Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10994 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10994 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 25681 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 20 20, proposto
da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in Porto Sant’Elpidio, al INDIRIZZO elettivamente si domicilia
-ricorrente-
contro
s.p.a. Intesa Sanpaolo, quale incorporante s.p.a.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, d all’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in Roma, al INDIRIZZO, elettivamente si domicilia
-controricorrente-
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE–
Contestazioni
RAGIONE_SOCIALEe
operazioni-
Giudicato
interno-
Configurabilità-
Esclusione.
per la cassazione del la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di 608/2020, depositata in data 23 giugno 2020;
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
INDIRIZZO
Fatti di causa
Emerge dalla sentenza impugnata che NOME COGNOME, intestatario di un contratto di conto corrente di corrispondenza, nonché di un deposito titoli presso sRAGIONE_SOCIALE San Paolo RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE e successivamente incorporata da RAGIONE_SOCIALE Intesa Sanpaolo, promosse un giudizio nei confronti RAGIONE_SOCIALEa banca per ottenere il rendiconto RAGIONE_SOCIALEe operazioni svolte e RAGIONE_SOCIALEe attività compiute e, in esito, la condanna al pagamento del saldo attivo e al risarcimento del danno derivante dall’asserita violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di fornire informazioni corrette .
Con sentenza non definitiva del 2009 il Tribunale di Macerata dichiarò cessata la materia del contendere in relazione alla domanda concernente il deposito titoli e accertò il diritto RAGIONE_SOCIALE‘attore al rendiconto in relazione al c/c di corrispondenza, disponendo la prosecuzione del giudizio e ordinando alla banca di depositare entro un termine prefissato i documenti giustificativi RAGIONE_SOCIALEe operazioni riportate negli estratti conto. Con la sentenza, si riferisce in ricorso, il tribunale stabilì anche, in relazione all’eccezione di decadenza per inosservanza del termine posto dall’art. 1832 c.c., che l’operatività del termine presuppone l’effettivo inoltro degli estratti conto, e , quanto a quella di difetto di specificità RAGIONE_SOCIALEe contestazioni, che la valutazione richiedeva la presentazione del conto e dei relativi documenti giustificativi. Successivamente, però, la Corte d’appello di Ancona, pronunciandosi nel 2016 sull’appello contro la sentenza non definitiva, dichiarò la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, in base alla considerazione che l’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo d’informazione e di collaborazione che grava sul creditore non si può limitare al deposito degli estratti conto, ma comporta che egli indichi
le singole operazioni di cui richiede la documentazione, per consentire alla banca di svolgere le necessarie ricerche; laddove, nel caso in esame, si legge nella sentenza impugnata, che dà conto di quella resa nel 2016 dalla corte d’appello, l’indicazione aveva riguardato solo talune operazioni, e soltanto nelle more del gravame contro la sentenza non definitiva, all’esito del deposito degli estratti conto relativi al rapporto in contestazione.
Nel frattempo NOME COGNOME aveva proseguito il giudizio di primo grado dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza non definitiva, che si concluse nel 2014 col rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande di pagamento e di risarcimento del danno.
La Corte d’ap pe llo di Ancona ha respinto l’appello che il correntista ha successivamente proposto.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione la corte territoriale ha ritenuto che COGNOME, presa visione degli estratti conto nel 2007, avesse ribadito la contestazione di una sola operazione, avvenuta nel 1997, relativa al trasferimento di lire 123 milioni dal conto intestato al RAGIONE_SOCIALE a quello che ha ritenuto intestato a RAGIONE_SOCIALE, ma che lo avesse fatto tardivamente, ossia dopo la cristallizzazione del thema decidendum e « del coacervo assertivo ». Egli aveva infatti depositato nel 2006 la copia RAGIONE_SOCIALEa distinta di accredito in favore di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALEa quale sarebbe stato l’unico socio), con con testuale addebito al RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, in tal modo dimostrando di essere consapevole RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘operazione in questione, di là dal successivo deposito degli estratti conto, e di essere anche in grado di contestarla sin da quando era stata eseguita, posto che ricopriva la carica di legale rappresentante di entrambe le persone giuridiche coinvolte nel giroconto, o anche tempestivamente in sede processuale.
A tanto la corte d’appello ha aggiunto che non può trovare applicazione nel caso in esame la normativa sul giudizio di
rendiconto, propria del rapporto di mandato, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina specifica prevista dall’art. 1832 c.c. per il conto corrente.
Contro questa sentenza NOME COGNOME propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a sei motivi e illustra con memoria, cui la banca replica con controricorso, pure corredato di memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
1.- Infondata è l’eccezione d’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 4, c.p.c., in base al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, ai fini RAGIONE_SOCIALEa procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall’art. 369 c.p.c., depositi il ricorso e formuli l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio al giudice a quo , la quale deve essere restituita munita del visto di cui al comma 3 RAGIONE_SOCIALEa disposizione in esame, non potendo discendere dal suo mancato deposito « insieme col ricorso » la sanzione RAGIONE_SOCIALEa improcedibilità del giudizio di legittimità: una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale (Cass. n. 195/16; n. 11805/21; n. 12844/21).
1.1.- Nel caso in esame il ricorso è corredato RAGIONE_SOCIALEa domanda di trasmissione del fascicolo d’ufficio, nonché degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda, i quali sono specificamente indicati, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c .
L’eccezione è respinta.
2.- Inammissibile è la domanda di sospensiva RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e/o RAGIONE_SOCIALEe cartelle su di essa fondate, che esula dall’ambito di competenza di questa Corte.
3.- Inammissibile è anche la censura con la quale si apre il ricorso, non veicolata in apposito motivo, con la quale il ricorrente prospetta che il giudice ausiliario relatore del collegio RAGIONE_SOCIALEa corte d’appello che ha pronunciato la sentenza impugnata si sarebbe
dovuto astenere per la qualità rivestita sin dal 1998 di legale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
3.1.- Al riguardo va comunque ribadito che, non essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacità del giudice, la parte che non abbia esercitato l’onere di ricusazione, non può far valere, in sede di impugnazione, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di astensione del giudice come motivo di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza (Cass. n. 16831/22); né il ricorrente ha allegato la sussistenza di un vizio procedurale che gli abbia impedito di conoscere preventivamente chi fossero i giudici chiamati a decidere e di conoscere la causa di ricusazione oggi prospettata (come specificato da Cass. n. 9460/23).
4.- Col primo e col secondo motivo di ricorso , da esaminare congiuntamente, perché aspetti RAGIONE_SOCIALEa medesima censura, il ricorrente lamenta:
la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per mancanza di motivazione, la violazione o falsa applicazione degli artt. 324 e 346 c.p.c., 2909 c.c., nonché la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione del principio tantum devolutum, quantum appellatum , in considerazione RAGIONE_SOCIALEa delimitazione RAGIONE_SOCIALEa materia giustiziabile posta dalle statuizioni non impugnate RAGIONE_SOCIALEa sentenza non definitiva di primo grado ( primo motivo );
la violazione o falsa applicazione degli artt. 324 e 346 c.p.c., 2909 c.c., nonché ancora la violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum , per violazione del giudicato interno prodottosi per effetto dei capi non impugnati RAGIONE_SOCIALEa sentenza non definitiva di primo grado ( secondo motivo ).
Ad avviso del ricorrente, sia il tribunale con la sentenza definitiva, sia la corte d’appello con quella impugnata non avrebbero tenuto conto del giudicato interno derivante dall’irretrattabilità RAGIONE_SOCIALE a statuizione con la quale il Tribunale di Macerata, con la sentenza non definitiva, aveva stabilito che si sarebbe potuta valutare la specificità RAGIONE_SOCIALEe contestazioni svolte dal correntista soltanto dopo la
presentazione del conto e dei relativi documenti giustificativi, e non già, com’è invece avvenuto, in esito al deposito degli estratti conto, avvenuto nel 2007. Per conseguenza, secondo COGNOME, questo preteso giudicato sarebbe stato violato sia mediante lo svolgimento in sé RAGIONE_SOCIALEa valutazione concernente la specificità RAGIONE_SOCIALEe contestazioni dopo il deposito degli estratti conto, in mancanza RAGIONE_SOCIALEa presentazione del conto, sia mediante la valutazione di tardività RAGIONE_SOCIALE‘unica contestazione ritenuta specifica, ossia di quella concernente il trasferimento di 123milioni di lire del 1997, pur sempre avvenuta tenendo conto -soltanto- del deposito degli estratti conto.
In particolare, la corte d’appello avrebbe nella sostanza omesso la motivazione sulla questione RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza di alcun onere di specifica contestazione prima RAGIONE_SOCIALEa presentazione del conto e dei relativi documenti, benché dedotta con specifici motivi d ‘impugnazione (trascritti alle pagine 16 e 17 del ricorso), e avrebbe violato il giudicato reputando tardiva la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘operazione di trasferimento del 1997, benché avvenuta dopo il deposito degli estratti conto e non già dopo la presentazione del conto e dei relativi documenti giustificativi.
La censura complessivamente proposta, anche di là dal profilo d’inammissibilità dato dalla formulazione frammista di più profili di censura evidenziato in controricorso, è comunque inammissibile, perché se ne assume a fondamento un giudicato, in realtà inesistente già in base alla ricostruzione offerta in ricorso.
4.1.- Il giudicato interno si produce soltanto se una o più affermazioni contenute nella sentenza siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non certo quando si tratti di mere argomentazioni, oppure RAGIONE_SOCIALEa valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico RAGIONE_SOCIALEa decisione (Cass. n. 40276/21; n. 20951/22). Al contrario, nel
caso in esame l’affermazione contenuta nella sentenza non definitiva del Tribunale di Macerata che si sarebbe dovuta esaminare l’eccezione di genericità RAGIONE_SOCIALEa contestazione dopo la presentazione del conto e dei relativi documenti giustificativi non risolve certo in maniera autonoma una questione controversa; esprime, anzi, l’impossibilità di risolverla prima RAGIONE_SOCIALEa pr esentazione del conto.
5.- Questa statuizione è stata comunque successivamente travolta.
Come evidenziato in narrativa, difatti, la Corte d’appello di Ancona, nel decidere l’appello contro la sentenza non definitiva RAGIONE_SOCIALEa quale si discute, ha dichiarato la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere in ordine al giudizio di rendiconto, proprio in ragione del fatto che il correntista aveva proceduto all’indicazione, cui era tenuto, RAGIONE_SOCIALEe operazioni da documentare limitandola soltanto ad alcune, perdipiù nelle more del gravame contro la sentenza non definitiva e proprio in esito al deposito degli estratti conto relativi al rapporto in contestazione. Va quindi ribadito che la pronuncia di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa RAGIONE_SOCIALEa impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno RAGIONE_SOCIALE‘interesse RAGIONE_SOCIALEe parti alla naturale conclusione di esso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
5.1.- Alla emanazione di una sentenza di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, e, dall’altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere: l’efficacia di giudicato è limitata al solo aspetto del venir meno RAGIONE_SOCIALE‘interesse alla prosecuzione del giudizio, ossia nel caso in esame di quello di rendiconto, con l’ulteriore conseguenza
che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa (Cass., sez. un., n. 1048/00; conf., tra varie, n. 4167/20).
6.Le considerazioni che precedono comportano l’assorbimento del quarto motivo di ricorso , col quale il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 263 e ss. c.p.c., 119 del t.u.b., 324 e 346 c.p.c., 2909 c.c., perché non sussisterebbe alcun obbligo di contestazione a seguito del deposito in giudizio degli estratti conto, in quanto non corredato dei documenti giustificativi: col motivo si torna a far leva sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di rendiconto, in ordine alla quale v’è stata pro nuncia di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere.
7.- Inammissibile è poi il terzo motivo di ricorso , col quale il ricorrente lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., sotto l’aspetto del travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, sottolineando che la copia RAGIONE_SOCIALEa distinta recante l’accredito di lire 123milioni non era affatto indirizzata a lui, sibbene a RAGIONE_SOCIALE, che sin dal 20 dicembre 1996 aveva assunto la denominazione di RAGIONE_SOCIALE, alla quale egli era estraneo per aver ceduto le quote proprio in quella data.
Va al riguardo applicato il principio di recente affermato dalle sezioni unite di questa Corte, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALEa prova -che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità RAGIONE_SOCIALE‘informazione probatoria al fatto probatorio- trova il proprio istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre, se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALEe parti, il vizio va fatto valere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 4, o
n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., sez. un., n. 5792/24).
7.1.- Nel caso in esame, pur a voler riqualificare il motivo riconducendolo all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (trattandosi di fatto sostanziale concernente un punto controverso), non se ne può comunque prospettare la decisività.
COGNOME allega e documenta che la distinta di accredito era indirizzata a RAGIONE_SOCIALE e non a NOME COGNOME, e produce documentazione (ossia il verbale di assemblea straordinaria del 20 dicembre 1996), la quale, però, concerne la mera modifica RAGIONE_SOCIALEa denominazione sociale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’approvazione di un nuovo statuto, non già il mutamento RAGIONE_SOCIALE‘organo amministrativo: il documento non è quindi idoneo a smentire, anzi, è idoneo a confermare quanto sostenuto in sentenza, ossia che egli fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALEo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘operazione sin dall’esecuzione di essa, in quanto non solo a lui faceva capo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma egli era anche amministratore e legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘altro soggetto coinvolto nel giroconto, di là dalla vendita RAGIONE_SOCIALEe quote.
A maggior ragione gli elementi prospettati non sono idonei a incrinare l’altro profilo del ragionamento svolto dal giudice d’appello, ossia che il ricorrente ha proceduto al deposito RAGIONE_SOCIALEa copia RAGIONE_SOCIALEa distinta di accredito con addebito alla RAGIONE_SOCIALE prima del deposito degli estratti conto, in tempo, si legge nella sentenza, per contestarla in sede processuale « comunque nel rispetto dei termini RAGIONE_SOCIALEe memorie istruttorie »; laddove, al riguardo, generica e irrilevante, anche per le considerazioni già svolte, è l’affermazione del ricorrente di essere venuto a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa distinta di accredito in questione « pochi giorni prima del deposito », senza comunque specificare quando.
8.- In parte assorbito e in parte inammissibile è il quinto motivo di ricorso : è assorbito, là dove NOME COGNOME torna a lamentare la violazione del giudicato interno sul diritto al rendiconto; è inammissibile per genericità e astrattezza, là dove lamenta la violazione del proprio diritto di chiedere alla banca sia la documentazione, sia il rendiconto, a fronte RAGIONE_SOCIALEa statuizione RAGIONE_SOCIALEa corte d’appello che l’unica operazione specificamente contestata era quella del 1997, ma che quella contestazione era tardiva.
8.1.- In parte assorbito e in parte inammissibile è anche il sesto motivo di ricorso , col quale si lamenta la violazione degli artt. 1832, 1857 c.c., 263 e 264 c.p.c., 119 del T.U.B., 324 e 346 c.p.c., 2909 c.c.: esso è assorbito, perché ancora calibrato sulla sentenza non definitiva del 2009 del Tribunale di Macerata, là dove si sostiene che non può essere considerata tardiva la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘operazione del 1997 perché successiva alla produzione degli estratti conto; esso è poi inammissibile, là dove si assume, per smentire la tardività, l’inapplicabilità del regime di decadenze ex art. 1832 c.c., senza tener conto RAGIONE_SOCIALEe statuizioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, che ha disancorato l’onere di contestazione RAGIONE_SOCIALE‘operazione in questione anche dalla produzione de gli estratti conto, facendo leva sulla conoscenza pregressa e indipendente da questi che COGNOME ne aveva.
9.- Il ricorso è quindi complessivamente inammissibile e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024.