Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25112 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 25112 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/09/2024
costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame » (orientamento costante, su cui, da ultimo, v. Cass, 19 ottobre 2022, n. 30728);
tuttavia, qui la contestazione dell’effetto (le modalità di calcolo dell’indennità) si basa sulla conferma del presupposto giuridico (l’applicazione al rapporto proprio di quel CCNL e CIRL o almeno di quella clausola, oltre che l’esistenza di legittimazione passiva di NOME, mai messa in discussione), il che consolida questi ultimi e quanto, in punto di situazioni sostanziali, ne deriva e cioè
l’applicazione al rapporto di lavoro del ricorrente, con effetti verso NOME, di quelle clausole sull’indennità chilometrica;
tali aspetti, come detto di diritto sostanziale, hanno una loro autonomia idonea al giudicato e pertanto, stante quanto riferisce la Corte d’Appello sul contenuto del gravame, quest’ultimo non è tale da rimetterli in discussione, né il ricorso per cassazione contiene elementi che, con riferimento al contenuto dell’appello, consentano di opinare diversamente;
vale a dire che l’applicazione di quelle clausole della contrattazione al rapporto di lavoro oggetto di causa, con conseguenza verso NOME, sono effetti non posti in discussione -con il formarsi del giudicato -dalle contestazioni riguardanti le modalità di calcolo di quanto consegue a quelle stesse clausole;
ne deriva che non può trovare accoglimento il richiamo al principio iura novit curia o un riesame in sede di legittimità della natura del rapporto, per ricondurlo ad un rapporto regolato solo dal d. lgs. n. 165 del 2001 e dai CCNL da esso disciplinati, o dell’applicabilità ad esso di quelle clausole;
su tale premessa, i motivi del ricorso per cassazione vengono sostanzialmente a perdere della loro base logica necessaria, perché il giudicato interno non permette di invertire in sede di legittimità i termini di una questione ormai consolidatasi sul punto dell’applicabilità di quelle clausole al rapporto oggetto di causa;
il tema non è dunque qui quello dei contratti sottoposti alla contrattazione di diritto privato nel settore irriguo e forestale, che questa SRAGIONE_SOCIALE. ha ritenuto legittimamente esistenti presso RAGIONE_SOCIALE (Cass.
24 aprile 2023, n. 10811), ma non può essere ormai neppure quello della natura del rapporto e degli effetti per il personale distaccato dalla Regione, restando assorbito anche il richiamo all’art. 12, co. 2 lett. c) della L. Regionale n. 3 del 2010 , in quanto tutto ciò non può superare il vincolo del giudicato interno di cui si è detto;
3. ne deriva il rigetto del ricorso, con regolazione delle spese secondo soccombenza delle spese del grado;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro