Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34317 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34317 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20613/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio dell ‘avv ocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
e-RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
SERVIZIO RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE PAOLA n. 302/2022 depositata il 22/4/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Per quanto qui interessa, NOME COGNOME conveniva davanti al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE – ovvero RAGIONE_SOCIALE -per ottenere l’accertamento della sua non debenza dell’importo di una fattura relativa al contratto di somministrazione di energia elettrica che con essa aveva stipulato.
ESE si costituiva, resistendo, ed eccependo difetto di legittimazione passiva; il giudice autorizzava quindi l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., che si costituiva, resistendo e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Il giudice, con sentenza n. 199/2015, disponeva l’estromissione di ESE, annullata la fattura e condannava Enel Distribuzione a restituirne l’importo -di € 2973,63 -all’attore.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, in cui ESE rimaneva contumace; COGNOME invece si costituiva, resistendo. L’appellante contestava la valutazione delle prove e comunque sosteneva erronea la propria condanna a restituire la somma, dal momento
che era stata versata a ESE: non avrebbe quindi potuto essere condannata a restituire quel che non aveva percepito.
Il Tribunale di Paola, con sentenza n. 302/2022, accogliendo l’appello, ‘rigetta la domanda’ proposta dal COGNOME nei confronti dell’appellante, e condannava COGNOME a rifondere le spese di entrambi i gradi.
Il COGNOME ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi; si sono difese con rispettivo controricorso eRAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
Memoria hanno depositato il ricorrente e Servizio Elettrico Nazionale.
Considerato che:
1.1 Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 c.c.
Il Tribunale ‘erroneamente statuisce’ – osserva il ricorrente – che, non essendo stata impugnata la sentenza di primo grado sulla estromissione dalla causa di ESE, si è formato giudicato interno. Ad avviso del ricorrente, invece, Enel Distribuzione aveva appellato ciò è notificato l’appello a ESE non ex articolo 392 c.p.c., ‘ma con regolare vocatio in ius’. E nel caso in esame, avendo l’attuale ricorrente pagato la somma da restituire a ESE, quest’ultima ‘era l’unica legittima alla restituzione’, mentre RAGIONE_SOCIALEha provveduto solo all’attività di sostituzione del contatore’. Quindi per l’azione di ripetizione di indebito oggettivo soltanto ESE aveva legittimazione passiva, ‘ma poiché tale capo della sentenza è stato legittimamente impugnato da RAGIONE_SOCIALE … il Giudice di appello avrebbe potuto, in riforma della sentenza appellata, disporre la condanna alla restituzione in capo a RAGIONE_SOCIALE, non essendosi ‘cristallizzato’ giudicato interno.
1.2 Il Giudice di pace, accertato che il pagamento di COGNOME era un indebito, avrebbe dovuto condannare a restituirgli quanto così indebitamente ricevuto chi appunto aveva ricevuto la somma, cioè
ESE, effettivamente RAGIONE_SOCIALE non essendo parte del contratto di somministrazione da cui era insorto l’erroneo (secondo il Giudice di pace) pagamento. Pertanto il Giudice di pace aveva errato sia nell’estromettere la controparte del COGNOME in tale rapporto, ovvero ESE -l’unica condannabile, appunto, alla restituzione dell’indebito -, sia (e proprio per questo) nel condannare RAGIONE_SOCIALE a restituire quanto non aveva in realtà ricevuto dall’attore.
L’errore della condanna di Enel Distribuzione è stato oggetto dell’appello di quest’ultima, per il suo interesse di non legittimata passiva a tale condanna; tuttavia l’errore avrebbe dovuto essere oggetto anche di interesse a impugnare, e quindi di appellare, da parte del COGNOME, tanto più vista l’iniziativa di Enel Distribuzione che non aveva accettata l’erronea condanna: il COGNOME avrebbe dovuto, quindi, proporre appello incidentale.
Il COGNOME, però, non ha impugnato la sentenza del primo giudice; il Tribunale ha accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto solo quello che era nell’interesse di quest’ultima appellante, cioè la sua condanna pronunciata in primo grado anche se il Tribunale erra in dispositivo qualificando tale domanda, rigettata, come proposta dal COGNOME ‘nei confronti di RAGIONE_SOCIALE -.
Si è dunque formato il giudicato dopo la sentenza di primo grado avente per contenuto l’infondatezza della domanda del COGNOME nei confronti di ESE. Ciò conduce al rigetto del motivo in esame, perché questo, a ben guardare, mira a dar luogo a un regresso della sequenza processuale per eliminare gli effetti derivati dall’acquiescenza del COGNOME rispetto alla parte della sentenza di primo grado che ha estromesso ESE nel senso di accertare che ESE nulla doveva all’attuale ricorrente.
2.1 Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo.
Si argomenta sull’obbligo di informare il cliente e seguire l’articolo 1375 c.p.c., in relazione al fatto che ‘la sostituzione del contatore è avvenuta arbitrariamente ed unilateralmente’, per cui non vi sarebbe stata correttezza nella condotta della controparte del COGNOME nel contratto di somministrazione.
2.2 Ciò è assorbito dal precedente motivo: il primo giudice ha negato che la responsabilità di ciò fosse di ESE, che ha ‘estromesso’, e questo l’attuale ricorrente non lo ha impugnato.
3.1 Con il terzo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., si denuncia violazione degli articoli 132 e 156 c.p.c. per nullità della sentenza ‘in forza della presenza di un insanabile contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza’ stessa.
Si osserva che ciò avviene quando ‘il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo’; e nel caso in esame il giudice d’appello, nella motivazione avrebbe affermato che la sentenza va ‘riformata nella parte in cui il giudice di prime cure ha condannato l’appellante alla restituzione dell’indebito’, mentre in dispositivo ‘accoglie l’appello proposto e, in riforma …, rigetta la domanda proposta da COGNOME NOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE‘. Quindi il dispositivo sarebbe ‘incoerente con la parte motiva’.
3.2 È vero che la domanda fu proposta dal COGNOME nei confronti di ESE, ma dal complesso motivazionale si comprende che il giudice d’appello ha riconosciuto che Enel RAGIONE_SOCIALE non era effettivamente la destinataria della domanda del COGNOME.
Il motivo va pertanto rigettato.
4.1 Con il quarto motivo si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.
Si sostiene che il giudice d’appello avrebbe errato ritenendo a carico del COGNOME ‘la soccombenza’, mentre la sua domanda ‘meritava accoglimento’.
4.2 Si è dinanzi ad un vero e proprio ‘non motivo’, essendo le spese conseguenza di quanto finora rilevato sulla infondatezza del ricorso, come accertato non erroneamente dal giudice d’appello. Non è dunque accoglibile.
Sussistono giusti motivi, anche in considerazione del difforme andamento del giudizio di merito, per disporsi la compensazione tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2024