Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28240 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28240 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2025
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 12/09/2025 C.C.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
R.G. n. 1786/2022
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 1786 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
NOME NOME (C.F.: non indicato)
-intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria n. 336/2021, pubblicata in data 3 giugno 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti di NOME COGNOME, della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in
conseguenza di un incidente stradale avvenuto nel 2010, imputabile a esclusiva responsabilità del conducente dell’autocarro che lo aveva investito, conAVV_NOTAIOo dal COGNOME, di proprietà della RAGIONE_SOCIALE (società dichiarata fallita nel corso del giudizio di secondo grado) e assicurato per la responsabilità civile dalla RAGIONE_SOCIALE.
La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Reggio Calabria che, accertata la responsabilità del COGNOME, ha condannato i convenuti, in solido tra loro, a risarcire all’attore i danni subiti, liquidati in € 3.886,25, oltre accessori.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha liquidato i danni nella somma di € 5.334,66, oltre accessori.
Ricorre lo COGNOME, sulla base di due motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Con ordinanza in data 5 marzo 2025 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE, regolarmente e tempestivamente operata dalla parte ricorrente.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione degli art. 324, 342 e 345 c.p.c. nonché dell’ art. 2909 c.c. in riferimento all’ art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum e del divieto di reformatio in peius – formazione del giudicato in punto di risarcibilità del danno da cervicalgia post traumatica e di invalidità permanente derivante dalle lesioni anatomiche articolari documentate ».
Con il secondo motivo si denunzia « Nullità della sentenza per violazione dell’ art. 111 comma 6 Cost. e dell’ art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in rapporto all’ art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. ».
Il ricorso -i cui due motivi, connessi logicamente e giuridicamente, possono esaminarsi congiuntamente -è fondato.
1.1 Come emerge dal contenuto della sentenza di primo grado, il tribunale aveva ritenuto sussistere, per l’attore, un danno da invalidità permanente, conseguente al sinistro, pari complessivamente all’otto per cento: a tale conclusione il giudice di primo grado era pervenuto aggiungendo alla percentuale di invalidità del sei per cento, stimata dal consulente tecnico riconducibile « agli ‘esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate (frattura tipo Hi/1Sachs della testa dell’omero destro), con modesto deficit dell’escursione articolare’ », quella tra l’u no ed il tre per cento riconducibile alla « riferita cervicalgia post traumatica », che il consulente aveva invece del tutto escluso da una possibile considerazione.
Secondo la parte attrice, però, il giudice di primo grado aveva erroneamente operato il calcolo dell’importo finale da liquidare come danno biologico per tale complessiva percentuale di invalidità permanente, sia perché non aveva correttamente operato il conteggio del coefficiente di invalidità permanente complessivamente riconosciuta, applicando il valore del singolo punto di invalidità desumibile dalla tabella del danno biologico di lieve entità di cui all’art. 139, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, sia perché aveva preso in considerazione un’età del danneggiato al momento del fatto diversa da quella effettiva, desumibile dagli atti.
La decisione di primo grado era stata impugnata sotto tali profili dalla parte attrice, senza che fosse proposto appello incidentale da parte dei convenuti.
1.2 La corte d’appello, nella decisione impugnata, afferma che la percentuale di complessiva invalidità permanente
riconosciuta all’attore dal tribunale era in realtà pari solo all’uno per cento e che l’indicazione del dato complessivo dell’otto per cento sarebbe frutto di un mero ‘refuso’, incompatibile con le argomentazioni logiche poste a base della decisione.
I giudici di secondo grado hanno, comunque, riconosciuto allo stesso attore una invalidità complessiva del tre per cento.
Secondo il ricorrente, le affermazioni del giudice di appello sarebbero del tutto apodittiche e prive di riscontro logico, risolvendosi, altresì, nella violazione del giudicato interno in ordine alla percentuale di invalidità permanente già riconosciuta dal giudice di primo grado e in ordine alla quale non era stato proposto gravame da parte dei convenuti.
Gli assunti del ricorrente sono fondati.
1.3 Emerge chiaramente dagli atti che il tribunale aveva inteso riconoscere all’attore una percentuale di invalidità permanente pari complessivamente all’otto per cento, in parziale difformità dalle conclusioni, sul punto, del consulente tecnico di ufficio, che si era limitato a riconoscere una percentuale di invalidità del sei per cento, per gli esiti della frattura dell’omero destro : il giudice di primo grado aveva, inatti, ritenuto doversi considerare anche gli esiti della riferita cervicalgia post traumatica, per un coefficiente di invalidità ulteriore tra l’uno ed il tre per cento, così pervenendo alla « misura totale applicando il calcolo riduzionistico -formula di COGNOME -dell’8% di compromissione della funzionalità biologica ».
In questa situazione, l ‘affermazione della corte d’appello , per cui l’indicazione della percentuale complessiva di invalidità permanente dell’otto per cento sarebbe frutto di un mero refuso , risulta incomprensibile e, del resto, essa è del tutto apodittica, così come del tutto privo di una effettiva e comprensibile motivazione logica risulta il riconoscimento di una percentuale complessiva di invalidità pari al tre per cento, che parrebbe derivare dalla mera considerazione del danno riconducibile alla riferita
cervicalgia post traumatica, senza che sia in alcun modo chiarito se, in quali termini e per quali ragioni non avrebbe dovuto altresì valutarsi il danno riconducibile agli esiti della frattura dell’omero destro, stimato dal consulente tecnico di ufficio come incidente per un coefficiente del sei per cento e come tale riconosciuto dal giudice di primo grado, senza che le parti convenute avessero proposto gravame sul punto.
La decisione impugnata, in tal modo, non solo deve ritenersi viziata da nullità, per difetto assoluto di una effettiva motivazione che non sia meramente apparente, ovvero perché sostenuta da una motivazione del tutto contraddittoria sul piano logico, ma anche per la violazione del giudicato interno in ordine all’entità della percentuale di danno biologico da invalidità permanente riconosciuta all’attore.
Tale decisione va, di conseguenza, cassata, affinché, in sede di rinvio la corte d’appello nuovamente valut i il gravame avanzato dallo COGNOME avverso la sentenza di primo grado, tenuto conto dell’oggetto effettivo di tale sentenza e delle sole censure effettivamente rivolte nei confronti della stessa.
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-
vile, in data 12 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME