Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 6986 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 6986 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29002-2022 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, LA NOCE NOME, CELLA SILVIA;
Oggetto
RIC. CONTRO DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/12/2023
CC
avverso la sentenza n. 8370/2022 del RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, depositata il 28/09/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso ed il dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, dipendente del RAGIONE_SOCIALE, inquadrata quale tecnologo (III livello ai sensi dell’art. 15 co. V CCNL Enti Pubblici di Ricerca), presentava domanda per accedere ad uno dei quattro posti riservati ai settori t ecnologici’ Organizzativo Gestionale’ e ‘Giuridico -Amministrativo’ del bando di concorso del 20 maggio 2013. All’esito della procedura di selezione per titoli si classificava al nono posto.
Impugnava dinanzi al TAR Lazio la graduatoria finale e gli atti della procedura ritenendola viziata. Con sentenza n. 6725/2018 il Tribunale rigettava in parte la domanda, dichiarandola nel resto inammissibile.
La decisione era impugnata dinanzi al RAGIONE_SOCIALE di Stato che, anche in esito alle eccezioni dei controinteressati resistenti, con sentenza n. 8370/2022, preliminarmente dichiarava inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal controinteressato COGNOME, ‘in quanto la censura non (…era) stata formulata con specifico motivo avverso il capo della sentenza che, in modo implicito, ha statuito sulla giurisdizione’. Soggiungeva, inoltre che ‘l’eccezione è comunque infondata in ragione della natura di progressione verticale, da un’area all’altra e non meramente orizzontale del concorso interno per cui è causa’
Il RAGIONE_SOCIALE di Stato, nel merito, riteneva che l’attività della commissione preposta alla valutazione dei titoli fosse stata svolta illegittimamente, in violazione dei criteri posti dalla lex specialis circa i titoli valutabili. Conseguentemente accogliev a l’appello disponendo il rinnovo dei giudizi
da parte di una nuova commissione diversamente composta, con il compito di rivalutare i curricula dei candidati, riformulando i criteri di valutazione, in coerenza con quanto in rilievo nella pronunciata sentenza. (precedente ricorso per il riconoscimento della
Avverso detta decisione NOME COGNOME controinteressato) proponeva l’attuale giurisdizione del Giudice Ordinario.
Si costituiva l’Avvocatura Generale dello Stato per il RAGIONE_SOCIALE al solo fine di partecipare all’eventuale discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)- Con unico motivo il ricorrente denuncia error in procedendo , ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 1 c.p.c., art. 111 co.8 cost. e 110 c.p.a.: sconfinamento, arretramento e difetto assoluto di giurisdizione in violazione degli artt. 3,51, 97,98, dell’art.2 co.1 e 3, dell’art. 40 co.1,3 e dell’art. 52 co.1 del D.lvo n. 165/01, dell’art. 23 D.lgs n. 150/2009, dell’art.15 CCNL di categoria.
Il motivo, richiamando la statuizione (in entrambe le sue componenti) relativa alla ritenuta giurisdizione del giudice amministrativo, si sofferma sulla natura del concorso in esame valutata quale ‘progressione verticale’, trattandosi, invece di ‘progressione orizzontale’ all’interno di una medesima Area di competenza. Conclude richiamando le decisioni di questa Corte (SU n. 10501/2016 e SU n. 956/2017) sulla sindacabilità RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite non soltanto RAGIONE_SOCIALE norme sulla giurisdizione ma anche di quelle che individuano i presupposti del potere giurisdizionale .
Deve preliminarmente osservarsi che la statuizione del RAGIONE_SOCIALE di Stato in punto di giurisdizione, si compone di due differenti rationes decidendi : la prima relativa alla mancata formulazione di uno specifico motivo di gravame sulla questione in sede di appello ( ‘in quanto la censura non (…era) stata formulata con specifico motivo avverso il capo della sentenza che, in modo implicito, ha statuito sulla giurisdizione’.) ; la seconda riguardante, comunque, l’infondatezza della eccezione ‘ in ragione della nat ura di progressione verticale , da un’area all’altra e non meramente orizzontale del concorso interno per cui è causa’.
Parte ricorrente pur richiamando entrambe le statuizioni nel motivo di ricorso, si sofferma solo sulla seconda di esse, affrontando il tema della natura ‘orizzontale’ della progressione, decisiva al fine di affermare la giurisdizione dell’RAGIONE_SOCIALE. Con riferimento alla prima non indica motivi di impugnazione. Questa è dunque passata in giudicato.
Quanto alla possibilità di indagine circa l’esistenza del giudicato interno la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha ripetutamente affermato che spetti alle Sezioni Unite non solo il giudizio sull’interpretazione della norma attributiva della giurisdizione, ma anche il sindacato sull’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni che regolano la deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdizione (Cass. Sez. U. n.36375/2021; Cass. Sez. U. n. 38737/21). Questo sindacato della Corte di cassazione può essere sollecitato anche dal controricorrente che invochi la formazione di quel giudicato, al fine di ottenere una pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto avverso la statuizione in punto di giurisdizione, pronunciata nella sentenza gravata nonostante la preclusione derivante dal giudicato interno (Cass. Sez. U. n. 36005/2022).
Accertata in tal modo l’esistenza di un giudicato su una RAGIONE_SOCIALE rationes decidendi , essendo questa distinta, autonoma e idonea a sorreggere la decisione sul piano logico e giuridico, devono ritenersi inammissibili le censure proposte all’altra ratio per il sopravvenuto difetto di interesse, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività della prima ratio , alla cassazione della decisione stessa (Cass. 13880/2020; 11493/2018).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in assenza di attività difensiva del controinteressato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma in data 5 dicembre 2023.
Il Presidente NOME COGNOME