Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30774 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30774 Anno 2025
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20898-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 111/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 01/09/2023 R.G.N. 53/2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
09/09/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
LAVORO PRECARIO SCUOLA PERSONALE ATA ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/09/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con ricorso dinanzi al Tribunale di Gorizia, la NOME chiedeva la disapplicazione del decreto n. 1639/2021 con il quale il RAGIONE_SOCIALE l’aveva esclusa dalla graduatoria permanente ATA per il profilo di collaboratore scolastico per mancanza di titolo di accesso.
Il Tribunale accoglieva la domanda RAGIONE_SOCIALEa COGNOME con sentenza n. 43/2022, ritenendo che ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inserimento in graduatoria rilevasse l’esecuzione del servizio indipendentemente dall’aver già conseguito il diploma triennale, nel frattempo intervenuto. Tale pronuncia, decorso il termine breve per l’impugnazione, passava in giudicato .
Conseguentemente, la NOME veniva reinserita con riserva in graduatoria e veniva nuovamente esclusa sulla base degli ulteriori controlli effettuati sull’attestato di qualifica professionale triennale conseguito nell’a.s. 2012/2013 presso l’Istituto Professionale, da cui era emerso che quest’ultimo non poteva rilasciare all’epoca titoli di studio validi , poiché la parità gli era stata riconosciuta solo a decorrere dall’a.s. 2013/2014; di conseguenza, il servizio prestato dalla NOME nel periodo 2017/2021 era da ritenersi di mero fatto e, quindi, non poteva essere valutato ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inserimento in graduatoria .
NOME COGNOME adiva nuovamente il Tribunale per l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla graduatoria ATA 24 mesi, sul presupposto che lo stesso violava il precedente giudicato NOME fondato (anche) sulla circostanza che il MRAGIONE_SOCIALE non avesse contestato, nel corso RAGIONE_SOCIALEa precedente causa, la validità del suo inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto in forza del quale ella aveva
prestato il pregresso periodo di servizio; e che quindi, in virtù del principio di diritto secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, la questione RAGIONE_SOCIALEa validità ed utilizzabilità del titolo di studio del 2013 ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inserimento nella graduatoria non poteva più essere fatta valere.
Il Tribunale accoglieva il ricorso, ritenendo che l’esclusione dalla graduatoria RAGIONE_SOCIALEa NOME costituiva violazione del giudicato.
La Corte di Appello di Trieste rigettava l’appello proposto dall’amministrazione .
6.1. In primo luogo, la Corte riteneva che il MRAGIONE_SOCIALE non potesse eccepire di non essere a conoscenza – quando si è costituito nel primo giudizio promosso dalla NOME NOME contro il citato decreto prot. n. 1639 del 27/7/2021 – che il periodo di servizio pregresso fatto valere dalla NOMEra NOME ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accesso alla graduatoria permanente ATA 24 mesi era stato prestato dalla lavoratrice sulla base RAGIONE_SOCIALE‘inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto da lei ottenuto grazie ad un titolo privo di valore legale (in quanto rilasciato da un Istituto privo all’epoca RAGIONE_SOCIALEo status di scuola paritaria) e, pertanto, che tale periodo di servizio non era valutabile.
Ed invero, tale circostanza era ben nota all’amministrazione scolastica, sin dal primo grado di giudizio sfociato nella sentenza passata in giudicato.
6.2. In secondo luogo, la Corte territoriale escludeva un rapporto di pregiudizialità fra la controversia sottoposta al suo scrutinio e quella precedente che ha portato alla sentenza n.43/2022, ed in particolare RAGIONE_SOCIALEa questione relativa all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa validità del diploma di qualifica conseguito dalla NOMEra NOME nell’a.s. 2012/2013.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte distrettuale, Il Tribunale di Gorizia nella sentenza passata in cosa giudicata non si è, infatti, occupato (direttamente) di questo tema, avendo invece statuito sul diritto RAGIONE_SOCIALEa NOMEra NOME ad essere inserita nella graduatoria permanente ATA 24 mesi e, quindi, sull’esistenza dei necessari requisiti, fra cui l’avere la lavoratrice già prestato almeno 24 mesi di legittimo servizio, ritenendo tale requisito sussistente, e ciò sulla base RAGIONE_SOCIALE‘osservazione che il MRAGIONE_SOCIALE non aveva contestato che la NOMEra NOME fosse stata validamente inserita nella graduatoria di circolo e di istituto, ma solo che questo periodo di servizio fosse utile ai fini RAGIONE_SOCIALEa graduatoria permanente ATA 24 mesi). 6.3 Pertanto, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello, il diritto RAGIONE_SOCIALEa NOMEra NOME ad essere inserita nella graduatoria permanente ATA 24 mesi e, quindi, l’esistenza dei requisiti a ciò occorrenti è coperto dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Gorizia 43/2022 e, quindi, non può più essere rimesso in discussione.
Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il MRAGIONE_SOCIALE con un motivo di ricorso cui resisteva la dipendente con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3) c.p.c.
Il MRAGIONE_SOCIALE lamenta che la Corte di Appello avrebbe erroneamente allargato l’ambito di applicabilità del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile in quanto, se è indubbio che lo stesso incida non soltanto sull’esistenza del diritto azionato, ma anche sull’inesistenza di fatti imp editivi,
estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, non si estende a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del ‘petitum’ e RAGIONE_SOCIALEa ‘causa petendi’.
1.1. In particolare, parte ricorrente rileva che la questione RAGIONE_SOCIALEa validità del titolo di studio, in quanto ritenuta estranea al giudizio di primo grado deciso con sentenza n. 43/2022, costituisca una questione nuova rispetto al giudizio successivo e, quindi, non coperta dal giudicato.
Il motivo è infondato.
2.1. Questa Corte ha avuto modo di affermare anche di recente che il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all’oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, RAGIONE_SOCIALEa pronuncia; i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice, ma non postula il necessario cumulo RAGIONE_SOCIALEe domande connesse. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1259 del 11/01/2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33021 del 09/11/2022).
2.2 Il giudicato però non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Ciò posto, è da rilevarsi che nella specie la Corte di appello abbia correttamente applicato i principi soprariportati in tema di giudicato, rilevando che nel giudizio sfociato nella sentenza n. 43/2022 il MRAGIONE_SOCIALE, a fronte RAGIONE_SOCIALEa domanda avente ad oggetto l’inserimento in graduatoria RAGIONE_SOCIALEa NOME, non ha posto in discussione la legittimità astratta del titolo di studio allegato alla domanda ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inserimento in graduatoria.
Ed invero, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che nella sentenza n. 43/2022 il Tribunale di Gorizia ha dichiarato la questione RAGIONE_SOCIALEa legittimità o meno RAGIONE_SOCIALE‘inserimento RAGIONE_SOCIALEa NOMEra NOME nelle graduatorie di circolo e di istituto “estranea alla…controversia”, non nel senso di estranea alla materia del contendere (e cioè al perimetro RAGIONE_SOCIALEe questioni di fatto e di diritto rilevanti per la decisione), ma nel senso di “non controversa” ovvero “incontestata” (e quindi pacifica tra le parti).
Conseguentemente, la Corte ha correttamente ritenuto sussistere i presupposti per il giudicato sul punto non potendosi più statuire in ordine alla validità o meno del titolo di studio quale elemento costitutivo del diritto all’inserimento nella graduatoria, atteso che la sentenza n. 43/2022 – accertando la sussistenza del diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale e il pregresso servizio pari a 24 mesi preso atto RAGIONE_SOCIALE‘assenza di contestazioni da parte del MRAGIONE_SOCIALE in ordine al possesso di un valido titolo di studio (costituito dall’«Attestato di qualifica professionale triennale per operatore
RAGIONE_SOCIALEa ristorazione», conseguito nell’a.s. 2019/20) ed al legittimo inserimento RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice nelle graduatorie di circolo e di istituto in forza del quale costei aveva prestato almeno 24 mesi di servizio – si è occupata RAGIONE_SOCIALE‘unico aspetto discusso dalle parti, consistente nella computabilità o meno del suddetto periodo di servizio pregresso a causa RAGIONE_SOCIALEa sua anteriorità rispetto al conseguimento del titolo di studio fatto valere (concludendo in senso favorevole alla tesi RAGIONE_SOCIALEa ricorrente).
Conseguentemente, la questione RAGIONE_SOCIALEa validità del titolo di studio, in quanto non contestata dal MRAGIONE_SOCIALE nel pregresso giudizio, non può più essere fatta valere ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inserimento nella graduatoria in quanto dedotta ed incontroversa.
In conclusione, il ricorso va respinto non rilevandosi la dedotta violazione di legge.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Come ritenuto dalle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, stante la non debenza RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, non deve darsi atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del dPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater, introdotto dal comma 17 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012,n.228, art. 1 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al rimborso di complessivi € 3.500,00 a titolo di compensi professionali , oltre € 200,00 per esborsi,
nonché al rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALEe spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro il 09/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME