Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17211 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17211 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10204/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), SCOPELLITI CONCETTINA (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA n. 125/2019, depositata il 18/02/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Reggio Calabria -Sezione stralcio, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dai proprietari degli immobili facenti parte di un fabbricato sito in Reggio Calabria nei confronti della società costruttrice RAGIONE_SOCIALE, riconosceva agli attori la comproprietà pro quota e proporzionalmente all’estensione del proprio immobile nella misura prevista dall’art. 41 -sexies della legge urbanistica n. 1150/42, come modificato dall’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (pari ad 1mq/20mc) dell’area destinata a parcheggio, sita nel semicantinato.
Per ragioni di equità, il giudice di primo grado ricorrendo allo strumento dell’integrazione del contratto ex art. 1374 cod. civ., imponeva agli acquirenti delle unità abitative -a fronte dell’individuazione del posto auto destinato a ciascuna unità immobiliare – il versamento alla parte venditrice/costruttrice di un corrispettivo pari all’aumento di valore del bene compravenduto nella misura stabilita dalla CTU svolta nel corso del giudizio.
1.1. La sentenza veniva impugnata con due atti separati da tredici condòmini, che avanzavano richiesta di parziale riforma della
pronuncia di prime cure nella parte determinativa dell’indennizzo da corrispondere alla venditrice, sollecitando lo svolgimento di nuova CTU; nonché dalla condomina NOME COGNOME che, con autonomo gravame, chiedeva la riforma della pronuncia impugnata nella parte in cui riconosceva alla venditrice il diritto ad un conguaglio, sostenendo, al contrario, che si era già prodotto l’effetto traslativo dell’area parcheggio quale parte comune dell’edificio ex art. 1117, n. 2) cod. civ., unitamente al conseguimento della proprietà delle singole unità abitative.
Con sentenza n. 125/2019 la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in accoglimento del gravame interposto dalla COGNOME avverso la sentenza definitiva – ritenendo che da solo valga ad escludere la formazione del giudicato interno sulla statuizione concernente il riconoscimento alla RAGIONE_SOCIALE di un’integrazione del corrispettivo e i presupposti giuridici di detto trasferimento -statuiva che, in difetto di espressa riserva di proprietà da parte della costruttrice, con gli atti di acquisto delle singole unità immobiliari gli acquirenti erano già divenuti condomini -ex art. 1117 cod. civ., nei limiti delle rispettive quote, fermo il rispetto del rapporto di legge (1mq/20mc) tra area parcheggio posta al piano semicantinato e cubatura complessiva dello stabile -del semicantinato progettualmente destinato ad area parcheggio del fabbricato.
2.1. In sintesi, anche nei confronti degli altri tredici appellanti, la Corte territoriale riformava la sentenza impugnata nella parte in cui sanciva l’obbligo per i cond òmini di corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE un corrispettivo (determinato a misura dalla CTU) per gli spazi parcheggi assegnandi.
La pronuncia è impugnata per la Cassazione da NOME COGNOME nella sua qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, e il ricorso affidato a sei motivi.
Resiste NOME COGNOME depositando controricorso illustrato da memoria.
Restano intimate le altre parti indicate in intestazione.
1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., in relazione agli art. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. del principio del giudicato, che non può essere superato dal fatto che uno solo degli appellanti ha impugnato un capo della sentenza non impugnato dagli altri. Nella sentenza impugnata il Tribunale confermava due ordinanze emerse in corso di giudizio in cui la prima – avente sostanzialmente natura di sentenza parziale rispetto alla quale solo la COGNOME aveva opposto riserva di appello, ma limitatamente agli eventuali esborsi, non contestando le ragioni di diritto ad essa sottese – attribuiva la proprietà pro quota a tutti gli attori delle varie cause riunite; la seconda disponeva la prosecuzione dell’attività istruttoria mediante consulenza tecnica valutativa. Nel giudizio di appello, le posizioni dei proprietari delle unità abitative si scindono nuovamente: mentre tredici di essi producono appello a firma di più difensori, con un unico atto la COGNOME impugnava la sentenza di primo grado in via autonoma producendo diversi motivi di gravame. La Corte d’Appello ha riunito questi due procedimenti e li ha decisi unitamente dimenticando totalmente il formarsi del giudicato sull’attribuzione delle quote di proprietà in virtù della sentenza parziale del 18.07.1989 non impugnata; dimenticando anche la circostanza che nessuno dei tredici appellanti ha impugnato con specifico motivo la statuizione indiscussa dell’attribuzione di proprietà condizionata al pagamento di un controvalore, così pervenendo alla
deduzione dell’esclusione della formazione del giudicato interno sulla statuizione concernente il riconoscimento alla RAGIONE_SOCIALE di un’integrazione del corrispettivo.
Con il secondo motivo si deduce violazione, ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., in relazione all’art. 274 cod. proc. civ., del principio attinente alla riunione dei procedimenti: la Corte d’Appello doveva decidere in autonomia i due procedimenti separatamente proposti, sebbene si trattasse di cause connesse.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. La ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, con connaturata lesione del diritto di difesa della RAGIONE_SOCIALE, sui punti non impugnati da parte di tredici appellanti a cui sono state ricondotte le ragioni sottese all’appello della COGNOME.
Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., in relazione all’art. 329 cod. proc. civ., in quanto taluni appellanti hanno proposto impugnazione parziale: pur riconoscendo anch’essi che per poter acquisire il diritto reclamato sul semicantinato fosse necessario un trasferimento a titolo oneroso, si sono limitati alla richiesta di una nuova consulenza tecnica, al solo scopo di quantificare esattamente quanto dovuto.
Con il quinto motivo si deduce violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., in relazione agli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., per inammissibilità dell’appello proposto dalla COGNOME. La ricorrente ritiene l’appello inammissibile per contraddittorietà e illogicità, nonché per la presenza di due domande nuove (condannare RAGIONE_SOCIALE a rendere il seminterrato conforme; riconoscere il risarcimento del danno); né l’appellante ha specificato in virtù di quale norma
potesse trovare ingresso la richiesta di non equilibrare le posizioni economiche e conseguire la proprietà nel semicantinato del tutto gratuitamente.
Con il sesto motivo si deduce violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto. La ricorrente lamenta l’erronea indicazione delle norme di diritto positivo da applicare al caso specifico, anche in relazione alle diverse posizioni dei singoli appellanti: la maggior parte dei proprietari, infatti, in tempi successivi l’uno dall’altro, ha acquistato non dalla RAGIONE_SOCIALE ma da terzi aventi causa a titolo particolare del Fallimento, previa autorizzazione del Tribunale. Nel frattempo, intervenivano molteplici provvedimenti legislativi in materia di aree destinate a parcheggio, ciascuno dei quali trova diversa applicazione ratione temporis ai singoli acquisti susseguitisi nel tempo. Del resto, prosegue la ricorrente, la legge del 1967 n. 765, nel prevedere il posto auto strettamente connesso all’attività edificatoria, ha imposto gli oneri di urbanizzazione come condizione di legittimità per il rilascio del provvedimento abilitativo alla costruzione, con un aggravio da intendersi a carico della struttura, che non deve riverberarsi a carico del costruttore, bensì sugli acquirenti al momento dell’alienazione dei singoli appartamenti.
Il quarto motivo del ricorso solleva una questione di particolare importanza sulla quale il Collegio ritiene sia necessario il rinvio alla trattazione in pubblica udienza a termini dell’art. 375, comma 3, cod. proc. civ. , poiché riguarda l’eventuale estensione della decisione resa in appello nei confronti di una condomina relativa all’esclusione dell’obbligo di corrispondere alla società costruttrice un corrispettivo per gli spazi parcheggi da assegnare, dei quali il condominio era già proprietario – nei confronti di altri condòmini parti di un diverso
giudizio riunito in sede di gravame, rispetto ai quali si assume dovrebbe essersi formato giudicato per acquiescenza sulla decisione di prime cure, ex art. 329 cod. proc. civ., avente contenuto opposto alla statuizione resa da l giudice d’appello.
P.Q.M.
La Corte visto l’art. 375, comma 3, cod. proc. civ., la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda