Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3370 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 3370 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31293/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende con gli AVVOCATI NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , ope legis domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende;
Oggetto:
Vice procuratori
onorari –
richiesta
riconoscimento
rapporto
subordinato – giurisdizione – giudicato
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 142/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 23/04/2018 R.G.N. 1047/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 2/11/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. NOME COGNOME e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe, viceprocuratori onorari presso la Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Torino, avevano agito affinché fosse accertata e dichiarata la sussistenza con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo, per ciascuno di essi, dalla rispettiva immissione nelle funzioni con ogni effetto conseguente di carattere economico, previdenziale ed assistenziale, comprensivo del diritto a ferie, indennità di infortunio, malattia, anzianità e vecchiaia, maternità, trattamento di fine rapporto e ad ogni altro istituto connesso così come riconosciuto ai lavoratori comparabili a tempo indeterminato cioè ai magistrati ordinari di prima nomina svolgenti mansioni identiche o simili ai sensi RAGIONE_SOCIALE Direttiva 1999/70/CE;
nel corso del giudizio i predetti avevano rinunciato alla domanda di condanna, concentrando la pretesa sul solo accertamento RAGIONE_SOCIALE natura subordinata del rapporto a fronte del quale sarebbe stato poi onere RAGIONE_SOCIALE Pubblica Amministrazione emanare gli atti amministrativi più opportuni;
il Tribunale di Torino aveva respinto la domanda;
decidendo sull’impugnazione dei viceprocuratori, la Corte d’appello di Torino dichiarava il proprio difetto di giurisdizione;
avvero tale pronuncia i suddetti viceprocuratori onorari hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi;
il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
i ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato che:
con il primo motivo i ricorrenti denunciano errata qualificazione RAGIONE_SOCIALE domanda violazione delle norme sulla giurisdizione – errato richiamo a precedente giurisprudenziale non pertinente alla fattispecie;
deducono che erroneamente la Corte territoriale avrebbe interpretato la loro domanda come intesa ad assimilare il loro rapporto a quello dei magistrati ordinari;
rilevano che la nozione di lavoratore comparabile era stata assunta come riferimento per lo sviluppo degli argomenti a sostegno delle questioni pregiudiziali ai sensi dell’art. 267 TFUE;
assumono che, avendo rinunciato alla domanda di condanna, dall’accertamento eventuale RAGIONE_SOCIALE natura subordinata del rapporto con lo Stato non sarebbe mai scaturita una pretesa equiparazione di trattamento economico con i magistrati di carriera;
con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione delle norme sulla giurisdizione;
sostengono che nel ricorso non era mai stata prospettata alcuna equiparazione ai magistrati ordinari e da ciò fanno discendere la giurisdizione del giudice ordinario;
deducono che in relazione alla posizione giuridica fatta valere (mero accertamento di un rapporto di lavoro subordinato) non ci sarebbe giammai la possibilità di agire dinanzi al giudice amministrativo;
rilevano che ai fini RAGIONE_SOCIALE giurisdizione occorre guardare al petitum sostanziale;
si deve preliminarmente dare atto che questa sezione semplice è legittimata alla piena decisione ai sensi dell’art. 360, n. 1, cod. proc. civ. sulle questioni di giurisdizione in materia di pubblico impiego, in forza di decreto di assegnazione del AVV_NOTAIO in data 10 -14 settembre 2018;
tanto precisato, si osserva che, per quanto si rileva dal ricorso per cassazione (v. pag. 5), vi era stata una pronuncia di rigetto, nel merito, del Tribunale che, dunque, implicitamente conteneva una positiva statuizione sulla giurisdizione;
anche i motivi di appello dei vice procuratori onorari avevano investito tale pronuncia sul merito e non si evince dagli atti che la questione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione avesse formato oggetto di appello incidentale da parte del RAGIONE_SOCIALE;
tanto risulta, del resto, dalla stessa sentenza qui impugnata da cui emerge che la Corte territoriale ha invitato le parti a prendere posizione sulla questione di giurisdizione, come questione rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc civ.;
ed allora va ricordato che, come da questa Corte già affermato, allorquando il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, implicitamente, la propria giurisdizione (e ciò sia che abbia rigettato sia che abbia accolto una domanda), la parte che intenda contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l’esame RAGIONE_SOCIALE relativa questione è precluso, come in sede di legittimità, così nel giudizio di appello essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2011, n. 2067; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2752; Cass. 2 febbraio 2018, n. 2605);
sicché, non avendo nessuno dei contendenti appellato la sentenza di primo grado quanto alla implicitamente ravvisata giurisdizione del giudice ordinario, in proposito si è formato il giudicato;
pertanto, la Corte d’appello non poteva più rilevare d’ufficio un eventuale difetto di giurisdizione e invitare le parti a prendere posizione in ordine alla relativa questione;
da tanto consegue che il ricorso va accolto in punto di giurisdizione e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;
la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio che assume carattere meramente restitutorio;
il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;
non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 , comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002 .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in punto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino.
Così deciso nella Adunanza camerale del 2 novembre 2022.