Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24566 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24566 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 25772 – 2020 R.G. proposto da:
COMUNE di COGNOME -c.f. NUMERO_DOCUMENTO -in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Cagliari, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento della RAGIONE_SOCIALE in persona della dottoressa NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Cagliari, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza definitiva n. 125/2020 della Corte d’Appello di Cagliari, udita la relazione nella camera di consiglio del 26 giugno 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
In data 25.10.2005 l’A.T.I. costituita dalla RAGIONE_SOCIALE -in veste di ‘ capogruppo ‘ -e dalla RAGIONE_SOCIALE si aggiudicava per l ‘ importo di euro 1.220.885,21, al netto d ‘ i.v.a., la gara d ‘ appalto indetta dal Comune di Assemini per la realizzazione dei lavori di ‘sistemazione e rifacimento delle reti idriche interne nell’abitato (…), 2° stralcio’ (cfr. ricorso, pag. 3) .
In data 21.12.2005 la ‘RAGIONE_SOCIALE in qualità di ‘ capogruppo ‘ dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, sottoscriveva il contratto d ‘ appalto ed il verbale di cui all ‘ art. 71, 3° co., del d.P.R. n. 554/1999 (cfr. ricorso, pag. 3) .
Con nota del 21.12.2007 il Comune di Assemini faceva luogo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, per grave ritardo e gravi irregolarità dell ‘ A.T.I. appaltatrice (cfr. ricorso, pag. 7) .
Con atto in data 16.7.2008 la ‘ RAGIONE_SOCIALE in qualità di capogruppo dell’A.RAGIONE_SOCIALE – citava il Comune di Assemini a comparire dinanzi al Tribunale di Cagliari (cfr. sentenza d’appello definitiva, pag. 6) .
Chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per fatto e colpa della stazione appaltante nonché dichiararsi l ‘ illegittimità della risoluzione disposta dal Comune di Assemini, con condanna al risarcimento del danno e al pagamento dei lavori aggiuntivi ed extracontratto (cfr. ricorso, pag. 8) .
Si costituiva il Comune di Assemini.
Instava per il rigetto dell ‘ avversa domanda.
Con sentenza n. 78/2012 il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda dell’attrice e compensava le spese di lite.
Proponeva appello la ‘ RAGIONE_SOCIALE
Resisteva il Comune di Assemini.
Con sentenza non definitiva n. 775/2017 la Corte d’Appello di Cagliari dichiarava illegittima la risoluzione del contratto d’appalto disposta dal Comune di Assemini con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica dei Lavori Pubblici e dichiarava la risoluzione del medesimo contratto per inadempimento dell’ente comunale appaltante (cfr. sentenza d’appello definitiva, pag. 9) .
Con separata ordinanza la Corte d ‘ Appello di Cagliari disponeva farsi luogo a c.t.u. per la determinazione dei danni eventualmente subiti dall ‘ A.T.I.
Con memoria depositata in data 18.9.2017 si costituiva in giudizio, ai fini della sua prosecuzione, il curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE (dichiarato dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 213/2016) .
Avverso la sentenza non definitiva n. 775/2017 il Comune di Assemini proponeva ricorso per cassazione, al quale resisteva il curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE
Con ordinanza n. 24319 del 9.8.2023 questa Corte rigettava il ricorso per cassazione proposto dal Comune di Assemini avverso la sentenza non definitiva n. 775/2017 della Corte d’Appello di Cagliari.
Nel prosieguo del giudizio d ‘ appello veniva espletata la c.t.u. all ‘ uopo disposta. Indi con sentenza definitiva n. 125 dei 6/18.2.2020 la Corte d’Appello di Cagliari, in riforma del primo dictum , condannava il Comune di Assemini a pagare al curatore del fallimento dell a ‘COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME l’ importo di euro
92.077,70, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo; compensava nella misura di 1/2 le spese del doppio grado e condannava il Comune di Assemini a rimborsare a controparte la residua metà; poneva a carico del Comune le spese di c.t.u.
Evidenziava la Corte di Cagliari, in ordine al ‘ pregiudizio in concreto patito dall ‘ Impresa per effetto dell’inadempimento comunale’ (così sentenza d’appello definitiva, pagg. 15 – 16) ed in linea con gli esiti della c.t.u., che l ‘ A.T.I. appaltatrice aveva subito un concreto pregiudizio solo a seguito e per effetto della sospensione dei lavori disposta nel maggio del 2007 dalla stazione appaltante onde ovviare alle lacune del progetto, sospensione che aveva comportato la dilazione della durata dell ‘ appalto (cfr. sentenza d’appello definitiva, pagg. 16 – 17) .
Evidenziava altresì, parimenti in aderenza alle conclusioni del consulente tecnico, che l ‘ A.T.I. appaltatrice aveva concorso – ai sensi dell ‘ art. 1227, 1° co., cod. civ. – alla determinazione del pregiudizio, giacché nel periodo compreso tra il 18 giugno ed il 10 settembre 2007 non aveva prestato la debita collaborazione ai fini dell ‘ approvazione del progetto in variante, sicché il periodo anzidetto non era da computare ai fini della quantificazione del danno ascrivibile alla stazione appaltante (cfr. sentenza d ‘ appello definitiva, pag. 17) .
Evidenziava quindi, analogamente in adesione alle risultanze logiche, coerenti e persuasive cui l’ausiliario era pervenuto ‘sulla scorta dei parametri tecnici e giuridici illustrati alle pagine da 118 a 133 della relazione’, che il danno sofferto dall ‘ A.T.I. appaltatrice era da computare – per il periodo di sospensione di 4 mesi e 29 giorni – in complessivi euro 134.338,02, somma da riconoscere al
curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE nella misura del 59%, corrispondente alla quota di partecipazione della s.n.c. poi fallita nell ‘ A.T.I. (cfr. sentenza d ‘ appello definitiva, pagg. 17 – 18)
Evidenziava infine che al curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE erano da riconoscere il danno da ritardo e gli interessi sulle somme progressivamente attualizzate (cfr. sentenza d ‘ appello definitiva, pag. 19) .
Avverso tale sentenza il Comune di Assemini ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
Il curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria il controricorrente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell’ art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Deduce che la Corte di Cagliari, con l ‘ impugnata sentenza, ha motivato per relationem , con rinvio alle pagine 87 -95 nonché alle pagine 113, 116 e 117 della relazione di c.t.u., e nondimeno i richiamati passaggi della relazione di consulenza prospettano in maniera dubitativa ‘ l ‘ inquadramento normativo delle variazioni che hanno dato luogo alla sospensione ‘ (così ricorso, pag. 19) .
Deduce segnatamente che la corte d ‘ appello non ha esplicitato in maniera dettagliata e puntuale le ragioni per le quali ha inteso ricondurre la fattispecie de qua alla previsione della lett. d) anziché alle previsioni delle lett. a) -c) del 1° co. dell ‘ art. 25 della legge n. 109/1994 (così ricorso, pag. 19) .
Deduce inoltre che la motivazione dell ‘ impugnato dictum è apparente ed insufficiente, siccome priva ‘ di qualunque indicazione concreta delle manchevolezze del progetto originario che avrebbero la redazione della perizia di variante ‘ (così ricorso, pag. 20) ; che del resto ‘ all ‘ esigenza di redigere una perizia di variante non consegue per forza di cose un ‘ errata progettazione ‘ (così ricorso, pag. 20) .
Deduce infine che priva di fondamento è l ‘ affermazione per cui ‘ il progetto sarebbe inadeguato perché sottoscritto da soggetto (…) non abilitato ‘ (così ricorso, pag. 21) .
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
È ben evidente che le ragioni di censura veicolate dal mezzo in disamina afferiscono all ‘ ‘ an ‘ della risoluzione del contratto d ‘ appalto intercorso tra il Comune di Assemini e l ‘ ARAGIONE_SOCIALE. di cui la ‘ COGNOME & COGNOME ‘ era capogruppo.
Vero è che la Corte di Cagliari, nella sentenza definitiva in questa sede impugnata, ha formulato rilievi inerenti all’ ‘ an ‘ della risoluzione contrattuale.
Ossia ha affermato che il consulente d ‘ ufficio, seppur all ‘ esito di ‘ un percorso argomentativo tortuoso in alcuni passaggi ‘ , aveva espressamente dato atto che ‘ la necessità di redigere perizia in variante stata determinata dalla inadeguatezza del progetto originario (…) ossia da (art.
25, comma 1, lett. d), della l. n. 109/1994 (…))’ (così sentenza d’appello definitiva, pag. 14) .
Ossia ha affermato, inoltre, che ‘ la sospensione dei lavori a far data dall ‘ 1 maggio 2007 è stata (…) illegittima ab origine e pregiudizievole per la ditta appaltatrice, proprio perché la necessità della variante traeva origine non in esigenze obiettivamente imprevedibili ex ante dalla amministrazione appaltante e comunque nelle circostanze enucleate all’art. 25, comma 1, lett. da a) a c) della l. n. 109/ 1994 ‘ (così sentenza d’appello definitiva, pag. 15) .
E tuttavia le ragioni di censura che con il motivo in disamina vengono addotte, non sono scrutinabili in questa sede, siccome, appunto, il profilo dell ‘ ‘ an ‘ della risoluzione per inadempimento dell’ ente appaltante è oramai ‘ coperto ‘ dal giudicato ‘ interno ‘ formatosi a seguito del rigetto, con l ‘ ordinanza n. 24319/2023 di questa Corte, del ricorso esperito dal Comune di Assemini avverso la sentenza non definitiva n. 775/2017 (al riguardo, altresì, si veda Cass. 6.4.1983, n. 2426, secondo cui alla parte che, dopo aver proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza non definitiva (che abbia pronunciato sull ‘ an), proponga altro ricorso avverso la sentenza definitiva (sul quantum) nel frattempo intervenuta, è precluso formulare con questo ulteriori, diversi motivi di annullamento che riguardino la pronunzia non definitiva, essendosi riguardo ad essa esaurito, con la rituale proposizione del primo ricorso, il relativo diritto di impugnazione) .
In parte qua va, dunque, appieno recepita l’argomentazione del controricorrente secondo cui il primo mezzo ‘ nulla ha che vedere con il thema decidendum della sentenza n. 125/2020 della Corte d ‘ Appello di Cagliari
(ovvero, il quantum debeatur ) , ma al limite sarebbe potuto essere un motivo spendibile (…) in sede di impugnazione della sentenza non definitiva n. 775/2017 (…)” (così controricorso, pag. 30) .
È ben evidente, in ogni caso, che con il primo motivo di ricorso il Comune di Assemini censura sostanzialmente il giudizio ‘di fatto’ cui la Corte di Cagliari ha atteso (i l c.t.u. ha rilevato che il progetto ‘era in possesso di tutti i requisiti di legge e confacente alla reale situazione dei luoghi tant ‘ è che alcun danno è stato collegato a tale presunta deficienza’: così ricorso, pag. 21; ‘se il progetto fosse stato tale non si comprende come sia stato possibile dare esecuzione ad una not evole consistenza di opere’: così memoria del ricorrente, pag. 2; ‘ in conclusione la sentenza qui impugnata è nulla per difetto di motivazione laddove la Corte fa conseguire la erroneità del progetto alla necessità di una perizia di variante (…)’: così ricorso, pag. 21) ,
In questi termini sovviene l’ insegnamento di questa Corte a tenor del quale è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l ‘ apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34476 (Rv. 656492-03)) .
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1175, 1176, 1218, 1223, e 1227 cod. civ. in relazione agli artt. 1453 e 1455 cod. civ.
Deduce che ‘ la condotta tenuta dall ‘ appaltatore (…), nel corso dell ‘ intero rapporto contrattuale non è stata improntata ai principi di correttezza, buona fede e di collaborazione ‘ (così ricorso, pag. 26) .
Deduce che ‘ nella sentenza gravata il Giudice del merito ha preso atto delle condotte omissive e commissive dell ‘ appaltatore senza tuttavia effettuare alcun giudizio di comparazione tra i contrapposti inadempimenti, ed omettendo qualunque valutazione sull ‘ incidenza che tali condotte colpose abbiano avuto (…) anche ai fini della statuizione sul risarcimento del danno da liquidare ‘ (così ricorso, pag. 27) .
Deduce che ‘ l ‘ incidenza della condotta colposa dell ‘ appaltatore non è stata valutata in relazione all ‘ intero rapporto ‘ (così ricorso, pag. 28) ; e che ‘ l ‘ appaltatore ha rifiutato in più occasioni la ripresa dei lavori eseguibili ‘ (così ricorso, pag. 28) .
Il secondo motivo di ricorso del pari è inammissibile.
Le ragioni dell ‘ inammissibilità si specificano innanzitutto nei medesimi rilievi che hanno in primo luogo indotto al riscontro di inammissibilità del primo mezzo (le ragioni di censura afferiscono all ‘ ‘ an ‘ della risoluzione del contratto d ‘ appalto intercorso tra il Comune di Assemini e l ‘ RAGIONE_SOCIALE di cui la ‘ COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME ‘ era capogruppo: cfr. al riguardo controricorso, pag. 37) .
Le ragioni dell ‘ inammissibilità si specificano dipoi, pur ad ammettere che taluni passaggi delle censure addotte con il secondo mezzo involgano profili inerenti al ‘ quantum debeatur ‘ , nella evidente, inconfutabile genericità delle medesime censure (cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in
conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata) .
24. In ogni caso, trattasi di censure (genericamente) afferenti al giudizio ‘ di fatto’ cui la Corte sarda ha atteso (‘l’incidenza della condotta colposa dell’appaltatore è stata valutata solo parzialmente, pur essendo emersi elementi che dimostrano in qualche modo il suo contributo nello svolgimento dell’intero rapporto contrattuale (…)’: così memoria del ricorrente, pag. 3) .
Cosicché sovviene l’ulteriore insegnamento di questa Corte a tenor del quale con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404; Cass. (ord.) 23.4.2024, n. 10927) .
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione importa caducazione del la sospensione disposta ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 4.6.2001, n. 7520, secondo cui l’ ordinanza emessa, ex art. 373 cod. proc. civ., nel procedimento di sospensione dell ‘ esecuzione della sentenza di appello costituisce una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all ‘ esito del giudizio di cassazione) .
26. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
27. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente, Comune di Assemini, a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte