Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 212 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 212 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2026
1809/2010, in quanto nel ricorso introduttivo di quel giudizio il COGNOME aveva proposto la stessa domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio e tale domanda era stata implicitamente rigettata dal Tribunale.
Avverso tale NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La Provincia di Avellino e la Regione Campania hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e de l l’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la proposizione della domanda risarcitoria fosse preclusa dal giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Avellino n. 1809/2010.
Deduce che sulla domanda risarcitoria non si era formato alcun giudicato esterno; evidenzia che nel procedimento definito con la sentenza n. 1809/2010 del Tribunale di Avellino la domanda risarcitoria era stata proposta solo in via subordinata ed il Tribunale aveva accolto la domanda principale, volta ad ottenere il completamento del procedimento finalizzato all’inserimento lavorativo del NOME.
Sostiene pertanto che nel primo contenzioso il Tribunale non si era pronunciato sulla domanda risarcitoria proposta dal NOME; non vi era stato alcun rigetto esplicito, né implicito, di tale domanda, non esaminata.
Considerato che nel presente giudizio la domanda risarcitoria aveva riguardato l’inadempimento successivo al giudicato, correttamente il primo giudice aveva escluso la violazione del principio del ne bis in idem .
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 329, 342, 343 e 346 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.,
Evidenzia che il giudice di primo grado ha espressamente rigettato l’eccezione di giudicato esterno e che tale capo di sentenza è passato in giudicato, in quanto non è stato censurato con l’appello.
Sostiene che vi era stata acquiescenza al capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato l’eccezione di giudicato.
I motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, sono inammissibili.
Sono innanzitutto inconferenti le deduzioni riguardanti l’assenza, nella sentenza del Tribunale di Avellino n. 1809/2010, di una pronuncia esplicita di rigetto della domanda risarcitoria, atteso che la sentenza impugnata ha rilevato il giudicato implicito su tale domanda.
Dalla sentenza impugnata non risulta che nel giudizio definito dal Tribunale di Avellino con la sentenza n. 1809/2010 la domanda risarcitoria fosse stata proposta in via subordinata, né che il Tribunale avesse espressamente rigettato l’eccezione di giudicato esterno.
Il ricorso non assolve agli oneri previsti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non riproduce né localizza il ricorso introduttivo del giudizio definito dal Tribunale di Avellino con la sentenza n. 1809/2010 ed il ricorso di primo grado, riproduce solo in parte la sentenza di primo grado relativa al presente giudizio, e non la localizza.
Inoltre, le censure non si confrontano con il decisum .
La sentenza impugnata ha richiamato il giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Avellino n. 1809/2010, secondo cui non era stato previsto un termine entro il quale la procedura di reclutamento doveva essere esaurita; ha fatto applicazione del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
6 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, 4 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME