Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33389 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33389 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 9086/23 proposto da:
-) COGNOME NOME , domiciliato ex lege presso all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché
-) Eredi di COGNOME NOME collettivamente ed impersonalmente;
– intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 25 gennaio 2023 n. 565; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel 1996 NOME COGNOME querelò per truffa il notaio NOME COGNOME. Gli addebitò di avere chiesto (ed ottenuto) la trascrizione dell’atto contenen te l’accettazione di una offerta in prelazione di vendita di quote societarie, accettazione che tuttavia era difforme dalla proposta.
Oggetto:
giudicato
implicito – esclusione
N.R.G.: 9086/23
Camera di consiglio del 22/10/24
Il notaio all’esito dei tre gradi di giudizio in sede penale fu prosciolto per prescrizione; rimasero tuttavia ferme le statuizioni civili di condanna al risarcimento in favore di NOME COGNOME costituitosi parte civile.
Nel 2012 NOME COGNOME convenne NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Velletri, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dei fatti accertati in sede penale.
NOME COGNOME chiamò in causa gli assicuratori dei Lloyds of London, con i quali – per il tramite del Consiglio Nazionale del Notariato aveva stipulato un’assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, chiedendo di essere tenuto indenne in caso di soccombenza.
Gli assicuratori dei Lloyds si costituirono eccependo, per quanto in questa sede ancora rileva, l’inoperatività della polizza.
Ciò sul presupposto che il contratto garantiva la copertura soltanto nel caso in cui la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato fosse pervenuta all’assicurato durante il periodo di vigenza dell’assicurazione, mentre nel caso di specie NOME COGNOME risultava aver querelato per truffa NOME COGNOME nel 1996, vale a dire tre anni prima dell’inizio di efficacia del contratto di assicurazione.
Con sentenza 24.4.2018 n. 979 il Tribunale di Velletri accolse sia la domanda principale che quella di garanzia.
Il Tribunale ritenne che la presentazione di una querela da parte del danneggiato non potesse equipararsi ad una richiesta di risarcimento.
Pertanto la richiesta di risarcimento da prendere in esame ai fini della valutazione della operatività della polizza andava ravvisata nell’atto di citazione dinanzi al giudice civile notificato da NOME COGNOME nel 2012, e dunque nella vigenza della copertura assicurativa.
La sentenza fu appellata dagli assicuratori dei Lloyds.
Con sentenza 25.1.2023 n. 565 la C orte d’appello di Roma accolse il gravame e rigettò la domanda di garanzia.
N.R.G.: 9086/23
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La Corte d’appello ritenne che:
-) la responsabilità del notaio era coperta dalla polizza n. 1211009;
-) tale polizza copriva i soli danni per i quali fosse pervenuta all’assicurato una richiesta di risarcimento durante il periodo di vigenza del contratto, ovvero tra il 1.2.1999 ed il 1.2.2001;
-) invece nel caso di specie la querela era stata sporta nel 1996, e la citazione in sede civile era stata notificata nel 2012: e dunque l’una prima dell’efficacia della polizza, e l’altra dopo lo spirare di essa.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su due motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE, dichiaratasi ‘ subentrante nella gestione e per le conseguenti responsabilità delle polizze RAGIONE_SOCIALE ‘, ha resistito con controricorso.
È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c..
Il ricorrente ha insistito per la decisione.
Ambo le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del giudicato interno. Formula a tal riguardo una tesi così riassumibile:
-) in primo grado, a fondamento della propria domanda di garanzia, aveva invocato e prodotto il contratto di assicurazione n. 1771506, efficace dal 2011 al 2012;
-) il Tribunale aveva accolto la sua domanda ritenendo che: a) il ‘sinistro’ andava individuato nella notifica a NOME COGNOME dell’atto di citazione ad istanza di NOME COGNOME; b) rispetto a tale ‘sinistro’ fosse valida ed efficace la polizza n. 1771506;
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-) i Lloyd’s impugnarono solo la statuizione di cui al capoverso che precede, sub (a), ma non quella sub (b);
-) la Corte d’appello , tuttavia, ha escluso la garanzia assicurativa sul presupposto che la richiesta di risarcimento da parte del terzo pervenne all’assicurato al di fuori dei limiti temporali d’una diversa polizza , ovvero la polizza n. 1211009, efficace dal 2009 al 2011. ha statuito su una questione (quale fosse la polizza da cui scaturiva il diritto dell’assicurato)
Così, giudicando, conclude il ricorrente , la Corte d’appello già coperta da giudicato.
1.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale, infatti, si è disinteressato del problema di quale fosse il contratto efficace ratione temporis . Si è limitato ad affermare la (invero di assai dubbia condivisibilità, ma non censurata) tesi secondo cui la costituzione di parte civile nel processo penale non equivarrebbe ad una richiesta di risarcimento.
1.2. Né può ritenersi sussistente un ‘giudicato implicito’ su tale questione .
Infatti il tradizionale principio secondo cui il giudicato copre ‘ il dedotto e il deducibile ‘ è stato dalle Sezioni Unite di questa Corte precisato nel senso che esulano dal giudicato le questioni non direttamente correlate a quella definibile come ‘ portante ‘, ovvero quella sulla quale si basa la decisione. Ciò in quanto il principio della ‘ragione più liquida’ solleva il giudice dal rispetto dell’ ordine logico delle questioni (così S.U. 26019/08 e poi, soprattutto, S.U. 26242/14).
N el caso di specie la ‘questione portante’ della decisione di primo grado fu lo stabilire se per ‘sinistro’ dovesse intendersi la notifica della citazione o la proposizione della querela, questione la cui soluzione non imponeva affatto di stabilire previamente quale fosse il contratto vigente al momento della proposizione dell’una o dell’altra.
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Col secondo motivo il ricorrente lamenta (formalmente) l’omesso esame d’un fatto decisivo.
Nella illustrazione del motivo, tuttavia, vengono formulate due eterogenee censure, così riassumibili:
la Corte d’appello ha deciso il gravame per una ragione diversa da quella prospettata dall’appellante Lloyd’s (p. 16, § 28), così denunciando in sostanza una ultrapetizione ;
la Corte d’appello ha adottato una decisione ‘ illogica’ ( rectius , contraddittoria), perché da un lato ha condiviso l’affermazione del Tribunale secondo cui per ‘sinistro’ doveva intendersi la notifica dell’atto di citazione da parte del terzo danneggiato e non la presentazione della querela; dall’altro lato però ha ritenuto inoperante la polizza vigente ratione temporis al momento della notifica della suddetta citazione (p. 28, § 36 e passim ).
2.1. Ambedue le censure sono inammissibili.
Va premesso che né la comparsa di costituzione e risposta depositata da NOME COGNOME in primo grado, né l’atto di chiamata in causa rivolto ai Lloyd’s, contengono indicazioni precise sulla polizza che l’assicurato intese far valere in giudizio. Nella comparsa di costituzione si dichiarano prodotti ‘ i documenti di cui all’allegato indice ‘, che tuttavia non è stato depositato in questa sede.
A fronte di questa ambigua chiamata in causa si costituirono in primo grado e resistettero alla domanda attorea i soggetti che si qualificarono ‘ gli assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio derivante dalla polizza 1211009 ‘.
La legitimatio ad causam di questi soggetti non fu mai contestata dall’assicurato , ad esempio negando che la polizza n. 1211009 fosse quella in virtù della quale pretendeva di essere tenuto indenne.
Quando, poi, i Lloyd’s furono condannati e proposero appello , sempre nella veste di coloro ‘ che hanno assunto il rischio derivante dalla polizza 1211009 ‘ , anche in tale sede l’odierno ricorrente non contestò la legitimatio ad causam degli appellanti, vale a dire non negò che la polizza invocata a
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fondamento della pretesa indennitaria fosse quella indicata dai convenutiappellanti.
2.2. In grado d’appello le parti discussero su quale dovesse ritenersi il momento di verificazione del sinistro (se, cioè, la notifica dell’atto di citazione o la presentazione della querela) e sulla configurabilità del dolo dell’assicurato.
La Corte d’appello pertanto , dovendo giudicare sull’appello proposto da soggetto qualificatisi ‘ gli assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio derivante dalla polizza 1211009 ‘, ed a fronte della mancanza di qualsiasi contestazione circa l’identificazione della polizza sottoscritta dai convenuti, correttamente ha accertato l’unica cosa che doveva accertare: se il contratto stipulato dagli assicuratori appellanti fosse o non fosse operante nel caso di specie.
2.3. Né il ricorrente risulta mai avere allegato o dimostrato, nei gradi di merito, che la polizza da lui invocata in questa sede a fondamento dell’impugnazione (polizza n. 1771506) sia stata sottoscritta dai medesimi assicuratori dei Lloyd’s che sottoscrissero il rischio di cui alla polizza n. 1211009.
Indicazione, quest’ultima, decisiva in un caso come il presente, noto essendo che i RAGIONE_SOCIALE non sono una società né un ente dotato di personalità giuridica, ma un consorzio di RAGIONE_SOCIALE , ciascuno dei quali può autonomamente sottoscrivere un rischio o una quota di rischio indipendentemente dagli altri (Sez. 3, Sentenza n. 29491 del 15.11.2024, deliberata prima della camera di consiglio di deliberazione della presente decisione, benché pubblicata successivamente).
2.4. Ultrapetizione dunque non vi fu, perché la vicenda processuale si può così riassumere:
-) con l’atto di chiamata in causa l’attore non indicò con esattezza la polizza invocata a fondamento della chiamata;
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-) in primo grado si costituirono i soli sottoscrittori della polizza n. 1211009 , negando l’operatività della copertura in base a questa;
-) l’assicurato nulla obiettò circa l’esatta individuazione della polizza invocata a fondamento della propria pretesa;
-) il Tribunale non affrontò il tema di quale fosse il contratto posto a fondamento della chiamata in causa, e condannò gli assicuratori come si erano costituiti;
-) in appello i sottoscrittori della polizza n. 1211009 si dolsero di essere stati condannati a pagare un indennizzo non dovuto ratione temporis in base al contratto da essi stipulato, e la Corte d’appello ha rilevato che la polizza n. 1211009, unico oggetto della pronuncia sulla domanda di garanzia, non garantiva il rischio né con riferimento alla querela (perché anteriore alla stipula), né con riferimento all’atto di citazione (perché posteriore alla scadenza).
Il che era esattamente il thema decidendum sottoposto dagli appellanti al giudice di secondo grado.
2.5 . Infondata, infine, è la denuncia di ‘illogicità’ della sentenza, in quanto la Corte non ha affatto affermato quanto sostenuto dal ricorrente, e cioè che per ‘sinistro’ dovesse intendersi la notifica dell’atto di citazione da parte del terzo danneggiato, e non la presentazione della querela. Semplicemente, la Corte d’appello si è limitata a rilevare che tanto nell’una, quanto nell’altra ipotesi, la garanzia non sarebbe stata operante: il che è perfettamente logico.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. La solo parziale conformità alla proposta di definizione anticipata del contenuto della presente decisione non consente la condanna del ricorrente ai sensi della seconda proposizione del terzo comma dell’articolo 380 -bis c.p.c. e, quindi, dell’articolo 96, commi terzo e quarto, c.p.c..
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 10.900, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile