Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 286 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 286 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 7575-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 470/2021 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/09/2021 R.G.N. 385/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Interessi
e
rivalutazione
–
Formazione
del
giudicato.
R.NUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 04/12/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame, condannava la RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche: RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) a corrispondere all’appellante, COGNOME NOME, sull’importo capitale di € 16.796,12 pagato a seguito della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 13 del 2011, in giudicato, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti sino al pagamento.
COGNOME NOME, a fondamento della domanda, aveva posto l’innanzi indicata pronunzia (divenuta definitiva a seguito della sentenza di questa Corte, n. 4096/2016, di rigetto del ricorso della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) che in così dispone: ‘accerta la natura subordinata part-time (28,30 ore settimanali) del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo intercorso da aprile del 1996 a marzo 1998 e condanna per l’effetto la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive tra quanto dovuto sulla base del c.c.n.l. e quanto corrisposto, nonché al versamento di quanto dovuto a titolo di t.f.r. ed alla regolarizzazione della posizione previdenziale’.
Propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Entrambe le parti depositano memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 429, comma 3, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 3, c.p.c.
Il mezzo censura la decisione impugnata per aver escluso la formazione del giudicato riguardo alla domanda di condanna al pagamento degli accessori del credito.
Parte ricorrente, premette che, seppur è vero che quando viene chiesta la pronunzia di una condanna generica, finché non interviene la quantificazione e liquidazione del credito, non è possibile nemmeno la quantificazione e liquidazione degli accessori, nulla impedisce, tuttavia, che il lavoratore proponga domanda di condanna generica anche degli accessori. Ebbene, rimarca la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tanto è accaduto nel caso di specie, in cui il ricorrente ha formulato nel ricorso ex art. 414 c.p.c. domanda generica di condanna anche al pagamento degli accessori, riproposta poi in appello (in ragione del rigetto di ogni pretesa da parte del Tribunale).
Ebbene, aggiunge ancora il ricorrente in cassazione, avverso la sentenza n. 13 del 2011 della Corte di Appello di Venezia che, come detto, nulla statuiva riguardo agli accessori veniva proposto ricorso per cassazione solo dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non anche da parte del lavoratore, con conseguente maturazione del giudicato negativo (implicito) sulla domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione.
La mancata proposizione del ricorso per cassazione, soggiunge il ricorrente, ha insomma reso definitivo l’accertamento negativo implicito, in quanto il principio sancito dall’art. 429 c.p.c., comma 3, c.p.c. va coordinato con quello dispositivo, come ricordato, fra le altre, da Cass. n. 7395/2010, Cass. n. 6938/2003, Cass. n. 3563/1994.
Il motivo è rispettoso del principio di specificità ex art. 366 c.p.c., sub specie di autosufficienza, riportando le conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c., localizzando altresì gli atti.
Ebbene, tanto premesso, l’esame delle conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c. (conclusosi con la sentenza in giudicato n. 13 del 2011 della Corte di Appello di Venezia) conferma che in quel giudizio fosse stato richiesta pronunzia di condanna generica anche al pagamento degli interessi e rivalutazione. Conseguentemente la verifica che occorre compiere come evidenziato nel motivo è se sulla mancata pronunzia di condanna si sia o meno formato il giudicato implicito.
Giova dar conto degli assets di questa Corte sul punto pienamente condivisi da questo Collegio
Ebbene, va innanzi tutto ricordato che la statuizione del giudice, positiva o negativa, sulla rivalutazione del credito ai sensi dell’art. 429, terzo comma, c.p.c. costituisce un capo della sentenza capace di autonomo passaggio in giudicato, conseguentemente, il creditore vittorioso in primo grado, ma soccombente con riguardo alla rivalutazione monetaria, ha l’onere di appellare specificamente, in via principale o incidentale, tale capo sfavorevole, sia che il giudice di primo grado (da detta norma investito del dovere di rivalutare il credito anche d’ufficio) abbia pronunciato in senso negativo sulla rivalutazione sia che abbia omesso di pronunciare, restando inibito al giudice del gravame di attribuire all’appellato la rivalutazione ormai esclusa per effetto dell’intervenuto giudicato interno ( cfr. Cass. n. 7823 del 19/07/1995, rv. 493331 – 01).
Con specifico riguardo alle controversie relative a crediti di lavoro (o, a seguito della sentenza n. 156 del 1991 della Corte Cost., anche in quelle relative a crediti previdenziali), la RAGIONE_SOCIALE ha ribadito detto principio, affermando che la statuizione del giudice, positiva o negativa, sulla rivalutazione del credito si pone come un capo della sentenza munito di piena autonomia
e suscettibile di autonomo passaggio in giudicato, sicché il creditore (pur parzialmente vittorioso in primo grado), ma soccombente con riguardo alla rivalutazione monetaria, ha l’onere di appellare specificamente in via principale o incidentale tale capo sfavorevole, sia che il giudice di primo grado abbia pronunziato in senso negativo sulla domanda di rivalutazione sia che abbia omesso di pronunziare sulla domanda stessa (proposta oppur no in termini espliciti), in quanto, in mancanza della detta impugnazione, il giudice di secondo grado non può ne’ di ufficio ne’ su istanza dell’interessato attribuire la rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 3532 del 06/04/1998, rv. 514265 -01 e la successiva conf. Cass. n. 4531 del 10/04/2000).
Quanto innanzi vale, oltre che con riguardo alla rivalutazione monetaria, anche per gli interessi.
Del resto in tal senso, Cass. n. 16531/2006, rv. 591391-01, afferma che interessi e rivalutazione monetaria costituiscono, ai sensi dell’art. 429, terzo comma c.p.c., parte essenziale del credito di lavoro, con la conseguenza che possono essere attribuiti ex officio nel giudizio intrapreso per la realizzazione del credito stesso, anche in sede di appello, sempre che non si sia sul punto formato un giudicato negativo.
I sopraindicati principi devono trovare applicazione nella fattispecie all’attenzione .
NOME NOME ha infatti chiesto, nelle conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c., conclusosi con la sentenza in giudicato n. 13 del 2011 della Corte di Appello di Venezia, anche la condanna generica al pagamento di interessi e rivalutazione, conseguentemente egli avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione avverso detta pronunzia che nulla
statuiva sul punto, tanto al fine di evitare la formazione del giudicato implicito.
All ‘omessa impugnazione consegue il giudicato, sicché il motivo va accolto.
La causa va quindi decisa nel merito , ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori approfondimenti in fatto.
Conseguentemente va rigettata la domanda formulata da NOME COGNOME volta alla liquidazione degli interessi e rivalutazione sulla somma capitale dovuta a titolo di differenze retributive in forza della sentenza n. 13/2011 della Corte di appello di Venezia.
Quanto alle spese, l’esito alternato delle fasi di merito consente la compensazione tra le parti delle spese relative ai giudizi di primo grado e di appello.
Le spese del giudizio di legittimità seguono invece la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da COGNOME NOME di condanna al pagamento degli interessi legali e la rivalutazione monetaria sull’importo capitale di € 16.796,12 pagato a seguito della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 13 del 2011; compensa le spese dei gradi di merito; condanna parte
contro
ricorrente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi, €. 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4.12.2025.
La Presidente ( NOME COGNOME )