Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23384 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23384 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6563/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dai Prof. AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE PALERMO;
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1386/21, depositata
il 26 agosto 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 3325/10 dell’11 novembre 2010, con cui il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE gli aveva intimato il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di Euro 617.945,43, dovuta a saldo del corrispettivo di prestazioni chemioterapiche e di rimborsi per emoderivati e farmaci antiblastici somministrati in regime di day hospital nell’anno 2008, oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
A sostegno dell’opposizione, l’attrice eccepì il superamento del budget annuale, osservando in subordine che il pagamento del residuo dovuto era condizionato all’esito positivo dei controlli affidati all’RAGIONE_SOCIALE, e chiedendo di essere autorizzata a chiamarla in causa.
Si costituì la RAGIONE_SOCIALE, e resistette all’opposizione, chiedendone il rigetto.
Si costituì inoltre l’RAGIONE_SOCIALE, sostenendo che non vi era stato alcun ritardo nell’esecuzione dei controlli.
1.1. Con sentenza del 6 novembre 2015, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accolse l’opposizione, a) revocando il decreto ingiuntivo, b) determinando in Euro 617.945,43 l’importo dovuto dall’RAGIONE_SOCIALE, salvo conguaglio, ove spettante, per Euro 32.834,08 oggetto di scostamento, c) dando atto dell’intervenuto pagamento dell’importo di Euro 306.088,57 e condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma residua di Euro 311.856,86, e d) rigettando la domanda di riconoscimento degl’interessi moratori.
L’impugnazione proposta dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stata rigettata dRAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza del 26 agosto 2021 ha dichiarato assorbito l’appello incidentale condizionato proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Premesso che in caso di prestazioni sanitarie erogate da strutture private preaccreditate il diritto al riconoscimento degl’interessi moratori nella misura
di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 sorge solo per effetto RAGIONE_SOCIALE conclusione di un contratto in forma scritta in data successiva all’8 agosto 2002, la Corte ha rilevato che l’opposta aveva prodotto soltanto le fatture relative alle prestazioni eseguite, senza fornire la prova dell’avvenuta stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 8quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Ha escluso che a quest’ultimo fosse equiparabile l’accordo annuale di assegnazione del budget , rilevando che lo stesso ha la funzione di regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni al fine di garantire l’equilibrio del sistema RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre la stipulazione del contratto ha luogo per effetto di una fattispecie a formazione progressiva, comprendente anche il rilascio dell’autorizzazione e l’accreditamento, ed avente ad oggetto la determinazione degli obblighi RAGIONE_SOCIALE struttura RAGIONE_SOCIALE verso gli utenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione.
Quanto poi al riconoscimento degl’interessi moratori al tasso legale, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo d’impugnazione proposto dall’appellante, rilevando che quest’ultima aveva censurato una sola delle rationes decidendi RAGIONE_SOCIALE statuizione impugnata, costituita dRAGIONE_SOCIALE mancata proposizione RAGIONE_SOCIALE relativa domanda, senza contestare l’altra, consistente nella mancata dimostrazione RAGIONE_SOCIALE costituzione in mora.
Avverso la predetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. L’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 e dell’art. 2909 cod. civ., sostenendo che, in quanto fondato sulla mancata conclusione di un contratto in forma scritta tra le parti, il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di riconoscimento degl’interessi moratori al tasso previsto dal decreto citato si pone in contrasto con il giudicato interno formatosi in ordine RAGIONE_SOCIALE sussistenza e RAGIONE_SOCIALE validità del rapporto sinRAGIONE_SOCIALEgmatico con la RAGIONE_SOCIALE, per effetto RAGIONE_SOCIALE mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, nella parte concernente il pagamento RAGIONE_SOCIALE sorte capitale. Premesso infatti che per le strut-
ture pubbliche accreditate e per alcune case di RAGIONE_SOCIALE altamente specializzate l’assegnazione del budget previsto dall’art. 24, comma decimo, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 8 febbraio 2007, n. 2 aveva avuto luogo, dall’anno 2002 al 2008, non già mediante gli accordi contrattuali previsti dall’art. 8quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, ma con provvedimenti adottati direttamente dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva centralizzato presso di sé i rapporti, in ragione RAGIONE_SOCIALE valenza ultraRAGIONE_SOCIALE dell’attività, osserva che l’affermazione dell’invalidità di tali rapporti escluderebbe la sussistenza di tutte le obbligazioni ad essi conseguenti, oltre ad apparire contraria RAGIONE_SOCIALE buona fede e lesiva dell’affidamento riposto dai privati nella legittimità degli atti dell’Amministrazione. Precisato inoltre che, in quanto avente il suo fondamento nel consenso delle parti, la prestazione del servizio di assistenza RAGIONE_SOCIALE a fronte RAGIONE_SOCIALE remunerazione posta a carico del RAGIONE_SOCIALE è inquadrabile nella nozione di transazione commerciale di cui RAGIONE_SOCIALE direttiva 2000/35/CE, di cui il d.lgs. n. 231 del 2002 costituisce attuazione, così come interpretata dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza unionale, aggiunge che la disapplicazione del meccanismo previsto da tali disposizioni, avente una funzione dissuasiva dell’inadempimento, priverebbe la direttiva del suo effetto utile, proprio in riferimento ai rapporti come quello in esame, in cui il sinRAGIONE_SOCIALEgma è caratterizzato da una situazione di squilibrio contrattuale.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in via subordinata, la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il motivo d’impugnazione concernente il mancato riconoscimento degl’interessi al tasso legale, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dRAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, la relativa domanda era stata avanzata in via subordinata nell’atto di appello, in cui era stata indicata, come data di decorrenza, quella del decreto ingiuntivo opposto.
Il primo motivo, riflettente l’intervenuta formazione del giudicato in ordine al fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALE domanda di riconoscimento degl’interessi, è fondato.
Non può infatti condividersi la sentenza impugnata, la quale, nonostante la mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento del corrispettivo
delle prestazioni chemioterapiche ed al rimborso dovuto per la somministrazione di emoderivati e farmaci antiblastici in favore degli assistiti, ha ritenuto insussistente il diritto agl’interessi per il ritardo nel pagamento delle medesime somme, rimettendo in discussione l’avvenuta stipulazione di un contratto in forma scritta tra la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, che rappresentava il fatto costitutivo del diritto al pagamento sia del capitale che degl’interessi, in ordine al quale doveva ritenersi ormai formato il giudicato interno.
E’ pur vero che, come più volte affermato da questa Corte, il credito degli interessi, una volta sorto, costituisce un’obbligazione pecuniaria autonoma rispetto a quella avente ad oggetto il capitale, che può essere fatta valere separatamente da quest’ultima, mediante una domanda che, in quanto fondata sul ritardo nell’adempimento dell’obbligazione principale, anziché sulla fonte di quest’ultima, ed avente ad oggetto una somma soggetta ad incremento progressivo, anziché determinata in misura fissa in base al criterio concretamente applicabile, è caratterizzata da una causa petendi e un petitum diversi da quelli RAGIONE_SOCIALE domanda di pagamento del debito principale (cfr. Cass., Sez. Un., 26/03/2015, n. 6060; Cass., Sez. I, 22/03/2012, n. 4554; 19/02/2003, n. 2476). Ciò non esclude tuttavia il carattere accessorio di tale obbligazione, il quale emerge essenzialmente con riguardo al momento genetico del rapporto, nel senso che la decorrenza degl’interessi presuppone la nascita dell’obbligazione principale e la loro maturazione cessa con l’estinzione RAGIONE_SOCIALE stessa (cfr. Cass., Sez. V, 24/01/2023, n. 2095; Cass., Sez. II, 27/11/2009, n. 25047; Cass., Sez. lav., 20/09/1991, n. 9800), con la conseguenza che, in sede di accertamento del diritto al pagamento degl’interessi, il giudicato formatosi in ordine all’esistenza ed RAGIONE_SOCIALE validità del rapporto principale, per effetto dell’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di pagamento del capitale, preclude ogni ulteriore contestazione in ordine a tali aspetti RAGIONE_SOCIALE controversia (cfr. Cass., Sez. lav., 27/03/2023, n. 8594).
Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che la sentenza di primo grado non avesse compiuto alcun accertamento specifico in ordine al contratto stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, la cui esistenza e validità non erano state contestate da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendosi la stessa limitata ad eccepire, nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, il superamento del
budget annuale assegnato RAGIONE_SOCIALE struttura RAGIONE_SOCIALE e la superiorità dell’importo richiesto rispetto a quello che era risultato dovuto a seguito dei controlli effettuati dall’RAGIONE_SOCIALE. Com’è noto, infatti, l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano tuttavia premesse necessarie RAGIONE_SOCIALE pretesa e dell’accertamento relativo, ponendosi come precedenti logici essenziali e indefettibili RAGIONE_SOCIALE decisione (giudicato implicito) (cfr. Cass., Sez. III, 26/02/ 2019, n. 5486; Cass., Sez. lav., 30/10/2017, n. 25745; 16/08/2012, n. 14535): nella specie, pertanto, avuto riguardo a quanto si è detto in ordine RAGIONE_SOCIALE comunanza del momento genetico esistente tra l’obbligazione di pagamento del capitale e quella di pagamento degl’interessi, non può in alcun modo dubitarsi dell’idoneità RAGIONE_SOCIALE decisione adottata in ordine RAGIONE_SOCIALE prima a spiegare efficacia di giudicato anche in ordine RAGIONE_SOCIALE seconda, pur in mancanza di una pronuncia espressa sull’esistenza e la validità del contratto, che rappresentava il fatto costitutivo del credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il secondo motivo, riguardante la domanda subordinata di riconoscimento degl’interessi in misura legale.
La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 13/06/2024