Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34104 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34104 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1709-2025 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2925/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/07/2024 R.G.N. 1955/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO2025
COGNOME.
Rep.
Ud 04/11/2025
CC
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d’appello di Napoli, decidendo sui reclami proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (da ora RAGIONE_SOCIALE) contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, confermava quest’ultima pro nuncia che aveva respinto l’opposizione dei detti lavoratori avverso il provvedimento reso in sede sommaria, con cui pure era stato rigettato il loro ricorso teso ad ottenere l’illegittimità del licenziamento intimato il 25.10.2012 sulla base di contestazione c he addebitava agli odierni ricorrenti l’aver abbandonato il posto di lavoro alle ore 19.45 del 3.12.2011, l’aver omesso di espletare la prestazione dalle ore 19.45 alle ore 21,00 del 3.12.2011, l’aver falsamente attestato la presenza in servizio sul mod. 3 6 in uso all’impianto e il passaggio di consegne alla squadra di manovra subentrante, l’essere stati trovati in possesso, al di fuori dello scalo, di otto taniche di gasolio di proprietà di RFI, come da informazioni assunte presso la Procura della Repubblica di S. Maria C.V. cui era stata inviata informativa dei Carabinieri della Stazione di Maddaloni, che proprio il giorno 3.12.2011 avevano fermato lo COGNOME e il COGNOME all’uscita dell’interporto , mentre si trovavano vicino alle proprie autovetture con i portabagagli aperti, nonostante la forte pioggia, con le taniche in parte occultate nel vano portabagagli di una autovettura vicino all’altra autovettura.
La Corte territoriale concordava con il giudizio del Tribunale circa l’infondatezza dell’addebito relativo all’omesso espletamento della prestazione dalle ore 19.45 alle 21,00 (periodo in cui i due erano stati trattenuti presso la Stazione dei Carabinieri). Poi, là dove il Tribunale aveva ritenuto particolarmente grave la condotta di falsificazione, la stessa
Corte, invertendo l’ordine dell’esame degli addebiti, considerava il possesso delle otto taniche di gasolio, nella migliore delle ipotesi di incerta provenienza ma con ogni probabilità sottratte alla datrice di lavoro, una gravissima infrazione ai doveri di lealtà incombenti sul lavoratore certamente idonea a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario. A tal fine valutava come poco credibile e contraddittoria la ricostruzione dei fatti operata dai dipendenti e rivalutava il giudizio di non rilevante gravità del Tribunale con riguardo all’abbandono del posto di lavoro alle 19.45, considerando che tale allontanamento fosse stato finalizzato all’appropriazione di merce di dubbia provenienza.
Con sentenza n. 31090 del 30.11.2018, questa Corte accoglieva il primo motivo del ricorso per cassazione che i due lavoratori soccombenti avevano proposto contro la suddetta decisione d’appello e dichiarava assorbito il secondo motivo. Cassava, quindi, la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
3.1. Nell’accogliere il primo motivo di quel ricorso il giudice di legittimità rilevava che i giudici di secondo grado non si erano pronunciati sul sesto motivo di reclamo dei due lavoratori con il quale era stato censurato il punto della sentenza di prime cure in cui il Tribunale, sull’eccepita tardività della contestazione delle infrazioni, aveva ritenuto il preteso ritardo compatibile con la valutazione di ‘gravità’ degli addebiti mossi ai ricorrenti. La sentenza rescindente riteneva assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 64 lett. k) del c.c.n.l., dell’art. 24 Cost., e dell’art. 7 L. n. 300/1970, nonché dei principi di specificità e immodificabilità della contestazione e
del principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione ex art. 2106 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3), ed ancora omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. n. .
Riassunto il procedimento da parte dei due lavoratori, la Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio, accoglieva il reclamo ed in parziale riforma dichiarava inefficace il licenziamento condannando la parte reclamata al pagamento in favore di ciascun lavoratore di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data del licenziamento al soddisfo.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, ricorso che veniva deciso da questa Corte con sentenza n. 16482/2023 con la quale, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata era cassata con rinvio.
5.1. Le ragioni cassatorie alla base del decisum consistevano nel rilievo che il dichiarato assorbimento del secondo motivo del precedente ricorso per cassazione <>; tale valutazione nel merito
delle ulteriori ragioni di illegittimità del licenziamento dedotte dai lavoratori era invece mancata.
La Corte di appello di Napoli quale giudice del (secondo) rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha dichiarato inefficace il licenziamento e condannato la reclamata al pagamento di sei mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori.
6.1. La Corte di merito, all’esito della valutazione demandatagli quale giudice del rinvio, ha ritenuto provata quanto meno la condotta integrante sottrazione di beni aziendali costituiti da taniche di benzina, condotta pienamente riscontrata dalla sentenza penale di condanna per il reato di furto ed idonea a giustificare la lesione del vincolo fiduciario; ha dato quindi atto del giudicato formatosi sulla statuizione di inefficacia del licenziamento, <>
Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME sulla base di tre motivi; RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria .
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso rilievo del giudicato interno sulla natura sostanziale e non solo procedurale della tardività della contestazione e del recesso datoriale e sul conseguente diritto dei lavoratori a fruire della c.d. tutela indennitaria forte ai sensi dell’art. 18 comma 5 l. n. 300/1970; deducono ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 18, comma 5, l.n. 300/1970; sostengono in sintesi che, a fronte del definitivo accertamento della natura sostanziale del vizio denunziato, la Corte di rinvio avrebbe dovuto applicare la tutela indennitaria ex art. 18 comma 5 st. lav.
Con il secondo motivo deducono la inesistenza di un giudicato interno sulla misura della indennità risarcitoria quantificata dalla sentenza della Corte di appello n. 6787 del 2019 e connessa alla tardività della contestazione e del licenziamento, motivo dichiarato assorbito dalla sentenza rescindente Cass. n. 16482/2023 e riproposto in sede di riassunzione; in questa prospettiva denunziano, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., omessa pronunzia e violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 384, 392 e 394 c.p.c.; censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto coperta da giudicato interno la statuizione della Corte di appello in tema di conseguenze indennitarie connesse al licenziamento dichiarato inefficace per grave ritardo nella contest azione dell’addebito.
Entrambi i motivi, trattati congiuntamente per connessione, non sono accoglibili.
3.1. Dalla esposizione dei motivi del ricorso per cassazione di cui alla sentenza rescindente di questa Corte n. 16482/2023, che trovano riscontro nella esposizione della vicenda
processuale contenuta nel presente ricorso per cassazione ( v. ricorso pag. 10 e 11), emerge che gli odierni ricorrenti avverso la sentenza emessa dal giudice del primo rinvio avevano formulato uno specifico motivo di ricorso per cassazione (terzo motivo) con il quale avevano dedotto la non corretta applicazione del comma quinto dell’art. 18 St. lav. alla luce dei principi fissati da Cass. Sez. Un. n. 30985/2017 la quale, come noto, ai fini della tutela applicabile in ipotesi di contestazione disciplinar e tardiva in violazione dell’art. 7 St. lav., impone di distinguere a seconda che la violazione del principio di tempestività si sia tradotta in un ritardo notevole ed ingiustificato della contestazione, ipotesi alla quale deve conseguire l’applicazione de lla tutela indennitaria cd. forte di cui al comma 5 dell’art. 18 St. lav., dall’ipotesi di mera violazione di natura procedurale, cioè di contestazione avvenuta oltre i termini previsti dalla legge o dal contratto collettivo, la quale comporta l’applicazio ne della tutela indennitaria debole di cui al comma 6 dell’art. 18 cit.
3.2. Tale motivo è stato espressamente ritenuto assorbito dalla sentenza rescindente (sentenza, pag. 9 punto 9).
3.3. In relazione alla denunzia di omesso rilievo del giudicato interno formatosi sulla natura sostanziale della violazione relativa alla ritenuta tardività della contestazione, occorre premettere che come chiarito da questa Corte il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, con la conseguenza che l’impugnazione motivata con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione
riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass. n. 32563/2024, Cass. n. 24783/ 2018).
3.4. Alla luce di tale condivisibile orientamento le deduzioni di parte ricorrente risultano già in astratto inidonee a dimostrare la formazione del preteso giudicato interno in quanto le stesse valorizzano il solo profilo relativo alla valutazione di gravità della violazione procedurale da parte del giudice del primo rinvio (v. brani della sentenza del primo giudice di rinvio trascritti alle pagg. 13 e sgg. del ricorso per cassazione) ma non anche gli effetti giuridici connessi, per previsione normativa, a tale valutazione. In altri termini, il solo riferimento alla valutazione di gravità della violazione non consente di ritenere integrata la unità minima, fatto – norma -effetto- sulla quale può formarsi il giudicato inteso quale capo autonomo della sentenza che risolve una questione avente una a propria individualità e autonomia, tale da integrare una decisione del tutto indipendente (Cass. n. 17935/2007, Cass. n. 23747/2008).
3.5. In senso convergente deve inoltre evidenziarsi che, per come pacifico, gli odierni ricorrenti avevano impugnato con il ricorso per cassazione la statuizione di condanna alla indennità risarcitoria denunziando la mancata applicazione del criterio stabilito dalle Sezioni Unite 30985/2017 e tanto, secondo quanto sopra osservato, riapriva la cognizione sull’intera questione e quindi anche sul tema della natura sostanziale o procedurale della violazione.
3.6. Con tale approdo ricostruttivo della vicenda processuale non si pone in contrasto l’affermazione della sentenza impugnata circa il giudicato formatosi sulla indennità risarcitoria connessa all’inefficacia del licenziamento, posto che tale affermazione è riferita al segmento processuale successivo alla emanazione della sentenza rescindente. La Corte di rinvio ha infatti così argomentato: <>. L’affermazione relativa alla formazione del giudicato sulla statuizione di inefficacia del licenziamento e sulla relativa conseguenza indennitaria non è validamente incrinata dalle censure articolate con il secondo motivo.
3.7. Premesso che il principio della disponibilità dell’oggetto del processo comporta che anche in sede di riassunzione innanzi al giudice di rinvio la parte possa limitare le proprie domande non riproponendo una o alcune di quelle formulate nella precedente fase di merito (Cass. n. 10753/1997) e premesso che la sentenza impugnata ha mostrato di ritenere che la questione relativa misura dell’indennità risarcitoria connessa all’inefficacia del licenziamento non era stata riproposta in sede di riassunzione, costituiva onere di parte ricorrente dimostrare il contrario, articolando la censura in conformità del principio di specificità del ricorso per cassazione ex art.366 comma 1 n. 6 c.p.c..
3.8. Tale principio impone che il ricorso per cassazione contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (cfr., tra le altre, Cass. n. 13312/2018, Cass. n. 1926/2015). In particolare, con riferimento alla ipotesi in cui, come nel caso di specie, vengano denunciati con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità, diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. tra le altre, Cass. N. 6014/2018, Cass. n. 12664/2012); pertanto, allorquando si denunzia una violazione o falsa applicazione di norme processuali, la parte ricorrente è onerata ad indicare gli elementi fattuali condizionanti l’ambito di operatività di detta violazione, con la conseguenza che ove si asserisca la mancata valutazione di atti documentali è necessario procedere alla trascrizione integrale dei medesimi o del loro essenziale contenuto al fine di consentire il controllo della decisività delle operate deduzioni unicamente sulla base del solo ricorso (o del controricorso), senza che la Corte di
legittimità possa ricorrere ad ulteriori indagini integrative. (Cass. n. 4840/2006).
3.9. Tale onere non è stato assolto dagli odierni ricorrenti essendo del tutto mancata la trascrizione nelle parti di pertinenza del contenuto del ricorso in riassunzione, come necessario al fine di dimostrare che la questione ritenuta assorbita dalla sentenza rescindente era stata, viceversa, ritualmente riproposta con il ricorso in riassunzione. In questa prospettiva risulta pertanto non conferente la trascrizione del motivo di ricorso per cassazione, ritenuto assorbito dalla (seconda) sentenza rescindente, così come il riferimento alla giurisprudenza di legittimità in tema di riproponibilità davanti al giudice del rinvio delle questioni espressamente dichiarate assorbite in sede di cassazione.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. ed ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. errata, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia.
4.1. Il motivo è infondato. Invero, quanto alla violazione dell’art. 2697 c.c., la stessa è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece là dove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 13395/2018), mentre nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante
sulla parte datoriale. L’accertamento della responsabilità disciplinare degli odierni ricorrenti scaturisce infatti dal concreto apprezzamento delle emergenze in atti, compresa la sentenza penale di condanna per furto, e non è frutto quindi della regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all’accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi.
4.2. In relazione al denunziato vizio di motivazione si rileva che lo stesso non è articolato in conformità della nuova configurazione del motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.. La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata (ex plurimis, oltre a Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014, Cass. Sez. Un. 33679 del 2018, Cass. n. 27415/2018) nell’affermare che: – il novellato testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (come riformulato dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134), applicabile ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; -neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; – nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, risolvendosi nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. (non denunciata nella fattispecie).
4.3. Le censure concretamente articolate dagli odierni ricorrenti non appaiono già prima facie riconducibili al paradigma dell’art. 360 comma 1 n. 5.c.p.c. quale ricostruito all’esito della novella legislativa dal giudice di legittimità , posto che oltre a non denunziare formalmente un’anomalia motivazionale determinante apparenza di motivazione, neppure individuano uno specifico fatto storico, oggetto di discussione fra le parti, la cui omissione avrebbe determinato con certezza un diverso esito della lite: con il motivo in esame parte ricorrente mostra di voler sollecitare un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie e quindi sollecitare un sindacato estraneo al giudizio di cassazione.
Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 novembre 2025
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME