Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19735 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19735 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13716/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE SALERNO, elettivamente domiciliata in SALERNO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro
REGIONE CAMPANIA
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 1479/2023 depositata il 19/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Azienda Sanitaria Locale Salerno (d’ora in poi ASL) ha proposto appello avverso la sentenza n. 587/2021, depositata il 2.2.2.2021, con cui il Tribunale di Salerno aveva dichiarato la nullità parziale dei contratti stipulati dalla stessa ASL con la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE), nella parte in cui prevedevano l’applicazione dello sconto tariffario di cui all’art. 1 comma 796°, lett o) L. 296/2006, condannandola al pagamento in favore della società appellata della somma di € 217.596,17, oltre accessori di legge, in relazione alle prestazioni sanitarie erogate nel periodo 2010-2013.
La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 1479/2023, depositata il 19.12.2023, in accoglimento del predetto appello, ha rigettato la domanda della Piemme.
Il giudice d’appello, dopo aver d’ufficio inviato le parti ad interloquire riguardo alla sussistenza dell’accreditamento, provvisorio o transitorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all’uopo emanato dall’autorità a ciò deputata, ed alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali era stato sollecitato il pagamento, ha ritenuto che, nel caso di specie, la società appellata nulla aveva dimostrato. Non aveva,
infatti, prodotto in giudizio, entro i termini processuali all’uopo previsti, alcun documento comprovante la sussistenza, in relazione all’epoca cui si riferiscono le prestazioni de quibus, di un rapporto di accreditamento né contrattuale, instaurato nelle forme richieste dalla legge a pena di nullità, rilevabile anche d’ufficio.
In primo luogo, nessuno dei documenti prodotti in giudizio integrava un vero e proprio provvedimento di accreditamento di competenza regionale e, inoltre, i contratti erano stati sottoscritti nel corso di -e non antecedemente a – ciascun anno di riferimento, di talchè per le prestazioni erogate prima della loro stipula non era possibile applicarli retroattivamente.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Piemme, affidandolo a sei motivi.
L’ASL ha resistito in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 324, 342, 99, 112 e 346 c.p.c. e 2909 c.c..
Espone la ricorrente che la questione inerente la sussistenza di un rapporto di accreditamento era già stata dibattuta in primo grado, atteso che l’ASL, nel costituirsi in giudizio aveva eccepito che la struttura sanitaria non avesse dimostrato il rapporto di accreditamento. A confutazione dell’eccezione avversaria, la COGNOME, nelle memorie ex art. 183 c.p.c., aveva ribattuto, con riguardo al rapporto di accreditamento, che i contratti ex art. 8 quinques d.lgs n. 501/1992 versati in atti costituivano piena e inconfutabile dimostrazione di tale rapporto.
Dell’eccezione sollevata dall’ASL aveva dato atto anche il giudizio di primo grado nella parte narrativa della sua sentenza, evidenziando, quanto, al merito, che l’Asl aveva dedotto la mancata
dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria vantata da controparte.
Espone la ricorrente che il Tribunale, nel riconoscere la fondatezza della pretesa della COGNOME, aveva implicitamente escluso la fondatezza delle argomentazioni dell’ASL in ordine alla mancata prova del rapporto di accreditamento, riconoscendo la validità di tale rapporto.
L’ASL, nel proporre appello, non aveva svolto alcun motivo d’impugnazione in ordine alla mancata prova del rapporto di accreditamento, con la conseguenza che la Corte d’Appello, in difetto di specifica impugnazione dell’appellante, non poteva d’ufficio rilevare la carenza di prova in ordine al rapporto di accreditamento, atteso che sulla validità di tale rapporto si era formato un giudicato interno.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 bis, comma 3, 8 ter, 8 quater, comma 2, 8 quinques, comma 2 d.lgs n. 502/1992.
Espone la ricorrente che, ove la stessa non fosse stata accreditata non vi sarebbe stata la stipula degli accordi contrattuali ex art. 8 quinques legge cit., che dimostrano l’esistenza del rapporto di accreditamento.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 comma 2 c.p.c.., per avere la Corte d’Appello, dopo aver rilevato d’ufficio la questione della mancanza di un provvedimento di accreditamento, ritenuto inammissibili, in quanto tardivi, i documenti all’uopo prodotti dalla struttura.
Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 comma 6, L. n. 724/1994, 1, commi 237 quater, 237 quinque, 237 sexies, L. R. Campania n. 4/2011.
La ricorrente censura la decisione con cui la Corte d’Appello, dopo aver escluso l’ammissibilità dei documenti afferenti l’accreditamento, prodotti dalla stessa, ha comunque proceduto al
loro esame, scartandone la rilevanza sulla base di argomentazioni che confliggono con le norme nazionali e regionali in materia di accreditamento.
Con il quinto motivo è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 324, 342, 99, 112 e 346 c.p.c. e 2909 c.c..
Espone la ricorrente che la motivazione del giudice di primo grado (di cui ha riportato un lungo estratto) dimostra inequivocabilmente come il giudice di primo grado , ad eccezione delle clausole ritenute nulle, abbia implicitamente affermato per il resto la validità dei rapporti contrattuali intercorsi tra la stessa e la ASL.
In sede di appello, l’ASL non ha mosso alcuna censura sulla validità dei contratti avendo concentrato le proprie critiche sulla decisione di ritenere nulli gli artt. 4 e 5 degli accordi contrattuali, sostenendo che detti accordi erano interamente validi.
Ne consegue che non si può dubitare nella fattispecie della formazione di un giudicato implicito.
Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 quater, 8 quinques, 8 sexies d.lgs n. 502/1992 con riferimento all’efficaica temporale degli accordi
Il primo ed il quinto motivo, da esaminarsi unitariamente, avendo entrambi ad oggetto la dedotta formazione del giudicato interno, sono fondati.
Va preliminarmente osservato che questa Corte (cfr. Cass. n. 29724/2024), anche recentemente, ha statuito che, ai fini del riconoscimento della remunerazione delle prestazioni sanitarie, sono necessari tre requisiti previsti dal d.lgs 502/1992, ovvero l’autorizzazione regionale (art. 8 -ter), l’accreditamento (art. 8 -quater), la conclusione di specifici accordi (art. 8-quinquies). Ciò trova conferma nell’art. 8 -bis, comma 3, legge cit. che stabilisce che « la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, esercizio di attività sanitarie per conto del servizio
sanitario nazionale e l’esercizio di attività sanitaria carico del servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8 -ter, dell’accreditamento istituzionale di quell’art. 8 -quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 -quinquies».
Autorizzazione, accreditamento e contratto rappresentano, dunque, gli elementi costitutivi, gli antecedenti logici, di una complessa fattispecie a formazione progressiva cui la legge collega, in presenza dell’esecuzione della prestazione, collega l’effetto del diritto ad essere remunerati.
Ne consegue che, ove venga riconosciuto il diritto alla remunerazione delle prestazioni sanitarie, tali elementi rientrano nei limiti oggettivi del giudicato.
Va, peraltro, osservato che, nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva comunque effettuato un accertamento implicito sui singoli elementi costitutivi del diritto alla remunerazione delle prestazioni sanitarie, essendosi instaurato un contraddittorio sull’esistenza dell’accreditamento ed essendoci stata una valutazione, seppur implicita, sulla validità del contratto.
In particolare, con riferimento all’accreditamento, la ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha allegato a pag. 11 del proprio ricorso, riportandone un estratto, che l’ASL aveva sollevato in comparsa di risposta l’eccezione della mancanza del provvedimento di accreditamento in capo alla COGNOME e che l’odierna aveva replicato a tale eccezione nella memoria 183 c.p.c.. Dunque, era stato instaurato un contraddittorio sulla questione dell’esistenza del provvedimento di accreditamento, di cui il giudice di primo grado aveva dato atto nella parte narrativa della sentenza ( pag. 12 del ricorso).
Con riferimento al contratto ex art. 8 quinques, dall’esame del lungo estratto della sentenza di primo grado, trascritta dalla ricorrente alle pagg. da 25 a 29 del proprio ricorso, emerge che il
giudice di primo grado, avendo accertato la nullità parziale delle clausole che prevedevano l’applicazione dello sconto tariffario di cui alla L. n. 296/2006, ha implicitamente ritenuto la validità di tutte le altre clausole del contratto.
Dunque, è applicabile anche al caso di specie il principio enunciato da questa Corte secondo cui può ritenersi formato il giudicato interno allorquando innanzi al giudice di primo grado siano stati sollevati profili controversi tra le parti sulla validità del rapporto, e la decisione (anche implicita) dello stesso giudice non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass. n. 50/2023).
Gli altri motivi sono assorbiti.
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il quinto motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 13.6.2025