Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7293 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7293 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25862-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME PREDEN;
– ricorrente –
contro
NOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2204/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/04/2021 R.G.N. 4524/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME
RILEVATO CHE:
la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame e in riforma della decisione di primo grado, dichiarava il diritto dell’odierno intimato al beneficio della
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/12/2023
CC
rivalutazione contributiva di cui all’art. 13 della legge nr. 257 del 1992, come modificato dall’art. 47 del DL nr. 269 del 2003, nella misura dell’1,25 delle settimane di contribuzione per il periodo specificato in parte dispositiva; per l’effetto, condannava l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al riconoscimento della rivalutazione ed alle conseguenti determinazioni; poneva a carico di quest’ultimo la metà delle spese del doppio grado, compensate per la restante parte;
per quello che solo rileva in questa sede, la Corte territoriale, in via preliminare, espressamente dichiarava inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.O., perché genericamente reiterata dall’Istituto con la memoria di costituzione;
avverso detta statuizione, ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con un motivo, mentre è rimasta intimata la parte privata;
chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE:
con un unico e articolato motivo, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce l’erroneità della statuizione resa dalla Corte di appello in punto di inammissibilità dell’eccezione di difetto di giurisdizione;
per l’Istituto, l’eccezione era specifica. Sussisteva, in particolare, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per rientrare la controversia, concernente, in senso lato, il trattamento pensionistico di un dipendente delle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nella giurisdizione della Corte dei Conti;
il motivo è inammissibile per giudicato interno;
è pacifico – e lo deduce anche la parte ricorrente – che sulla questione della giurisdizione il Tribunale si era
espressamente pronunciato (v. pagg. 3 e 4 del ricorso per cassazione) in modo sfavorevole all’ente previdenziale che, tuttavia, all’esito del giudizio di primo grado, risultava comunque la parte vittoriosa: il Tribunale, infatti, respingeva la domanda proposta da NOME COGNOME;
in sede di appello, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha proposto impugnazione incidentale sulla questione di giurisdizione ma ha solo riproposto la stessa, con la memoria di costituzione;
pertanto, sulla questione, la Corte di appello non avrebbe dovuto proprio pronunciarsi, essendosi formato il giudicato interno;
è consolidato, oramai, l’orientamento di questa Corte, secondo cui «la parte risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente a impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della questione, ai sensi dell’art. 346 cod.proc.civ., in sede di costituzione in appello, stante l’inapplicabilità del principio di rilevabilità d’ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione e la non applicabilità dell’art. 346 cod.proc.civ. (riferibile, invece, a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome e interne al capo di domande deciso) a domande o eccezioni autonome espressamente e motivatamente respinte, rispetto alle quali rileva la previsione dell’art. 329, comma 2, cod.proc.civ. per cui in assenza di puntuale impugnazione opera su di esse la presunzione di acquiescenza» (Cass., Sez.Un., nr. 25246 del 2008 e negli stessi termini Cass., Sez.Un., nr. 2067 del 2011; di recente, tra le altre, Cass. nr. 5999 del 2023, in motivazione, p. 5.1.);
alla stregua di quanto esposto, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;
non deve provvedersi sulle spese, in difetto di attività difensiva della parte intimata;
sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove lo stesso risulti dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, comma 1bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14