Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18269 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18269 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 24984/20 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
-) NOME COGNOME , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ;
– controricorrente –
nonché
-) COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (quale erede di COGNOME NOME) , COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (gli ultimi tre quali eredi di COGNOME NOME) , COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (gli ultimi tre
Oggetto:
formazione del
giudicato interno
quali eredi di COGNOME NOME), domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrenti –
nonché
-) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ;
– controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 28 luglio 2020 n. 3795; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2005 un gruppo di quarantanove medici, tra cui tutti gli odierni controricorrenti, convennero dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte RAGIONE_SOCIALEa scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive.
Il Tribunale di Roma (sentenza 5.2.2008 n. 2649) rigettò la domanda per prescrizione del diritto. rigettò il gravame dei soccombenti, ma con una diversa motivazione: per non avere essi fornito
L a Corte d’appello di Roma (sentenza 18.1.2012 n. 233) prova di avere effettivamente frequentato la scuola di specializzazione.
La sentenza d’appello fu impugnata per cassazione con due separati ricorsi:
-) uno proposto da COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME n.q. di erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME NOME NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, cui fu assegnato il numero di ruolo NUMERO_DOCUMENTO;
-) l’altro proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, cui fu assegnato il numero di ruolo NUMERO_DOCUMENTO.
I due ricorsi non vennero riuniti, ma decisi (ed accolti) con due separati provvedimenti:
-) il ricorso di NOME ed altri (r.g. 16484/152) fu accolto con ordinanza 11.9.2013 n. 20870;
-) il ricorso di COGNOME ed altri (r.g. 27467/12) fu accolto con ordinanza 11.7.2014 n. 15891.
Non rileva, naturalmente, in questa sede interrogarsi sulle ragioni per le quali i due ricorsi non furono riuniti e decisi contestualmente.
Riassunta la causa, la Corte d’appello di Roma , in sede di rinvio, con sentenza 28.7.2020 n. 3795 accolse in varia misura tutti gli appelli ad eccezione di quello proposto da NOME COGNOME.
La sentenza di rinvio è stata impugnata per cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE
del RAGIONE_SOCIALE, con ricorso fondato su un motivo. Hanno resistito con tre separati controricorsi:
-) NOME COGNOME;
-) COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME n.q. di erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (gli ultimi tre quali eredi di COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, gli ultimi tre quali eredi di COGNOME NOME;
-) COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE prospetta due censure.
1.1. Con una prima censura deduce che la sentenza impugnata è viziata da ultrapetizione, per avere provveduto sulla domanda proposta da parti che non avevano impugnato per cassazione la prima sentenza d’appello , e cioè: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
1.2. Con una seconda censura la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione del giudicato interno.
Deduce che la Corte d’appello ha accolto la domanda proposta da tre appellanti (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) nonostante identica domanda fosse stata da costoro già proposta e decisa dal Tribunale di Roma con sentenza passata in giudicato.
Espone, in particolare, la RAGIONE_SOCIALE che:
-) la domanda risarcitoria di NOME COGNOME era stata già accolta dal Tribunale di Roma con sentenza 4977/14, passata in giudicato ed eseguita;
-) la domanda risarcitoria di NOME era stata già rigettata dal Tribunale di Roma con sentenza 14056/17, passata in giudicato;
-) la domanda risarcitoria di NOME COGNOME era stata già rigettata dal Tribunale di Roma con sentenza 23865/19, passata in giudicato.
1.3. La prima RAGIONE_SOCIALEe suesposte censure è fondata.
La pri ma sentenza d’appello pronunciata nel presente giudizio fu impugnata per cassazione con due separati ricorsi:
l’uno proposto da NOME COGNOME , NOME COGNOME e NOME COGNOME; l’altro da :
COGNOME NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
NOME NOME
COGNOME NOME
NOME
La COGNOME NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
NOME NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME, n.q. di erede di COGNOME NOME
COGNOME NOME da NOME NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
NOME NOME
NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME.
I due ricorsi (che per ragioni non note ma comunque, come detto, non rilevanti in questa sede, non furono riuniti ex art. 335 c.p.c.) furono accolti dalle ordinanze di questa Corte n. 20870/13 e n. 15891/14.
Dalle epigrafi RAGIONE_SOCIALEe suddette ordinanze risulta che l’impugnazione fu proposta solo dai soggetti appena indicati.
Ovviamente, trattandosi di cause scindibili, la cassazione con rinvio produsse effetti sui capi di sentenza concernenti i soli ricorrenti.
1.4. Tuttavia l a Corte d’appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio, ha accolto la domanda risarcitoria nei confronti di soggetti diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati al § che precede.
In particolare la Corte d’appello ha accolto la domanda nei confronti dei seguenti quattordici soggetti:
COGNOME NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
NOME NOME
Di COGNOME NOME
COGNOME NOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME.
Nessuno di costoro però risulta avere impugnato per cassazione la prima sentenza d’appello (App. Roma n. 233 del 2012).
1.5. Reputa opportuno questa Corte rilevare che l’elenco dei soggetti nei cui confronti il giudice di rinvio non avrebbe potuto provvedere per avvenuta formazione del giudicato, contenuto al foglio 5 del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (le cui pagine non sono numerate) è impreciso: esso include infatti NOME COGNOME, che invece impugnò la prima sentenza d’appello, come risulta dall’ordinanza di questa Corte n. 20870/13 .
1.6. Manifestamente infondate sono tutte le eccezioni preliminari sollevate dai controricorrenti.
Il ricorso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE infatti:
è chiaro nella esposizione del fatto , e dunque rispetta l’onere di cui all’art. 366, n. 3, c.p.c. ;
non presenta profili di inammissibilità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 n. 6 c.p.c.: infatti la discrepanza tra quanti proposero il ricorso per cassazione e quanti riassunsero la causa in sede di rinvio risulta dalla mera collazione del dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rinvio con le epigrafi RAGIONE_SOCIALEe due ordinanze di questa Corte n. 20870/13 e n. 15891/14, ovviamente note a questa Corte senza necessità che il ricorrente le depositi. Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che qualora il giudicato si sia formato in seguito ad una sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, il rilievo officioso di esso ‘ deve avvenire anche prescindendo da eventuali allegazioni in tal senso RAGIONE_SOCIALEe parti, facendo ricorso, se necessario, agli strumenti informatici ed alle banche dati elettroniche interne all’ufficio ‘ (Sez. 5, Sentenza n. 14014 del 15/06/2007,
Rv. 600871 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20802 del 07/10/2010, Rv. 614482 01; Sez. 2 – , Sentenza n. 29923 del 30/12/2020, Rv. 660119 – 01).
-non viene in rilievo, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissibi lità del ricorso, la pretesa ‘acquiescenza’ eccepita dai controricorrenti, dal momento che il giudicato interno è rilevabile d’ufficio , (a meno che il giudice che avrebbe dovuto rilevarlo l’abbia escluso , e non vi sia stata impugnazione sul punto).
1.7. La sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio nella parte in cui ha accolto le domande di:
COGNOME NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
NOME NOME
Di COGNOME NOME
COGNOME NOME COGNOME
NOME
NOME
COGNOME NOME
NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME, dal momento che rispetto a quelle domande il giudizio non poteva essere proseguito.
La seconda RAGIONE_SOCIALEe censure proposte dalla Amministrazione ricorrente resta assorbita.
Le spese del presente giudizio sono regolate come appresso indicato.
3.1. Nei confronti di NOME COGNOME e dei controricorrenti con capofila NOME COGNOME non è luogo a provvedere: l’impugnazione infatti non era rivolta contro di essi con l’eccezione di NOME COGNOME, di cui si dirà.
Da un lato, dunque, non vi è soccombenza in senso tecnico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, e dall’altro i suddetti controricorrenti non avevano necessità di difendersi in questa sede.
Analoga decisione va adottata nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, la cui domanda non risulta accolta nel giudizio di rinvio, e nei confronti dei quali non è stato invocato il giudicato interno.
3.2. Fa eccezione la posizione di NOME COGNOME, come s’è detto erroneamente incluso dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (ff. 5 del ricorso per cassazione) tra quanti, pur non avendo impugnato la prima sentenza d’appello, avevano riassunto il giudizio e chie sto la condanna RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione.
Tuttavia, reputa la Corte che nei confronti di questi le spese vadano compensate. L’ erronea inclusione di NOME COGNOME tra coloro nei cui confronti si era formato il giudicato è infatti frutto di un evidente lapsus calami , come risulta dal contesto generale del ricorso per cassazione. Decisive, poi, appaiono le circostanze che:
NOME COGNOME ha notificato controricorso unitamente a tutti gli altri soggetti non attinti dal ricorso, e non unitamente a coloro nei cui confronti fu invocato il giudicato interno;
nel controricorso NOME COGNOME COGNOME ha osservato in merito alla propria inclusione tra i soggetti attinti dal giudicato interno, così mostrando per facta concludentia di avere bene inteso che quella inclusione fu un mero errore materiale.
3.3. Nei confronti dei restanti controricorrenti le spese seguono la soccombenza. La cassazione senza rinvio impone poi di provvedere sia sulle spese del presente giudizio di legittimità, sia sulle spese del giudizio di rinvio. Tutte le spese andranno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14 .
3.4. Quanto alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, esse vanno liquidate come segue:
-) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 5.200 e 26.001 euro;
-) individuando quale parametro il valore minimo di euro 2.295 (applicabile ratione temporis , e cioè prima RAGIONE_SOCIALEe modifiche di cui al d.m. 147/22):
-) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE;
-) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al decimo, e del 10% per ciascuno dei soccombenti dall’11° al 14° (e quindi complessivamente del 300%).
Il totale ascende dunque ad euro 8.204.
3.5. Quanto alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di rinvio concluso dalla sentenza qui impugnata, esse vanno liquidate come segue:
-) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 5.200 e 26.001 euro;
-) individuando quale parametro il valore minimo di euro 3.118 (applicabile ratione temporis , e cioè prima RAGIONE_SOCIALEe modifiche di cui al d.m. 147/22):
-) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al decimo, e del 10% per ciascuno dei soccombenti dall’11° al 14° (e quindi complessivamente del 300%).
Il totale ascende dunque ad euro 12.472.
P.q.m.
(-) accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.204, oltre spese prenotate a debito;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di rinvio, che si liquidano nella somma di euro 12.472, oltre spese prenotate a debito;
(-) compensa le spese tra la RAGIONE_SOCIALE e i restanti controricorrenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa