Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29093 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29093 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2024 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE (P. Iva: P_IVA), con sede legale in Angri (INDIRIZZO), INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante p.t. dott. NOME COGNOME, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, in forza di procura in calce al presente atto, dal Prof. AVV_NOTAIO COGNOME del Foro di Roma (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL ; fax: NUMERO_TELEFONO), dal Prof. AVV_NOTAIO NOME COGNOME del Foro di Roma (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL ; fax: NUMERO_TELEFONO), dall’AVV_NOTAIO COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL ), con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC dei medesimi EMAIL ; EMAIL ; EMAIL -e domicilio fisico eletto presso lo RAGIONE_SOCIALE in Roma (00197-RM), INDIRIZZO.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , CRAGIONE_SOCIALE e P.I. P_IVA, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, dom.to per la carica in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, rapp.ta e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) , con i quali è elett.te domiciliata presso gli indirizzi PEC: EMAIL, EMAIL, giusta procura speciale a margine del controricorso, le quali dichiarano di voler ricevere tutte le notificazioni e comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: EMAIL; EMAIL.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n° 1487 depositata il 20 dicembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- Con sentenza n° 322/2021 il tribunale di RAGIONE_SOCIALE, adito dalla RAGIONE_SOCIALE onde ottenere dall’RAGIONE_SOCIALE di quella stessa città il pagamento di euro 157.456,23, a suo dire illegittimamente applicatole a titolo di sconto ex art. 1, comma 796, lettera o), della legge n° 296/2006 sulle prestazioni degli anni 20102012, accoglieva la domanda e condannava l’RAGIONE_SOCIALE a pagare all’attrice il predetto importo.
2 .-Di diverso avviso era la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, che, su impugnazione dall’RAGIONE_SOCIALE ed in riforma della decisione del tribunale della stessa città, previa rimessione della causa in istruttoria, accertava che il RAGIONE_SOCIALE, pur onerato della prova, non aveva prodotto in giudizio entro i termini processuali alcun provvedimento comprovante la sussistenza per gli anni 2010-2012 di un rapporto di accreditamento presso l’RAGIONE_SOCIALE.
In ogni caso, il RAGIONE_SOCIALE non aveva dato prova nemmeno di un valido rapporto contrattuale, quanto meno con riferimento a parte delle prestazioni, poiché i contratti dell’8 luglio 2010, del 14 aprile 2011 e del 10 agosto 2012 erano stati sottoscritti nel corso, e non antecedentemente, a ciascuno degli anni di riferimento, sicché tali accordi -anche a tacere della dirimente mancanza di accreditamento -non potevano avere efficacia retroattiva.
Ne derivava che, sebbene l’RAGIONE_SOCIALE avesse indebitamente provveduto al pagamento delle prestazioni ambulatoriali di quegli anni, la struttura privata non aveva comunque diritto al pagamento della somma trattenuta a titolo di sconto.
Infine, era infondata anche la domanda attorea di pagamento ex art. 2041 cod. civ., non sussistendo nella specie alcun depauperamento della struttura privata.
2 .- Ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE mediante atto di sessanta pagine, fondato su sette motivi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE, che conclude per l’inammissibilità dell’impugnazione e comunque per la sua reiezione.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza aamerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Solo RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Con decreto del 25 ottobre 2024 il Presidente aggiunto ha rigettato l’istanza di rimessione della causa alle Sezioni unite presentata da RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 .- Col primo motivo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2909 cod. civ. e 324, 329, 342 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 n° 3 e 4 del codice di rito, in relazione alla esistenza di un giudicato interno sulla sussistenza di un rapporto di accreditamento.
L’oggetto del giudizio consisteva nello stabilire se l’RAGIONE_SOCIALE fosse tenuta a pagare le somme -a dire dell’attore illegittimamente trattenute a titolo di sconto ex art. 1, comma 796, della legge n° 296/2006, mentre la sussistenza dell’accreditamento era rimasta del tutto incontroversa tra le parti e, nondimeno, era stata erroneamente rilevata d’ufficio dal giudice d’appello.
Col secondo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2909 cod. civ. e 324, 329, 342, 132 cod. proc. civ., 111, sesto comma, Cost., ai sensi dell’artt. 360, n° 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione alla esistenza di un giudicato interno, ignorato dalla Corte territoriale, sulla sussistenza di validi ed efficaci rapporti contrattuali stipulati tra le parti.
Nonostante la mancanza di accreditamento fosse stata ritenuta dirimente, la Corte aveva anche rilevato d’ufficio la mancanza di contratti validi ed efficaci per almeno parte delle prestazioni rese nel triennio 2010-2012, nonostante anche questa questione non fosse stata sollevata con i motivi di appello e, pertanto, fosse passata in giudicato.
4 .- I motivi, esaminabili congiuntamente in ragione del medesimo tema che pongono (esistenza di un giudicato interno sulla sussistenza dell’accreditamento e di validi rapporti contrattuali), sono fondati.
Va premesso che la nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche in fase d’appello e nel giudizio di cassazione, purché non si sia formato un giudicato espresso in ordine alla validità dell’accordo negoziale nei gradi precedenti (Cass., sez. 1, 22 giugno 2022, n. 20170; Cass., sez. 6-1, 15 settembre 2020, n. 19161).
La Corte d’appello, dunque, ben può rilevare d’ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, la inesistenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento e/o la mancanza
di specifici rapporti contrattuali, integrativi o attuativi di detto provvedimento (Cass., sez. 3, 19 novembre 2015, n. 23657).
Nondimeno, come si desume dalla trascrizione della sentenza di primo grado riportata nel ricorso (pagina 9), il tribunale aveva ‘ accertato l’inadempimento contrattuale dell’RAGIONE_SOCIALE ‘ ed aveva affermato che ‘ la pretesa creditoria di parte attrice ‘ era ‘ fondata sulla documentazione dalla stessa prodotta, ossia i contratti ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulati con l’RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 ‘.
Tali passaggi motivazionali, che presuppongono dal punto di vista logico e giuridico l’affermazione della validità del contratto tra PA e struttura privata, non sono stati impugnati da alcuna delle parti in causa, in quanto i motivi di appello formulati dalla RAGIONE_SOCIALE concernevano tutt’altri temi, ossia il rigetto delle eccezioni di carenza di giurisdizione (primo motivo sub A) e di prescrizione (secondo motivo sub B), l’applicabilità dello sconto tariffario anche dopo il triennio 20072009 (terzo motivo sub C) e l’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato derivante da Tar RAGIONE_SOCIALE n° 4425/2017 (quarto motivo sub D).
D’altra parte, RAGIONE_SOCIALE non aveva formulato alcun appello incidentale, sicché la questione della sussistenza dell’accreditamento, positivamente affermata dal primo giudice ed espressamente riconosciuta dalla RAGIONE_SOCIALE nel suo atto di appello, doveva ritenersi coperta dal giudicato e, come tale non più contestabile dalle parti, né rilevabile d’ufficio dalla Corte territoriale.
Quest’ultima, invece, pur in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, ha ritenuto di rilevarla d’ufficio, violando l’art. 2909 cod. civ., come correttamente afferma la ricorrente.
Ora, come già sopra anticipato, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, allorquando il giudice di primo grado abbia deciso su pretese che suppongono la validità ed efficacia di un rapporto
contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, si deve ritenere che la proposizione dell’appello sul riconoscimento della pretesa, poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta dal primo giudice vi è il contratto, implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d’ufficio del giudice, integrando un’eccezione cosiddetta in senso lato, relativa ad un fatto già allegato in primo grado, ma ciò solo nel caso in cui le parti non abbiano discusso, né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia (per tutte: Cass. Su, 22 marzo 2017, n° 7294): ipotesi che qui ricorre pienamente per quanto sopra detto, con la conseguenza che i primi due motivi sono fondati e la sentenza va cassata e rimessa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE per nuovo esame. Peraltro, a prescindere dalla incontestabile sussistenza del giudicato interno, si rileva che per gli anni in contestazione, 20102012, non v’era alcuna necessità di richiedere un espresso provvedimento regionale di accreditamento
Infatti, l’art. 6, sesto comma, della legge n° 724/1994, pur prevedendo la cessazione dei previgenti ‘ rapporti convenzionali in atto ‘ (ossia stipulati sulla base della legge n° 833/78 e caratterizzati dall’essere a carico del Ssn), ha previsto un periodo transitorio ‘ per il biennio 1995-1996 ‘, nel quale era previsto un accreditamento ‘ automatico ‘ (Cass., sez. 3, 30 novembre 2010, n° 24258) delle strutture già convenzionate, purché queste accettassero il sistema di remunerazione a prestazione in base a tariffe (cosiddetto ‘ accreditamento temporaneo ‘).
Con d.lgs. n° 229/1999 è stato poi introdotto nel d.lgs. n° 502/1992 l’art. 8 -quater , il quale al primo comma ha previsto che l’accreditamento istituzionale, per il cui rilascio era (ed è) competente la Regione, fosse concesso subordinatamente al previo accertamento in capo alle singole strutture private di ‘ ulteriori
requisiti ‘ (qualificazione, funzionalità, verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti).
Il settimo comma del medesimo art. 1 ha, poi, disciplinato l’accreditamento delle nuove strutture o dell’avvio di nuove attività esercitate in strutture preesistenti, prevedendo che potesse essere concesso un accreditamento in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei servizi resi (cosiddetto ‘ accreditamento provvisorio ‘) (sulla distinzione tra accreditamento temporaneo e provvisorio si veda Corte cost. n° 292/2012).
Il termine previsto dall’art. 6, sesto comma, della citata legge n° 724/1994 è stato più volte prorogato, dapprima al 30 giugno 1996 e successivamente sino al 31 ottobre 2014 (fermo restando il termine del 1° gennaio 2011 per le strutture ospedaliere ed ambulatoriali), entro il quale le Regioni avrebbero dovuto ‘ adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e sociosanitarie private (…) non confermati dagli accreditamenti definitivi (…) ‘ (art. 1, comma 796, lettera t], della legge 296/2006, così modificata dall’art. 2, comma 100, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall’art. 2, comma 35, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, dall’art. 7, comma 1-bis, del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2014, n. 15).
Su questo quadro normativo si è innestato il travagliato iter normativo della legislazione della Regione Campania.
Per quello che qui interessa, deve rammentarsi che l’attività legislativa ed amministrativa della Regione Campania era (ed è) soggetta, ormai da numerosi anni, al piano di rientro di un Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi dell’art. 120 della Costituzione.
In questo contesto (e per il periodo di tempo che qui rileva) è stata emanata la legge regionale n° 4/2011, la quale -sebbene attinta da varie pronunce di incostituzionalità (Corte cost. n° 292/2012, già citata, n° 132/2013 e n° 117/2018) -nella parte rimasta intonsa dalle decisioni predette prevede che le strutture private che intendessero proseguire l’attività ‘ in regime di accreditamento istituzionale definitivo ‘ dovevano presentare tramite la piattaforma informatica una ‘ nuova domanda di accreditamento istituzionale ‘ (art. 1, comma 237quinquies , della legge regionale n° 4/2011).
Alla presentazione di tale domanda erano ammesse, secondo l’art. 1, comma 237sexies , le strutture private in possesso, tra l’altro, di un ‘ valido titolo convenzionale ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994 n° 724 ‘, da attestare mediante ‘ certificazione dell’RAGIONE_SOCIALE, territorialmente competente ‘.
Al contempo, l’art. 1, comma 237 -decies , prevedeva che alle strutture private che hanno presentato tale domanda ‘ si applica, in via transitoria, il regime vigente alla data del 31 dicembre 2010, fino alla adozione ai sensi del comma 237-duodecies dei decreti commissariali di rilascio o di rigetto dell’accreditamento istituzionale definitivo ‘.
È, infine, intervenuto a disciplinare il contesto normativo regionale il Decreto n° 19 del 7 marzo 2012, emesso dal Presidente della regione nella funzione di Commissario ad acta , col quale sono state previste le formalità di presentazione delle domande di accreditamento definitivo (mediante piattaforma digitale) ed i documenti da allegare ad esse (allegato A).
Così sommariamente riassunto il contesto normativo nazionale e regionale, non appare corretta la conclusione cui è giunta la Corte territoriale, secondo la quale l’attestazione di valido titolo convenzionale del 23 novembre 2011 ed il decreto del Commissario ad acta n° 84 del 2014 non sarebbero sufficienti alla dimostrazione
della sussistenza di un provvedimento di accreditamento della struttura privata.
Si tratta, infatti, di provvedimenti espressamente previsti e disciplinati dalla legge -il primo dall’art. 1, comma 237 -sexies , della legge regionale n° 4 del 2011; il secondo previsto dall’art. 1, comma 237duodecies -e destinati ad attribuire alle strutture richiedenti l’accreditamento a titolo definitivo sulla base della sussistenza di un accreditamento transitorio o provvisorio e della verifica degli ‘ ulteriori requisiti ‘ di cui all’art. 8 -quater , primo comma, del d.lgs. n° 502/1992, il tutto in base alle disposizioni del Decreto commissariale n° 19/2012 sopra menzionato.
