Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33667 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33667 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22135/2021 R.G. proposto da:
COGNOME, PROSPERI LILIA, COGNOME PAOLO, POTENZA FRANCO, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
CURATELA FALLIMENTARE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 736/2021 depositata il 17/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- La RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di fideiussori, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso del Tribunale di Chieti con il quale era loro ingiunto di pagare la somma complessiva di € 56.584,60 a favore di RAGIONE_SOCIALE Nazionale del Lavoro s.p.a. a titolo di scoperto di un conto corrente aperto nel 1999 dalla società, chiedendo, in via riconvenzionale, di ripetere l’indebito, frutto di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicati dalla RAGIONE_SOCIALE opposta, rispetto alla quale questa eccepiva la prescrizione del diritto e l’infondatezza della pretesa.
2.- Il Tribunale rilevata la propria incompetenza territoriale rimetteva le parti avanti alla sezione distaccata di Ortona, che, all’esito di CTU (che rideterminava il saldo secondo varie ipotesi di calcolo) e della riassunzione del processo da parte dei soli fideiussori stante l’intervenuto fallimento della società, con sentenza non definitiva, dichiarava « il non superamento del tasso soglia di usura», «la illegittimità della capitalizzazione degli interessi 22 fino al 30.06.2000» e «la legittimità della capitalizzazione trimestrale dal 1.7.2000 all’ultima posta contabile in base alla quale era stato chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, ove avvenuta in condizioni di reciprocità» .
Espletata nuova CTU, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo condannando i fideiussori e la curatela fallimentare in solido, al pagamento della minor somma di € 56.441,92 in favore della banca per effetto della compensazione della somma ingiunta di € 56.584,60 con il credito per illecita capitalizzazione degli interessi accertato per soli € 55,00, in quanto la mancata sottoscrizione della clausola di capitalizzazione non era stata eccepita con l’atto di opposizione e, comunque, la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi applicata
dal 2000 non comportava un peggioramento delle condizioni contrattuali precedenti avendo la banca applicato fino a detta data la capitalizzazione annuale degli interessi attivi e quella trimestrale degli interessi passivi, quindi non trovava applicazione l’art. 7 della deliberazione 9 Febbraio 2000 del C.I.C.R.
3.- Contro la sentenza del Tribunale ha proposto appello la sig. COGNOME -cui hanno, poi, aderito NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME deducendo l’erroneità della decisione, in particolare per non avere rilevato d’ufficio l’assenza di sottoscrizione della nuova clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, necessaria giacché la stessa comportava peggioramento delle condizioni precedentemente applicate dalla RAGIONE_SOCIALE stante la nullità e quindi l’inefficacia della capitalizzazione degli interessi regolata fino al febbraio 2000. La RAGIONE_SOCIALE Nazionale del Lavoro ha eccepito l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. e per il decorso dei termini di impugnazione, in quanto, il gravame proposto dalla sig. COGNOME riguardava anche la sentenza non definitiva pubblicata il 23.11.2015, per la quale era decorso il termine lungo di sei mesi per l’appello.
4. – La Corte territoriale -nella contumacia della curatela fallimentare -considerato che contro la statuizione della sentenza non definitiva circa la legittimità della capitalizzazione trimestrale (ove avvenuta in condizioni di reciprocità) nel periodo dall’1.07.2000 all’ultima posta contabile, non risultava essere stata formulata riserva di appello, il gravame proposto dall’appellante in data 15.02.2017 (formalmente avverso la sentenza definitiva pubblicata il 2.01.2017) doveva essere dichiarato inammissibile avendo ad oggetto l’impugnazione di statuizioni contenute nella sentenza non definitiva ormai passate in giudicato; né rilevava il fatto che il primo giudice, in sede di sentenza definitiva, avesse motivato ulteriormente sul punto stante che la decisione adottata al riguardo con la sentenza non definitiva era ormai coperta da giudicato.
5.- Avverso detta sentenza NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno presentato ricorso affidandolo a un solo motivo di cassazione. Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE( già RAGIONE_SOCIALE) quest’ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE con socio unico, cessionaria del credito per effetto di contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 2.08.2021 con BNL; la resistente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L’unico motivo di ricorso denuncia ex art. 360 coma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 279 c.p.c., rilevabile dal testo della sentenza impugnata laddove afferma che: «(…) il gravame proposto dall’appellante in data 15.02.2017 (formalmente avverso la sentenza definitiva pubblicata il 2.01.2017) deve essere dichiarato inammissibile, avendo ad oggetto l’impugnazione di statuizioni (ormai passate in giudicato) contenute nella sentenza non definitiva(…) », poiché dal dato letterale della richiamata sentenza non definitiva non emergerebbe alcuna statuizione (passata in giudicato), del Giudice di prime cure, sulla capitalizzazione degli interessi successiva all’1.07.2000 avendo questi affermato « la legittimità della capitalizzazione trimestrale dal 1.7.2000 all’ultima posta contabile in base alla quale è stato chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, ove avvenuta in condizioni di reciprocità », quindi solo nel caso in cui, all’esito di successiva verifica, fossero emerse condizioni di reciprocità, tanto che lo stesso Giudice rimetteva la causa in istruttoria demandando tale verifica al C.T.U. con un quesito che chiedeva, di eliminare la capitalizzazione degli interessi « qualora dall’origine del rapporto e fino alla pubblicazione della delibera CICR risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi; ed altresì qualora successivamente risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli
interessi in assenza di reciprocità delle parti, e quindi in violazione dell’art. 120 TUB ».
Solo, quindi, con la sentenza definitiva del 02.01.2017, gravata in appello, il Tribunale – alla luce delle conclusioni del CTU per cui la banca « a partire dalla data del 1.07.2020 ha invece applicato il c.d. criterio di reciprocità liquidando gli interessi attivi e passivi con la medesima capitalizzazione trimestrale » – aveva statuito definitivamente la legittimità dell’anatocismo, perché la pari periodicità di capitalizzazione applicata non avrebbe comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate nel caso di specie.
Dunque, i motivi di appello non attenevano alla sentenza non definitiva perché con essa, il Giudice -in conformità all’art. 279 n. 4 c.p.c. (« Il collegio pronuncia sentenza: (…) 4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa ») non aveva ancora statuito circa la capitalizzazione degli interessi successiva all’1.07.2000, questione sulla quale, quindi non poteva dirsi si fosse formato il giudicato per mancata riserva di impugnazione, formatosi solo sui punti oggetto del dispositivo su cui non era necessaria alcuna ulteriore valutazione (vale a dire la dichiarazione di non superamento del tasso soglia di usura e di illegittimità della capitalizzazione degli interessi fino al 30.06.2000).
Perciò i ricorrenti chiedono di chiarire se la sentenza interlocutoria che statuisca solo in parte circa le questioni sollevate dalle parti in contesa possa non essere fatta oggetto di riserva di appello, perché questo non pregiudica il gravame contro quella o quelle questioni di merito che sono ancora da istruire.
2.- Il motivo è fondato e va accolto.
La questione posta dai ricorrenti attiene alla formazione del giudicato interno.
Sul punto va ricordato che è principio consolidato (v. tra le altre: Cass. n. 12202/2017; Cass. n. 24783/2018; Cass. n. 10760/2019; Cass. n. 30728/2022; Cass. n. 29220/2024; Cass. n. 32563/24) quello per cui il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto (ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico), suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia; con la conseguenza che l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione e, quindi, di quella sequenza riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame.
Orbene, nella sentenza non definitiva si legge che « l’art. 2 della delibera CICR consente alle parti di pattuire la capitalizzazione degli interessi accreditati o addebitati purché venga stabilita la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Per cui fino all’entrata in vigore della delibera del CICR gli interessi vanno epurati, mentre possono essere applicati a partire da tale data purché vi sia condizione di reciprocità. E’ quindi, chiaro che la causa va rimessa in istruttoria per procedere a calcoli che considerino per il periodo successivo all’entrata in vigore della delibera CICR l’applicazione della capitalizzazione trimestrale, in condizioni di reciprocità, e quindi trimestralmente, cosa non effettuata dal CTU, ciò al fine di verificare la somma effettivamente dovuta alla data di emissione del decreto ingiuntivo» .
Reputa il Collegio -in applicazione del principio consolidato predetto -che la statuizione che è stata individuata dal giudice d’appello come fonte di giudicato ( fino all’entrata in vigore della delibera del CICR gli interessi
vanno epurati, mentre possono essere applicati a partire da tale data purché vi sia condizione di reciprocità) investa in effetti solo la questione teorica su quanto prevede la delibera e sia, pertanto, inidonea ad integrare la sequenza norma, fatto ed effetto.
Invero quest’ultimo aspetto della sequenza, ovvero la violazione dell’art. 120 TUB, è stato oggetto di valutazione nel prosieguo del giudizio, ove lo stesso Tribunale ha fatto proprio l’esito della CTU, da un lato, perché il consulente aveva « eliminato qualsiasi capitalizzazione degli interessi fino alla data del 30.6.2000»; dall’altro, pronunciandosi sulla legittimità della capitalizzazione successiva (su quell’ «effetto», appunto, che in sede di prima pronuncia non era stato accertato) osservando in proposito che non rilevava il difetto di sottoscrizione della nuova clausola anatocistica sia perché l’eccezione non era stata sollevata tempestivamente sia perché la pari periodicità di capitalizzazione non comportava un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate e non doveva quindi farsi luogo all’applicazione l’art. 7 della delibera CICR.
Quanto precede rende evidentemente inconferente la questione della omessa riserva d’appello sulla sentenza non definitiva che sul punto non era idonea a passare in giudicato avendo sancito solo «in astratto» -come, appunto, afferma anche la controricorrente – la legittimità della capitalizzazione trimestrale, sancita poi, in concreto, solo con la sentenza definitiva, che non ha « semplicemente dato attuazione, sul piano del quantum, al principio già stabilito, applicando le risultanze contabili » -come sostiene la controricorrente -ma ha «statuito» che la pari periodicità fosse stata legittimamente applicata senza necessità di specifica pattuizione in mancanza di un peggioramento delle precedenti condizioni contrattuali sul punto.
-All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese relative al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 18.12.2025
Il Presidente NOME COGNOME