Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 31020 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 31020 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2023
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 5319/23 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avente ad oggetto il regolamento preventivo di giurisdizione relativo al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sezione Specializzata in materia di imprese, avente il numero di ruolo r.g. 19430/22;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO
FATTI DI CAUSA
1. L’antefatto.
Oggetto: regolamento preventivo di giurisdizione -appalto di servizi -annullamento dell’aggiudicazione -recesso della p.a. committente nel termine interinale di efficacia del contratto -domanda di condanna della p.a. all’esecuzione del contratto – giudicato esterno.
Nel 2018 la RAGIONE_SOCIALE bandì una gara per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle strutture sanitarie da essa gestite. L’appalto avrebbe avuto durata di sei anni ed aveva ad oggetto due differenti lotti, del valore il primo di 150 milioni di euro, il secondo di 79 milioni di euro.
Il bando qualificava espressamente la procedura come un una ‘gara ponte’,
e prevedeva che i contratti da aggiudicare fossero risolutivamente condizionati , alternativamente, o all’adesione della RAGIONE_SOCIALE ad una convenzione con la RAGIONE_SOCIALE, o allo svolgimento di una gara centralizzata regionale.
La gara fu svolta ed ambedue i lotti furono aggiudicati alla società RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Nel 2020 il TAR per la RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 890/20 annullò l’aggiudicazione, a causa di un vizio nella composizione della commissione giudicatrice (illegittimamente ridotta da cinque a tre membri) e dichiarò inefficaci i contratti stipulati dalla RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE. La sentenza fu confermata dal Consiglio di Stato (Sez. III, sentenza 7832/20).
1.3. La RAGIONE_SOCIALE ritenne di dare esecuzione alle decisioni del giudice amministrativo non già rinnovando la gara ab initio , ma costituendo una nuova commissione giudicatrice ed invitando le imprese che avevano già partecipato alla precedente gara a formulare nuove offerte.
Contestualmente stabilì (con provvedimento n. 2397 del 28 settembre 2020) che ‘ in caso di aggiudicazione RAGIONE_SOCIALE (…) la risoluzione dei contratti con gli operatori economici avverrà senza che gli operatori economici uscenti possano sollevare eccezioni e/o intentare azioni di sorta nei confronti della Stazione appaltante per qualsivoglia titolo e senza alcun onere per i costi sostenuti ‘.
1.4. Il giorno dopo il suddetto provvedimento, e dunque il 29 settembre 2020, la RAGIONE_SOCIALE aggiudicò al ‘RAGIONE_SOCIALE‘, i servizi di pulizia, e sanificazione delle ASL della Provincia di RAGIONE_SOCIALE.
1.5. La RAGIONE_SOCIALE portò comunque a termine la gara, ed a ll’esito aggiudicò il ‘lotto 1’ al raggruppamento temporaneo di imprese ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, ed il ‘lotto 2’ di nuovo alla RAGIONE_SOCIALE.
Vennero conseguentemente stipulati due contratti di appalto, nei quali i due appaltatori dichiaravano di ‘ essere perfettamente a conoscenza (…) dell’aggiudicazione definitiva della procedura di gara effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE e che l’efficacia contratto è sottoposta alla condizione risolutiva (…) della adesione e piena operatività alla RAGIONE_SOCIALE ferma restando la verifica dei presupposti, la comparazione e l’accertamento delle migliori condizioni del servizio offerto ‘.
1.6. Iniziarono a questo punto due nuovi processi:
-) il RAGIONE_SOCIALE, aggiudicatario della gara RAGIONE_SOCIALE, chiese alla RAGIONE_SOCIALE di aderire alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ed impugnò il silenzio serbato dalla RAGIONE_SOCIALE su tale istanza;
-) la società RAGIONE_SOCIALE, aderente al RAGIONE_SOCIALE, impugnò invece l’aggiudicazione dell’appalto conclusiva della seconda gara.
1.7. All’esito del primo giudizio il Consiglio di Stato (Sez. III), con sentenza 11.10.2021 n. 6817, stabilì che la RAGIONE_SOCIALE aveva l’obbligo di provvedere sull’istanza del CSI, ma non quello di aderire alla RAGIONE_SOCIALE, s e non dopo avere verificato la convenienza economica dei contratti di appalto medio tempore stipulati rispetto alla suddetta convenzione.
1.8. All’esito del secondo giudizio il Consiglio di Stato (Sez. III), con sentenza 29.3.2022 n. 2309, annullò anche la seconda aggiudicazione della gara bandita dalla RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto che la delibera di ricostituzione della commissione era stata adottata da un direttore generale della ASL imputato, in un procedimento penale pendente, di varie condotte di favoreggiamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
Con la medesima sentenza il giudice amministrativo dichiarò l’inefficacia del contratto stipulato con la RAGIONE_SOCIALE a partire dal 30° giorno successivo alla comunicazione od alla notificazione della sentenza d’appello.
1.9. All’esito di queste vicende la RAGIONE_SOCIALE non rinnovò la gara, ma adottò due provvedimenti:
-) dapprima (26.4.2022) prorogò sino al 6.6.2022 la durata dei contratti di appalto stipulati all’esito della gara annullata;
-) quindi (13.5.2022) deliberò di revocare la procedura di gara e di aderire alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ per i servizi di pulizia in favore delle RAGIONE_SOCIALE.
Per effetto di tale decisione aggiudicò l’appalto al ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , che come s’è detto risultò l’ aggiudicatario del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ all’esito della gara nazionale bandita dalla RAGIONE_SOCIALE.
1.10. La RAGIONE_SOCIALE reagì a queste determinazioni della RAGIONE_SOCIALE proponendo un giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. In esso la RAGIONE_SOCIALE sostenne che, per effetto della sentenza 2309/22 (che, come s’è detto, aveva annullato anche la seconda aggiudicazione alla RAGIONE_SOCIALE), la RAGIONE_SOCIALE aveva l’obbligo di rinnovare la gara dichiarata nulla , e non le era concesso optare per altre soluzioni, quali l’adesione alla convenzione RAGIONE_SOCIALE. Sicché, decidendo di aderire alla convenzione RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE non aveva eseguito il giudicato amministrativo.
Il Consiglio di Stato (III Sezione) con sentenza 31.10.2022 n. 9379 rigettò il ricorso, ritenendo che:
-) la delibera di proroga dei contratti in essere era un provvedimento solo interinale e provvisorio, e quindi non violava il giudicato della sentenza 2309/22;
-) la delibera di adesione alla convenzione RAGIONE_SOCIALE era una legittima facoltà accordata alla RAGIONE_SOCIALE sia dalla legge, sia dalla stessa sentenza 2309/22;
-) la RAGIONE_SOCIALE, pur dichiarando nella suddetta delibera di essere obbligata ad aderire alla RAGIONE_SOCIALE, in realtà nella motivazione del provvedimento aveva comparato quest’ultima con le condizioni offerte dalla
RAGIONE_SOCIALE, e spiegato le ragioni della preferenza accordata alla prima; il provvedimento pertanto non solo non violava il precetto contenuto nella sentenza 2309/22 del Consiglio di Stato, ma anzi costituiva puntuale esecuzione di essa, dal momento che quest’ultima decisione aveva lasci ato libera l’amministrazione ‘ di compiere una scelta tra più possibili alternative, non esclusa l’attivazione dei poteri di autotutela, e, dall’altro, non poneva vincoli di sorta né quanto ad un eventuale ordine di priorità delle soluzioni prospettate né in ordine alle modalità di esercizio della scelta da compiere ‘.
2. I fatti di causa.
Mentre il giudizio di ottemperanza pendeva in grado di appello (giudizio che si concluderà , come s’è visto, con la conferma della sentenza di rigetto pronunciata in primo grado) la RAGIONE_SOCIALE introdusse un giudizio ordinario di cognizione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE
Sezione specializzata per le imprese.
Nell’atto introduttivo di tale giudizio la società RAGIONE_SOCIALE sostenne una tesi così riassumibile:
-) il contratto di appalto da essa stipulato con la RAGIONE_SOCIALE dopo la seconda gara (quello, per intendersi, dichiarato inefficace dalla sentenza del Consiglio di Stato 2309 /22) prevedeva, all’art. 4, la facoltà della p.a. committente di recedere per aderire a una convenzione RAGIONE_SOCIALE, ma a condizione che l’appaltatore non acconsentisse ad una modifica delle condizioni economiche tale da renderlo pari a quelle condizioni;
-) quel contratto dunque – secondo la lettura che ne dà la società RAGIONE_SOCIALE -accordava all’appaltatore un diritto potestativo di adeguare la propria offerta alle condizioni previste dalla ‘condizioni RAGIONE_SOCIALE‘ , a fronte del quale stava una posizione di soggezione della p.a. la quale, in caso di esercizio di tale diritto potestativo, era obbligata a dare esecuzione al contratto alle nuove condizioni offerte dall’appaltatore ;
-) nonostante la RAGIONE_SOCIALE avesse offerto le suddette condizioni, e quindi esercitato il suo diritto potestativo, la RAGIONE_SOCIALE non vi aderì, e recedette ugualmente dal contratto;
-) questa facoltà tuttavia era impedita alla RAGIONE_SOCIALE dalla sentenza del Cons. di Stato n. 2309/22; tale sentenza infatti, dichiarando nulla l’aggiudicazione e inefficaci i contratti stipulati, aveva aggiunto che ‘ restava fermo quanto previsto dagli artt. 4 e 30 dei contratti stipulati ‘ , e cioè – ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE -l’obbligo della p.a. di dare esecuzione al contratto nel caso di adeguamento da parte dell’appaltatore della propria offerta alle condizioni previste dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Concluse pertanto chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità della condotta della RAGIONE_SOCIALE, e ordinato a quest’ultima ‘ il compimento di ogni atto idoneo a consentire alla aggiudicataria l’esecuzione dei servizi e delle prestazioni oggetto del contratto’ .
2.1. Pendente il suddetto giudizio civile, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., chiedendo al Tribunale di ordinare alla ASL di consentire alla RAGIONE_SOCIALE la prosecuzione del servizio di pulizia.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con ordinanza 22.11.2022, ritenuta la propria giurisdizione, ha rigettato nel merito l’istanza cautelare.
Il Tribunale ritenne, nella suddetta ordinanza cautelare, che la controversia avesse ad oggetto un diritto soggettivo, e cioè quello della RAGIONE_SOCIALE alla prosecuzione del contratto; e che a fronte di questo diritto stava un obbligo della RAGIONE_SOCIALE – e non una mera facoltà discrezionale- imposto dalla legge, di consentire all’appaltatore la prosecuzione del rapporto, se questi avesse accettato condizioni economiche pari a quelle proposte dalla RAGIONE_SOCIALE.
2.2. All’esito del procedimento cautelare incidentale la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, fondato su tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la RAGIONE_SOCIALE sostiene che la giurisdizione sulla domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE spetti al giudice amministrativo, e motiva tale conclusione con una argomentazione così riassumibile:
spetta al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva, estesa al merito, in materia di attuazione delle pronunce del giudice amministrativo;
nel caso di specie, la sentenza del Cons. di Stato n. 2309/22, nell’annullare l’aggiudicazione in favore della RAGIONE_SOCIALE, aveva dichiarato ‘ inefficace’ il contratto stipulato tra questa e la RAGIONE_SOCIALE, di cui dinanzi al giudice civile la RAGIONE_SOCIALE chiedeva l’adempimento;
la domanda proposta al giudice civile, pertanto, nella sostanza, chiedeva a quest’ultimo di accertare l’efficacia di un contratto già dichia rato inefficace dal giudice amministrativo.
1.2. Col secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE sostiene che la giurisdizione del giudice amministrativo andrebbe affermata anche alla luce del criterio del petitum sostanziale. Quel che domanda la RAGIONE_SOCIALE, infatti, è l’accertamento di un ‘ diritto’ a proseguire nell’esecuzione del contratto, una volta manifestata la sua volontà di accettare condizioni contrattuali pari a quelle previste dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Ma proprio questo diritto, quand’anche esistente, sarebbe stato leso secondo la prospettazione attorea da un provvedimento amministrativo discrezionale, e cioè dalla decisione della RAGIONE_SOCIALE di revocare l’intera gara ed aderire alla RAGIONE_SOCIALE.
1.3. Col terzo motivo la RAGIONE_SOCIALE approfondisce le tesi già esposte nel primo e nel secondo, utilizzandole per sostenere che la decisione cautelare con cui il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto la propria giurisdizione è erronea.
Va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo , per l’avvenuta formazione di un giudicato esterno implicito su essa.
2.1. La RAGIONE_SOCIALE a fondamento della domanda proposta dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha dedotto che la RAGIONE_SOCIALE, recedendo dal contratto con essa stipulato, si è resa inadempiente al contratto stesso.
In linea teorica, lo stabilire se la pubblica amministrazione abbia esercitato legittimamente od illegittimamente il diritto di recesso da un contratto di appalto è questione devoluta al giudice ordinario.
Una simile controversia, infatti, non ha ad oggetto la regolarità della procedura prodromica alla stipula del contratto, ma ha ad oggetto la disciplina di quest’ultimo e la giurisdizione del giudice ordinario sussiste in tutti i casi in cui sia in contestazione la legittimità dell’atto con cui la p.a., dopo il completamento della procedura di evidenza pubblica e la stipula del contratto, persegua l’obiettivo di sottrarsi ex post al vincolo contrattuale: salve, naturalmente, le ipotesi di giurisdizione esclusiva ( ex multis , Sez. U , Ordinanza n. 7735 del 16/03/2023, Rv. 667197 – 01; Sez. U – , Ordinanza n. 24411 del 05/10/2018, Rv. 651341 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 27747 del 22/09/2022; Sez. U, Sentenza n. 30580 del 28/10/2021; Sez. U – , Ordinanza n. 23600 del 09/10/2017, Rv. 645658 – 01).
2.2. Nel caso di specie, però, qualsiasi statuizione sulla giurisdizione è impedita dall’avvenuta formazione del giudicato esterno su essa.
Come si è visto, infatti, l ‘affidamento in appalto dei servizi di pulizia occorrenti alle strutture gestite dalla RAGIONE_SOCIALE ha dato origine tra gli altri – a quattro procedimenti dinanzi al giudice amministrativo: due di impugnazione degli atti di gara (definiti dalle sentenze del Consiglio di Stato, sez. III, 7832/20 e 2309/22); uno di impugnazione del silenzio sulla istanza di adesione della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE (definito dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 6817/21); il quarto di ottemperanza alla sentenza 2309/22 (definito dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 9379/22).
In due di questi procedimenti il giudice amministrativo ha deciso nel merito la questione della legittimità degli atti con cui la RAGIONE_SOCIALE non ha dato esecuzione al contratto aggiudicato alla RAGIONE_SOCIALE ed annullato dal giudice amministrativo.
In particolare il Consiglio di Stato ha affermato che:
la RAGIONE_SOCIALE ‘ non aveva vincoli di sorta in ordine alle modalità di esercizio della scelta ‘ se recedere o meno dal contratto aggiudicato alla RAGIONE_SOCIALE e poi dichiarato inefficace dal giudice amministrativo (CdS, sez. III, 31.10.2022 n. 9379, § 12.2);
i contratti stipulati dalla RAGIONE_SOCIALE all’esito della seconda gara erano ‘ destinati a venir meno’ , e l’amministrazione aggiudicatrice non aveva alcun obbligo di confrontare le condizioni da essi previste con quelle previste dalla convenzione RAGIONE_SOCIALE , prima di aderire a quest’ultima ( CdS. sez. III, 9379/22, cit., § 12.4);
gli artt. 4 e 30 del contratto di appalto stipulato dalla RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE, e dichiarato inefficace dal giudice amministrativo, non costituivano un ‘ cogente parametro’ che impediva alla ASL il recesso (CdS, sez. III, 9379/22, § 13).
2.3. Il giudice amministrativo dunque, sebbene chiamato a pronunciarsi sulla ottemperanza o meno della ASL alla sentenza di annullamento dell’aggiudicazione, ha esteso la propria indagine anche alla legittimità del recesso, affermando in modo inequivoco che fu legittima facoltà della ASL sciogliersi unilateralmente dal contratto di appalto.
Una statuizione di questo tipo ha per presupposto un giudizio implicito di sussistenza del potere, in capo al giudicante, di sindacare la legittimità del recesso, e dunque una statuizione (implicita anch’essa) sulla giurisdizione.
Tale statuizione non è stata impugnata, e su essa si è dunque formato il giudicato.
Questa Corte, in analoga fattispecie, ha infatti già stabilito che il passaggio in cosa giudicata di una pronuncia del giudice ordinario o amministrativo, recante statuizioni sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto, estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione su quel rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata o meno oggetto di esplicita declaratoria e, quindi, osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive controversie fra le stesse parti aventi titolo nel medesimo rapporto davanti
a un giudice diverso, avendo il giudicato esterno la medesima autorità di quello interno, in quanto corrispondono entrambi all’unica finalità dell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche e della stabilità delle decisioni (Sez. U – , Sentenza n. 28179 del 10/12/2020, Rv. 659664 01).
Le spese del presente regolamento saranno liquidate dal giudice di merito, secondo l’esito della lite.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
-) dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo;
-) rimette al giudice di merito la liquidazione delle spese del presente regolamento di giurisdizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della