Quanto a quest’ultimo Decreto, emesso dal Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, giova ricordare che l’art. 2, comma 95, della legge n° 191/2009 prevede che ‘ li interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro ‘: sicché non può esservi alcun dubbio sul fatto che il decreto n° 84/2014 sia attribuibile all’Ente Regione e che esso abbia efficacia anche superiore a quella dei provvedimenti normativi o amministrativi della Regione stessa, come ben chiarito da Corte cost. n° 117/2018.
In conclusione, oltre che coperte dal giudicato, la questione dell’accreditamento avrebbe comunque dovuto essere risolta favorevolmente per la ricorrente.
5 .- Col terzo mezzo , proposto in via subordinata rispetto a primi due, il RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza di secondo grado per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 n° 3 e 4 del codice di rito.
La Corte avrebbe erroneamente predicato una insufficienza probatoria della documentazione prodotta a dimostrazione
dell’accreditamento, omettendo di considerare che trattavasi di circostanza non contestata.
Con la quarta doglianza il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 n° 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 8bis , 8quater e 8quinquies , del d.lgs. n° 502 del 1992, dell’art. 6, sesto comma, della legge n° 724 del 1994, e dell’art. 1, commi 237quater e ss., della legge regionale della Campania n° 4 del 2011.
La Corte avrebbe erroneamente ricostruito il quadro normativo che disciplina l’accreditamento delle strutture private della regione Campania, ritenendo che occorresse un provvedimento regionale.
Per contro, il RAGIONE_SOCIALE aveva agito dapprima in regime di accreditamento transitorio, attribuito automaticamente ex art. 6, sesto comma, della legge n° 724/1994 (come attestato dalla certificazione prot. n° 42.314 del 23 novembre 2011 de Commissario straordinario dell’RAGIONE_SOCIALE) e poi in regime di accreditamento definitivo, che gli venne riconosciuto non da un provvedimento regionale, non previsto dalla legge, ma dal decreto commissariale n° 84 del 16 luglio 2014, come stabilito dall’art. 1, comma 237decies della legge della Regione Campania n° 4/2011.
Col quinto motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8bis , 8quater e 8quinquies , del d.lgs. n° 502 del 1992, dell’art. 2, settimo comma, del d.P.R. 14 gennaio 1997, dell’art. 32, ottavo comma, della legge n° 449/1997 e dell’art. 1322 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 n° 3 del codice di rito.
La Corte avrebbe anche erroneamente ritenuto che, per ottenere il pagamento delle prestazioni nell’ambito del Ssr, fosse necessaria la sottoscrizione di accordi contrattuali antecedenti ad ogni anno, mentre il sistema stesso della retribuzione (caratterizzato dalla fissazione in corso d’anno dei tetti di spesa) era incompatibile con tale requisito.
Col sesto mezzo il RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 115 e 345 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 n° 3 e 4.
La Corte, dopo aver rilevato d’ufficio la mancanza di prova dell’accreditamento e dei contratti annuali, aveva ritenuto tardiva e, dunque, inammissibile -la produzione documentale versata in atti dall’appellato RAGIONE_SOCIALE onde dimostrare sia l’uno, che gli altri.
Col settimo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, n° 3 e 4; nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., nella parte in cui, travisando il contenuto della prova documentale offerta e con motivazione incompatibile con detta prova, ha ritenuto indimostrato il rapporto di accreditamento.
6 .-I mezzi sono assorbiti dall’accoglimento dei primi due motivi, anche se, per ciò che concerne il sesto, andrebbe anche ricordato che la nullità per difetto di forma di un contratto concluso con la PA costituisce una questione mista di fatto e di diritto (Cass., sez. 3, 20 ottobre 2023, n° 29240) e, ove il giudice ritenga di rilevarla d’ufficio, deve assegnare il termine previsto dall’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., non solo per l’ulteriore attività assertiva, ma anche per un’eventuale ulteriore attività istruttoria (Cass., sez. 3, 5 settembre 2023, n° 25849 e, ancora più recentemente, Cass., sez. 1, 3 aprile 2024, n° 8716 e Cass., sez. 1, 3 aprile 2024, n° 8753): facoltà che qui è stata negata dalla Corte territoriale, avendo essa dichiarato inammissibili i documenti prodotti dalla ricorrente a seguito dell’ordinanza 31 maggio 2023 in quanto tardivamente prodotti.
7 .- In conclusione, la sentenza va cassata e rimessa per nuovo esame alla Corte territoriale, la quale si atterrà ai principi di diritto esposti ai precedenti paragrafi.
Alla Corte è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio.
p.q.m.
la Corte accoglie il primo ed il secondo motivo e dichiara assorbiti il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo. Cassa e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2024, nella camera di consiglio