Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6853 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6853 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa da ll’ Avv. NOME COGNOME del Foro di Agrigento ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO -ricorrente-
Contro
Banca Popolare Sant’Angelo s.c.p.aRAGIONE_SOCIALE , ora Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Sicilia, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME PEC: EMAIL
-controricorrente-
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 766/2021, pubblicata il 17.5.2021, notificata il 31.5.2021.
Oggetto: corrente
Conto
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .-Con atto di citazione regolarmente notificato la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio innanzi alla Sezione Distaccata di Licata del Tribunale di Agrigento la Banca Popolare Sant’Angelo s.c.p.a., esponendo che dal 1990 aveva intrattenuto con es sa banca presso l’Agenzia di Licata un rapporto di conto corrente di corrispondenza, portante il n. NUMERO_DOCUMENTO, chiuso nel dicembre 2000 con il versamento di quanto richiesto dalla banca a titolo di capitale, interessi e spese.
Aggiungeva che si era resa conto che nei periodi in cui il conto presentava dei saldi passivi, la banca aveva posto in essere delle pratiche illegittime in aperta violazione di norme inderogabili del codice civile.
In particolare, rilevava che il tasso degli interessi in misura superiore a quello legale da corrispondere alla banca era stato statuito facendo un generico riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, eccependo la nullità di tale pattuizione per violazione del disposto di cui agli art. 1284, III comma, 1346 e 1418, II comma, c.c.
In secondo luogo, rilevava che era stata illegittimamente pattuita ed applicata la pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione di quanto disposto inderogabilmente dall’art. 1283 c.c.
Inoltre, rilevava che trimestralmente era stata addebitata la c.d. commissione di massimo scoperto, pur non essendo stata pattuita in maniera determinata
2.Il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1513/2015 ha parzialmente accolto le domande formulate da RAGIONE_SOCIALE e ha condannato la Banca al pagamento di € 59.715,85 quale saldo a credito del conto corrente di corrispondenza con
apertura di credito n. 10006551.24, acceso nell’anno 1990 e chiuso nel dicembre 2001, rideterminato per effetto della riconduzione del saggio degli interessi corrispettivi alla misura di legge e dell’esclusione dell’anatocis mo fino al 30.6.2000.
3 .─ La Banca Popolare Sant’angelo s .c.p.a. proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Palermo.
La Corte adita con la sentenza qui impugnata in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1513/2015, appellata in via principale da Banca Popolare Sant’Angelo s.c.p.a. e in via incidentale da RAGIONE_SOCIALE, ha rideterminato in € 26.966,32, oltre interessi al saggio legale dalla domanda, l’importo per cui la Banca Popolare Sant’Angelo s.c.p.a. è condannata a pagare in favore di RAGIONE_SOCIALE;
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:
a) L’apertura di credito del 4 agosto si innesta su un rapporto da poco intrapreso (e non ancora utilizzato dal correntista) e non disciplinato per iscritto, determinandone alcune delle condizioni economiche, segnatamente la misura degli interessi debitori, entro e oltre fido, e della commissione di massimo scoperto.
Tali previsioni contrattuali, legittimamente convenute nel rispetto dei canoni formali e sostanziali contemplati dagli artt. 1284 comma III, 1325 e 1346 c.c., sono pienamente idonee a governare lo svolgimento del rapporto nei limiti, naturalmente, dell’oggetto rispettivamente disciplinato, dovendo invece accertarsi la nullità, per difetto di pattuizione, di ogni ulteriore posta debitoria applicata in conto;
b) il grado di determinatezza della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, che ne specifica aliquota (0,250%), periodicità (trimestrale) e base di calcolo (la scopertura, considerata nel suo intero ammontare, raggiunta anche solo per una porzione di trimestre) correttamente ha indotto il primo giudice a preservarne l’applicazione ai fini della determinazione del saldo;
le spese, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, non sono contemplate nel contratto di apertura di credito in conto corrente così che la relativa applicazione non risulta sostenuta da un accordo delle parti, e in accoglimento dell’appello incidentale devono essere escluse dal saldo finale;
l a nullità derivante dall’assenza di una pattuizione scritta non può essere rimediata, come pure sostenuto dall’appellante, dalla mancata contestazione degli estratti conto ad opera della società correntista, né il credito restitutorio azionato dalla correntista trova ostacolo nella previsione dell’art. 2034 c.c. ;
non sussiste nemmeno obbligazione naturale poichè occorrerebbe che il debitore dia luogo ad uno spostamento patrimoniale in favore del terzo con la volontà di assolvere ad un dovere morale, preciso e determinato, avente contenuto economico. L’assenza di un obbligo giuridico, poi, connota il comportamento adempiente in termini di spontaneità, non disponendo il creditore di strumenti coercitivi volti a costringere il debitore al pagamento. Date queste premesse non è dato ravvisare nell’esecuzione di pat tuizioni contrarie a disposizioni di legge e dunque nul le l’intento sopra descritto ;
acclarata l’illegittimità delle clausole anatocistiche per il periodo antecedente alla delibera del CICR, la giurisprudenza della Suprema Corte sovviene nella risoluzione di un’ulteriore questione che con la prima si pone in rapporto di consequenzialità, ovvero la definizione dei termini di sostituzione della clausola nulla; ha statuito, infatti, che in tale ipotesi gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna;
non ha, però, formato oggetto di impugnazione incidentale il capo della statuizione di primo grado che ha arrestato temporalmente la declaratoria di nullità al 30 giugno 2000, data di recepimento da parte dell’istituto di credito della delibera del CICR del 9.2.2000. Pertanto, il saldo del conto corrente di corrispondenza
intestato alla società oggi appellata deve essere rideterminato con applicazione degli interessi convenzionali e della commissione di massimo scoperto, validamente convenuti, ma con eliminazione delle spese, non pattuite, e della capitalizzazione infrannuale degli interessi fino al 30.6.2000, contra jus .
─ COGNOME Giuseppe e RAGIONE_SOCIALE, ha presentato ricorso per cassazione con un motivo.
Banca Popolare Sant’angelo s .c.p.a. ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. ─ La ricorrente deduce: Violazione di norme di diritto ex art. 360, n.3, c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 2909 c.c., poiché la sentenza impugnata ha riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo alla società ricorrente il diritto agli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda e non da ogni singolo addebito, come statuito dal Giudice di primo grado, nonostante la mancata impugnazione da parte della banca intimata di tale statuizione e la conseguente formazione del giudicato interno sul punto. La statuizione della decorrenza degli interessi costituisce, pertanto, giudicato.
5.1 ─ La censura è fondata. La corte ha proceduto a riformare la decorrenza degli interessi in assenza di uno specifico motivo di appello e non tenendo conto che mentre il debito di valore da fatto illecito, in cui gli interessi sono una tecnica liquidatoria del danno, può essere riliquidato anche per la parte sugli interessi in appello nonostante l’assenza di impugnazione, nel caso di azione di ripetizione di indebito, come nella specie, la diversità del regime del debito di valuta si riproduce anche quanto agli interessi, con la conseguenza che la riliquidazione di questi ultimi comporta l’impugnazione .
6. -Per quanto esposto, il ricorso va accolto e decidendo nel merito bisogna disporre che, in relazione alla somma come rideterminata
d alla corte d’appello, spettano gli interessi legali dalla singola operazione di addebito al soddisfo. Poiché permangono le medesime ragioni enunciate dalla corte territoriale ai fini della compensazione delle spese, le spese di entrambi i giudizi di merito possono essere compensate. Il controricorrente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito dispone che, in relazione alla somma come rideterminata dalla C orte d’appello di Palermo nella sentenza impugnata, sono dovuti gli interessi legali dalla singola operazione di addebito al soddisfo.
Le spese dei giudizi di I e II grado sono compensate.
La corte condanna, altresì, il controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 2.300 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima