Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22816 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22816 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 19392 -2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALEc.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, al INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore .
INTIMATO
avverso la sentenza n. 145/2021 della Corte d’Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 24 aprile 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con decreto n. 5534/2008 il Tribunale di Napoli ingiungeva all’ ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di pagare al ricorrente, ‘ RAGIONE_SOCIALE, la somma di euro 184.789,09, ‘per le prestazioni ex art. 26 L. 833/78 eseguite in regime di convenzione per i mesi di gennaio e febbraio 2007’, oltre interessi e spese (cfr. ricorso, pag. 2) .
L’ ‘RAGIONE_SOCIALE Napoli RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione .
Chiedeva revocarsi l’ingiunzione.
Si costituiva il ‘ RAGIONE_SOCIALE
Instava per il rigetto dell’opposizione.
Con sentenza n. 14564/2015 il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione, confermava il decreto opposto e, per l’effetto, condannava l’ ‘ARAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 184.789,09, oltre interessi legali a decorrere dal mese di gennaio 2007 sulla somma di euro 98.847,95 e a decorrere dal mese di febbraio 2007 sulla somma di euro 85.941,14; condannava l’ ‘ARAGIONE_SOCIALE alle spese di lite (cfr. ricorso, pag. 6) .
L’ ‘RAGIONE_SOCIALE Napoli RAGIONE_SOCIALE‘ p roponeva appello.
Resisteva il ‘ RAGIONE_SOCIALE ; proponeva appello incidentale.
Con sentenza n. 145/2021 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva in parte l’appello principale, accoglieva l’appello incidentale e, per l’effetto, in accoglimento dell’opposizione a decreto ingiunto e dell’istanza di correzione di errore materiale proposta dall’appellante incidentale, previa revoca dell’ingiunzione, condannava l’ ‘RAGIONE_SOCIALE a pagare al ‘RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 184.065,89, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalle scadenze al saldo; condannava l’appellante principale alle spese di ambedue i gradi di giudizio.
Evidenziava la Corte di Napoli che l’appello principale era fondato solo e limitatamente ‘alle eccepite anomalie tecnico -sanitarie relative al mese di febbraio 2007, oggetto di nota di credito n. 1 del 9-5-2007 per euro 723,20’ (così sentenza d’appello, pag. 9) , sicché il medesimo anzidetto importo doveva essere detratto dall’ammontare oggetto dell’ingiunzione.
Evidenziava altresì, la Corte, che fondato era pur l’appello incidentale, siccome la sentenza di prime cure era inficiata da errore materiale, ossia in motivazione e nel capo principale del dispositivo , ‘in cui si rigetta la (…) opposizione’ (così sentenza d’appello, pag. 10) , si riconoscevano dovuti gli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e in altro capo del dispositivo si riconoscevano dovuti gli interessi legali.
L’ ‘RAGIONE_SOCIALE Napoli RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso tale sentenza. Ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
Il ‘ RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992.
Deduce che, con il primo motivo d’appello, dando seguito ai rilievi svolti con l’iniziale opposizione, ha testualmente addotto, a censura del primo dictum , che ‘al centro spetta, oltre alla prova della esistenza del rapporto convenzionale, del contratto, della corrispondenza delle prestazioni effettuate a quelle rientranti nella convenzione, del rispetto della COM (…)’ (così ricorso, pag. 25) .
Deduce quindi che la Corte di Napoli, rispetto all’eccepita inesistenza del contratto, ha reputato sufficienti, a riscontro del rapporto, le fatture allegate da
contro
parte e l’assenza di contestazioni in ordine all’esecuzione delle prestazioni (cfr. ricorso, pag. 26) .
Deduce dunque che il ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ non ha dato prova di aver stipulato apposito contratto in forma scritta (cfr. ricorso, pag. 27) .
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Va dato debitamente atto che l’impugnato dictum della Corte di Napoli, nella parte in cui reca enunciazione dei motivi all’uopo esperiti dall’appellante principale (cfr. sentenza d’appello, pag. 3) , per nulla fornisce riscontro della proposizione di doglianza concernente la mancata dimostrazione, da parte dell’iniziale ricorrente per decreto ingiuntivo, della stipulazione in forma scritta del contratto che lo vincola all’ ‘RAGIONE_SOCIALE
Va dato debitamente atto, altresì, che la riproduzione nel corpo del ricorso per cassazione (cfr. pagg. 10 -17) delle ‘motivazioni in fatto ed in diritto rassegnate dall’ ASL Napoli 1 Centro in atto di appello’ (così ricorso, pag. 10 ; ‘motivazioni’ nell ‘ambito delle quali è testualmente riferito il tenore dell’iniziale opposizione all’ingiunzione: cfr. pagg. 10 – 12) per nulla dà ragione della proposizione di doglianza -avverso la prima statuizione -afferente alla mancata dimostrazione della stipulazione nella imprescindibile forma scritta ad substantiam del contratto intercorso tra le parti in lite (si vedano in particolare le pagg. 14 -18 del ricorso, ove sono riprodotti i paragrafi A) e B) dell’atto d’appello, intitolati rispettivamente ‘indicazione delle parti della sentenza che si inte ndono appellare’ e ‘indicazione delle modific he che vengono richieste alla ricostruzione del fatto’ ; si vedano, inoltre, i singoli motivi d’appello) .
Va dato debitamente atto, infine, che a dar ragione della proposizione di appello in ordine all’asserito difetto di forma ad substantiam del contratto di certo
non può soccorrere l’inciso dapprima testualmente riprodotto, in sede di illustrazione del motivo in disamina: la locuzione ‘ oltre alla prova dell’esistenza del rapporto convenzionale, del contratto (…)’ dimostra univocamente che trattasi di un riferimento del tutto incidentale, per nulla idoneo ad integrare gli estremi di un autonomo motivo di appello.
11. In tal guisa non può che postularsi quanto segue.
La Corte napoletana ha ineccepibilmente circoscritto e delimitato i motivi dell’appello principale nei termini esplicitati a pagina 3 dell’impugnato dictum , termini ai quali, appunto, è estranea la doglianza circa la mancata dimostrazione della stipulazione del contratto nella imprescindibile forma scritta.
Qualsivoglia censura circa la forma del contratto è perciò preclusa dal giudicato ‘ interno ‘ formatosi al riguardo.
Più esattamente, questa Corte spiega che il rilievo d’ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell’impugnazione, quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato ‘ interno ‘ (cfr. Cass. (ord.) 30.8.2019, n. 21906; in tale occasione questa Corte ha ritenuto preclusa la rilevabilità d’ufficio della questione relativa alla validità di un contratto di patrocinio in favore di un Comune, per parziale difetto di copertura finanziaria, per essere stata detta questione superata dalla sentenza di primo grado, contenente la condanna dell’ente a corrispondere il compenso al difensore per l’attività professionale svolta e non avendo tale statuizione formato oggetto di appello incidentale da parte del Comune).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 343 e 166 cod. proc. civ.
Deduce che il ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ si è in appello costituito in data 22.3.2017, ossia tardivamente rispetto all’udienza di comparizione (cfr. ricorso, pag. 27) .
Deduce quindi che controparte era incorsa in appello in decadenza ai fini della proposizione dell’appello incidentale, appello incidentale che sarebbe stato da dichiarare inammissibile (cfr. ricorso, pag. 28) .
Il secondo motivo di ricorso del pari è inammissibile.
Va ribadito che la Corte di Napoli in accoglimento dell’appello incidentale ha fatto luogo alla correzione dell’errore materiale inficiante la sentenza di primo grado.
Su tale scorta è bastevole un duplice rilievo in aderenza all’elaborazione di questa Corte.
Da un canto, la procedura di correzione degli errori materiali della sentenza richiede l’istanza della parte interessata e non è più esperibile quando avverso la stessa decisione sia già stato proposto appello, giacché in questo caso l’impugnazione assorbe ogni correzione di errori in cui sia caduto il primo giudice, rientrando la relativa operazione nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame (cfr. Cass. 18.2.1986, n. 951; Cass. 21.12.1984, n. 6658) .
D’altro canto, il giudice dell’appello può provvedere alla correzione degli errori materiali presenti nella sentenza impugnata su istanza della parte interessata, senza che occorra all’uopo la proposizione di appello incidentale (cfr. Cass. 18.10.1982, n. 5405; altresì, Cass. 11.5.1979, n. 2701) .
Evidentemente, alla luce di tal ultimo riferimento giurisprudenziale, non riveste valenza alcuna l’addotta inammissibilità dell’appello incidentale.
Il ‘RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese; pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va assunta.
16. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. Sez. Un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte