Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 114 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 114 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2473-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME, COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
NOME CODICE_FISCALE, NOME CODICE_FISCALE, NOME CODICE_FISCALE, COGNOME NOME CODICE_FISCALE, COGNOME NOME CODICE_FISCALE, NOME CODICE_FISCALE, COGNOME NOME CODICE_FISCALE, COGNOME NOME CODICE_FISCALE, NOME CODICE_FISCALE, COGNOME NOME CODICE_FISCALE, COGNOME NOME CODICE_FISCALE, COGNOME NOME CODICE_FISCALE, NOME
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– intimati – avverso la sentenza n. 1031/2020 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 18/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal AVV_NOTAIO.
considerato che il AVV_NOTAIO ha formulato una proposta nei termini seguenti: <>.
Ritenuto che la proposta appare condivisibile rimarcandosi che effettivamente la qualificazione della domanda non era stata impugnata e quindi si era formato il giudicato interno sulla natura del giudizio.
Essendo le controparti rimaste intimate non v’è luogo a sta tuizione sul capo delle spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022.