Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6853 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 6853  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO del Foro di Agrigento ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO -ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE , ora RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO PEC: EMAIL
-controricorrente-
Avverso  la  sentenza  della  Corte  di  Appello  di  Palermo  n. 766/2021, pubblicata il 17.5.2021, notificata il 31.5.2021.
Oggetto: corrente
Conto
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .-Con atto di citazione regolarmente notificato la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio innanzi alla Sezione Distaccata di Licata del Tribunale di Agrigento la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO s.c.p.a., esponendo che dal 1990 aveva intrattenuto con es sa banca presso l’Agenzia di Licata un rapporto di conto corrente di corrispondenza, portante il n. 10006551, chiuso nel dicembre 2000 con il versamento di quanto richiesto dalla banca a titolo di capitale, interessi e spese.
Aggiungeva che si era resa conto che nei periodi in cui il conto presentava dei saldi passivi, la banca aveva posto in essere delle pratiche  illegittime  in  aperta  violazione  di  norme  inderogabili  del codice civile.
In  particolare,  rilevava  che  il  tasso  degli  interessi  in  misura superiore  a  quello  legale  da  corrispondere  alla  banca  era  stato statuito  facendo  un  generico  riferimento  alle  condizioni  praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, eccependo la nullità di tale pattuizione per violazione del disposto di cui agli art. 1284, III comma, 1346 e 1418, II comma, c.c.
In secondo luogo, rilevava che era stata illegittimamente pattuita ed  applicata la pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione di quanto disposto inderogabilmente dall’art. 1283 c.c.
Inoltre, rilevava che trimestralmente era stata addebitata la c.d. commissione di massimo scoperto, pur non essendo stata pattuita in maniera determinata
2.Il  Tribunale  di  Agrigento  con  sentenza  n.  1513/2015  ha parzialmente accolto le domande formulate da RAGIONE_SOCIALE, e ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento di € 59.715,85 quale  saldo  a  credito  del  conto  corrente  di  corrispondenza  con
apertura di credito n. 10006551.24, acceso nell’anno 1990 e chiuso nel dicembre 2001, rideterminato per effetto della riconduzione del saggio degli interessi corrispettivi alla misura di legge e dell’esclusione dell’anatocis mo fino al 30.6.2000.
3 .─ La RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Palermo.
La  Corte  adita  con  la  sentenza  qui  impugnata  in  parziale riforma  della  sentenza  del  Tribunale  di  Agrigento  n.  1513/2015, appellata in via principale da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO s.c.p.a. e in via incidentale da RAGIONE_SOCIALE, ha rideterminato in  €  26.966,32,  oltre  interessi  al  saggio  legale dalla  domanda, l’importo per cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO s.c.p.a. è condannata a pagare in favore di RAGIONE_SOCIALE;
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:
a) L’apertura di credito del 4 agosto si innesta su un rapporto da poco intrapreso (e non ancora utilizzato dal correntista) e non disciplinato  per  iscritto,  determinandone  alcune  delle  condizioni economiche, segnatamente la misura degli interessi debitori, entro e oltre fido, e della commissione di massimo scoperto.
Tali previsioni contrattuali, legittimamente convenute nel rispetto dei canoni formali e sostanziali contemplati dagli artt. 1284 comma III,  1325  e  1346  c.c.,  sono  pienamente  idonee  a  governare  lo svolgimento  del  rapporto  nei  limiti,  naturalmente,  dell’oggetto rispettivamente disciplinato, dovendo invece accertarsi la nullità, per difetto di pattuizione, di ogni ulteriore posta debitoria applicata in conto;
b)  il  grado  di  determinatezza  della  clausola  relativa  alla commissione  di  massimo  scoperto,  che  ne  specifica  aliquota (0,250%), periodicità (trimestrale) e base di calcolo (la scopertura, considerata nel suo intero ammontare, raggiunta anche solo per una porzione di trimestre) correttamente ha indotto il primo giudice a preservarne l’applicazione ai fini della determinazione del saldo;
 le  spese,  diversamente  da  quanto  ritenuto  dal  primo Giudice, non sono contemplate nel contratto di apertura di credito in  conto  corrente  così  che  la  relativa  applicazione  non  risulta sostenuta da un accordo delle parti, e in accoglimento dell’appello incidentale devono essere escluse dal saldo finale;
l a nullità derivante dall’assenza di una pattuizione scritta non  può  essere  rimediata,  come pure  sostenuto  dall’appellante, dalla  mancata  contestazione  degli  estratti  conto  ad  opera  della società correntista, né il credito restitutorio azionato dalla correntista trova ostacolo nella previsione dell’art. 2034 c.c. ;
non sussiste nemmeno obbligazione naturale poichè occorrerebbe che il debitore dia luogo ad uno spostamento patrimoniale in favore del terzo con la volontà di assolvere ad un dovere morale, preciso e determinato, avente contenuto economico. L’assenza di un obbligo giuridico, poi, connota il comportamento adempiente in termini di spontaneità, non disponendo il creditore di strumenti coercitivi volti a costringere il debitore al pagamento. Date queste premesse non è dato ravvisare nell’esecuzione di pat tuizioni contrarie a disposizioni di legge e dunque nul le l’intento sopra descritto ;
 acclarata l’illegittimità  delle  clausole  anatocistiche  per  il periodo antecedente alla delibera del CICR, la giurisprudenza della Suprema Corte sovviene nella risoluzione di un’ulteriore questione che con la prima si pone in rapporto di consequenzialità, ovvero la definizione  dei  termini  di  sostituzione  della  clausola  nulla;  ha statuito,  infatti,  che  in  tale  ipotesi  gli  interessi  a  debito  del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna;
non ha, però, formato oggetto di impugnazione incidentale il capo della statuizione di primo grado che ha arrestato temporalmente la declaratoria di nullità al 30 giugno 2000, data di recepimento da parte dell’istituto di credito della delibera del CICR del 9.2.2000. Pertanto, il saldo del conto corrente di corrispondenza
intestato alla società oggi appellata deve essere rideterminato con applicazione  degli  interessi  convenzionali  e  della  commissione  di massimo  scoperto,  validamente  convenuti,  ma  con  eliminazione delle spese, non pattuite, e della capitalizzazione infrannuale degli interessi fino al 30.6.2000, contra jus .
─ RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  ha  presentato  ricorso  per cassazione con un motivo.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. ─ La ricorrente deduce: Violazione di norme di diritto ex art. 360, n.3, c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 2909 c.c., poiché la sentenza impugnata ha riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo alla società ricorrente il diritto agli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda e non da ogni singolo addebito, come statuito dal Giudice di primo grado, nonostante la mancata impugnazione da parte della banca intimata di tale statuizione e la conseguente formazione del giudicato interno sul punto. La statuizione della decorrenza degli interessi costituisce, pertanto, giudicato.
5.1 ─ La censura è fondata. La corte ha proceduto a riformare la decorrenza degli interessi in assenza di uno specifico motivo di appello e non tenendo conto che mentre il debito di valore da fatto illecito, in cui gli interessi sono una tecnica liquidatoria del danno, può essere riliquidato anche per la parte sugli interessi in appello nonostante l’assenza di impugnazione, nel caso di azione di ripetizione di indebito, come nella specie, la diversità del regime del debito di valuta si riproduce anche quanto agli interessi, con la conseguenza che la riliquidazione di questi ultimi comporta l’impugnazione .
6. -Per quanto esposto, il ricorso va accolto e decidendo nel merito bisogna disporre che, in relazione alla somma come rideterminata
d alla  corte  d’appello,  spettano gli  interessi  legali  dalla  singola operazione di addebito al soddisfo. Poiché permangono le medesime ragioni enunciate dalla corte territoriale ai fini della compensazione delle spese, le spese di entrambi i giudizi di merito possono essere compensate. Il controricorrente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come  in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo  nel  merito  dispone  che,  in  relazione  alla  somma  come rideterminata  dalla  C orte d’appello di  Palermo  nella  sentenza impugnata, sono dovuti gli interessi legali dalla singola operazione di addebito al soddisfo.
Le spese dei giudizi di I e II grado sono compensate.
La corte condanna, altresì, il controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 2.300 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Così  deciso  in  Roma  nella  camera  di  consiglio  della  Prima