Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30422 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30422 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
Con sentenza non definitiva n. 585/2013, il Tribunale di Ragusa dichiarava che NOME COGNOME aveva lavorato alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) in forza di un rapporto subordinato a tempo determinato dal 9.4.2001 al 31.1.2005, dichiarava il suo diritto alla retribuzione lorda prevista dal CCNL di settore relativo al personale del comparto delle RAGIONE_SOCIALE e degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE temporalmente applicabile, secondo le mansioni espletate, come descritte nei suddetti contratti, e all’orario di lavoro indicato in motivazione, rigettava la domanda di conversione dei contratti e dichiarava inammissibili le domande volte al pagamento delle differenze retributive riguardanti il periodo dal 1.2.2005 al 27.12.2008 e al risarcimento del danno.
Con sentenza definitiva n. 713/2014 il Tribunale di Ragusa, all’esito della disposta CTU, condannava il RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della COGNOME della somma di € 40.660,95 al lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive e TFR per l’attività lavorativa svolta dalla m edesima nel periodo dal 9.4.2001 al 31.1.2005 con mansioni inquadrabili nel profilo professionale di operatore tecnico di VII livello professionale delineato dal DPR n. 171/1991 Allegato 1.
La Corte d’appello di Catania accoglieva per quanto di ragione l’appello principale proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza definitiva e lo condannava al pagamento della complessiva somma di € 19.099,53 al lordo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi sul capitale originario, annualmente rivalutato, dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo e rigettava l’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale reputava intangibile il capo della sentenza non definitiva che ha qualificato il RAGIONE_SOCIALE come ente pubblico non economico ed
il conseguente rigetto della domanda di conversione e considerava coperto dal giudicato il punto motivazionale della medesima sentenza che aveva riconosciuto il diritto della COGNOME a percepire la retribuzione lorda prevista dal CCNL relativo al personale del comparto delle RAGIONE_SOCIALE e degli RAGIONE_SOCIALE, qualificandolo come parametro per la quantificazione ai sensi dell’art. 36 Cost.; riteneva pertanto corretta l’inclusione dell’indennità integrativa speciale e dell’indennità di con tingenza nel calcolo della retribuzione dovuta.
Evidenziava che solo la sentenza definitiva contiene un espresso riferimento alla maggiorazione retributiva per il lavoro straordinario, senza alcuna indicazione alla disciplina applicabile ed ai criteri di calcolo applicati per la remunerazione; in mancanza di espresse statuizioni sul punto non ravvisava ragioni ostative all’applicazione della disciplina legislativa di cui agli artt. 1 e 5 del R.D.L. n. 692/1923 fino al 14.4.2003, e dell’art. 3 d. lgs. n. 66 /2003 per il periodo successivo.
Aggiungeva che l’applicazione, da parte del primo giudice, del CCNL di settore come parametro per il calcolo della ‘giusta retribuzione’ non può estendersi alla determinazione del compenso dovuto per l’orario di lavoro prestato oltre quello normale.
Non avendo ravvisato lo svolgimento, da parte della COGNOME, di alcuna funzione di coordinamento di altri dipendRAGIONE_SOCIALE, escludeva la riconducibilità delle mansioni svolte dalla medesima al profilo di ‘collaboratore tecnico’ di VI livello
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Condivideva le statuizioni del Tribunale in ordine alla novità delle questioni giuridiche relative al carattere sindacale della conciliazione di cui al verbale del 13.6.2008 e all’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato e riteneva inammiss ibile la censura dell’appellante incidentale relativa all’omessa pronuncia della sentenza non definitiva sulla domanda di risarcimento dei danni morali.
Per la cassazione della sentenza di appello NOME COGNOME ha prospettato due motivi di ricorso, illustrati da memoria.
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.
DIRITTO
Il primo motivo, con cui la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di lavoro e conseguente errata valutazione dei fatti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., è articolato in tre sottocensure.
Con la prima sottocensura la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha ritenuto coperta dal giudicato la statuizione della sentenza non definitiva n. 585/2013 del Tribunale di Ragusa relativa all’applicabilità del CCNL di settore anche per quanto attiene alle differenze di retribuzione relative al lavoro straordinario; sostiene pertanto l’inammissibilità della revisione, da parte della Corte territoriale, del calcolo del dovuto a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario, come determinato dal giudice di prime cure.
Con la seconda sottocensura la ricorrente lamenta l’erroneità e la contraddittorietà della sentenza impugnata in ordine all’interpretazione dei contratti di lavoro e delle risultanze istruttorie, nonché del proprio profilo professionale; censura la contraddittorietà e la lacunosità della motivazione.
Con la terza sottocensura la ricorrente si duole dell’erroneità della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta inammissibilità della domanda di risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e ne ribadisce la fondatezza.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia l’omesso, insufficiente e/o contraddittorio esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonché la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Lamenta l’omessa valutazione, da parte dei giudici di merito, della sua impugnativa stragiudiziale del verbale di conciliazione del 13.6.2008 (istanza del 27.10.2008, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO), precisando che all’udienza del 30.10.2009 si era limitata a ribadire i motivi della suddetta impugnazione.
Argomenta che il suddetto verbale costituisce una dichiarazione di scienza; evidenzia inoltre che non conosceva il ‘conciliatore’ che aveva presenziato all’accordo transattivo e di non avere avuto modo di interloquire col medesimo prima della sottoscrizione.
Deve premettersi che alla luce dei principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, la circostanza che ciascuno dei profili di doglianza articolati nel primo motivo avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consRAGIONE_SOCIALErne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015; Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 39169 del 09/12/2021).
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 17931/2013, hanno infatti chiarito che l’onere della specificità ex art. 366 n.4 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve indicare i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle n orme di diritto su cui si fondano, non deve essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione degli articoli codicistici o di altri testi normativi, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, comportando, invece, l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le qua li la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, in modo da consRAGIONE_SOCIALEre al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e di stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, sia riferita alla deduzione di un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocabilmente, riconducibile ad una delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 cod. proc. civ.
La prima sottocensura nell’ambito del primo motivo, riguardante la violazione del giudicato costituito dalla sentenza non definitiva n. 585/2013 del Tribunale di Ragusa in ordine all’applicabilità del CCNL di settore anche per quanto attiene alle differenze di retribuzione relative al lavoro straordinario, deve ritenersi autosufficiente in quanto trascrive il giudicato nella parte che rileva nel presente giudizio ed è fondata per quanto di ragione.
E’ infatti incontestata l’esistenza del giudicato, costituito dalla sentenza non definitiva del Tribunale di Ragusa n. 585/13, il cui 2° capoverso della pag. 6 è stato trascritto nel ricorso per cassazione: ‘…COGNOME NOME abbia conseguentemente diritto, con riguardo al menzionato periodo, alla retribuzione lorda prevista dal CCNL di settore (CCNL relativo al personale del comparto delle RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE Sperimentazione) temporalmente applicabile, da assumersi quale parametro di quantificazione ex art. 36 Cost., detratte le somme già percepite in esecuzione dei contratti d’opera professionale prodotti in atti, in relazione alle mansioni espletate (come descritte in seno ai predetti contratti) ed all’orario di lavoro sopra in dicato (inclusi i più ampi orari osservati ogni due anni, per la durata di una settimana)’.
Il giudicato ha dunque statuito anche in ordine alle modalità di calcolo delle somme dovute a titolo di retribuzione del lavoro straordinario, prevedendo che il CCNL debba essere utilizzato come parametro per la determinazione delle differenze di retr ibuzione spettanti per la remunerazione dell’orario di lavoro indicato nella medesima sentenza, inclusi i più ampi orari osservati ogni due anni, per la durata di una settimana.
Deve inoltre rammentarsi che il contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego è conoscibile “ex officio” dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio “iura novit curia”, al suo reperimento, a prescindere dall’iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare la fondatezza dell’assunto attoreo, non assumendo rilievo l’erronea indicazione di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa. (v. tra le più recRAGIONE_SOCIALE n. 7641/2022 e Cass. n. 6394/2019).
Ciò premesso, questa Corte ha ripetutamente affermato che l’art. 2126 cod. civ. ha applicazione generale e riguarda tutte le ipotesi di prestazione di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, salvo il caso in cui l’attività svolta risu lti illecita perché in contrasto con norme imperative attinRAGIONE_SOCIALE all’ordine
pubblico o poste a tutela di diritti fondamentali della persona: Cass. n. 9591/2018; Cass. n. 3384/2017; ha sul punto precisato che il trattamento retributivo e previdenziale spettante al lavoratore è quello proprio ‘di un rapporto di impiego pubblico rego lare’, e dunque quello previsto ex art. 2 del d.lgs. n. 165/2001 dal contratto collettivo di comparto (Cass. n. 12749/2008, sul punto richiamata da Cass. n. 31648/2018).
La sentenza impugnata, che non ha tenuto conto del giudicato e non si è conformata a tali principi, va pertanto cassata sul punto.
La seconda sottocensura formulata nell’ambito del primo motivo, e riguardante il livello di inquadramento, va invece disattesa, in quanto tende ad una rivisitazione del fatto, sollecitando una diversa interpretazione dei contratti di lavoro e delle risultanze istruttorie, e dall’altro lamenta il carattere contraddittorio e lacunoso della motivazione della sentenza impugnata, vizi non più denunciabili nel ricorso per cassazione in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012.
La terza sottocensura formulata nell’ambito del primo motivo, relativa alla statuizione sull’inammissibilità delle domande di risarcimento del danno, va parimRAGIONE_SOCIALE disattesa, avendo la ricorrente confermato di avere chiesto nell’atto introduttivo del giu dizio di primo grado tutte le indennità dovute a ‘qualsiasi titolo in applicazione del CCNL’, mentre l’indennità risarcitoria ex art. 36 d.lgs. n.165/2001 riguarda un diverso bene della vita e non costituisce applicazione del CCNL.
Peraltro, questa Corte ha chiarito che all’epoca della stipula dei contratti di collaborazione intercorsi tra le parti (9.4.200127.12.2008), l’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 non si applicava agli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 27564/2023, alla quale intende darsi continuità e alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.).
Il secondo motivo è anch’esso inammissibile nella parte in cui deduce l’ ‘omesso, insufficiente e/o contraddittorio esame circa un fatto decisivo per il giudizio’ .
Non può ritenersi decisiva l’impugnativa stragiudiziale effettuata dalla ricorrente con istanza del 27.10.2008, non avendo la medesima confutato la statuizione della sentenza impugnata secondo cui nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non era stato messo in discussione il carattere sindacale dell’accordo sottoscritto in data 13.6.2008, ma la ricorrente si era limitata a dedurre la mancata corrispondenza tra la volontà manifestata in quella sede e la volontà effettiva; ai fini della tempestività delle deduzioni in fatto ed in diritto ai sensi dell’art. 414 cod. proc. civ. rileva infatti il contenuto del ricorso.
Quanto alla lamentata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di ricorso per cassazione una censura relativa alla violazione e falsa applicazione non può porsi per una ipotizzata erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facRAGIONE_SOCIALE piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elemRAGIONE_SOCIALE di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 6774 /2022).
Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito configura un errore di fatto che va censurato nei limiti consRAGIONE_SOCIALEti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 27847/2021).
In conclusione, il primo motivo va accolto per quanto di ragione ed il secondo va dichiarato inammissibile; la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alla censura accolta con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione e dichiara inammissibile il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 3 ottobre 2023.