Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30805 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 30805 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
SENTENZA
sul ricorso n. 13810/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, p.i. P_IVA, in persona del liquidatore pro tempore NOME COGNOME, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliati in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrenti
contro
NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e con domicilio eletto in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO controricorrente
OGGETTO:
contratto di prestazione d’opera professionale RG. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO P.U. 28-6-2023
avverso la sentenza n. 954/2018 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 15-2-2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28-62023 dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, la quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
FATTI DI CAUSA
1. L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiese al Tribunale di Latina l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, dei soci NOME COGNOME e NOME COGNOME e del fideiussore NOME COGNOME per l’importo di Euro 55.324,80 con gli interessi, a titolo di compenso per l’attività professionale svolta a favore della società, in forza delle parcelle emesse e di scrittura privata di data 5-5-2009.
Al decreto ingiuntivo n. 812/2010 emesso il 16-6-2010 proposero opposizione gli ingiunti, lamentando l’inadempimento dell’architetto, sia per la mancata esecuzione che per l’errata esecuzione di alcune prestazioni, e proponendo domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla società a causa dell’inadempimento.
Dopo avere concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e avere istruito anche testimonialmente la causa, il Tribunale di Latina con sentenza n. 1643/2014 depositata il 9-7-2014 rigettò l’opposizione e la domanda riconvenzionale, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
2.Proposero appello RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sostenendo l’esistenza della prova dei fatti estintivi della pretesa creditoria e riproponendo le domande rigettate dal giudice di primo grado.
La sentenza n. 954/2018 depositata il 15-2-2018 della Corte d’appello d i Roma ha integralmente rigettato l’appello, condannando gli appellanti alla rifusione a favore dell’appellata delle ulteriori spese del grado.
La sentenza ha dichiarato che l’inadempimento della parte appellante alle obbligazioni nascenti dalla scrittura privata del NUMERO_DOCUMENTO avrebbe potuto determinare la risoluzione della scrittura se ciò fosse stato chiesto dall’AVV_NOTAIO, alla quale l’art. 5 del la scrittura attribuiva la facoltà di ‘agire in giudizio per l’intero importo residuo non versato dai debito ri sottoscrittori’ , nel caso di mancato pagamento di tre rate mensili o di mancato rispetto delle clausole contenute nell’accordo. Ha dichiarato che, in difetto di risoluzione della scrittura e in presenza di mancato puntuale adempimento da parte degli obb ligati, l’AVV_NOTAIO NOME poteva rinunciare sia a eccepire l’inadempimento che avrebbe comportato la pronuncia di risoluzione sia ad avvalersi della risoluzione già avveratasi per effetto dell’inadempimento ai sens i dell’art. 5 della scrittura e pretendere l’ adempimento delle obbligazioni scaturenti dalla scrittura. Ha dichiarato che gli stessi appellanti avevano sostenuto che la scrittura costituisse transazione, per cui rimaneva valida la decisione di primo grado che aveva ritenuto la scrittura prova del cre dito dell’architetto ; ha aggiunto che la scrittura transattiva non risolta obbligava gli appellanti a tutte le prestazioni nella stessa previste e nessuna prova era stata fornita dagli appellanti al fine di dimostrare un eventuale inadempimento della controparte rispetto alla scrittura medesima; ha rilevato che la transazione non aveva efficacia novativa del precedente rapporto relativo alle prest azioni professionali rese dall’architetto , che nella fattispecie gli appellanti non avevano chiesto la risoluzione della transazione, ma avevano dedotto che le prestazioni non erano state portate a termine, non erano state eseguite a regola d’arte e avevan o
cagionato danni che la professionista avrebbe dovuto risarcire. Ha dichiarato che tutte tali questioni non potevano essere esaminate, perché estranee all’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla transazione del 5-5-2009.
3.Con atto notificato il 16-4-2018 RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, al quale ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Con ordinanza interlocutoria n. 23616/2019 emessa all’esito della camera di consiglio non partecipata del 7-3-2019 -alla quale la causa era stata chiamata su proposta di manifesta fondatezza del ricorso formulata dal relatore- la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza, a fronte dell’eccezione di invalidità della procura speciale per proporre il ricorso sollevata dalla controricorrente.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo gli appellanti deducono ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 1976 c.c. e 1988 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. -errata qualificazione giuridica da parte del giudice di appello della fattispecie in esame -corretta qualificazione di scrittura di transazione risolta e/o riconoscimento del debito. Violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3 omessa valutazione dell’accertata risoluzione della transazione con sentenza di primo grado non oggetto di impugnazione principale e/o incidentale -acquiescenza alla formazione di giudicato interno sul punto -risoluzione determinata ipso iure oltre che per espressa dichiarazione della parte contenuta nel ricorso monitorio.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. mancata esecuzione e/o duplicazione delle prestazioni indicate nelle parcelle ed espressamente e analiticamente contestate nel corso del primo grado di giudizio da parte opponente. Contestazioni riproposte in grado di appello’. I ricorrenti sostengono che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto che alla loro qualificazione della scrittura come transazione conseguisse la preclusione all’esame del rapporto professionale; evidenziano che nell’ atto di appello essi avevano preso atto della qualificazione giuridica della scrittura eseguita dalla sentenza di primo grado, quale transazione risolta ipso iure ai sensi dell’art. 5 della scrittura medesima, per cui erano entrati nel merito del rapporto professionale intercorso tra le parti. Sostengono che la sentenza impugnata non potesse affermare che la transazione non fosse stata dichiarata risolta, in quanto l’AVV_NOTAIO COGNOME nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva fatto espresso riferimento all’art. 5 della scrittura per giustificare la richiesta di pagamento in unica soluzione del compenso e aveva azionato monitoriamente le parcelle e non la scrittura privata, come dimostrato dal fatto che aveva chiesto gli interessi decorrenti dalla data di emissione delle parcelle. Evidenziano che la sentenza di primo grado aveva preso atto della risoluzione della scrittura privata di transazione e tale statuizione non era stata oggetto di impugnazione delle parti, diventando pertanto cosa giudicata; sostengono perciò che la Corte d’appello abbia errato nel ritenere la scrittura valida ed efficace tra le parti ed evidenziano che avevano proposto specifico motivo di appello per sostenere che, a fronte della risoluzione della transazione, spettasse alla professionista dimostrare le prestazioni eseguite. Aggiungono che, anche se la scrittura fosse qualificabile come ricognizione di debito titolata, gli opponenti avevano dimostrato l’insussistenza del rapporto fondamentale .
2.Con il secondo motivo i ricorrenti deducono ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c. , comma 1, n.3. Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale proposta da parte opponente nel giudizio di primo grado riproposta nel giudizio di a ppello’. Evidenziano che nell’opposizione al decreto ingiuntivo essi avevano chiesto l’accertamento della mancata esecuzione delle prestazioni professionali relative all’intervento immobiliare a Sermoneta e dell’errata esecuzione dell’incarico , in particol are per l’errata esecuzione del progetto con errato calcolo delle superfici e dei volumi, chiedendo il risarcimento dei danni; aggiungono che avevano proposto motivo di appello volto a censurare la pronuncia di primo grado laddove aveva rigettato la loro domanda e la loro istanza di disporre consulenza tecnica d’ufficio per verificare gli errori della professionista; lamentano che la sentenza impugnata abbia omesso qualsiasi pronuncia sulla domanda riconvenzionale, limitandosi a dichiarare che le questioni non avrebbero potuto essere esaminate nel giudizio di primo grado.
3 .Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per mancanza di procura speciale sollevata dai controricorrenti.
I controricorrenti sostengono la mancanza di procura speciale, rilevando che le caratteristiche della procura -apposta a margine di foglio bianco, identica a quella rilasciata per il giudizio di appello, redatta con programma di videoscrittura ma con inserimento del riferimento al giudizio di cassazione eseguita a penna e senza sottoscrizione specifica per tale aggiunta- dimostri che la procura sia stata rilasciata prima della pronuncia della sentenza d’appello.
L’eccezione è infondata, in quanto la procura , seppure con il contenuto indicato dai controricorrenti, è apposta su foglio separato ma congiunto al ricorso e contiene il riferimento alla sentenza n.
954/2018 della Corte d’appello di Roma da impugnare. Per questo, seppure la procura sia anche senza data come evidenziato dal Pubblico Ministero, ricorrono le condizioni per fare applicazione del principio posto da Cass. Sez. U. 9-12-2022 n. 36057 Rv. 666374-01 (proprio con riguardo a fattispecie nella quale la procura era priva di data), secondo il quale il requisito della specialità della procura richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione è integrato, anche a prescindere dal contenuto, dalla collocazione topografica della procura, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti in modo assolutamente evidente la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dagli artt. 1367 cod. civ. e 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti . Nella fattispecie, per di più, la procura contiene il riferimento preciso alla sentenza da impugnare e gli ulteriori argomenti svolti dai controricorrenti -in sostanza finalizzati a negare l’autenticità della procura, per essere stata la stessa rilasciata prima del l’emissione della sentenza della Corte d’appello e per essere stato il riferimento a quella sentenza aggiunto dopo la sottoscrizione della procura medesima- avrebbero richiesto la proposizione di querela di falso e non sono utili a fare dubitare dell’attri buzione della procura alla parte conferente: il difensore, con la sottoscrizione dell’atto processuale e con l’autentica della procura, compie negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale (Cass. Sez. 6-1 25-7-
2018 n. 19785 Rv. 650194-01, Cass. Sez. 6-3 2-9-2015 n. 17473 Rv. 637465-01).
Anche l’ulteriore violazione prospettata dai controricorrenti con riguardo al fatto che l’attestazione di conformità nella copia di ricorso notificata a mezzo pec sarebbe stata eseguita ai sensi dell’art. 3 -bis legge 53/1994, anziché ai sensi dell’art. 16 -undecies co.3 d.l. 179/2012, configura al più una mera irregolarità, a fronte del fatto che l’attestazione di conformit à è stata comunque eseguita dal difensore.
4.Il primo motivo di ricorso è ammissibile, diversamente da quanto sostenuto dai controricorrenti, in quanto il fatto che il singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce in sé ragione di inammissibilità dell’impugnazione ; è sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato (Cass. Sez. U 6 -5-2015 n. 9100 Rv. 635452-01, Cass. Sez. 1 9-12-2021 n. 39169 Rv. 66342502).
Il motivo è fondato sotto il profilo assorbente della violazione del giudicato interno, specificamente prospettata nel rispetto dell’art. 366 co.1 n. 3 e 6 cod. proc. civ., con la conseguente fondatezza anche del secondo motivo.
Nella sentenza di primo grado si legge (da pag. 3), con riguardo alla scrittura 5-5-2009 conclusa dalle parti: «occorre evidenziare che tale scrittura, avente senz’altro carattere transattivo nella parte in cui le parti si fanno reciproche concessioni e pur essendosi risolta limitatamente a tali aspetti a seguito dell’inadempimento della P.N.P., ha anche un contenuto espressamente ricognitivo di debito in favore dell’odierna creditrice opposta…Ne deriva che la risoluzione della scrittura, nella parte transattiva favorevole alla società, a fronte
dell’inadempimento della stessa, non fa venire meno il riconoscimento di debito ivi contenuto, riconoscimento peraltro specifico rispetto alle singole parcelle, quindi azionate in sede monitoria dall’AVV_NOTAIO. A fronte di ciò, pertanto, era specifico onere della parte opponente dimostrare la ricorrenza di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa creditoria della professionista ed, in sostanza, l’inadempimento della stessa ». Quindi la sentenza di primo grado ha statuito in ordine al fatto che la transazione conclusa tra le parti era stata risolta e la scrittura privata manteneva il contenuto di ricognizione di debito, con la conseguente inversione dell’onere probatorio ai sensi dell’art. 1988 cod. civ..
A fronte di questo contenuto della pronuncia, e in mancanza di motivo di appello principale o incidentale volto a censurare la qualificazione della scrittura privata come transazione risolta per inadempimento della società debitrice, la sentenza della Corte territoriale ha dichiarato che la creditrice aveva rinunciato ad avvalersi della risoluzione della transazione e che (pag. 3) «la scrittura transattiva, non risolta né mai venuta meno inter partes, obbligava gli appellanti a tutte le prestazioni nella stessa indicate». La pronuncia è illegittima in quanto emessa in violazione del giudicato interno, perché la Corte territoriale, in mancanza di motivo di impugnazione che devolvesse alla sua cognizione la questione della risoluzione della transazione per l ‘inadempimento de i debitori, non poteva dare alla questione una soluzione diversa da quella già data dal giudice di primo grado. Infatti, si trattava di questione dotata di autonomia ed essenziale al fine di individuare il titolo delle obbligazioni dedotte in giudizio, se quelle nascenti dalla transazione o quelle nascenti dal contratto d’opera professionale e perciò la questione, per essere devoluta al giudice di appello, avrebbe richiesto la proposizione di motivo di impugnazione volto a censurarla. Si deve fare applicazione
del principio secondo il quale il giudicato interno può formarsi solo per la mancata impugnazione di un capo autonomo della sentenza che risolva una questione controversa avente una propria individualità e autonomia, così da integrare una decisione indipendente, quale è stata nella fattispecie; invece, il giudicato interno non si forma in relazione a una mera argomentazione, ossia alla semplice esposizione di una tesi giuridica astratta, seppure utile a risolvere questioni strumentali all’attribuzione del bene controverso, oppure nei riguardi della valutazione di presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico di decisione (Cass. Sez. 1 30-6-2022 n. 20951 Rv. 665289-01, Cass. Sez. 1 15-12-2021 n. 40276 Rv. 663548-01, Cass. Sez. 1 18-9-2017 n. 21566 Rv. 645411 -02, Cass. Sez. 1 23-32012 n. 4732 Rv. 622176-01).
L’errore della Corte d’appello non è rimasto privo di conseguenze perché, dopo avere escluso la risoluzione della transazione in violazione del giudicato interno, la sentenza ha ritenuto di poter esaminare esclusivamente le questioni relative all’adempimento della transazione . Sulla base di questi erronei presupposti, la sentenza ha erroneamente dichiarato che rimaneva estranea al giudizio ogni questione relativa all’inadempimento della professionista alle prestazi oni professionali; per questo non ha esaminato né il contenuto delle doglianze degli appellanti -che sostenevano spettasse alla professionista dimostrare l’ adempimento e sostenevano altresì di avere dato prova del suo inadempimento anche assolvendo all’onere probatorio su di loro gravante ex art. 1988 cod. civ.-, né la loro domanda riproposta in appello al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Quindi la sentenza, nonostante abbia richiamato il principio secondo il quale in caso di transazione non novativa il venire meno dell’accordo transattivo fa riv ivere l’accordo originario (Cass. Sez. 3 26-1-2006 n. 1690 Rv. 587846-01), non gli ha dato applicazione, come avrebbe dovuto fare
per il fatto che il giudice di primo grado aveva già ritenuto la risoluzione della transazione con pronuncia passata in giudicato.
5.Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché siano esaminate le questioni