dipende, pertanto, da quello utile per l ‘ impugnazione della sentenza definitiva ed il termine c.d. breve decorre dalla notificazione della sentenza definitiva
ancorché la sentenza non definitiva non fosse stata notificata (Cass. n. 11857 del 2020).
3.3. Questa Corte, peraltro, ha chiarito che la notificazione di un ‘ impugnazione equivale (sia per la parte notificante, che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va, dunque, accertata non soltanto con riguardo al termine di sei (o un anno) mesi dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di cui all ‘ art. 325 c.p.c., salva l ‘ ipotesi di sospensione del termine di impugnazione, ove prevista dalla legge (Cass. 7448 del 2023; in precedenza, Cass. n. 474 del 2019; Cass. n. 26427 del 2020; Cass. n. 28131 del 2021).
3.4. Ciò comporta, quanto al caso in esame, che la notificazione del ricorso per cassazione avverso la sentenza definitiva da parte dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, in data 27/7/2018, equivale, rispetto alla RAGIONE_SOCIALE, alla notifica della stessa (e della sentenza non definitiva la quale, a far data dalla prima, costituisce parte della statuizione dell ‘ intera controversia: cfr. Cass. n. 20958 del 2018; Cass. n. 16283 del 2016), con la conseguenza che le stesse (ricevuta, appunto, la notifica del ricorso avverso la sentenza definitiva in data 27/7/2018) potevano, a loro volta, proporre il ricorso per la cassazione della sentenza non definitiva soltanto entro il termine perentorio di sessanta giorni con decorrenza dalla predetta data.
4.1. Con l ‘ unico motivo articolato, RAGIONE_SOCIALE, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1322, 1284, comma 3°, 1815, 1842, 2855 c.c., dell ‘ art. 510 c.p.c. e dell ‘ art. 55 l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n.
3 c.p.c., ha censurato la sentenza definitiva nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto di determinare l ‘ effettivo ammontare del credito della banca verso NOME COGNOME tenuto conto, tra l ‘ altro, del ‘ minore dei tassi convenuti ‘ e dei soli ‘ tassi legali a partire dalla data del pignoramento ‘ , senza, tuttavia, considerare: innanzitutto, che i contratti stipulati dalle parti erano tre, e, precisamente, un mutuo ipotecario del 22/12/1978 al tasso convenzionale di interessi del 16%, un ‘ apertura di credito ipotecaria del 4/11/1982 al tasso convenzionale di interessi del 23,5% ed un ‘ apertura di credito in conto corrente del 26/11/1983 al tasso convenzionale di interessi del 22,5%, e che ciascuno di questi tre contratti bancari impone al cliente di pagare gli interessi al tasso in esso pattuiti; – in secondo luogo, che, nell ‘ esecuzione individuale, l ‘ art. 2855, commi 2° e 3°, c.c., se certamente limita la collocazione ipotecaria degli interessi all ‘ annata in corso al momento del pignoramento e alla due annate anteriori e, limitatamente al tasso legale, degli interessi successi al termine dell ‘ annata in corso e fino alla vendita, non sospende, tuttavia, anche se si tratta del garante di un soggetto fallito, il decorso degli interessi convenzionali, il quale, a differenza del fallimento, dove vige l ‘ art. 55 l.fall., continua, sia pure in collocazione chirografaria, per la differenza rispetto a quelli legali, fino al momento del pagamento.
4.2. Il motivo è inammissibile.
4.3. La banca, in effetti, pur avendo impugnato la sentenza definitiva, si è, in realtà, doluta, senza, tuttavia, formalmente e tempestivamente impugnarla, della sentenza non definitiva: lì dove, in particolare, la corte d ‘ appello, dopo aver stabilito che gli obblighi di COGNOME nei confronti della banca ‘ non sono stati estinti in forza della liberatoria 30.12.1996 rilasciata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
SRAGIONE_SOCIALE ‘ , ha disposto la prosecuzione del giudizio per l ‘ esecuzione di una consulenza tecnica che ne accertasse ‘ l ‘ effettivo ammontare ‘ ‘ tenuto conto ‘, tra l’altro, ‘… degli interessi calcolati ‘ con esclusivo riferimento ‘ al minore dei tassi allora convenuti ‘ ed ‘ ai soli tassi legali a partire dalla data del pignoramento … ‘ .
4.4. In buona sostanza, i criteri di determinazione dell’eventuale residuo credito della banca sono stati decisi già con la sentenza non definitiva, con la quale la corte d’appello ha escluso che si dovesse tener conto sia degli interessi convenzionalmente pattuiti in ciascuno dei tre contatti stipulati, sia della differenza fra gli interessi convenzionali e quelli legali a partire dalla data del pignoramento.
4.5. Ebbene, in caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell’art. 279, comma 2° e 4°, c.p.c. e di prosecuzione del giudizio per l’ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle da queste dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base dell’intervenuta pronuncia, a meno che questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato pronunziata a seguito di impugnazione immediata (Cass. n. 18510 del 2004).
4.6. Nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, infatti, il giudice si spoglia della potestas iudicandi relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame, con la conseguenza che tale giudice non può risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d’ufficio la violazione del giudicato interno originante d alla
sentenza non definitiva (Cass. n. 18898 del 2009; Cass. n. 6689 del 2012; Cass. n. 23862 del 2015).
4.7. Ne consegue che, come giustamente eccepito dalla società controricorrente, i vizi della sentenza non definitiva in ordine agli stabiliti criteri di determinazione del residuo credito di RAGIONE_SOCIALE potevano, e dovevano, essere fatti valere dalla banca solo con un gravame che la investisse direttamente e non già con l’ impugnazione avverso la sentenza definitiva, poiché, se la sentenza non definitiva non viene impugnata, sulle sue statuizioni si forma il giudicato, che preclude qualsiasi ulteriore censura (Cass. n. 10909 del 1993; Cass. n. 14319 del 2002): in difetto di impugnazione immediata o differita della sentenza non definitiva non è infatti consentito il riesame nel prosieguo del giudizio, neppure nei gradi successivi, delle questioni già decise con la pronuncia stessa (Cass. n. 10101 del 2000).
La reciproca soccombenza comporta l’integrale compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità dei ricorsi riuniti; compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima