Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29276 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29276 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5735/2024 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO, d all’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , i quali indicano per le comunicazioni e le notificazioni i propri indirizzi di posta elettronica certificata, elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, i quali dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1484/2023, depositata in data 20/12/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
La società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) agiva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che era una struttura RAGIONE_SOCIALE privata «già convenzionata» con il RAGIONE_SOCIALE, ai sensi della legge n. 833 del 1978, successivamente accreditata ai sensi della legge n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, e dal 2014 operante in regime di accreditamento definitivo ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992.
RAGIONE_SOCIALE premetteva che era titolare di un laboratorio di analisi cliniche che erogava prestazioni di medicina di laboratorio in regime ambulatoriale nell’ambito del territorio dell’RAGIONE_SOCIALE, regolarmente contrattualizzate per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
RAGIONE_SOCIALE, «senza muovere alcuna contestazione in merito alle prestazioni eseguite nei detti periodi», applicava lo «sconto tariffario» previsto dall’art. 1, comma 796, lettera o) della legge n. 297 del 2006, ritenendo l’ultrattività di tale normativa, benché la
stessa fosse limitata per espressa disposizione di legge al triennio 2007-2009.
Per tale ragione la società chiedeva la restituzione degli importi decurtati in relazione al triennio 2010-2013, pari a complessivi euro 148.136,07 «ritenendo che lo sconto tariffario non fosse applicabile e che quindi le prestazioni rese andassero remunerate secondo le tariffe vigenti nel periodo».
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 22/11/2018, quindi, la RAGIONE_SOCIALE chiedeva dichiararsi che lo sconto tariffario non poteva essere applicato alle prestazioni erogate dalla ricorrente in favore dell’RAGIONE_SOCIALE per gli anni in contestazione (2010-2013).
La società depositava «i contratti relativi agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013», oltre alla «fattura n. 9E del 12/9/2017 », e all’estratto contabile autenticato.
Si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE la quale sollevava le eccezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione.
Il tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 3580/2021, depositata il 14/12/2021, accertava che lo sconto tariffario non poteva essere applicato nel periodo temporale 2010-2013, e condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 148.136,07.
In particolare, il tribunale, respingendo le eccezioni sollevate dalla RAGIONE_SOCIALE, affermava che «la pretesa creditoria di parte attrice è fondata sulla documentazione dalla stessa prodotta, ossia i contratti ex art. 8quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulati con l’RAGIONE_SOCIALE per gli anni di riferimento, e la non contestazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE della correttezza dell’importo richiesto a titolo di residuo pagamento delle somme trattenute a titolo di sconto». Reputava che lo sconto tariffario non fosse applicabile oltre il triennio 2007-2009.
Avverso tale sentenza proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE deducendo, per quel che ancora qui rileva, che era erronea la decisione del tribunale, sia in ordine all’eccezione di difetto di giurisdizione, sia quanto alla affermazione della mancata applicabilità dello sconto, sia in relazione all’eccezione di superamento del tetto di spesa, sia con riferimento all’eccezione di prescrizione.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 10/7/2023, disponeva la rimessione della causa sul ruolo invitando le parti ad interloquire in ordine alla «1. sussistenza dell’accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all’uopo emanato dall’autorità a ciò deputata; 2. Alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali è stato sollecitato il pagamento, anche antecedente a quello di stipula dei contratti».
La RAGIONE_SOCIALE evidenziava che la sussistenza dell’accreditamento era pacificamente desumibile dai contratti prodotti in atti sin dal giudizio di primo grado.
In particolare, evidenziava che la sottoscrizione dei contratti «non sarebbe stata possibile per una struttura RAGIONE_SOCIALE priva di accreditamento, sia esso provvisorio definitivo».
Produceva, inoltre, successivamente, a seguito dell’ordinanza interlocutoria della corte d’appello, la deliberazione n. 3092 del 14/7/1998 rilasciata in proprio favore dal direttore generale dell’RAGIONE_SOCIALE, attestante l’erogazione di attività di RAGIONE_SOCIALE Generale di Base di 1° livello da parte della struttura «in regime di accreditamento transitorio ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994».
Oltre ai contratti, depositati unitamente al ricorso ex articolo 702bis c.p.c., successivamente, a seguito dell’ordinanza interlocutoria, la società depositava anche il decreto del commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore RAGIONE_SOCIALE della regione Campania, n. 85 del 16/7/2014.
Quanto al periodo precedente, invece, la società rimarcava di aver operato in regime di accreditamento temporaneo ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994, disciplina operante nelle more dell’adozione della normativa regionale in materia di accreditamento istituzionale.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1484/2023, pubblicata il 20/12/2023, accoglieva l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, rigettando la domanda proposta dalla società.
In particolare, la Corte territoriale rilevava che, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era necessario, «non solo aver ottenuto l’accreditamento, ma anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale».
Inoltre, ad avviso della Corte d’appello, «l’accreditamento deve necessariamente risultare da un provvedimento di competenza regionale, all’esito dei procedimenti amministrativi all’uopo previsti dalla legge».
L’art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994, aveva riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all’accreditamento, ma «non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi
previamente stabilite dalle RAGIONE_SOCIALE nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati».
Precisava la Corte d’appello che «nessuna erogazione di prestazioni sanitarie» era possibile «qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione».
Aggiungeva la Corte territoriale che «al cospetto di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam non è possibile, inoltre, concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti».
Ciò determinava, sul piano processuale, l’impossibilità «di applicare il principio di non contestazione».
Il giudice di secondo grado, quindi, evidenziava che la società «nulla ha dimostrato, non avendo prodotto in giudizio, entro i termini all’uopo previsti dall’ordinamento processuale, alcun documento comprovante la sussistenza, in relazione all’epoca alla quale si riferiscono le prestazioni di un rapporto di accreditamento, né quantomeno con riferimento a parte delle prestazioni dedotte in giudizio – contrattuale, instaurato nelle forme richieste dalla legge, a pena, peraltro, di nullità rilevabile anche d’ufficio».
Per la Corte d’appello, dunque, «nessuno dei documenti prodotti in giudizio – entro i termini decadenziali stabiliti dalla legge – integra un vero e proprio provvedimento di accreditamento di competenza regionale», mentre con riferimento ai contratti versati in atti «sono stati sottoscritti nel corso di – e non antecedentemente a ciascun atto di riferimento».
Aggiungeva il giudice di secondo grado che per tale ragione «per le prestazioni erogate prima della loro stipula, sarebbe quantomeno
opinabile – al di là di quanto in essi previsto con riferimento alla loro efficacia temporale – applicarli retroattivamente, proprio per i rigorosi vincoli formali – consustanziali alla genesi stessa di un rapporto valido ed efficace con la pubblica amministrazione».
Inoltre, non sarebbe stata fornita «alcuna dimostrazione, in termini appaganti e convincenti, della sussistenza – in relazione al periodo dedotto in giudizio – di un provvedimento amministrativo di accreditamento, tale da rendere giustificate e, quindi, remunerabili, le prestazioni erogate».
La società, una volta invitata ad interloquire, aveva prodotto in giudizio, oltre ad un decreto emesso successivamente al periodo oggetto di esame, «già rinvenibile, ad onor del vero, nel suo fascicolo di parte», una deliberazione adottata dall’RAGIONE_SOCIALE datata 14/7/1998, epoca di gran lunga antecedente rispetto a quella alla quale si riferiscono le prestazioni controverse.
Con quest’ultimo provvedimento è stato determinato il carico di lavoro massimo eseguibile della società appellata, autorizzata ad operare «in provvisorio accreditamento».
La Corte d’appello, poi, osservava che con l’ordinanza interlocutoria le parti erano state invitate ad interloquire in ordine alla sussistenza di un provvedimento amministrativo idoneo all’instaurazione di un rapporto di accreditamento «e non certo a depositare documenti, la cui utilizzabilità, ai fini della decisione, sarebbe stata oltremodo perplessa».
Si sarebbe trattato, infatti, – ad avviso della Corte territoriale «di nuovi documenti, che la società appellata avrebbe dovuto tempestivamente versare in atti, essendo inerenti a fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, riguardo alla cui sussistenza l’RAGIONE_SOCIALE aveva formulato contestazioni già nel corso del giudizio di primo grado, integrando l’eventuale ammissione
di nuove prove – in dispregio, peraltro, dei principi enucleati abili, con riferimento al giudizio di secondo grado, dall’art. 345, comma 3º, del codice di procedura civile – uno stravolgimento del sistema».
Peraltro, anche ove si volessero utilizzare i documenti prodotti in giudizio, non sarebbe comunque raggiunta la prova per conseguire il pagamento.
Il decreto n. 85 del 2014, infatti, atteneva all’accreditamento istituzionale definitivo, mentre la deliberazione del 14/7/1998, «più che un vero e proprio provvedimento di accreditamento provvisorio, da distinguere, peraltro, dall’accreditamento transitorio» individuava il carico di lavoro massimo eseguibile.
Inoltre, l’art. 8quater , comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 aveva previsto l’istituto dell’accreditamento provvisorio, «ma soltanto per le nuove strutture per l’eventuale ampliamento della tipologia delle prestazioni sanitarie già erogate in base alle originarie convenzioni».
Al contrario, l’art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994, avrebbe «disposto la definitiva cessazione della disciplina contrattuale ancora in atto, con l’entrata in vigore del sistema di remunerazione tariffa, consentendo la prosecuzione dell’attività di erogazione delle prestazioni subordinatamente alla formale accettazione – da parte degli operatori sanitari – di tale sistema di remunerazione».
Per la Corte territoriale, poi, tale prosecuzione sarebbe «stata condizionata pur sempre all’esercizio dei poteri delle RAGIONE_SOCIALE in cui le diverse strutture sanitarie si trovavano ad operare». Occorreva, però, «un nuovo titolo nel caso in cui fosse stata prevista l’erogazione di prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle originariamente assentita».
Peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 416 del 1995, nel dichiarare infondata la questione, ha interpretato la norma nel senso che «in via transitoria, per gli anni 1995 e 1996, l’accreditamento avvenisse automaticamente, come forma di conversione del rapporto in atto, ma pur sempre in seguito ad uno specifico procedimento regionale, comportante ricognizione e verifica, per i soggetti – pubblici e privati – che fornivano le prestazioni, a condizione, appunto, che avessero accettato il sistema – nuovo – di remunerazione a prestazione».
Insomma, ad avviso della Corte territoriale, nel nuovo sistema l’accesso alla qualifica di erogatore del RAGIONE_SOCIALE continuava «ad essere mediata da un provvedimento amministrativo» di competenza regionale.
Nella specie non era stato depositato alcun provvedimento di accreditamento.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione la società deduce la «nullità della sentenza per violazione degli articoli 112 c.p.c., 2909 c.c. e 324,329,342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, in relazione alla esistenza di un giudicato interno sulla sussistenza di un rapporto di accreditamento tra l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE».
In particolare, la sentenza gravata è illegittima nella parte in cui afferma la presunta insussistenza di un rapporto di accreditamento in favore della società ricorrente, «omettendo di considerare che trattasi di accertamento non oggetto di impugnativa, e dunque, per l’effetto, coperto da giudicato».
Non sarebbe stata, dunque, fornita la prova – ad avviso della Corte d’appello -della sussistenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento.
In realtà, sulla sussistenza dell’accreditamento provvisorio si era formato il giudicato interno, come emerge dalla sentenza del tribunale, il quale aveva premesso che la RAGIONE_SOCIALE svolgeva prestazioni «di cui alla branca di accreditamento a carico del SSN».
Il tribunale, poi, riportava anche le difese della controparte RAGIONE_SOCIALE, le quali si limitavano a sostenere la piena legittimità dell’applicazione dello sconto tariffario per il quadriennio 2010-2013.
Il tribunale, poi, dava atto della sussistenza dei contratti stipulati tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE («la pretesa creditoria di parte attrice è, in particolare, fondata sulla documentazione della stessa prodotta, ossia i contratti ex art. 8quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulati con la RAGIONE_SOCIALE per gli anni di riferimento, e la non contestazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE della correttezza dell’importo richiesto a titolo di residuo pagamento delle somme trattenute a titolo di sconto»).
La RAGIONE_SOCIALE, con l’atto di appello, ha riconosciuto la sussistenza dell’accreditamento provvisorio in capo alla società RAGIONE_SOCIALE, osservando che «l’istante è titolare di un laboratorio di analisi cliniche insistente nel territorio dell’RAGIONE_SOCIALE regolarmente contrattualizzate per gli anni 2010, 2011, 2012 e gen 2013 sulla cui scorta ha reso le prestazioni sanitarie della branca di accreditamento».
Nell’atto di appello la RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza di prime cure esclusivamente per difetto di giurisdizione e per sussistenza della prescrizione quinquennale. Sempre nell’atto d’appello, si è ammessa l’esistenza dei contratti, in quanto, l’applicazione dello sconto è stata recepita nei contratti ex art. 8quinquies d.lgs. n. 502/92, successivi all’anno 2009 e precisamente negli anni 2010 al 2013.
La Corte d’appello avrebbe comunque deciso oltre la domanda e le eccezioni sollevate dalla RAGIONE_SOCIALE. Il fatto costitutivo della domanda era rappresentato non dall’esistenza (pacifica, incontestata e come tale mai dedotta quale oggetto del giudizio) ‘a monte’ del rapporto amministrativo di accreditamento «esistente ex lege», quanto «solo ed esclusivamente dal ‘fatto lesivo’ consistente nella illegittima pretesa dell’RAGIONE_SOCIALE di trattenere sulle fatture attinenti alle prestazioni (incontestate) svolte un importo a titolo di ‘sconto’».
Il giudice non poteva, dunque, indagare su fatti che «si collocano a monte del rapporto concessorio mai contestato, né tantomeno affrontato fino all’ordinanza con cui la Corte di appello ha invitato le parti a interloquire, e rimasto incontestato anche all’esito di tale interlocuzione».
2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «nullità della sentenza per violazione degli articoli 112 c.p.c., 2909 c.c. e 324,329,342,132 c.p.c., 111, comma sesto, Costituzione, ai sensi degli articoli 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c., in relazione alla esistenza di un giudicato interno sul fatto della sussistenza di ‘validi ed efficaci’ RAGIONE_SOCIALE contrattuali stipulati tra le parti ‘con riferimento a parte delle prestazioni dedotte in giudizio’, nonché motivazione perplessa e apparente sul punto».
Benché la sentenza d’appello fondi il rigetto della pretesa sulla ‘dirimente’ carenza del rapporto di accreditamento, la stessa sarebbe illegittima «e va per cautela censurata», altresì nella parte in cui afferma «per di più in via dubitativa, una presunta insussistenza, ‘quanto meno con riferimento a parte delle prestazioni dedotte in giudizio’, di un ‘valido ed efficace’ rapporto contrattuale instaurato tra le parti.
In questo caso, da un lato vi è violazione del giudicato interno, in quanto il tema della sussistenza di validi ed efficaci accordi
contrattuali non era stato mai oggetto di impugnativa da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, dall’altro, si sarebbe in presenza di una motivazione perplessa.
Nell’atto d’appello della RAGIONE_SOCIALE, si fa peraltro riferimento in modo espresso ai contratti stipulati («contratti ex art. 8quinquies comma 2d.lgs. 502/92»). Si è aggiunto nell’atto di impugnazione articolato dalla RAGIONE_SOCIALE e che «è evidente che i contratti ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/92, sottoscritti dall’RAGIONE_SOCIALE e dalla appellata, la cui validità ed efficacia tra le parti non è mai stata oggetto di contestazione, sono pienamente vincolanti tra le parti».
Pertanto, la stessa RAGIONE_SOCIALE, nel suo atto di appello, ha dato atto della sussistenza di contratti relativi ad annualità in cui erano state rese le prestazioni, «mai essendosi discusso della loro applicabilità ‘retroattiva’ a quelle eseguite prima della formale sottoscrizione dei contratti, bensì solo ed esclusivamente in merito alle interpretazione delle clausole inerenti allo sconto tariffario».
La motivazione della sentenza della Corte d’appello risulta ultronea e perplessa, in quanto affronta in via dichiaratamente dubitativa la questione dell’asserita inapplicabilità dei contratti alle prestazioni ‘passate’.
Si legge, infatti, nella motivazione che «sarebbe quantomeno opinabile applicarli retroattivamente».
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c., in relazione all’asserita mancanza di prova di documentazione valida e idonea a giustificare la remunerazione delle prestazioni sanitarie rese dalla società ricorrente, con particolare riferimento al rapporto di accreditamento e agli accordi contrattuali sottoscritti tra le parti».
In realtà, emerge dagli atti di causa che il giudizio di gravame verteva solo ed esclusivamente sull’applicabilità o meno dello sconto tariffario, «senza che fosse oggetto di alcuna contestazione la circostanza della sussistenza sia del rapporto di accreditamento, sia dei contratti», di qui l’inesistenza di un onere probatorio a carico della società.
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 8,8bis , 8quater , 8quinquies , del d.lgs. n. 502 del 1992; dell’art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994; dell’art. 1, commi 237-quater ess., Della L.R. Campania n. 4 del 2011, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’asserita necessità di un provvedimento di accreditamento di competenza regionale, quale presupposto per l’erogazione di prestazioni sanitarie per conto e a carico del SSN in regime di accreditamento transitorio/provvisorio».
In realtà, per la ricorrente il contratto può essere stipulato solo se esiste l’accreditamento.
Nella specie, la società ha ottenuto l’accreditamento istituzionale definitivo ai sensi degli articoli 8bis e ss. del d.lgs. n. 502 del 1992, nell’anno 2014.
Per il periodo precedente, invece, operava il regime di accreditamento temporaneo ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994.
In realtà, ai sensi della norma da ultimo richiamata, nelle more dell’adozione degli atti di pianificazione programmazione di competenza regionale, è stato garantito ex lege il temporaneo accreditamento dei soggetti già titolari di convenzioni nel precedente regime normativo, purché avessero accettato il nuovo sistema di remunerazione a tariffa.
Del resto, in questo senso, si era già espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 416 del 1995.
Tra l’altro, anche dell’art. 1, commi 237quater e ss. della legge regionale della Campania n. 4 2011, si prevedeva espressamente l’accreditamento temporaneo o provvisorio, prima di accedere al procedimento di rilascio dell’accreditamento definitivo.
Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 8bis , 8quater e 8quinquies , del d.lgs. n. 502 del 1992, dell’art. 2, comma 7, del d.p.r. 14/1/1997, dell’art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997,n. 449 e dell’art. 1322 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’asserita necessità della stipula degli accordi contrattuali tra RAGIONE_SOCIALE e struttura privata accreditata in data antecedente a quella di fissazione dei tetti di spesa RAGIONE_SOCIALE regionale, quale presupposto per l’erogazione di prestazioni sanitarie per conto a carico del RAGIONE_SOCIALE».
Tale motivo viene articolato esclusivamente per «completezza difensiva», mostrando la società «consapevolezza che l’efficacia dei contratti rispetto a tali prestazioni rese in data antecedente non costituisce la ratio decidendi della sentenza d’appello, quale ha giudicato assorbente il diverso profilo relativo alla presunta insussistenza dell’accreditamento».
In realtà, è fisiologico che la stipulazione dei contratti di budget tra la RAGIONE_SOCIALE e la singola struttura RAGIONE_SOCIALE accreditata avvenga successivamente alla fissazione regionale dei tetti di spesa RAGIONE_SOCIALE e, dunque, possibilmente, anche in corso d’anno, in un momento in cui è già in corso l’attività di erogazione delle prestazioni.
Del resto, il legittimo effetto retroattivo degli atti di programmazione RAGIONE_SOCIALE vale ad impedire agli interessati di
disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento dell’attività.
Non esiste alcuna regione che adotti decreti di fissazione dei tetti di spesa RAGIONE_SOCIALE il 1° gennaio di ogni anno, in quanto i contratti di budget devono essere stipulati necessariamente dopo la fissazione dei predetti limiti di spesa.
Con il sesto motivo di impugnazione la società si duole della «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 101 e 115,345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c., in relazione alla asserita tardiva e inammissibile produzione dei documenti comprovanti la pretesa creditoria della ricorrente».
La Corte d’appello non ha riconosciuto e, dunque, non ha attribuito alle parti la facoltà di integrare la documentazione comprovante l’esistenza di un valido rapporto di accreditamento, pur avendo rilevato l’ufficio tale questione ed avendo convocato le parti per interloquire.
Con il settimo motivo di impugnazione la ricorrente deduce «l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nella parte in cui, travisando il contenuto della prova documentale offerta e con motivazione incompatibile con detta prova, non ritiene provato il rapporto di accreditamento».
La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto non provata la circostanza che la società RAGIONE_SOCIALE operasse in regime di accreditamento, «nonostante la prova documentale offerta in merito dalla società ricorrente».
Ed infatti, la società, pur evidenziando che fosse pacifica l’esistenza dei contratti già versati in atti, oltre che la sussistenza dell’accreditamento provvisorio, evidenzia che dai documenti
depositati emergeva il regime di accreditamento provvisorio in cui versava il centro ricorrente.
Dai contratti depositati in atti emergevano le prestazioni relative agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, facendosi riferimento a ‘centri provvisoriamente accreditati’, ove si prevedeva espressamente, agli articoli 2,3 e 5, delle convenzioni, l’oggetto, la quantità delle prestazioni e i criteri di remunerazione delle stesse.
I motivi primo e secondo, che possono essere trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati, con assorbimento dei restanti.
8.1. Invero, costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità (Cass., 4 giugno 1999, n. 5448), non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva (Cass., 3 gennaio 2001, n. 59).
Si è ritenuto, dunque, che, soprattutto in presenza di accordi specifici complessi con la pubblica amministrazione, la forma scritta sia assolutamente necessaria, «soprattutto al fine di rendere possibili i controlli istituzionali dell’autorità tutoria» (Cass., 3 gennaio 2001, n. 59, in tema di appalto pubblico; Cass., sez. 2, 30 maggio 2002, n. 7913, in tema di conferimento di incarichi a professionista; di recente Cass., sez. 2, 27 marzo 2023, n. 8574).
La forma scritta, allora, va vista come strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell’attività negoziale della PA, sia nell’interesse dei cittadini, in quanto costituisce remora ad arbitri, sia nell’interesse della stessa amministrazione, in quanto agevola l’espletamento della funzione di controllo e la concreta osservanza dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione (Cass., sez. 1, 12 luglio 2001, n. 9428; anche Cass., sez. 3, 24 giugno 2002, n. 9165).
Per tali contratti, allora, non solo deve escludersi che la manifestazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass., sez. 3, 3 agosto 2002, n. 11649), ma deve ritenersi che, salvo le ipotesi in cui specifiche norme lo consentano, il contratto deve essere consacrato in un unico documento nel quale siano specificamente indicate le clausole disciplinanti rapporto. La volontà della PA di concludere il negozio deve essere manifestata alla controparte dall’organo rappresentativo esterno dell’ente, che è il solo abilitato a stipulare in nome e per conto di questo, e ad essere perciò munito dei poteri necessari per vincolare l’amministrazione per la quale si obbliga (Cass. n. 59 del 2001, cit.; anche Cass., sez. 2, 6 dicembre 2001, n. 15488).
Si è precisato che «il contratto nullo non può essere nemmeno ritenuto suscettibile di convalida, perché attraverso la ratifica o sanatoria, può essere corretto il vizio di un atto annullabile» (Cass. n. 59 del 2001; anche Cass. n. 1615 del 1981). Il contratto privo della forma scritta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l’attribuzione di rilevanza ad eventuali convalida o ratifica successive e non potendosi neppure ammettere la validità di manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (Cass., sez. 3, 15 marzo 2004, n. 5234).
Se, dunque, sono del tutto assenti gli elementi essenziali, l’atto non raggiunge il livello minimo indispensabile per la sua nascita sul piano giuridico, così da non consentire il suo perfezionamento, che presuppone sempre l’esistenza di un quid che non sia solo di parvenza.
Con riferimento all’accreditamento, anche temporaneo o provvisorio, delle società che svolgono prestazioni a favore del
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, valgono le regole di cui agli articoli 8,8bis , 8quater , e 8quinquies , del d.lgs. n. 502 del 1992.
9.1. L’art. 8bis (autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) del d.lgs. n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia RAGIONE_SOCIALE, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) stabilisce che «le RAGIONE_SOCIALE assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all’art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende RAGIONE_SOCIALE sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8quater , nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’art. 8quinquies ».
È evidente, come, ai fini del riconoscimento della remunerazione delle prestazioni, siano necessari tre requisiti: l’autorizzazione regionale (art. 8ter ); l’accreditamento (art. 8quater ); la conclusione di specifici accordi (art. 8-q uinquies ).
Ciò trova conferma nell’art. 8bis , comma 3, del d.lgs. n. 105 del 1992, laddove stabilisce che «la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, esercizio di attività sanitarie per conto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’esercizio di attività RAGIONE_SOCIALE carico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8-ter, dell’accreditamento istituzionale di quell’art. 8quater , nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8quinquies ».
9.2. L’art. 8quater , del d.lgs. n. 502 del 1992 (Accreditamento istituzionale), nella versione in vigore a decorrere dal 31 luglio 1999, prevede al comma 1 che «l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro
funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti».
Al comma 2, si chiarisce che «la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del RAGIONE_SOCIALE a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8quinquies ».
Nella norma si fa riferimento anche all’accreditamento «temporaneo» ed a quello «provvisorio», di cui si tratterà meglio successivamente, nella parte di motivazione dedicata all’accreditamento ex lege .
Si prevede, dunque, al comma 6 dell’art. 8quater , del d.lgs. n. 502 del 1992 che «entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le RAGIONE_SOCIALE avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre già operanti ».
Al comma 7 dell’art. 8quater , si precisa che «nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso».
9.3. Di fondamentale rilievo e poi l’art. 8quinquies , del d.lgs. n. 102 del 1992 (accordi contrattuali), che prevede al comma 2 che, «in attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le RAGIONE_SOCIALE sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i
professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale ».
Va rilevato che, l’art. 8quinquies , del d.lgs. n. 502 del 1992, in vigore dal 22 agosto 2008, prevede al comma 2quinquies che «in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del RAGIONE_SOCIALE interessati è sospeso».
10. Questa Corte ha chiarito che l’obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno di esercizio; per l’altro, l’ente pubblico assume l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (Cass. sez. 3, 5 luglio 2018, n. 17588; Cass., sez. 6-3, 3 giugno 2014, n. 12392).
Pertanto, ha trovato conferma l’indirizzo giurisprudenziale per cui nessuna erogazione di prestazione RAGIONE_SOCIALE finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori
di singoli specifici RAGIONE_SOCIALE contrattuali (Cass., 25 gennaio 2011, n. 1740; Cass., 19 novembre 2015, n. 23657).
Il principio regolatore dell’attività svolta in regime «transitorio», al pari di quella svolta «a regime», è fondato infatti sulla remunerabilità delle prestazioni rese dal soggetto accreditato, che è però condizionata alla necessaria sottoscrizione di specifici accordi, anche nella fase dell’accreditamento provvisorio (o transitorio), per cui, a maggior ragione, è essenziale un esplicito intervento dell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE per modificare la situazione già oggetto di confezionamento, al fine dell’inserimento nella programmazione RAGIONE_SOCIALE regionale e conseguente incidenza sul fondo RAGIONE_SOCIALE regionale (Cass., n. 17588 del 2018).
Si è ulteriormente chiarito che non può essere condivisa la tesi per cui, in mancanza degli atti amministrativi necessari a rendere effettivo il passaggio dal regime delle convenzioni a quello dell’accreditamento della regione Campania, si sarebbe instaurata una prassi basata sulla prosecuzione del fatto del regime di accreditamento provvisorio sulla conclusione di accordi contrattuali per facta concludentia .
In realtà, l’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall’art. 6 della legge n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l’accesso alla qualifica di erogatore del RAGIONE_SOCIALE, comporta che non può essere posto a carico delle RAGIONE_SOCIALE alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca la sicura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici RAGIONE_SOCIALE contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del RAGIONE_SOCIALE e l’ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell’art. 8-quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che
possono validamente concludersi accordi contrattuali per facta concludentia , atteso che, in base al disposto degli articoli 16 e 17 del regio decreto n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la PA devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (Cass., sez. 1, 4 marzo 2024, n. 5682; Cass., sez. 1, 15 marzo 2022, n. 8383; Cass., sez. 3, 11 marzo 2020, n. 7019; Cass., sez. 1, 6 agosto 2014, n. 1771; Cass., 3 giugno 2014, n. 12392; Cass., sez. 1, 26 marzo 2009, n. 7297;Cass., sez. 3, 12 aprile 2006, n. 8621), non rilevando comportamenti concludenti anche protrattisi per anni (Cass., sez. 63, 23 giugno 2011, n. 13886).
Fatta questa premessa del quadro normativo e giurisprudenziale, in tema di requisiti per il conseguimento del pagamento delle prestazioni sanitarie, occorrendo il triplice requisito costituito da autorizzazione, accreditamento e contratto, si evidenzia, in primo luogo, la sussistenza del sopravvenuto giudicato interno, sia con riferimento all’avvenuta stipula dei contratti – validi ed efficaci – , sottesi alle prestazioni per cui è causa, sia in ordine alla sussistenza dell’accreditamento, prima provvisorio e, successivamente, definitivo, a partire dall’anno 2015.
11.1. Ed infatti, la società RAGIONE_SOCIALE, sin dall’atto di citazione in giudizio, ha agito esclusivamente per ottenere l’intera remunerazione delle prestazioni erogate negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, senza la decurtazione relativa allo sconto nelle fatture, prevista per legge esclusivamente per gli anni 2007-2009, e non esportabile per gli anni successivi, quali quelli oggetto di controversia.
Nell’atto di citazione sono stati indicati, e anche prodotti in giudizio, i contratti relativi agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
Costituendosi in giudizio la RAGIONE_SOCIALE si è limitata a sollevare le eccezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione, senza nulla
affermare e contestare in ordine ai requisiti richiesti dalla legge per il pagamento delle prestazioni sanitarie. Senza, dunque, alcun riferimento né ai contratti né all’accreditamento.
Il tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto la domanda della società, dando per acquisiti i contratti stipulati con la RAGIONE_SOCIALE, affermando con chiarezza che «la pretesa di parte attrice fondata sulla documentazione dalla stessa prodotta, ossia i contratti ex art. 8-quinquies d.lgs.n. 502/92 stipulati con la RAGIONE_SOCIALE, per gli anni di riferimento».
A fronte di tale espressa affermazione del tribunale, ha proposto appello la RAGIONE_SOCIALE con 4 censure, nessuna di esse improntata alla contestazione della sussistenza dei contratti e dei relativi sottesi accreditamenti, nei quattro anni in esame.
La prima censura in appello atteneva all’eccezione di difetto di giurisdizione; la seconda censura riguardava il rigetto dell’eccezione diretta ad affermare l’applicabilità dello sconto anche successivamente al triennio 2007-2009; relativa all’eccezione di intervenuta prescrizione; la terza censura relativa al superamento del tetto di spesa; la quarta censura riguardava l’eccezione di prescrizione.
Non v’è stata mai, dunque, alcuna contestazione specifica né in ordine ai contratti, depositati nel corso del giudizio di prime cure, unitamente all’atto di citazione, né in ragione dell’assenza dell’accreditamento, per ciascuna delle annualità in discussione.
11.2. La stessa Corte d’appello, quando ha disposto la rimessione sul ruolo della causa, si è limitata a manifestare esclusivamente i propri dubbi in ordine alla sussistenza o meno dell’accreditamento, ed in ordine alla validità di contratti stipulati tra la società e la RAGIONE_SOCIALE, anche per il periodo anteriore alla loro stipulazione, non contestando in alcun modo che i contratti non fossero stati mai conclusi tra le parti.
La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato l’opportRAGIONE_SOCIALE di interlocuzione delle parti in ordine alle seguenti questioni: 1) «sussistenza dell’accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all’uopo emanato dall’autorità a ciò deputata; 2) validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotto in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali è stato sollecitato il pagamento, anche antecedente a quello di stipula dei contratti».
Pertanto, è pacifico, in quanto la circostanza non è stata mai oggetto di specifica contestazione tra le parti, che siano stati stipulati contratti relativi agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, tra l’altro, prodotti nel giudizio di prime cure, tempestivamente, unitamente all’atto di citazione.
Sull’esistenza dei contratti, non solo, dunque, si è prodotto il giudicato interno, ma i contratti risultano depositati tempestivamente, nel rispetto del regime delle preclusioni, nel corso del primo grado di giudizio.
Quanto all’esistenza o meno dell’accreditamento provvisorio per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, emerge, anche in questo caso, la sussistenza del giudicato interno, in quanto mai, prima dell’intervento della Corte d’appello che ha disposto l’interlocuzione delle parti sul punto, vi era stata alcuna contestazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE del mancato accreditamento in capo alla società.
Il tribunale di prime cure, infatti, sul profilo dell’accreditamento, osservato che si era in presenza di una «struttura privata accreditata» erogante prestazioni sanitarie, nella branca di cardiologia, in favore dei cittadini assistiti dal RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE, nell’atto di appello ha ammesso espressamente l’esistenza dell’accreditamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, affermando che «all’istante è titolare di un laboratorio di analisi cliniche insistente nel
territorio dell’altra RAGIONE_SOCIALE, regolarmente contro attualizzati per gli anni 2010, 2011, 2012 e gen 2013 sulla cui scorta ha reso le prestazioni sanitarie della branca di accreditamento a carico del RAGIONE_SOCIALE».
Del resto, anche nel giudizio di prime cure, la RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito in via preliminare esclusivamente il difetto di giurisdizione e l’intervenuta prescrizione mentre nessuna contestazione era stata sollevata in ordine al rapporto d’accreditamento.
14. Tra l’altro, a prescindere dalla sussistenza del giudicato interno, del tutto pacifica, si rileva che per gli anni in contestazione, 2010-2013, poiché la LAB apparteneva già al regime di convenzionalmente, non v’era alcuna necessità di richiedere un espresso provvedimento regionale di accreditamento, sussistendo un regime di accreditamento provvisorio ex lege , prodottosi in via automatica, successivamente divenuto definitivo del 2014, con lo specifico provvedimento del commissario straordinario per il piano di rientro della regione Campania.
14.1. Ed infatti, l’art. 6, comma 6, della legge 23/12/1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), prevede che «a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i RAGIONE_SOCIALE convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi RAGIONE_SOCIALE fondati sull’accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull’adozione del sistema di verifica della qualità previsti all’art. 8, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. La facoltà di libera scelta da parte dell’assistito si esercita nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quanto risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed accettino il sistema della
remunerazione a prestazione. Fermo restando il diritto all’accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui all’art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il biennio 1995-1996 l’accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionali e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle cifre tariffarie».
Insomma, si è in presenza di una sorta di accreditamento automatico, ex lege , temporaneo, per le società che facevano parte dei RAGIONE_SOCIALE convenzionali in atto al momento di entrata in vigore della legge n. 724 del 1994.
15. Sul punto si è espressa anche la Corte costituzionale (Corte cost., sentenza n. 416 del 1995) in quanto la regione Piemonte aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale proprio con riferimento all’art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994 «il quale allargherebbe a dismisura il panorama degli enti erogatori ammessi a far parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed in ordine ai quali si esercita la facoltà di scelta del cittadino», conseguendone – ad avviso del giudice a quo – una fortissima espansione dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie».
La Corte costituzionale ha invece ritenuto che «viene riconosciuto un ‘diritto all’accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui all’art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni’, escludendo in radice una scelta ampiamente discrezionale ed ancorando l’accreditamento al possesso di requisiti prestabiliti ‘strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, a tutela della qualità e della affidabilità del RAGIONE_SOCIALE-prestazioni, in modo uniforme a livello RAGIONE_SOCIALE per le
strutture erogatrici), stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento emanato d’intesa con la RAGIONE_SOCIALE tra lo StatoRAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE».
Inoltre, prosegue la Corte costituzionale nella sentenza n. 416 del 1995, «in via transitoria per il biennio 1995-1996 l’accreditamento avviene automaticamente (come forma di conversione del rapporto in atto, ma sempre a seguito di procedimento regionale, comportante ricognizione e verifica) per gli attuali soggetti (pubblici e privati) che forniscono le prestazioni (sulla base di preesistenti determinazioni regionali), cioè oltre le strutture pubbliche e i soggetti eroganti le prestazioni in base a convenzioni o eroganti prestazioni ad alta specialità in regime di assistenza indiretta».
Chiosa la Corte costituzionale nel senso che ciò avviene «all’unica condizione della accettazione del sistema (nuovo) della remunerazione a prestazione sulla base di tariffe».
Chiarisce ancora la Corte costituzionale che «l’accreditamento, una volta effettuato da organo regionale, non esclude, ma anzi presuppone il potere-dovere della regione di svolgere i controlli e le verifiche che i soggetti accreditati permangano ‘effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente’ ed osservino l’obbligo assunto di accettare il sistema della remunerazione a prestazione», persistendo dunque «il potere di controllo e la verifica da parte della regione».
15.1. Tra l’altro, l’art. 1, comma 237quater della legge regione Campania n. 4 del 2011, prevede anche esso l’accreditamento provvisorio ex lege , conformemente alla disciplina RAGIONE_SOCIALE.
Infatti, tale disposizione prevede che «ferma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli articoli 8ter e 8quater , comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 il
fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l’accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007 tenendo conto dell’organizzazione dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura rappresentata e offerta a tal data in regime di accreditamento provvisorio, con le correlate prestazioni ospedaliere erogate nell’ambito delle specialità così come espresse e conseguenzialmente riconosciute, successivamente delle strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante l’accreditamento delle strutture o attività di nuova realizzazione».
Con l’ulteriore previsione che «il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione, nonché l’accreditamento di nuove strutture è subordinato al completamento delle procedure di cui ai commi da 237quinquies a 237unvicies ».
15.2. L’art. 1, comma 237quinquies , poi stabilisce che «le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, che intendono proseguire in regime di accreditamento istituzionale definitivo l’attività erogata in regime di accreditamento provvisorio, presentano nuova domanda di accreditamento istituzionale, entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BURC delle decreto commissariale di disciplina delle modalità per l’utilizzo della piattaforma applicativa informati».
Si chiarisce, però, all’art. 1, comma 237decies , della legge regione Campania n. 4 del 2011 che «alle strutture sanitarie RAGIONE_SOCIALE private che hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale definitivo ai sensi del comma 237quinquies e hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 237sexies , al fine di assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il rispetto dei principi fondamentali in materia di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di
cui al titolo II del d.lgs. 502/1992, si applica, in via transitoria, il regime vigente alla data del 31 dicembre 2010, fino all’adozione ai sensi del comma 237duodecies dei decreti commissariali di rilascio o di rigetto dell’accreditamento istituzionale definitivo».
L’art. 1, comma 237undecies , della legge regione Campania n. 4 del 2011, precisa che «con decreto del commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore RAGIONE_SOCIALE, che adottato entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla ricognizione delle istanze regolarmente presentate ai sensi del comma 237quinquies ».
L’art. 1, comma 237duodecies , della legge regione Campania n. 4 del 2011 dispone che «entro 140 giorni dalla adozione del decreto commissariale previsto dal comma 237-undecies, le commissioni locali previste dall’art. 8 della legge 28 novembre 2008, n. 16 verificano le istanze presentate».
16. Tale interpretazione ha ricevuto conferma anche da questa Corte (Cass., sez. 3, 5/7/2018, n. 17588, la quale ha sottolineato che «la sequenza strutturale indicata trova applicazione anche al regime c.d. di accreditamento ‘transitorio (art. 8quater , comma 6, definito temporaneo) ed a quello ‘provvisorio’ ( cfr. art. 8-quater, comma 7) nel quale operano le strutture sanitarie private, atteso che il sistema dell’accreditamento costituisce una mera evoluzione delle pre vigente sistema concessorio, strutturato anch’esso secondo lo schema della concessione-contratto, essendo prevista la stipula di un’apposita convenzione accessiva al provvedimento di accreditamento istituzionale trovando giustificazione tale riconoscimento ex lege nella esigenza di garantire, nelle more di definizione dei procedimenti amministrativi regionali di verifica dei requisiti necessari all’accreditamento istituzionale ed anche in
mancanza di tali provvedimenti, la continuazione della assistenza gli utenti del SSN».
Questa Corte, nell’ordinanza n. 17588 del 2018 (da ultimo Cass., sez. 1, n. 6300 del 2023), ha ulteriormente chiarito che «il d.lgs. n. 502/1992, con l’art. 8quater , comma 7, ha infatti previsto l’istituto dell’accreditamento provvisorio soltanto per le ‘nuove’ strutture o per l’ampliamento della tipologia delle prestazioni sanitarie già erogate in base alla originaria convenzione, rimanendo regolato invece il regime ‘transitorio’ delle prestazioni a carico del SSR erogate dalle strutture private che già agivano in regime di convenzionalmente esterno, esclusivamente dall’art. 6, comma 6, della legge n. 724/1994 che, coerentemente, ha disposto la definitiva cessazione della disciplina contrattuale in atto, con l’entrata in vigore del sistema di remunerazione a tariffa consentendo la prosecuzione dell’attività di erogazione delle prestazioni sanitarie – in attesa dei provvedimenti di accreditamento -subordinatamente alla formale accettazione da parte degli operatori sanitari del sistema di remunerazione a prestazione sulla base delle tariffe regionali».
Pertanto, la prosecuzione delle attività di erogazione delle prestazioni sanitarie da parte dei soggetti già titolari di convenzione con il SSN si articolava in due aspetti fondamentali: il riconoscimento «operato direttamente ex lege . Dell’accreditamento a tutti i soggetti già convenzionati ai sensi della legge n. 833 del 1978; la subordinazione dei medesimi soggetti alla disciplina del regime di remunerazione in base alle modalità tariffarie adottate dalle RAGIONE_SOCIALE, con conseguente cessazione degli accordi fino ad allora vigenti.
17. I fatti sopra indicati, e quindi la sussistenza sia dei contratti scritti con riferimento agli anni 2010-2013, sia in relazione alla esistenza dell’accreditamento provvisorio ex lege , pur essendo stati
allegati in modo specifico dalla società RAGIONE_SOCIALE, non sono stati mai contestati dall’RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, proprio in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., oltre che con riferimento alla produzione in giudizio dei contratti, nel rispetto delle preclusioni di legge, e soprattutto in relazione alla formazione del giudicato sulla esistenza e validità dei contratti e dell’accreditamento, non sono conducenti i motivi di ricorso per cassazione.
18. Si precisa, poi, che la nullità può, dunque, essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche in fase d’appello e nel giudizio di cassazione, purché non si sia formato un giudicato espresso in ordine alla validità del contratto, nei gradi precedenti (Cass., sez. 1, 22 giugno 2022, n. 20170; Cass., sez. 6-1, 15 settembre 2020, n. 19161).
La Corte d’appello, dunque, ben può rilevare d’ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisiti al processo, la inesistenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento e/o la mancanza di specifici RAGIONE_SOCIALE contrattuali, integrativi o attuativi di detto provvedimento (Cass., sez. 3, 19 novembre 2015, n. 23657).
La questione di nullità del contratto dovrebbe appartenere alle questioni miste, di fatto e di diritto, che richiedono l’obbligo di instaurazione del contraddittorio tra le parti.
Si è ritenuto che, nel caso in cui il giudice esamini d’ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (c.d. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto (indiscussa la violazione deontologica da parte del giudicante) da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'” error iuris in iudicando ” ovvero dall'” error in iudicando de iure procedendi “, la cui denuncia in sede di legittimità consente
la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato: qualora invece si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, con la conseguenza che, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, potrà proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di contro-eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio (Cass., Sez.U., 30 settembre 2009, n. 20935).
Tuttavia, per questa Corte (Cass., sez. 3, 5 settembre 2023, n. 25849), che si è pronunciata proprio in materia di accreditamento di strutture private, ha errato la Corte d’appello nel sollevare d’ufficio la nullità del contratto stipulato tra la società privata e la RAGIONE_SOCIALE, per assenza di forma scritta e per assenza di accreditamento.
Infatti, su entrambe le questioni si era ormai formato il giudicato interno, relativo all’esistenza sia dei contratti scritti che dell’accreditamento.
Tra l’altro, la Corte territoriale è incorsa anche nell’ulteriore errore di reputare inammissibili i documenti prodotti a seguito dell’ordinanza interlocutoria.
Infatti, la Corte d’appello, pur muovendo da un assunto esatto in astratto – (in quanto si è ormai formato il giudicato interno), relativo alla indispensabilità della forma scritta – come pure dell’accreditamento – nei contratti della PA, non ha rispettato gli insegnamenti della sentenza della Corte di cassazione, a sezioni unite, n. 26242 del 12 dicembre 2014, che ha sancito, non solo,
«l’obbligo del giudice di provocare il contraddittorio» sulla questione posta a fondamento dell’eccezione (Cass. n. 25849, cit.), ma anche l’obbligo di consentire attività istruttoria alle parti.
21. Tale obbligo implica la facoltà delle parti di «spiegare la conseguente attività probatoria», tale essendo l’unico possibile significato da attribuire al sintagma ‘memorie contenenti osservazioni sulle questioni’, di cui all’art. 101, c.p.c.
Se, infatti, il contenuto di tali memorie si dovesse limitare ad un’attività assertiva, si tornerebbe, in buona sostanza, alle sentenze della «terza via», e ciò in quanto quelle osservazioni non risulterebbero in alcun modo funzionali a coniugare il diritto di difesa delle parti con quelle esigenze di economia processuale che costituiscono, invece, la ratio dell’art. 101, 2º comma, c.p.c. (Cass., 30 settembre 2020, n. 20870; Cass. Sez.U., n. 26242 del 2014; di recente anche Corte EDU, 29 giugno 2023, Ben NOME c. Italia, seppure con opinione dissenziente del giudice COGNOME; per la Corte EDU l’elemento determinante è se una parte sia stata «presa alla sprovvista» dal fatto che il tribunale ha fondato la sua decisione su un motivo invocato d’ufficio o di un’eccezione sollevata d’ufficio).
Pertanto, le parti possono spiegare un’attività probatoria in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie, allorché il giudice abbia proceduto al rilievo ufficioso della nullità.
Pertanto, il giudice d’appello «avrebbe dovuto nel contempo sollecitare il contraddittorio delle parti in ordine alla assenza di allegazione e prova relativamente all’effettiva esistenza (o meno) di tale accordo scritto, consentendo, al riguardo, lo svolgimento di attività assertiva e probatoria» (Cass., n. 25849 del 2023, cit.; in termini anche Cass., sez. 2, 30 settembre 2020, n. 20870).
I restanti motivi restano, dunque, assorbiti, stante l’accoglimento dei motivi primo e secondo relativi all’intervenuto
giudicato in ordine alla sussistenza ed alla validità dei contratti e dell’accreditamento
23. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà anche sulla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie i motivi primo e secondo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 novembre