Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13515 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 13515 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1735/2021 R.G. proposto da : CONDOMINIO IN BARI INDIRIZZO, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME -ricorrente- contro difeso COGNOME
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e dall’avvocato COGNOMEcontroricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME
nonché contro NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOMEintimate- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 1976/2020 depositata il 24/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1.il Condominio INDIRIZZO Bari, ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n.1976 del 2020 con cui, in cause riunite proposte da esso ricorrente e da alcuni condòmini, tra i quali NOME COGNOME contro il Comune di Bari per l’annullamento ordinanza ingiunzione emessa ex. l.639 del 1910 per il recupero dell’importo anticipato dal Comune per l’esecuzione di lavori di somma urgenza di sistemazione in sicurezza di una soletta in vetrocemento posta a copertura di una intercapedine antistante il fabbricato condominiale, il Condominio è stato dichiarato il solo soggetto tenuto ad adempiere ed è stato condannato al pagamento della somma di €.14.581,07 oltre interessi .
Il Comune aveva emesso l ‘ordinanza ingiunzione n. 9882 nei confronti del Condominio e n. 9884 nei confronti dei condòmini.
La Corte di Appello ha così deciso in riforma della sentenza di primo grado con cui era stato invece ritenuto che i soli condòmini proprietari dei locali interrati sottostanti l’intercapedine e non il Condominio fossero tenuti al pagamento.
La sentenza di primo grado era stata impugnata da NOME COGNOME che aveva chiesto dichiararsi il proprio difetto di
legittimazione sostanziale e ‘in subordine’ dichiararsi tenuto ad adempiere all’ingiunzione il Condominio.
Il Comune di Bari si era costituito chiedendo il rigetto dell’appello. La sentenza era stata impugnata con ricorso incidentale anche da altri condòmini con richieste identiche a quelle dell’appellante principale.
La Corte di Appello è pervenuta alla decisione di condanna del Condominio avendo accertato, sulla scorta di CTU, che la soletta era funzionale alla ‘cosa comune’ in quanto serviva a proteggere una intercapedine, posta avanti il portone di accesso al fabbricato condominiale, che a sua volta serviva ad isolare il fabbricato. La Corte di Appello ha aggiunto che, a fronte della funzione della soletta e dell’intercapedine, era irrilevante il fatto, parimenti emerso dalla CTU, che alla intercapedine potesse accedersi solo da un locale interrato di proprietà COGNOME;
2.il Comune di Bari ha depositato controricorso;
NOME COGNOME ha depositato controricorso;
gli altri condòmini, indicati in epigrafe, sono rimasti intimati;
il ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 274 c.p.c.
Si deduce che il Condominio e i condòmini avevano proposto separate opposizioni contro le due ordinanze ingiunzioni, che le opposizioni, sebbene riunite, avevano mantenuto reciproca autonomia; che i condòmini, con i rispettivi atti di appello, riferiti alla ordinanza loro notificata con n. 9884, avevano chiesto dichiararsi tenuto al pagamento dell’ingiunzione il Condominio ; che il Comune, nel proprio atto di costituzione in appello, aveva chiesto il rigetto dell’appello dei condòmini aderendo alla ricostruzione del primo giudice per la quale non vi era ‘alcuna responsabilità’ del Condominio ‘in ordine alla manutenzione del vetrocemento’ ; che la
Corte di Appello non avrebbe quindi potuto condannare il Condominio al pagamento dell’ingiunzione posto che, da un lato, la richiesta dei condòmini era inammissibile e che, dall’altro, il Comune aveva aderito alla ridetta ricostruzione di primo grado;
con il secondo motivo di ricorso di lamenta la violazione dell’art. 2909 c.c.
Il motivo veicola la medesima censura mossa con il primo motivo. Si sostiene che il Comune non aveva impugnato la sentenza di primo grado ed anzi vi aveva prestato acquiescenza provvedendo a pagare al Condominio le spese di causa liquidate dal Tribunale di Bari;
3. con il terzo motivo di ricorso di lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c. per non avere la Corte di Appello dichiarato inammissibili le domande dei condòmini, proposte solo in appello, di accertamento della esclusiva responsabilità del Condominio;
i tre motivi di ricorso possono essere esaminati assieme.
I motivi sono fondati.
Risulta dalla sentenza impugnata, dal ricorso e dai controricorsi, che il Comune, creditore in forza delle ordinanze ingiunzione verso il Condominio e verso i condòmini, non ha ritenuto di impugnare la sentenza di primo grado con cui, dopo la riunione delle opposizioni del Comune e dei condòmini, era stat a accolta l’opposizione del Condominio ed era stato accertato che unici soggetti tenuti a rispondere dell’ingiunzione erano i condòmini.
La sentenza di primo grado, di condanna dei condòmini e di esclusione della responsabilità del Condominio, pur essendo formalmente unica, consta di distinte pronunce, una riferita all’ordinanza notificata con n.988 2 al Condominio e una riferita all’ordinanza notificata con n. 988 4 ai condòmini. La sentenza di primo grado , accogliendo l’opposizione del Condominio, ha in sostanza annullato la prima ordinanza ingiunzione contro il Condominio.
Questa Corte ha affermato che la riunione di cause connesse lascia inalterata l’autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull’altro processo sol perché questo è stato riunito al primo (Cass. n.5434 del 26/02/2021) e che, in particolare, il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni con la conseguenza che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise (Cass. n.15860 del 10/07/2014).
La Corte di Appello avrebbe dovuto tener conto del fatto che la decisione favorevole al Condominio, nell’autonomo giudizio di opposizione all’ordinanza dallo stesso proposto, non era stata impugnata dal Comune ed era quindi, in forza dei superiori principi, passata in giudicato quanto all’annullamento della relativa ordinanza ingiunzione n. 9882/2008.
La Corte di Appello ha quindi errato nel far rivivere una ordinanza ingiunzione ormai annullata e quindi nel far risorgere la responsabilità del Condominio verso il Comune quasi come se ciò fosse l’effetto della riforma delle decisioni inerenti i condòmini.
La Corte di Appello avrebbe potuto, decidendo dell’appello dei singoli condòmini, escludere la loro responsabilità, come ha fatto annullando l’ordinanza ingiunzione n. 9884 (v. capo 1 del dispositivo), ma non avrebbe dovuto andare oltre condannando il Condominio che era ormai definitivamente liberato dall’obbligo di adempiere all’ingiunzione n.9882 , di fatto annullata dal primo giudice per effetto dell’accoglimento dell’opposizione del Condominio;
5. il quarto motivo di ricorso con cui si lamenta ‘violazione per mancata applicazione degli artt. 1030 e 1069 c.c. in relazione
all’art. 360, n.5, c.p.c.’ per avere la Corte di Appello ritenuto che la soletta di copertura dell’intercapedine riguardasse il Condominio sull’errato presupposto che l’intercapedine servisse ad areare ed isolare il fabbricato condominiale essendo invece la soletta funzionale esclusivamente alle sottostanti proprietà interrate dei singoli condòmini- resta logicamente assorbito;
6. con il quinto motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte di Appello, in difetto di soccombenza tra Condominio e condòminicondannato il Condominio a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio a favore anche dei condòmini.
Il motivo è fondato.
I condòmini in appello avevano chiesto la riforma della sentenza impugnata per quanto concerneva il proprio obbligo di adempiere all’ingiunzione e in subordine dichiararsi che unico soggetto tenuto al pagamento era il Condominio. La domanda subordinata avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione. Di conseguenza, il Condominio non avrebbe dovuto essere condannato a pagare le spese del giudizio di primo e di secondo grado ai condòmini;
6. in conclusione devono essere accolti il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso, deve essere dichiarato assorbito il quarto. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e, non sussistendo necessità di accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384 comma 2 c.p.c.) eliminandosi la condanna del Condominio al pagamento di somme;
7. le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra il Condominio e il Comune, per gravi ragioni rappresentate dal fatto che non appare conforme a giustizia far gravare il carico delle spese di lite sull’ente territoriale che si è accollato il costo di lavori urgenti a tutela della pubblica incolumità e che, secondo quanto emerso dai
contrastanti giudizi di merito, comunque non spettava a lui di sostenere.
Le spese vanno compensate anche tra il Condominio e i condòmini ravvisandosi gravi ragioni nella descritta peculiarità della vicenda processuale tra gli stessi intercorsa;
PQM
la Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, elimina la condanna del Condominio ricorrente al pagamento in favore del Comune di Bari della somma di €14.581,07, oltre interessi dal 15 settembre 2008;
compensa le spese dell’intero giudizio tra tutte le parti.
Roma 15 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME