Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13821 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13821 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 9437 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2018, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE
NUMERO_DOCUMENTO) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difesi dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (C.F.: 80224030587)
-controricorrenti-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Genova n. 38/2018, pubblicata in data 11 gennaio 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 17 aprile 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362,
Rep.
n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria, hanno agito in giudizio (per quanto ancora rileva nella presenta sede) nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive comunitarie.
Le loro domande sono state accolte dal Tribunale di Genova. La Corte di Appello di Genova, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, le ha invece rigettate.
Avverso tale decisione ricorrono il COGNOME, il COGNOME e il COGNOME, sulla base di cinque motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c. , per l’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE’11 gennaio 2022.
Con ordinanza n. 4576 in data 11 febbraio 2022, il Collegio ha ritenuto opportuna la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in data 7 luglio 2022, in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, comma 8 bis , del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176 (e successive proroghe e modificazioni).
A tale ultima udienza -in vista RAGIONE_SOCIALEa quale il Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso la Corte ha depositato conclusioni scritte -è stata rinviata la trattazione a nuovo ruolo, in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla questione controversa dei requisiti di specialità RAGIONE_SOCIALEa procura rilasciata per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 375 c.p.c..
Dopo la pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite relativamente a tale questione, è stata quindi fissata nuova adunanza in camera di consiglio per la data odierna, essendo la
modalità di trattazione ormai regolata dalla normativa introdotta dal decreto legislativo n. 149 del 2022. I ricorrenti hanno depositato memorie.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
1. Si premette che la procura difensiva dei ricorrenti deve ritenersi regolare, in base ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, con Sentenza n. 36057 del 9/12/2022, secondo i quali « in tema di procura alle liti, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riforma RAGIONE_SOCIALE‘art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito RAGIONE_SOCIALEa specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti ». Nella specie, deve escludersi che la procura difensiva rilasciata dai ricorrenti al loro difensore (comunque in data successiva alla sentenza impugnata e in data anteriore a quella di redazione del ricorso) abbia un contenuto tale da far emergere, in modo assolutamente evidente, la sua non riferibilità al giudizio di cassazione; la relativa collocazione topografica in allegato al ricorso, per esservi materialmente congiunta, è quindi sufficiente per affermarne la regolarità.
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione a ll’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Error in procedendo. Specializzazioni a valenza comunitaria ».
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘ art. 2909 c.c., in relazione a ll’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Giudicato endoprocessuale. Definitività RAGIONE_SOCIALEa statuizione di primo grado relativa alla fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda ».
Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di cui all’ art. 101 c.p.c. , nonché all’ art. 111 Cost. in relazione a ll’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Violazione del principio del contraddittorio ».
Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di cui agli artt. 115 e 167 c.p.c. in relazione a ll’ art. 360 co. I nn. 3 e 5 ».
Con il quinto motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76 degli artt. 291 e 297 del Trattato CEE, come modificato dall’articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 , RAGIONE_SOCIALE‘ art. 3 Cost. in relazione a ll’ art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 ».
I motivi del ricorso riguardano tutti la questione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del diritto alla remunerazione previsto dalle Direttive Europee per la frequenza degli specifici corsi di specializzazione frequentati dai ricorrenti (rispettivamente: ‘ Medicina RAGIONE_SOCIALEo Sport ‘, per il COGNOME; ‘ Igiene e Medicina Preventiva ‘, per il COGNOME; ‘ Medicina Legale e RAGIONE_SOCIALEe Assicurazioni ‘ e ‘ Medicina RAGIONE_SOCIALEo Sport ‘, per il COGNOME), trattandosi di corsi non espressamente inclusi negli elenchi allegati a tali direttive.
Risulta peraltro decisiva ed assorbente di ogni altra censura la fondatezza del secondo motivo del ricorso, con il quale si deduce l’avvenuta formazione di un giudicato interno sul punto.
Come emerge dalla stessa decisione impugnata (ed è comunque pacifico), in primo grado le domande degli attuali ricorrenti, in relazione ai corsi di specializzazione dagli stessi frequentati (e sopra indicati), erano state accolte integralmente. Il tribunale aveva, a tal fine, accertato che si trattava di corsi corrispondenti a quelli previsti dalle Direttive europee invocate dagli attori e, di conseguenza, che per essi era dovuta l’equa remunerazione stabilita dalle stesse direttive.
Nel secondo motivo del ricorso è riprodotta una parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, nella quale è presente un’affermazione generalizzata cioè valida per la posizione di tutti i medici per i quali la domanda venne riconosciuta fondata, in tutto o in parte e, dunque, anche per quelli qui ricorrenti -in ordine alla sussistenza del presupposto in iure RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza dei corsi agli elenchi.
Ciò emerge, in primo luogo, da ll’inciso in cui è stata ritenuta sussistente la responsabilità RAGIONE_SOCIALEo Stato « per non aver assicurato , in relazione alle specializzazioni contemplate negli elenchi degli artt. 5, n. 2, e 7, n. 1, 3 e relativo allegato RAGIONE_SOCIALEa direttiva 82/76/CEE… », nonché dalla successiva affermazione in cui si allude alla necessità di prova, per i medici specializzati, RAGIONE_SOCIALEa « mera frequenza di un corso ricadente negli elenchi predetti ». In entrambe le suddette affermazioni -riportate a pag. 13 del ricorso -si coglie l’espressa riconduzione, da parte del giudice di primo grado, anche RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni frequentate dai ricorrenti a quelle espressamente previste negli elenchi di cui alle direttive. Emerge dagli atti , altresì, che l’appello RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione in relazione alla sentenza di primo grado -aveva investito esclusivamente la questione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva del M.I.U.R. in relazione al pagamento RAGIONE_SOCIALEa remunerazione, nonché quella relativa alla prescrizione del relativo diritto (entrambe tali eccezioni sono state rigettate e non sono state
avanzate specifiche censure in proposito), mentre, solo con la comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado, il RAGIONE_SOCIALE convenuto aveva altresì contestato che alcuni dei medici avessero in realtà « conseguito specializzazioni non menzionate negli elenchi a valenza comunitaria ».
Trattandosi di uno dei fatti costitutivi dei diritti sostanziali azionati in giudizio, oggetto di espresso accertamento e di specifica decisione da parte del giudice di primo grado, deve ritenersi che il punto RAGIONE_SOCIALEa decisione stessa dovesse essere oggetto di tempestiva impugnazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazi one soccombente e che, in mancanza, su detto accertamento e su detta decisione si sia formato il giudicato interno.
Diversamente da quanto ritenuto dalla corte di appello, è dunque irrilevante che, trattandosi di fatto costitutivo dei diritti fatti valere in giudizio, l’eventuale difetto di allegazione e prova in ordine alla sua sussistenza fosse rilevabile di ufficio: tale (pur corretta, in linea di principio) constatazione risulta infatti superata dall’esistenza, in proposito, di una decisione del giudice di primo grado sul punto, che avrebbe eventualmente dovuto essere oggetto di specifica contestazione in sede di impugnazione, anche al fine di consentire alla parte appellata di proporre le sue puntuali difese sul punto, mentre non lo è stata, con conseguente formazione del giudicato interno.
Ne consegue che la decisione impugnata va cassata sul punto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione conven uta anche in relazione alle posizioni dei ricorrenti.
È accolto il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazione e, decidendo nel merito, l’appello RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione è rigettato anche in relazione alle posizioni dei ricorrenti.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, come in dispositivo.
Le spese dei giudizi di merito possono essere compensate, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘alterno andamento degli stessi e RAGIONE_SOCIALEe incertezze giurisprudenziali sussistenti in ordine alle questioni affrontate.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione in relazione alle posizioni dei ricorrenti;
-condanna l’amministrazione controricorrente a pag are le spese del giudizio di legittimità in favore dei ricorrenti, liquidandole in complessivi € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Ci-